Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33764 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33764 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
OGGETTO: compravendita – RAGIONE_SOCIALE
R.G. 15342/2019
C.C. 14-11-2023
sul ricorso n. 15342/2019 R.G. proposto da:
NOME, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma presso l’AVV_NOTAIO, nel suo studio in INDIRIZZO
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente
nonché contro
DI NUNZIO NOME
intimato avverso la sentenza n. 183/2019 della Corte d’appello di Bari depositata il 28-1-2019
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1411-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con atto di citazione del 15-10-2002 NOME COGNOME citò avanti il Tribunale di Bari NOME AVV_NOTAIO COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, proponendo nei confronti del primo, venditore, azione di garanzia per i vizi della cosa venduta e nei confronti della seconda, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE con la quale aveva stipulato contratto di RAGIONE_SOCIALE, azione di indennizzo, in relazione ai danni riportati dall’imbarcazione da lui appena acquistata, durante la navigazione da Porto San Giorgio a Mola di Bari il 22-12-2001.
Con sentenza n.3358 depositata il 21-10-2013 il Tribunale di Bari rigettò le domande.
2.Proposero appello principale NOME COGNOME, appello incidentale NOME COGNOME e la Corte d’appello di Bari con sentenza n. 183 pubblicata il 28-1-2019 , accogliendo l’appello incidentale di NOME COGNOME, ha dichiarato la nullità della sentenza emessa nei confronti di NOME COGNOME in ragione dell’incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, per essere competente il Tribunale di Milano e alternativamente quello di Fermo; ha rigettato l’appello principale proposto da NOME COGNOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE; ha confermato la statuizione sulle spese di lite di primo grado e ha condannato l’appellante COGNOME alla rifusione delle spese di secondo grado a favore di entrambi gli appellati.
La sentenza ha considerato che NOME COGNOME aveva eccepito tempestivamente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bari sostenendo che il contratto di compravendita dell’imbarcazione era stato stipulato ed eseguito a Porto San Giorgio e che il domicilio di
entrambi i convenuti si trovava a Milano; ha escluso modificazione della competenza in ragione del cumulo di domande, ha altresì escluso che l’eccezione fosse improduttiva di effetti in quanto proposta soltanto da un convenuto e che incidesse sulla determinazione della competenza l’impegno assunto dal venditore con riconoscimento di debito; quindi ha dichiarato l’incompetenza in relazione alla domanda proposta dall’acquirente COGNOME nei confronti del venditore COGNOME.
La sentenza ha confermato il rigetto della domanda proposta nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, sulla base della previsione dell’art.11 della polizza di RAGIONE_SOCIALE che prevedeva l’esclusione della garanzia per i danni nel caso di dolo o colpa grave; ha dichiarato che i danni si erano verificati per essere stati rimossi i piombini di taratura delle pompe di iniezione del motore, verosimilmente al fine di aumentare la potenza dei motori ma sollecitando le strutture dell’imbarcazione fino al pun to di rottura delle stesse, con comportamento assai imprudente inquadrabile nell’ambito della colpa grave; non rilevava accertare se l’autore della modifica fosse stato l’attore o se l’attore avesse acquistato il natante già in tali condizioni, anche se appariva più probabile la prima ipotesi , in quanto l’art. 11 escludeva l’operatività della polizza nel caso in cui il comportamento colposo fosse stato posto in essere non solo dal comportamento del contraente o dall’assicurato, ma da qualunque persona alla quale fosse affidata l’unità da diporto e a qualsiasi titolo.
3.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso e nessuno si è costituito per NOME COGNOME, al quale il ricorso è stato ritualmente notificato a mezzo posta il 23-52019 al difensore domiciliatario AVV_NOTAIO.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la controricorrente costituita ha depositato memoria illustrativa, rappresentando anche di essere divenuta RAGIONE_SOCIALE
All’esito della camera di consiglio del 14-11-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente si dà atto che è ammissibile ai sensi dell’art. 330 co.1 cod. proc. civ. la notificazione del ricorso per cassazione al procuratore della parte costituita in grado di appello NOME COGNOME, non risultando dichiarato o notificato l’evento della morte da parte del suo procuratore e operando la regola dell’ultrattività del mandato alle liti, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. L 9-10-2018 n. 24845 Rv. 650728-01, Cass. Sez. 5 23-3-2021 n. 8037 Rv. 66082001).
2. Con il primo motivo ‘ violazione delle norme sulla competenza e, in particolare, dell’art. 38 c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1, n. 2, c.p.c.’ il ricorrente censura la dichiarazione di incompetenza eseguita dalla sentenza impugnata, evidenziando che l’art. 38 cod. proc. civ. pone l’onere di indica re il giudice territorialmente competente con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento, dovendosi in mancanza ritenere la competenza radicata presso il giudice adito per inammissibilità della sollevata eccezione. Sostiene che l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto COGNOME era inammissibile, in quanto lo stesso in comparsa di risposta aveva indicato come competente solo il Tribunale di Milano in base al criterio della residenza del convenuto, mentre non aveva fatto riferimento al Tribunale di Fermo, quale foro del luogo ove era sorta e doveva essere eseguita la
prestazione e al Tribunale del luogo di domicilio del convenuto, che non era dichiarato in atti, pur avendo autonomo rilievo; aggiunge che solo nella comparsa conclusionale il convenuto aveva fatto riferimento al Tribunale di Fermo.
2.1.Osserva la Corte che la pronuncia della Corte d’appello relativa al rapporto contrattuale di vendita è stato soltanto di dichiarazione di incompetenza territoriale (essendo l’ulteriore capo della pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite meramente accessorio) e quindi per censurare tale capo di decisione il ricorrente avrebbe dovuto proporre regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ.; ciò entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza da parte della cancelleria ex art. 47 co.2 cod. proc. civ.
Si deve dare continuità al principio già posto da questa Corte, secondo il quale le pronunce sulla sola competenza (fatte salve quelle del giudice di pace ex art. 46 cod. proc. civ.), pur se emesse in grado di appello e pure se abbiano riformato per incompetenza la sentenza di primo grado che ha deciso anche il merito (come nella fattispecie), sono impugnabili solo con il regolamento necessario di competenza, a norma dell’art. 42 cod. proc. civ. ; la disposizione non distingue tra sentenza di primo e sentenza di secondo grado e configura, quindi, il regolamento di competenza come mezzo di impugnazione esclusivo per ottenere la statuizione definitiva sulla competenza (Cass. Sez. 2 19-72023 n. 21101, Cass. Sez. 2 28-2- 2020 n. 5516 Rv. 657118-01, Cass. Sez. 6-2 10-7-2017 n. 17025 Rv. 645064-01).
Il principio vale anche nella fattispecie, nella quale l’attore ha proposto distinte domande nei confronti dei due convenuti, gli altri motivi di impugnazione riguardano la diversa domanda che trova titolo nel contratto di RAGIONE_SOCIALE ed è stata decisa nel merito dalla sentenza impugnata. Infatti, è già stato posto il principio secondo il
quale nel caso di unico giudizio con pluralità di domande, qualora la sentenza di primo grado decida nel merito una delle domande e dichiari il difetto di competenza sull’altra, la decisione, bench é unica sotto il profilo documentale, contiene statuizioni distinte e autonome in relazione alle diverse domande; pertanto, il capo che statuisce sulla competenza, non avendo deciso in alcun modo il merito della causa, è autonomo rispetto agli altri e ai sensi dell’ art. 42 cod. proc. civ. può essere impugnato solo con l’istanza di regolamento necessario di competenza, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello avverso tale capo proposto (Cass. Sez. 2 10-1-2023 n. 341 Rv. 666671-01, Cass. Sez. 2 28-8-2002 n. 12607 Rv. 557164-01, Cass. Sez. 1 13-9-1997 n. 9073 Rv. 507937-01).
In conclusione, poiché nella fattispecie la declaratoria di incompetenza è stata eseguita dalla C orte d’appello limitatamente alle domande che trovavano titolo nel contratto di compravendita, tale pronuncia avrebbe dovuto essere impugnata con regolamento di competenza e invece è stata oggetto del primo motivo del ricorso per cassazione notificato oltre il termine posto dall’art. 47 co. 2 cod. proc. civ. per la proposizione di regolamento di competenza, tale motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla si deve disporre sulle spese del giudizio di legittimità nel rapporto tra il ricorrente e la controparte COGNOME, rimasta intimata.
3 .Con il secondo motivo ‘ omessa valutazione di un fatto storico risultante dagli atti di causa in relazione all’art. 360, co.1, n. 5 c.p.c.’ il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto l’utilizzo non regolamentare dei motori dovuto alla rimozione su entrambi i motori dei piombini di taratura, omettendo di considerare il dato di fatto relativo alle reali condizioni del trasferimento per mare da Porto San AVV_NOTAIO a Mola di Bari, dettagliatamente allegate e provate dall’attore, del tutto regolamentari e idonee a sconfessare ogni uso non conforme
dell’imbarcazione, indipende ntemente dall’asserita rimozione dei piombini di taratura dei motori.
3.1.Il motivo è inammissibile, in quanto si verte in ipotesi di ‘ doppia conforme ‘ prevista dall’art. 348 -ter co.5 cod. proc. civ. da applicare ratione temporis, essendo stato l’appello notificato successivamente al giorno 11-9-2012 e avendo la sentenza di appello rigettato la domanda di indennizzo proposta dall’assicurato nei confronti della sua RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, confermando sul punto la pronuncia di pri mo grado. Nell’ipotesi di ‘doppia conforme’ è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell’appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 66720201, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 643244-03, Cass. Sez. 2 10-3-2014 n. 5528 Rv. 630359-01); al contrario, nella fattispecie il ricorrente si limita a lamentare che le reali condizioni nelle quali è avvenuta la navigazione non siano state considerate dalla corte d’appello , senza allegare in alcun modo che il giudice di primo grado avesse rigettato la sua domanda per ragioni diverse.
4 .Con il terzo motivo ‘ nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, co.2, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, co.1, n.4 c.p.c.’ il ricorrente sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente in quanto manifestamente illogica e incomprensibile, per il fatto di avere desunto l’utilizzo non regolamentare del natante dalla mera assenza dei piombini di taratura dei motori, per avere ritenuto irrilevante l’accertamento dell’imputabilità a ll’acquirente della rimozione dei piombini, per avere qualificato tale operazione di rimozione comportamento gravemente colposo ai sensi dell’art. 11 di polizza. Il ricorrente lamenta che sia illogico e incomprensibile anche il successivo passo della sentenza, laddove ha dichiarato essere irrilevante accertare se l’autore della modifica ai motori
dell’imbarcazione fosse stato l’acquirente o se egli avesse acquistato il natante in tali condizioni, aggiungendo che l’art. 11 delle condizioni di RAGIONE_SOCIALE escludeva l’operatività della polizza nel caso in cui il comportamento colposo fosse stato posto in essere non solo dal contraente o dall’assicurato, ma anche da qualunque altra persona alla quale fosse stata affidata l’unità da diporto e anche a qualsias i titolo.
5 .Con il quarto motivo ‘ violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e, in particolare, degli artt. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n.3 c.p.c.’ il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata abbia violato la disciplina relativa al riparto dell’onere probatorio nella parte in cui ha confermato la pronuncia di primo grado sull’inoperatività della polizza. E videnzia che l’attore ha fornito la prova dei fatti costitutivi del diritto all’indennizzo, relativamente all’esistenza della polizz a e dei danni subiti dall’unità di diporto e che la RAGIONE_SOCIALE assicurativa non ha provato l’esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto, tra i quali l ‘esistenza di comportamento gravemente colposo dell’assicurato ai sensi dell’art. 11 della polizza, che non poteva ravvisarsi nella mera rimozione dei piombini di taratura; aggiunge che tale operazione era stata dalla sentenza meramente supposta, non ne era stata provata l’imputabilità all’attore e d stata comunque priva di rilevanza, a fronte delle reali condizioni del trasferimento via mare provate dall’attore.
6.Il terzo motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte, con il conseguente assorbimento del quarto motivo.
Si deve dare continuità ai principi secondo i quali non sono ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111 co.6 Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; qualora sia violato l’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 co.6 Cost. e nel processo civile dall’art. 132 co. 2 n. 4 cod. proc. civ., si concreta nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 co.1 n . 4 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, Cass. Sez. 6-3 25-9-2018 n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. U 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01).
6.1.Facendo applicazione di tali principi, si deve considerare che la motivazione nella prima parte oggetto della sua censura, (da pag. 10), ha dato atto che già in sede di accertamento tecnico preventivo il consulente d’ufficio aveva escluso che il danneggiamento fosse stato provocato da urti della barca con corpi estranei galleggianti o sommersi e aveva accertato che nell’imbarcazione erano stati sostituiti entrambi i motori di propulsione ed erano stati tranciati i piombini di fabbrica posti sulle aste cremagliere delle pompe iniezioni dei due motori, che avevano la funzione di garantire una certa corsa massima dell’asta e quindi il non superamento delle prestazioni massime di potenza e di giri motore imposte dal fabbricante. Di seguito la sentenza ha considerato che lo stesso consulente d’ufficio aveva poi svolto la consulenza d’ufficio in giudizio accertando che la causa più probabile delle rotture era da riferire al l’utilizzo non regolamentare dei motori, in particolare perché i motori potevano essere utilizzati a condizioni di prestazione ben superiori a quelle per le quali erano stati certificati e omologati; il sistema era stato soggetto a uno stato dinamico eccessivo, consentito dalla rimozione dei piombini di taratura aventi la funzione di limitare ai valori prestabiliti la potenza massima e il numero massimo di giri erogabili dai motori in funzione della certificazione
rilasciata a seguito delle prove di omologazione. La sentenza ha altresì evidenziato che la mancanza dei piombini sui motori avrebbe comportato, in caso di controllo, l’annullamento del certificato di navigabilità, il rinnovo del collaudo dei motori e il blocco della navigazione; quindi, ha concluso che la mancanza dei piombini poteva permettere all’utilizzatore dell’imbarcazione di portare i motori a potenze molto più elevate di quelle ufficialmente riconosciute, per incrementare la velocità dell’imbarcazione, ma sollecitando i motori oltre i limiti di potenza, di coppia motrice e di giri ammessi, per i quali l’intero sistema propulsivo costituito dalle varie parti dell’imbarcazione deve essere dimensionato.
Fino a questo punto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha esposto in modo coerente e privo di contraddizioni le cause dei danni che ha individuato; ciò ha fatto richiamando le indagini svolte dal consulente d’ufficio, che avevano escluso qualsiasi collisione con corpi estranei e avevano accertato la rimozione dei piombini di taratura aventi la funzione di limitare a valori prestabiliti la massima potenza del motore così da consentire di utilizzare l’imbarcazione a condiz ioni per le quali non era omologata. Le critiche del ricorrente non sono utili a fare emergere in questa parte della motivazione vizi tali da non ritenere rispettato il ‘ minimo costituzionale ‘ , essendo in sostanza finalizzate esclusivamente a sostenere che la ricostruzione sia stata erronea per la mancanza di prova che utilizzo a potenza superiore a quella di omologazione fosse realmente avvenuto.
La sentenza ha anche spiegato in modo coerente le ragioni per le quali ha ritenuto l’esistenza della colpa grave ai sensi dell’art. 11 della polizza ai fini dell’esclusione della garanzia , in quanto ha dichiarato che l’avere rimosso i piombini di taratura , verosimilmente al fine di aumentare la potenza dei motori sollecitando le strutture
dell’imbarcazione fino al punto di rottura , costituiva comportamento assai imprudente, perché esponeva al rischio di affondamento il natante. Non si può prescindere dal considerare che con questa affermazione la sentenza ha esplicitato il concetto di ritenere la condotta di colpa grave integrata nell’attività di rimozione dei piombini di taratura e non nel dato in sé delle modalità di utilizzo del l’imbarcazione con i piombini mancanti. Ciò comporta che nella parte successiva la sentenza non riesca più a sottrarsi alle critiche della ricorrente, laddove dichiara: « Non rileva accertare se l’autore dell’avventata modifica ai propulsori dell’imbarcazione sia stato l’attore COGNOME o se egli abbia acquistato il natante già in tali condizioni, anche se appare più probabile la prima ipotesi, posto che fino allo sventurato viaggio da Porto San Giorgio a Mola di Bari non vi è alcuna prova che il natante avesse subito altri sinistri riconducibili alla eccessiva potenza dei motori rispetto alle caratteristiche dello scafo. L’articolo 11 delle condizioni di RAGIONE_SOCIALE infatti esclude l’operativ ità della polizza nel caso in cui il comportamento colposo sia stato posto in essere non solo dal contraente o dall’assicurato , ma da qualunque altra persona al quale sia affidata l’unità da diporto e anche a qualsiasi titolo ». In questo punto la motivazione -specificamente svolta al fine di escludere i l diritto dell’appellante all’indennizzo e che perciò non può ritenersi in sé superflua o irrilevante- in primo luogo risulta perplessa laddove dichiara essere probabile che l’autore della modifica dei propulsori fosse stato l’acquirente ; ciò perché tale giudizio non si risolve né nell’attribuzione né nell’esclusione della responsabilità di tale condotta all’acquirente , in insanabile contraddizione con la precedente affermazione secondo la quale la colpa grave ai fini dell’art.11 di polizza era da individuare nella condotta di rimozione dei piombini. La motivazione risulta ulteriormente perplessa e obiettivamente incomprensibile laddove afferma l’irrilevanza , al fine del
riconoscimento dell’indennizzo , della mancanza di elementi sufficienti per individuare nel compratore l’autore della modifica dei propulsori, perché non offre alcun elemento per rendere comprensibile tale affermazione, a sua volta in insanabile contraddizione con l’affermazione che la colpa grave era consistita nella condotta di rimozione dei piombini. La spiegazione non può essere contenuta nel richiamo a tale fine eseguito al contenuto dell’art. 11 delle condizioni di RAGIONE_SOCIALE, perché la motivazione neppure spiega in quali termini il compratore potesse essere stato coinvolto in un affidamento del natante a terzi avvenuto prima del suo acquisto e perciò in quali termini tale affidamento a terzi a lui non riferibile nell’ambito del quale fosse stata eseguita l’operazione di rimozione dei piombini – potesse risolversi nell’esclusione del suo diritto all’indennizzo . Tale perplessità e obiettiva incomprensibilità si riverberano anche sulla parte precedente e sull’intero ragionamento, in quanto rendono nel complesso incomprensibili le ragioni per le quali la sentenza è giunta alla conclusione di escludere il diritto all’indennizzo in forza del contratto di RAGIONE_SOCIALE.
7.In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che esaminerà la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della sua RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE attenendosi a quanto sopra ritenuto e statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art. 385 co. 3 cod. proc. civ. nel rapporto tra queste due parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte
d’appello di Bari in diversa composizione, anche per la statuizione sulle relative spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione