Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8939 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8939 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6294/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, ST PLACIDI, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza DELLA CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO n. 574/2019 depositata il 19/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Taranto dichiarava costituita per destinazione del padre di famiglia la servitù di passaggio invocata da NOME COGNOME sul presupposto di essere proprietario dell’RAGIONE_SOCIALE in agro di Statte, e che l’accesso alla p.lla 8 foglio 116 del proprio fondo era sempre avvenuto attraverso il passaggio su una stradina denominata –RAGIONE_SOCIALE-Lamastuolà, per un tratto insistente sulle p.lle 23 e 24 del foglio 231 in passato cedute all”RAGIONE_SOCIALE cui era suc ceduta RAGIONE_SOCIALE, dalla propria dante causa NOME COGNOME).
Il giudice di prime cure riteneva che dalle deposizioni testimoniali era emerso che dal 1974 al 1999 si accedeva all’RAGIONE_SOCIALE attraverso tale strada percorrendo anche il tratto oggetto dell’acquisto della convenuta; era altresì emerso che la strada vicinale esisteva già prima della divisione; ai sensi dell’art. 1062 c.c. era configurabile la servitù per destinazione del padre di famiglia, infatti, l’atto di compravendita del 1974, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE era divenuta proprietaria della porzione di fondo a cui carico sussisteva la servitù menzionava la stradetta.
RAGIONE_SOCIALE in amministrazione straordinaria, interponeva appello osservando che, per l’apparenza della servitù, elemento necessario nella prospettiva della destinazione del padre di famiglia e dell’usucapione, occorreva la presenza di segni visibili ed opere permanenti, nella specie mancanti; al momento dell’introduzione
del giudizio, la stradina in terra battuta “RAGIONE_SOCIALE-Lamastuola, era un tratturo da tempo abbandonato; la stradina oggetto della domanda era diversa dalla nuova strada interna di servizio in uso nel periodo successivo al 1974; le prove testimoniali non erano state correttamente interpretate.
NOME COGNOME resisteva al gravame.
La Corte d’Appello accoglieva l’appello e rigettava l’originaria domanda proposta da NOME COGNOME. Infatti, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, documentata da riscontri planimetrici, catastali e fotografici ed eseguita con rilievi in loco, era emerso che la suddetta strada vicinale intersecava inizialmente una porzione di terreno impraticabile, attraversava successivamente un terreno seminativo, proseguiva oltre un cancello dell’RAGIONE_SOCIALE parallelamente alla strada asfaltata, in un tratto attraversandola, proseguiva ulteriormente verso nord, sovrapponendosi ad una esistente strada in terra battuta.
Attese queste risultanze, era da escludere l’esistenza della strada vicinale, per la profonda trasformazione sopravvenuta nello stato dei luoghi al momento della sentenza in prevalenza coperti da vegetazione spontanea e quindi inaccessibili.
Non essendovi apparenza di opere e mancando anzi la stessa strada vicinale, non potevano operare né l’istituto della destinazione del padre di famiglia, né l’usucapione.
La domanda non poteva neppure essere accolta sotto il profilo dell’imposizione coattiva di servitù, in relazione ad una (assunta) interclusione del fondo, trattandosi di circostanza contestata e priva di riscontri probatori.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso
Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza , hanno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. (ex art. 360, n. 4, c.p.c.).
Secondo il ricorrente la mera lettura della sentenza resa dai giudici del gravame sarebbe sufficiente per rilevare come, a fronte di un giudizio complesso, che ha visto un’ampia istruttoria in primo grado e una pluralità di questioni trattate, la motivazione sia del tutto assente e in violazione del minimo costituzionale. Se è pur vero che, alla luce del dettato di cui all ‘ art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, tale requisito, previsto a pena di nullità, non sarebbe soddisfatto dalle venti righe della sentenza dalle quali non si evincerebbe in alcun modo che la Corte tarantina abbia compiutamente preso in esame gli atti, anche istruttori, del giudizio di primo grado e le difese svolte dal COGNOME nell’atto di appello.
Il giudice dell’appello non avrebbe compiuto alcuna effettiva valutazione del caso sottoposto al suo esame ed avrebbe così violato l’elementare dovere di garantire che la decisione sia assunta in piena autonomia di giudizio e previa autonoma valutazione delle contrapposte tesi difensive e delle caratteristiche del singolo caso
ex art. 116 c.p.c., valutazione di cui dovrebbe darsi conto in motivazione.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia e/o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (ex art. 360, n. 4, c.p.c.)
In sostanza secondo il ricorrente la Corte d’Appello a vrebbe erroneamente individuato il tratto di strada oggetto della domanda di servitù di passaggio che non era la stradina in terra battuta denominata “RAGIONE_SOCIALE – Lamastuola”. esistente ante 1974 e scomparsa da tempo, quanto piuttosto il tratto che a seguito di trasformazione e dopo la vendita all’ltalsider nel 1974 era stato utilizzato dal 1974 al 1999 dal COGNOME “secondo il percorso della stradina RAGIONE_SOCIALE -Lamastuola”, percorso che non poteva essere quello originario.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorrente lamenta l’omesso esame del seguente fatto storico controverso oggetto di discussione tra le parti e decisivo ai fini del giudizio: se la strada oggetto del presente giudizio sia la strada vicinale in terra battuta “RAGIONE_SOCIALE – Lamastuola” esistente ante 1974 e oggi coperta di vegetazione e il cui percorso originario è stato tracciato dal nominato CTU in sede di appello, o se, piuttosto, la strada oggetto del presente giudizio sia – e non poteva essere diversamente, pena la proposizione di una domanda volta ad ottenere la tutela di un bene inesistente -la strada “INDIRIZZO“, ben apparente, nel percorso risultante a seguito dei lavori di
ampliamento e di asfalto realizzati dall ‘RAGIONE_SOCIALE, sulla quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva apposto dei cancelli che hanno determinato l’azione possessoria, cancelli rappresentati anche nelle fotografie allegate alla CTU espletata in sede di appello (e che si produce in all. 8).
Il primo degli elementi che i giudici di appello avrebbero dovuto valutare era la sentenza n. 1531/2008 (prodotta in all. 4 nel fascicolo di primo grado del ricorrente) resa dal Tribunale di Taranto tra le medesime parti in causa, passata in giudicato e avente ad oggetto la domanda di reintegra nel possesso avanzata dal COGNOME nei confronti dell ‘ RAGIONE_SOCIALE per essere stato spogliato nel possesso della strada dallo stesso utilizzata per accedere alla sua proprietà.
Il Tribunale, in quella pronuncia, richiamando le deposizioni testimoniali rese, e confermando l’ordinanza collegiale che aveva concesso la tutela interdittale, ha ordinato la rimozione del cancello posto sulla strada INDIRIZZO, così consentendo il passaggio sulla detta strada. A nulla vale rilevare che tale sentenza, definendo un giudizio di natura possessoria, non ha riconosciuto alcuna servitù di passaggio. Ciò che rileva è che tale sentenza ha accertato il fatto storico, controverso in questo giudizio e decisivo ai fini della decisione e, cioè, che la strada “INDIRIZZO” su cui era stata chiesta la tutela possessoria, era la strada vicinale “INDIRIZZO” e che, seppur trasformata, esisteva nel 1999 ed era utilizzata dal COGNOME per accedere alla sua proprietà e, cioè, che dalla fine degli anni Settanta al 1999 il COGNOME era passato sulla strada “INDIRIZZO” per accedere alla sua proprietà, strada “INDIRIZZO” che non era la vecchia strada in terra battuta, ma era la nuova
strada costruita negli anni settanta, come riconosciuto nell’atto di appello proprio dall ‘ RAGIONE_SOCIALE.
Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (ex art. 360, n. 4, c.p.c.) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 115 e 116 c.p.c.) (ex art. 360, n. 3, c.p.c.)
Acclarato, dunque, che la strada su cui il COGNOME chiedeva che fosse dichiarata la servitù di passaggio non era la vecchia strada vicinale ma era la strada, sempre denominata RAGIONE_SOCIALE Lamastuola”, che solo in parte ne ripercorreva il tracciato, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto che il gravame meritasse accoglimento “non essendovi apparenza di opere”.
Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (ex art. 360, n. 5, c.p.c.)
Il ricorrente lamenta l’ errata ricostruzione della fattispecie concreta, quale conseguenza della mancata valorizzazione di fatti che sono stati affermati e provati dal ricorrente con modalità sufficientemente specifiche. Detti fatti integrerebbero direttamente gli elementi costitutivi della fattispecie di cui agli artt. 1061 e 1062 c.c., quali. 1). l’appartenenza originaria dei due fondi all ‘ unica proprietaria signora COGNOME; 2). l’esistenza già all ‘ epoca di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù (tanto che la strada era perfettamente individuata nell ‘ atto per notar Accolla del 1974, era riportata nella planimetria allo stesso allegata ed era oggetto di specifica obbligazione nella parte accorpata al fondo divenuto servente e oggetto dei lavori di adattamento da parte
dell’RAGIONE_SOCIALE); 3). la separazione del diritto di proprietà sui detti fondi, per effetto di un ‘alienazione; 4). in via gradata, il possesso continuato per venti anni, essendo stato dimostrato che il COGNOME aveva avuto il possesso continuato dal 1974 al 1999 della servitù di passaggio sulla INDIRIZZO “INDIRIZZO“, come riattata e modernizzata da ll’ ‘RAGIONE_SOCIALE prima e dall ‘Il va poi nel tratto a confine tra la proprietà del ricorrente e quella della società convenuta in primo grado.
Il primo motivo di ricorso è fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento dei restanti.
Di recente con la pronuncia n.2767/2023 le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che: La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (tra le varie, Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830). Scendendo più
nel dettaglio sull’analisi del vizio di motivazione apparente, la costante giurisprudenza di legittimità ritiene che il vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante, Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022 Rv. 664061; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 Rv. 654145)
Nel caso in esame, l a Corte d’Appello con una motivazione apparente e inidonea a soddisfare il requisito minimo richiesto ha accolto l’appello dell a RAGIONE_SOCIALE e rigettato la domanda di accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia e di usucapione sulla strada oggetto della controversia.
La motivazione della sentenza, infatti, è limitata ad un mero rinvio alla consulenza tecnica senza alcuna argomentazione rispetto alle deduzioni delle parti, al precedente giudizio possessorio e al precedente giudizio di primo grado, oltre che all’individuazione esatta dei luoghi e delle vicende connesse come quella relativa alla cessione del terreno all’RAGIONE_SOCIALE nel 1974 e momento rispetto al quale dovrebbe verificarsi la costituzione della servitù (Sez. 2, Ordinanza n. 32684 del 12/12/2019, Rv. 656296 01).
La Corte d’Appello , senza alcuna specifica motivazione, ha rigettato anche la domanda di usucapione così come ha ritenuto
irrilevante e non provata l’in terclusione del fondo attoreo dedotta anche per dimostrare l’esigenza da sempre di utilizzo della strada anche dopo la cessione del terreno.
In tal modo non risultano percepibili quale siano le ragioni della decisione, in quanto le argomentazioni offerte sono obiettivamente inidonee a far comprendere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull’esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso oltre alla già citata Sez. U, Ord. n. 2767 del 30/01/2023 vedi anche: Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014).
In conclusione, deve affermarsi che la sentenza impugnata è nulla per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in quanto dalla motivazione, apparente e priva di effettivo esame delle questioni sottoposte al giudice, non è possibile comprendere il percorso logico giuridico compiuto, in particolare nella parte in cui si riforma la sentenza di primo grado senza compiere alcun effettivo superamento della motivazione del Tribunale e senza alcuna effettiva spiegazione delle ragioni del rigetto delle domande formulate originariamente dall’attore oggi ricorrente. Un tale motivazione è obiettivamente affetta da quei vizi che sono rimasti i soli di cui ci si possa dolere in Cassazione dopo la riforma del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., secondo i principi dettati da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, ravvisandosi in essa una «motivazione apparente», comunque inficiata da un «contrasto
irriducibile fra affermazioni inconciliabili», tanto da presentarsi come «perplessa ed obiettivamente incomprensibile».
La sentenza della Corte d’Appello di Lecce pertanto deve essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, con rinvio alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione