Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6827 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6827 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 14/03/2025
Oggetto: Transazione
–
Fideiussione
–
Inadempimento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12436/2022 R.G. proposto da
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al ricorso, ex lege domicilata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME NOME COGNOME;
C.C. 29.11.2024
r.g.n. 12436/2022
Pres. L. A. COGNOME
Pres. L. A. COGNOME
Est. I. COGNOME
avverso la sentenza della Corte di appello di CATANIA n. 2084/2021, pubblicata il 4 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2024 dalla Consigliera dott.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
Con distinti atti di citazione la società RAGIONE_SOCIALE nonché NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Catania avverso il decreto ingiuntivo n. 170/2011, emesso dallo stesso Tribunale, con cui NOME COGNOME richiedeva loro, in solido, di pagare la somma di euro 30.000,00 oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Catania, previa riunione delle cause, accoglieva l’opposizione , rilevando che il documento – transazione in data 13/10/2010, sul quale era fondato il decreto ingiuntivo, non aveva alcuna rilevanza probatoria e che il creditore avrebbe dovuto azionare nei confronti degli intimati i titoli che gli erano stati rilasciati qualora non pagati, non potendosi ritenere atti di fideiussione le garanzie apposte nella scrittura privata intercorsa tra le parti e rilasciata dalle persone fisiche COGNOME, COGNOME e COGNOME, revocava il decreto opposto, con condanna dell’opposto alle spese di lite del grado.
Avverso la sentenza di prime cure, NOME COGNOME ha proposto appello che è stato accolto dalla Corte d’appello di Catania con la sentenza qui impugnata, con condanna della società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, di NOME COGNOME, NOME COGNOME nonché di NOME COGNOME al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 30.000,00 in favore di NOME COGNOME, con condanna degli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di Appello, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Sebbene intimati, non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di
C.C. 29.11.2024
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME legittimità NOME COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, NOME COGNOME nonché NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente contesta la ‘ Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed all’art. 111 Cost.- Vizio di motivazione – Motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile, con violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., Violazione dell’art. 360 , comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4-nullità della sentenza-‘ ; in particolare, lamenta che dalla lettura della sentenza impugnata, non è dato comprendere quale sia stato il percorso logico giuridico seguito dalla Corte Etnea al fine di accogliere il gravame e respingere l’opposizione a decreto monitorio.
Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la ‘ Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n 4 ed all’art. 111 Cost.- Vizio di motivazione – Motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile, con violazione dell’art. 132 , comma 2, n. 4 c.p.c.Violazione dell’art. 360 , comma 1, n. 4 in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 – nullità della sentenza ‘ , non essendo chiaro come la Corte territoriale sia giunta alla conclusione e sulla base di quali principi abbia affermato la validità ed efficacia della fideiussione prestata dai sigg. COGNOME in favore della RAGIONE_SOCIALE
I primi due motivi, per l’evidente legame che li connette , possono essere esaminati congiuntamente e si rivelano fondati per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.
3.1. La corte di merito con la sentenza impugnata ha posto a fondamento della riforma della decisione di prime cure due argomentazioni che giova riportare testualmente.
C.C. 29.11.2024
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Pres. L. A. COGNOME
Est. I. COGNOME
Con la prima ha affermato che «il COGNOME riteneva di poter far valere il suo diritto alla restituzione della somma ridetta di € 30.000,00 a lui facente capo per effetto, anzitutto, della sullodata ‘operazione di investimento’ riconosciuta, come tale, in transazione; senza che, per converso, la garanzia cambiaria di cui, nel dubbio che fosse nulla la garanzia reale già accordata all’odierno appellante allo stes so riguardo, il relativo credito veniva diversamente provvisto all’atto della stipula della transazione abbia potuto far venir meno il diritto sottostante» (pagg. 9-10 sentenza impugnata).
Con la seconda argomentazione, incentrata sulla validità della fideiussione prestata dalla odierna ricorrente e dal COGNOME, ha affermato «Tantomeno fondato appare quanto dedotto dal primo giudice in merito alla posizione di coloro cui viene attribuita la qualità di fideiussori dal COGNOME Con il quale deve consentirsi che il primo giudice abbia recepito acriticamente l’assunto degli odierni appellati che la loro sottoscrizione della scrittura privata presa in esame fosse valutabile (a tenore degli invocati arresti della Suprema Corte) ‘al più come mera dichiarazione congruente con il negozio per cui l’atto è stato formato e che in esso esaurisca il suo significato’: neanche mercè minimi spunti argomentativi, infatti, il firmato Tribunale prova a chiarire cosa potesse giustificare la pretesa degli appellati che la clausola negoziale secondo la quale ‘le obbligazioni assunte dalla Società RAGIONE_SOCIALE vengono personalmente e solidalmente garantite dal Sig. NOME COGNOME, dalla Sig.ra COGNOME NOME e dal Sig. COGNOME NOME COGNOME che sottoscrivono la presente, ad ogni effetto di legge, per espressa accettazione e ratifica’ non sia venuta -in termini che, in realtà, appaiono alla Corte inequivoci (‘ in claris non fit interpretatio, nulla est maior probatio quam evidentia rei ‘) -a costituire in capo al COGNOME, alla COGNOME ed al COGNOME la qualità di fideiussori a garanzia delle obbligazioni di pagamento assunte in contratto nei confronti del COGNOME, ma si riveli piuttosto -secondo l’apodittica aff ermazione del primo giudice ‘dichiarazione congruente con il negozio per cui l’atto è stato formato’ e che in esso esaurirebbe il suo significato » (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).
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3.2. Dalle riportate argomentazioni, come correttamente evidenziato dalla difesa della odierna ricorrente, non è dato comprendere le ragioni per le quali la c orte d’appello ha disposto la integrale riforma della sentenza di primo grado, neppure indicando quali motivi di gravame fossero meritevoli di accoglimento, rendendo del tutto apparente l’ iter logico giuridico posto a fondamento della decisione qui impugnata.
Già da tempo questa Corte (Cass. Sez. U, 7/04/2014 nn. 8053 e 8054), ha affermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, di motivazione apparente, di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ipotesi che non consentono alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U, 3/11/2016 n. 22232; Cass. Sez. U, 5/04/2016 n. 16599).
4. Dall’accoglimento dei primi due motivi, discende l’assorbimento del terzo e del quarto motivi di ricorso con cui la ricorrente, rispettivamente, lamenta, da un lato, la ‘ Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 1976 cc ed all’art. 1936 e segg. c.c. ‘ , per aver erroneamente la Corte d’appello ritenuto non sussistenti gli elementi per escludere l’effetto novativo in seno alla scrittura del 13/10/2010 di quella precedente del 19/05/2010 e conseguentemente, nel non confermare le statuizioni di cui alla sentenza di primo grado in relazione alla garanzia fideiussoria, stante che risulterebbe evidente come la transazione azionata non avesse affatto effetto novativo, trattandosi, nello specifico, di transazione di natura conservativa, per come agevolmente poteva evincersi dalla mera dicitura contenuta nella scrittura in data 13/10/ 2010 ‘senza novazione del rapporto (di cui alla scrittura del 19.05.2010) e salvo buon fine’ (trattandosi di scrittura che aveva integrato la precedente) ; dall’altro, la ‘ Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc in relazione all’art. 1976 cc ed all’art. 1936 e segg. c.c. ‘ -nullità fidejussione –
C.C. 29.11.2024
r.g.n. 12436/2022
Pres. L. A. COGNOME
Est. I. COGNOME risoluzione scrittura privata azionata ‘ per non aver motivato la Corte d’appello sul perché abbia dichiarato i signori COGNOME e COGNOME fideiussori.
Il ricorso va accolto in relazione al primo e al secondo dei motivi, assorbiti il terzo e quarto.
La sentenza va cassata in relazione ai due motivi accolti, con rinvio alla Corte d’ Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’ Appello di Catania, in diversa composizione.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile 29