Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32972 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32972 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22495-2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, DECOR EXPRESS RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE;
– intimate –
Oggetto
Motivazione ‘apparente’
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 26/11/2025
CC
avverso la sentenza n. 136/2022 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/03/2022 R.G.N. 33/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto ‘le domande proposte in primo grado da NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
La Corte territoriale, premessa una serie di massime giurisprudenziali ed esaminate talune deposizioni testimoniali, ha testualmente affermato: ‘Valutate le predette risultanze costituende e le residue prove precostituite non emerge, ad avviso del Collegio, né la fattispecie della allegata codatorialità, nelle forme del c.d. centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro, né, sotto altro profilo, quella del rapporto contrattuale fittizio, dovendosi ritenere sussistente un genuino appalto di servizi di trasporto’.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con tre motivi; ha resistito con controricorso l’intimata società.
Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente:
1.1. con il primo motivo di ricorso è denunciata: ‘Violazione/falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonché degli artt. 1676 e 1677 ( ndr. così nel testo) c.c. (principio della solidarietà per come disciplinato dal d. lgs. n. 276 del 2003 e dal d.l. n. 25 del 2017) rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza’; si lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare e pronunciarsi sulla domanda, formulata in via subordinata, di responsabilità solidale in materia di appalto di servizi;
1.2. con il secondo motivo si deduce: ‘Violazione/falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, c.p.c., e 111 Cost., rilevante ai fini dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con conseguente nullità della sentenza’; si critica diffusamente la motivazione della sent enza d’appello, ritenuta ‘apparente’ e non idonea a far comprendere l’iter logico -giuridico seguito; 1.3. il terzo mezzo denuncia: ‘Difetto di motivazione vizio procedurale -violazione/falsa applicazione degli artt. 116, 232 e 416 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.’; viene eccepito che il giudice del gravame non avrebbe espresso alcun iter motivazionale atto a contestare quanto asserito in prime cure al fine di giungere ‘a conclusioni diametralmente opposte’.
Il primo motivo di ricorso, in ordine alla pretesa omessa pronuncia sulla domanda subordinata di accertamento della responsabilità solidale per l’appalto di servizi, non può trovare accoglimento.
È fermo il principio secondo cui: ‘L’appellato che ha visto accogliere nel giudizio di primo grado la sua domanda principale è tenuto, per non incorrere nella presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod. proc. civ., a riproporre espressamente, in qualsiasi forma indicativa della volontà di sottoporre la relativa questione al giudice d’appello, la domanda subordinata non
esaminata dal primo giudice’ (v. Cass. n. 13721 del 2020; in precedenza, Cass. n. 7457 del 2015).
Pur nella libertà delle forme, il rispetto dell’articolo 346 c.p.c. postula che la riproposizione sia effettuata ‘in modo specifico, non essendo sufficiente all’uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice ‘, (cfr. Cass. n. 40833 del 2021; conf. Cass. n. 25840 del 2020; Cass. n. 22311 del 2020).
Nella specie, il passo della memoria di costituzione in appello riportata a corredo dell’illustrazione del motivo di censura appare inidoneo a configurare la specificità della riproposizione della domanda subordinata con il necessario connotato di inequivo cità, limitandosi semplicemente a ‘ricordare’ al Collegio che il giudizio era stato intrapreso in primo grado anche per far accertare, in subordine, la responsabilità delle convenute ex artt. 1676 e 1677 c.c., ma nulla si evince circa la volontà della parte di devolvere la questione al grado di appello.
Il secondo motivo con cui è dedotta la nullità della sentenza per radicali carenze motivazionali è, invece, fondato.
Come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”.
Si è ulteriormente precisato che di ‘motivazione apparente’ o di ‘motivazione perplessa e incomprensibile’ può parlarsi laddove essa non renda ‘percepibili le ragioni della decisione, perché
consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice’ (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016).
È stato più volte ribadito che la motivazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (tra le altre, Cass. n. 13248 del 2020).
In ossequio si è affermato che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105 del 2017; conf. Cass. n. 20921 del 2019); così come quando rechi argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 1986 del 2025), ovvero quando, carente del giudizio di fatto, la motivazione sia basata su una affermazione generale e astratta (Cass. n. 4166 del 2024).
Ad avviso del Collegio, l’argomentazione con cui la Corte bolognese ha negato sia l’esistenza di una codatorialità, sia la ricorrenza di un appalto illecito, sovvertendo la pronuncia di primo grado, risulta affetta dal denunciato vizio radicale idoneo
a determinare la nullità della sentenza perché in violazione del cd. ‘minimo costituzionale’.
Invero, la motivazione si limita a richiamare principi giurisprudenziali astratti senza adeguata correlazione con le risultanze di causa, come valorizzate dal giudice di primo grado; non spiega le ragioni del dissenso rispetto alla pronuncia del Tribunale, che aveva analizzato prove documentali e orali; non specifica gli elementi concreti da cui ha tratto il proprio convincimento, né tanto meno procede ad una loro disamina logica e giuridica; in definitiva, non consente prima alle parti e poi al giudice del l’impugnazione di esercitare un controllo effettivo sulla correttezza della decisione.
Pertanto, respinto il primo motivo di ricorso, deve essere accolto il secondo che, travolgendo la sentenza impugnata, assorbe la terza doglianza; la pronuncia deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che provvederà a nuovo esame della controversia, oltre alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 26 novembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME