Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7298 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7298 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 9510-2023 r.g. proposto da:
NOME COGNOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, del Foro di Milano, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
Prefettura di Milano in persona del Prefetto pro tempore;
Questura di Milano, in persona del Questore AVV_NOTAIO tempore.
-intimati –
avverso il provvedimento reso nel giudizio RG 21544/2020, con il quale il Giudice di Pace di Milano Palma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ai sensi dell’art. 13 dlgs. 286/1998 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE
1.Con ricorso del 17.06.2020 il ricorrente impugnava, innanzi al Giudice di Pace di Milano, il decreto del Questore di Milano prot. 10679/2020 del 26.05.2020.
Con provvedimento del 28.02.2023, depositato il 07.03.2023 era dichiarata l’inammissibilità del ricorso de quo, così presentato perché il provvedimento di espulsione oggetto di impugnativa si fondava su precedente provvedimento espulsivo che avrebbe dovuto essere impugnato con ricorso per cassazione. 2.Il provvedimento, pubblicato il 7.3.2023, è stato impugnato da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 13 comma 8 dlgs 286/1998 e succ. modifiche, dell’art. 18 dlgs 150/2011, dell’art. 156 c.p.c., dell’art. 157 c.p.c., dell’art. 38 c.p.c. e dell’art. 50 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 numero 3) c.p.c. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento del 07.03.2023, con conseguente nullità del provvedimento impugnato.
2.1 Il ricorrente impugna il provvedimento in esame anche in quanto lo stesso, lungi dallo spiegare in maniera sufficiente le ragioni che avevano indotto a dichiarare inammissibile il ricorso proposto, avrebbe viceversa fondato la propria decisione solo sul presupposto dell’asserita competenza a giudicare della Corte di Cassazione.
2.1 Il secondo motivo -che per ragioni di priorità logica -va esaminato per primo è fondato ed il suo accoglimento assorbe l’esame anche del primo motivo.
Non è infatti dato comprendere il ragionamento giuridico posto alla base della declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto innanzi al Giudice di pace perché dalla lettura del provvedimento impugnato si capisce solo che il decreto di espulsione oggetto di opposizione si fondava su altro e precedente
provvedimento espulsivo che tuttavia secondo il ragionamento del giudice di prime cure avrebbe dovuto essere impugnato in cassazione.
Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo; assorbito il primo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Milano che, in persona di diverso giudice, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il 30.11.2023