Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29445 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29445 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 4647/2021 proposto da:
COGNOME NOME , difeso da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME , difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5936/2020 del 26/11/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 6/10/2023.
Fatti di causa
La venditrice RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Tivoli un decreto ingiuntivo di circa € 12.500 nei confronti dell’acquirente NOME COGNOME, quale corrispettivo di forniture di prodotti agricoli. L’opposizione al decreto ingiuntivo veniva accolta in primo e rigettata in secondo grado.
Ricorre in cassazione l’acquirente con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste la venditrice con controricorso.
Ragioni della decisione
– Il primo motivo censura ex art. 115 c.p.c. che la Corte di appello abbia interpretato l’asserzione dell’opponente di non aver acquistato la merce oggetto delle fatture poste a base del decreto ingiuntivo come negazione assoluta di aver intrattenuto rapporti commerciali con la ditta venditrice.
Il secondo motivo denuncia ex artt. 115 e 116 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo, sotto il profilo della motivazione assente nella valutazione della prova testimoniale.
Il terzo motivo denuncia ex artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. che la venditrice non sia stata in grado di provare la consegna della specifica merce indicata in fattura, poiché non ha mai prodotto il documento di trasporto sottoscritto da ll’acquirente .
Il quarto motivo censura ex artt. 115 116 c.p.c., 2220 2729 c.c., art. 36 d.p.r. 633/1972 l’impiego della inferenza dalla ragione ipotetica della mancata conservazione dei documenti di trasporto da parte della venditrice.
-I quattro motivi sono da esaminarsi contestualmente per ragioni di connessione.
Il primo motivo è inammissibile, poiché censura un aspetto che non rientra nella ratio decidendi, mentre sono fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo.
Censurato è il seguente ragionamento (in sintesi) della sentenza impugnata. Le dichiarazioni testimoniali dei due dipendenti della venditrice che eseguivano le consegne della merce si armonizzano con le ammissioni del compratore, il quale «a fronte della iniziale negazione assoluta di rapporti commerciali con la ditta» ha sostenuto che la fornitura in contestazione era probabilmente diretta al proprio fratello NOME, titolare di una ditta autonoma (con distinta partita Iva). Dalle
deposizioni dei dipendenti della venditrice è emerso: entrambi i fratelli ordinavano prodotti presso di lei, le consegne venivano eseguite presso la comune sede operativa delle ditte dei due fratelli e i documenti di trasporto venivano firmati ora dall’uno ora dall’altro fratello, a seconda di chi aveva effettuato l’ordine di acquisto. Le fatture venivano quindi intestate al firmatario del documento di trasporto. Gli ordini venivano impartiti verbalmente e imputati all’uno o all’altro fratello attraverso la sottoscrizione del documento di trasporto. È presumibile che la venditrice non abbia conservato i documenti di trasporto relativi alle fatture contestate, poiché ex art. 39 d.p.r. 633/1972 tali documenti devono essere conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta . È pertanto ragionevolmente presumibile che, scaduto il termine per gli eventuali accertamenti, i documenti di trasporto siano stati eliminati anche dal supporto informatico. È inoltre insolito che il compratore, dopo aver sostenuto che la fornitura avrebbe dovuto semmai essere imputata al fratello, non ne abbia richiesto l’assunzione come testimone. Ciò induce a sospettare un tentativo di ingenerare confusione circa l’effettivo destinatario della merce di cui alle fatture contestate, in danno della fornitrice che non ha sicuramente ricevuto il pagamento.
-Il secondo, il terzo e il quarto motivo, colti nel loro insieme, bersagliano una motivazione apparente. Pertanto, essi sono da riqualificare e da accogliere come distinti profili di una complessa denuncia di vio lazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Il carattere fittizio della motivazione si evince già se si considera che una ragione (ex art. 39 d.p.r. 633/1972: cfr. indietro) arbitrariamente posta a fondamento della mancata conservazione dei documenti di trasporto diviene il «fatto noto» ex art. 2727 c.c. da cui la Corte di appello
trae il giudizio di esistenza del fatto principale consegna della merce al convenuto compratore.
Non vale obiettare che la censura di violazione dell’art. 2729 co. 1 c.c. (nonc hé dell’art. 2727 c.c.) non è ammissibile ove il ricorrente faccia valere che le circostanze rilevate dal giudice come fatti secondari fonte di presunzione sono prive di rilevanza rispetto ai fatti da provare, e quindi a fortiori non esibiscono gli estremi della gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 c.c. (Mentre viceversa tale censura è ammissibile ove si alleghi il vizio di sussunzione: il quale si verifica se il giudice di merito, dopo aver rilevato gli indizi come gravi, precisi e concordanti, li ritenga, però, non idonei a risalire al fatto principale da provare; oppure se, al contrario, pur avendo rilevato alcune circostanze come non gravi, non precise o non concordanti, le ritenga, tuttavia, idonee a risalire al fatto principale da provare: così, tra le altre, Cass. 3541/2020).
L ‘orientamento di cui al capoverso precedente è richiamato solo per eliminare il dubbio che lo si intenda mettere in discussione. In realtà, non entra nemmeno in considerazione la possibilità che esso si applichi in questa fattispecie. Ne manca il presupposto: che il giudice abbia rilevato un quid che sia astrattamente qualificabile come «fatto noto» ex art. 2727 c.c. (oggetto poi di un mero diverso apprezzamento ad opera della parte, in quanto tale inammissibile). Fatto noto non può essere un’immagine mentale del giudice che si rappresenti una giustificazione meramente ipotetica della ragione della mancata conservazione di un documento rilevante ai fini della prova del fatto principale. Si conferma per questa via la fondatezza del secondo e del terzo motivo, profilati come sintomi del carattere fittizio, apparente della motivazione.
L’apparenza della motivazione riesce confermata anche dall’esame della parte di essa bersagliata dal secondo motivo, che è parimenti
accolto (insieme al terzo e al quarto): infatti è tuttalpiù compatibile con l’ipotesi di una società di fatto irregolare tra i due fratelli lo stato di cose testimoniato dai due dipendenti della venditrice (cioè che entrambi i fratelli ordinassero prodotti presso la venditrice, le consegne venissero eseguite presso la comune sede operativa delle due ditte, i documenti di trasporto venissero firmati ora dall’uno ora dall’altro fratello a seconda di chi avesse effettuato l’ord ine di acquisto, le fatture venissero quindi intestate al firmatario del documento di trasporto, gli ordini venissero impartiti verbalmente e imputati all’uno o all’altro fratello attraverso la sottoscrizione del documento di trasporto).
4. -Sono accolti il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, è dichiarato inammissibile il primo motivo, è cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, è rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandata altresì la