Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19027 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19027 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21995/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO RAGIONE_SOCIALE n. 1615/2018 depositata il 10/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.In relazione alla controversia insorta tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, riguardo al se spettasse all’uno in via esclusiva o anche all’altro il diritto al corrispettivo per la redazione di uno studio di valutazione di impatto ambientale (VIA) inerente a un’opera pubblica in RAGIONE_SOCIALE, il primo citava in giudizio il secondo e il RAGIONE_SOCIALE. Sosteneva (per quanto ancora interessa) di essere stato incaricato in via esclusiva dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa effettuazione RAGIONE_SOCIALEo studio e di averne personalmente redatto il documento. Sosteneva che lo studio era estraneo al ‘disciplinare’ di affidamento di incarico a sé e al COGNOME, di cui alla RAGIONE_SOCIALEbera del dipartimento di protezione civile RAGIONE_SOCIALEa Regione Sicilia in data 5 dicembre 2001, rep. 112, riguardante il progetto esecutivo RAGIONE_SOCIALE‘opera.
Il Tribunale, alla prima udienza di comparizione, in data 20 maggio 2009, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale l’attore aveva fatto istanza di concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. e sollevato una eccezione di difetto di giurisdizione, rinviava la causa per conclusioni all’udienza del 4 maggio 2011, in riferimento a tale eccezione. All’udienza l’attore rinunciava alla eccezione di difetto di giurisdizione ed effettuava una produzione documentale. Chiedeva
che ‘la causa venisse posta in decisione con i termini a difesa’. Il Tribunale si riservava. A scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva, il Tribunale rigettava tutte le istanze istruttorie RAGIONE_SOCIALEe parti e rinviava per la precisazione RAGIONE_SOCIALEe conclusioni all’udienza del 16 gennaio 2013. A questa udienza l’attore rinunciava ad alcune domande e riformulava le richieste istruttorie. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione con termini per conclusionali e repliche. La sentenza era sfavorevole al COGNOME.
Questi faceva appello deducendo, come primo motivo, la nullità del procedimento e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado per non avere il Tribunale concesso i termini di cui all’art.183, sesto comma, richiesti all’udienza del 20 maggio 2009. L’appellante riproponeva la propria tesi riguardo al merito.
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’impugnazione.
Quanto al primo motivo di appello, la Corte dava conto RAGIONE_SOCIALE‘articolazione del giudizio di primo grado e dei provvedimenti adottati dal Tribunale, e riteneva che ‘nessuna violazione del diritto di difesa (avesse) pregiudicato l’attività processuale RAGIONE_SOCIALE‘attore che, non solo ha avanzato ripetutamente le proprie richieste istruttorie, rigettate dal giudice di prime cure, ma è stato posto nella condizione di precisare il thema decidendum, rinunciando perfino ad alcune RAGIONE_SOCIALEe proprie domande e di porre in essere tutte le proprie difese’.
Quanto al merito osservava che il ‘disciplinare’ di affidamento di incarico al COGNOME e al COGNOME, di cui alla RAGIONE_SOCIALEbera del dipartimento di protezione civile RAGIONE_SOCIALEa Regione Sicilia in data 5 dicembre 2001, rep. 112, era relativo alla redazione del progetto esecutivo e alla effettuazione RAGIONE_SOCIALE studi preliminari di realizzazione di un’area attrezzata per la protezione civile integrata con infrastrutture di parcheggio denominata ‘Fontanarossa’ in RAGIONE_SOCIALE; che, ai sensi
RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 bis RAGIONE_SOCIALEa legge regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia n.21 del 29 aprile 1985, introdotto dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALEa l.r. n.10 del 12 gennaio 1993, la valutazione di impatto ambientale rientrava nella progettazione di massima che precede quella esecutiva; che, secondo copiosa giurisprudenza amministrativa, la VIA deve precedere l’approvazione del progetto definitivo; che nella nota prot. 3928/2007 l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE aveva precisato che ‘trattandosi di progetto esecutivo è da intendersi che il progetto relativo all’impatto ambientale e l’analisi costi -benefici sono porzione RAGIONE_SOCIALE‘intera progettazione esecutiva’; e che ‘nessuna valenza’ poteva essere annessa alla circostanza dedotta dal COGNOME secondo cui egli avrebbe avuto incarico dalla redazione RAGIONE_SOCIALEo studio dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ‘informalmente’, dato che ogni contratto di prestazione d’opera professionale stipulato da una pubblica amministrazione in via informale è nullo;
2.per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello NOME COGNOME propone tre motivi di ricorso ai quali si oppongono NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE;
3. il ricorrente ha depositato memoria;
con atto in data 16 aprile 2024 il ricorrente ha rinunciato al ricorso nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
considerato che:
va preliminarmente dichiarata, in ragione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia parziale al ricorso e visto l’art. 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per quanto riferito al rapporto tra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE;
2.con il primo motivo di ricorso si deduce ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.183, sesto comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 e n.4 c.p.c. Violazione del diritto di difesa. Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza’ per
avere la Corte di Appello disatteso il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente aveva lamentato che il Tribunale non aveva concesso i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. pregiudicando il diritto di esso ricorrente di articolare compiutamente le proprie allegazioni e le proprie istanze istruttorie;
3.il motivo è infondato.
È opportuno premettere che la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. non determina per il giudice l’obbligo di concedere i termini (v. Cass. Sez. 2, ordinanza n.32577 del 23/11/2023: ‘In forza del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti e la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata RAGIONE_SOCIALEa causa, desumibile dall’art. 189 c.p.c.’).
Non può quindi dirsi che la Corte di Appello ha errato per non aver ravvisato un errore procedurale da parte del Tribunale e per non aver concesso essa stessa i termini che quest’ultimo non aveva assegnato.
Va ulteriormente osservato che la Corte di Appello ha dato conto del fatto che, all’udienza del 4 maggio 2011, l’attore aveva chiesto che ‘la causa venisse posta in decisione con i termini a difesa’. In tale udienza, quindi, l’odierno ricorrente aveva implicitamente
rinunciato ai termini inizialmente richiesti. Dacché l’ulteriore ragione di infondatezza RAGIONE_SOCIALEa doglianza;
il secondo motivo di ricorso è rubricato ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 bis RAGIONE_SOCIALEa legge regionale 21 del 29 aprile 1985, introdotto dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALEa l.r. 10 del 12 gennaio 1993, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi e RAGIONE_SOCIALE artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 360 primo comma, nn.3 e 4 c.p.c. Contraddittorietà ed illogicità. Motivazione apparente’. Viene dedotto che è irrilevante, nel rapporto tra le parti in causa, la circostanza RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa necessaria forma scritta nel conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico al ricorrente; che è ‘errata e contraddittoria’ l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 bis RAGIONE_SOCIALEa legge regionale 21 del 29 aprile 1985, introdotto dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALEa l.r . 10 del 12 gennaio 1993, ‘poiché in nessuna parte di esso si desume che nel progetto esecutivo sia ricompreso il VIA’; che secondo la stessa Corte di Appello lo studio di VIA ‘avrebbe già dovuto fare parte del progetto di massima talché non si capisce come poi la stessa sia giunta a sostenere che la VIA non poteva che essere parte del progetto esecutivo’; che lo studio relativo alla VIA era stato conferito successivamente al disciplinare del 5 dicembre 2001 come confermato dalle ‘dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘ing. COGNOME nominato RUP del parcheggio Fontanarossa (….) a pagina 11 RAGIONE_SOCIALEa scheda esame progetto’ e poi nella nota del 13 agosto 2007 prot. 156857 e dalle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE‘ing. NOME COGNOME direttore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Speciale per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sismico e dal provvedimento n. 395 del 2 febbraio 2006, provvedimento con cui lo stesso Direttore aveva disposto in favore RAGIONE_SOCIALE‘ing. COGNOME il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘intero ammontare dei compensi relativi al piano di RAGIONE_SOCIALE‘.
il motivo è, per la veicolata denuncia di vizio motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, fondato.
La Corte di Appello, trattandosi di accertare se il compenso per lo studio di VIA spettasse per intero all’odierno ricorrente ovvero pro quota al ricorrente e al controricorrente, avrebbe dovuto accertare a chi era stato dato l’incarico di redigere lo studio e chi lo aveva redatto.
La Corte di Appello ha affermato che il compenso non spettava in via esclusiva al ricorrente sulla base del seguente iter motivazionale: la Regione Sicilia ha affidato ad entrambi i professionisti l’incarico di redigere il progetto esecutivo RAGIONE_SOCIALE‘opera; il progetto esecutivo presuppone, per legge regionale e per giurisprudenza amministrativa, la redazione RAGIONE_SOCIALEo studio di valutazione di impatto ambientale; perciò nell’incarico conferito ad entrambi i professionisti era compreso anche lo studio in questione.
Si tratta di un percorso motivazionale inidoneo a reggere l’affermazione: dal fatto che la VIA debba essere effettuata prima RAGIONE_SOCIALEa redazione del progetto esecutivo non deriva che nel caso concreto l’incarico dato dalla Regione Sicilia avesse riguardato anche il presupposto studio e che quest’ultimo non possa essere stato oggetto di un contratto di prestazione d’opera separato, e soprattutto da quel fatto non deriva che lo studio non sia stato effettuato dal solo ricorrente e sia stato invece effettuato anche dal controricorrente.
Sussiste quindi il denunciato vizio di motivazione sub specie di motivazione apparente, da riqualificarsi come denuncia ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., invece che ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Va ricordato che la riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi, come
riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” RAGIONE_SOCIALEa motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145).
5.1. Il secondo motivo di ricorso deve essere quindi accolto;
6. il terzo motivo di ricorso, con cui si denunciano ‘violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del d.m. 140/2012, in relazione all’art. 360, primo comma n.3, c.p.c. e omessa pronuncia’ per non avere la Corte di Appello esaminato la doglianza sottoposta al suo esame di ‘abnorme quantificazione’ da parte del giudice di primo grado RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in 12.210,00 euro per ciascuno dei
convenuti, in causa di valore compreso tra ‘100.001 e 500.000’ euro – motivo ormai riferito solo al rapporto tra ricorrente e NOME COGNOME -resta assorbito;
in conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo va rigettato e il terzo va dichiarato assorbito. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione;
il giudice del rinvio dovrà decidere RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo tra il ricorrente e NOME COGNOME. Le spese tra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE sono liquidate come in dispositivo;
PQM
la Corte dichiara estinto il giudizio tra il ricorrente e l’RAGIONE_SOCIALE e condanna il primo al pagamento, in favore del secondo, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio che liquida in € 2500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese tra il ricorrente e NOME COGNOME, alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione.
Roma 2 luglio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME