Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17437/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE,
-intimato- avverso DECRETO di GIUDICE DI PACE ROMA n. 0/2023 depositata il 06/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Dl CAUSA
NOME (alias NOME) anche identificato come COGNOME NOME (alias COGNOME NOME), nato in Tunisia il DATA_NASCITA, propone ricorso con due motivi avverso il decreto di convalida del trattenimento emesso il 6.2.2023 dal giudice di pace di Roma nel procedimento n. R.G. 5745/2023 (allegato n. 1). Il prefetto di Bologna, con decreto emesso e notificato il 2.2.2023 (allegato n. 2), decretò l’espulsione di NOME ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. 286/1998, poiché risultava aver fatto ingresso in Italia il 27.8.2022 dalla frontiera di Lampedusa sottraendosi ai controlli di frontiera. Il Prefetto dispose l’accompagnamento alla frontiera a mezzo RAGIONE_SOCIALEa forza pubblica. Avverso tale decisione con ricorso ex art. 737 e segg. c.p.c. era presentato riesame.
Nella stessa data il questore di Bologna, rilevato che non era possibile eseguire immediatamente il decreto di espulsione poiché era necessario procedere ad accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità, dispose il trattenimento del signor COGNOME presso il RAGIONE_SOCIALE di Roma Ponte Galeria, ritenendo che non fosse possibile applicare altre misure meno coercitive e che esistesse un concreto rischio di fuga, ossia il pericolo che egli si sottraesse all’esecuzione d el RAGIONE_SOCIALEo in quanto non aveva fornito un documento in corso di validità utile all’espatrio.
Il giudice di pace con ordinanza del 6/2/2023 convalidava il trattenimento. Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE restava intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono due: 1) Nullità del provvedimento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c., per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 135 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. 286/1998 e degli artt. 13 e 111 Cost. (anche alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 dir. 2008/115/CE) (vizio di motivazione inesistente o apparente);
2)Art. 360 n. 5 c.p.c. -Omesso esame di un fatto decisivo per la controversia
Il primo motivo è fondato, assorbito il secondo costituendone uno sviluppo logico. Il difensore del ricorrente si era opposto alla convalida
« stante la presenza in atti di documentazione attestante la dichiarazione di ospitalità e la promessa di un lavoro stabile »; nel fascicolo erano infatti presenti i documenti trasmessi via pec dal difensore del ricorrente prima RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘udienza e attestanti il possesso di un passaporto in corso di validità, la disponibilità di un alloggio e una promessa di assunzione. Il giudice di pace ha convalidato il trattenimento con motivazione consistente in una crocetta apposta su modulo prestampato alla riga recante la frase « ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli art. 13 e 14 d.lgs. 286/1998 » e le seguenti parole, vergate a mano: « rilevata la fondatezza formale e sostanziale del provvedimento adottato dalla questura stante l’assenza di documenti »
Tale motivazione è del tutto insufficiente a soddisfare il minimo costituzionale e si risolve in una formula di stile che non si confronta con i motivi di opposizione.
Infatti il Giudice di Pace di Roma ha convalidato il trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE con provvedimento che non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’a rt. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286.
La motivazione è inesistente anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene d unque gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo RAGIONE_SOCIALEa decisione che sottende alla misura adottata.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento impugnato senza rinvio al Giudice di pace di Roma essendo decorso il termine di efficacia del trattenimento convalidato.
Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovv ero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di Roma.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e cassa il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 06/03/2024.