Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32033 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32033 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24807/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alla PEC: EMAIL-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3096/2019 depositata il 10/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME aveva stipulato con RAGIONE_SOCIALE un contratto avente ad oggetto due contratti di locazione finanziaria relativi a due imbarcazioni, ‘Era Ora’, della società venditrice, e ‘RAGIONE_SOCIALE‘, di NOME COGNOME: quest’ultimo, secondo gli accordi conclusi, sarebbe subentrato
nel RAGIONE_SOCIALE per l’imbarcazione ‘Era Ora’ mentre la società, o un terzo, avrebbe dovuto subentrare nel RAGIONE_SOCIALE per ‘RAGIONE_SOCIALE 58′. La società avrebbe dovuto corrispondere a NOME COGNOME anche la somma di € 113.261,90 e subentrare nel contratto di RAGIONE_SOCIALE riguardante ‘RAGIONE_SOCIALE 58′, ove non avesse reperito altro soggetto subentrante, entro il 30.7.2007.
NOME COGNOME aveva agito avanti al Tribunale di Latina lamentando l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, la quale si era costituita chiamando in causa, ritenendoli responsabili dell’occorso, NOME COGNOME -che la convenuta aveva indicato come acquirente dell’imbarcazione oggetto del contratto di RAGIONE_SOCIALE già intestato all’attore – e RAGIONE_SOCIALE, società che avrebbe dovuto subentrare a NOME COGNOME ma che non era stata accettata dalla società di RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Latina, qualificato il contratto intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE come permuta perché avente ad oggetto non solo i contratti di RAGIONE_SOCIALE richiamati ma le imbarcazioni alle quali detti contratti si riferivano, aveva in parte accolto la domanda, condannando RAGIONE_SOCIALE a pagare circa € 77.403,09 (pari all’importo delle rate residue di RAGIONE_SOCIALE non rimborsate) ad NOME COGNOME e condannando e NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, in solido, a rimborsare lo stesso importo a RAGIONE_SOCIALE
Aveva proposto appello in via principale RAGIONE_SOCIALE, convenendo avanti al Giudice dell’impugnazione NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, a loro volta appellanti in via incidentale. La Corte d’Appello di Roma aveva rigettato l’appello principale e l’appello incidentale di NOME COGNOME mentre aveva accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, per le ragioni che si riportano per quanto qui ancora interessa: –RAGIONE_SOCIALE era stata parzialmente inadempiente perché si era impegnata a subentrare nel contratto di RAGIONE_SOCIALE in capo a NOME COGNOME entro un certo termine, salva la cessione, nello stesso termine, del contratto stesso a soggetto gradito alla società di RAGIONE_SOCIALE, in modo da liberare definitivamente la controparte da ogni obbligo verso quest’ultima; –RAGIONE_SOCIALE non era
subentrata nel contratto e il soggetto indicato, RAGIONE_SOCIALE in luogo di NOME COGNOME, non era stato accettato dalla società di RAGIONE_SOCIALE; –NOME COGNOME era quindi responsabile verso RAGIONE_SOCIALE per l’importo che questa aveva dovuto versare ad NOME COGNOME, perché non aveva indicato nel termine, risultante dal contratto a propria volta concluso con la società, un cessionario idoneo, gradito alla società di RAGIONE_SOCIALE; –RAGIONE_SOCIALE non poteva essere ritenuta corresponsabile verso RAGIONE_SOCIALE, non essendo subentrata nel contratto di RAGIONE_SOCIALE per rifiuto della società cui il contratto stesso faceva capo e non avendo assunto alcun impegno negoziale verso RAGIONE_SOCIALE
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE non ha depositato controricorso, nonostante la ritualità della notificazione, rimanendo intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME lamenta la violazione dell’art.101 comma 2 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. Nullità della sentenza nella parte in cui condanna COGNOME NOME in ragione della ritenuta -d’ufficio -sussistenza di un ‘obbligo di trovare un terzo cessionario’ anziché dell’obbligo di acquisto a titolo personale.
Il ricorrente premette che il contratto di cui si discute non sarebbe una permuta di beni ma una cessione reciproca di contratti con terzi, rappresentati dai contratti di RAGIONE_SOCIALE con le società fornitrici delle imbarcazioni, ed evidenzia che non sarebbe mai stato allegato da alcuno il fatto che lui avrebbe dovuto trovare un terzo cessionario, dato che si era impegnato solo ad acquistare l’imbarcazione ‘RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO‘, a condizione che entro tre mesi dalla vendita non fosse stata acquistata da terzi. La scrittura privata del 16.3.2007 intervenuta tra il ricorrente e RAGIONE_SOCIALE prevedeva infatti che: <>; quindi l’unico obbligo assunto dal ricorrente, peraltro condizionato, era stato quello di acquistare, non di trovare un terzo cessionario.
con il secondo motivo il ricorrente rileva l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art.360 n.5 c.p.c. in ordine all’omesso esame della sussistenza solo di un obbligo -condizionato e inefficace- di acquisto a titolo personale.
Nella sostanza il ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Roma abbia posto a fondamento della decisione una circostanza di fatto, cioè la pretesa assunzione di un obbligo di procurare un cessionario, mai allegata da alcuno, senza invece considerare la reale circostanza di fatto discussa tra le parti e decisiva, rappresentata dal solo obbligo di acquisto condizionato assunto da NOME COGNOME.
Con un terzo motivo di doglianza il ricorrente afferma l’omesso esame di un motivo di appello, comportante la violazione, ad opera della Corte di merito, dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., oltre alla violazione degli artt.1406 e 1408 c.c. sulla disciplina dettata nei quali si imperniava il motivo di appello non scrutinato.
NOME COGNOME aveva sottoposto a critica la sentenza di primo grado per non aver comunque considerato che la cessione del contratto, oggetto di discussione, avrebbe dovuto soggiacere al disposto degli artt.1406 e 1408 c.c.; da queste norme, prospettate come violate dal Tribunale, si sarebbe dovuto derivare che la cessione di un contratto a prestazioni corrispettive avrebbe comunque richiesto il consenso dell’altra parte -nel caso di specie la società di RAGIONE_SOCIALE-, la cui mancanza non avrebbe potuto essere ascritta a inadempimento del cedente. Questa doglianza non sarebbe stata in alcun modo esaminata dalla Corte d’Appello, non
potendosi derivare dalla scarna motivazione della sentenza ricorsa un vaglio nemmeno implicito delle questioni richiamate.
Lamenta ancora l’omesso esame di un motivo di appello anche il quarto profilo di critica proposto da NOME COGNOME, comportante la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., nonché la violazione dell’art.1358 c.c. sulla cui disciplina era articolato il motivo di appello non scrutinato.
NOME COGNOME lamenta come la Corte di merito non avrebbe preso in alcuna considerazione il motivo d’appello con il quale, rilevata la natura di contratto sottoposto a condizione sospensiva del negozio intervenuto con RAGIONE_SOCIALE, avrebbe sottoposto a critica la mancata valutazione, da parte del primo Giudice, del comportamento di buona fede tenuto dal ricorrente in pendenza della condizione.
I motivi esposti sono da esaminare congiuntamente, perché interdipendenti, e sono fondati quanto al primo, al terzo e al quarto, con assorbimento del secondo, nei limiti che seguono.
La sentenza impugnata è totalmente carente quanto al contenuto della motivazione -pur formalmente stilatasu tutti i profili rilevati dal ricorrente, poiché non offre alcuna indicazione che permetta di comprendere su che presupposti di fatto e attraverso quale ragionamento logico la Corte di merito abbia tratto il proprio convincimento e sia giunta conseguentemente a ritenere esistente un obbligo di NOME COGNOME di reperire un <>, traendo da tale obbligo l’inadempimento del ricorrente, tale da giustificarne la condanna a tenere indenne RAGIONE_SOCIALE degli importi che questa è stata condannata a versare a NOME COGNOME.
Le argomentazioni sulle quali il deciso si fonda sono in concreto solo apparenti, perché consistono in affermazioni apodittiche rispetto alle quali non vi è alcuna indicazione delle fonti probatorie e del conseguente
percorso logico sulla cui base la Corte di merito ha formato il proprio convincimento.
Si richiamano, a riscontro del rilievo svolto, le indicazioni interpretative emergenti dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte: secondo la sentenza delle SU n.8053/2014, <>; la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente <> -così, tra le tante, Cass. n.13248/2020-.
Ad ulteriore riscontro dell’apparenza della motivazione, non è possibile nemmeno verificare dal contesto della motivazione se la Corte d’Appello abbia inteso respingere implicitamente o ritenere assorbiti i motivi d’appello di cui il ricorrente lamenta il mancato esame e della cui
trattazione non vi è alcuna traccia nella motivazione del provvedimento impugnato -cfr. ancora, Cass. n.1986/2025: <> -.
In conclusione, accolti il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso con assorbimento del secondo, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
la Corte di Cassazione accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 6.6.2025
La Presidente COGNOME NOME COGNOME