Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5800 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 5800  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28850/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO che lo rappresenta e difende ex lege;
– controricorrente – avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA n. 6730/2022, depositata il 26/10/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME chiedono la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’Appello di Roma, adita dal RAGIONE_SOCIALE, aveva rideterminato in €. 40.000,00 la sanzione amministrativa originariamente irrogata agli istanti nella misura di €. 60.000,00 con decreto sanzionatorio emesso in data 16 maggio 2016, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di segnalazione all’UIF di operazioni sospette per €. 600.000,00 (art. 41 DLGS n. 231/2007), sanzione che il Tribunale in sede di opposizione aveva ridotto a €. 3.000,00.
1.1. La vicenda prende origine da accertamenti ispettivi condotti presso  la  società  ricorrente -nei  periodi  25-29  ottobre  2010,  8-11 novembre 2010 – dall’Unità RAGIONE_SOCIALE Informazione (RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia, finalizzati  ad  approfondire  l’operatività  RAGIONE_SOCIALEa  fiduciaria  ispezionata  in merito al rimpatrio di attività finanziarie detenute all’estero ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13bis del D.L. n. 78/2000 (convertito in legge n. 102/2009 e ss. mm.).
Per quel che qui ancora rileva, dalla verifica RAGIONE_SOCIALEe attività legate al mandato  n.  2313  del  01.12.2009  intestato  a  tale  NOME  COGNOME emergeva che la cliente di RAGIONE_SOCIALE aveva presentato due dichiarazioni riservate per il rimpatrio giuridico relativo a:
-€.  129 . 375,00  (€.  7.500,00  per  quota),  pari  al  17.25%  del capitale di una società con sede a San Marino (RAGIONE_SOCIALE); quote detenute  fiduciariamente  per  conto  RAGIONE_SOCIALEa  cliente  dall’intermediario sammarinese RAGIONE_SOCIALE;
-€. 600.000,00, relativamente ad un credito vantato dalla cliente nei confronti RAGIONE_SOCIALEa stessa fiduciaria RAGIONE_SOCIALE che traeva origine dalla cessione del 25.50% del capitale RAGIONE_SOCIALEa medesima società (RAGIONE_SOCIALE) al coniuge RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, NOME (che aveva a sua volta effettuato un’operazione di scudo fiscale presso la medesima RAGIONE_SOCIALE
nell’ambito del mandato n. 2312 di cui era intestatario), avvenuta in data 20.03.2009 al prezzo di €. 650.000,00 (€. 25.500,00 per quota), versato in parte al momento RAGIONE_SOCIALEa cessione (€ 50.000,00), rateizzato per il restante (in 6 rate da € 100.000,00 ciasc una, di cui la prima già versata in data anteriore al mandato al rimpatrio).
1.2.  Gli  agenti  accertatori  rilevavano  che  il  diverso  valore  tra  le quote scudate (€ 7.500,00) e il credito scudato (€. 25.000,00) non risultava comprovato da alcuna documentazione giustificativa: essendo le  quote  riconducibili  al  medesimo  capitale  sociale  di  proprietà  di soggetti  tra  loro  collegati  erano  state,  infatti,  valorizzate  ai  fini  del rientro sulla base di criteri diversi.
Inoltre, a fronte di un credito scudato di €. 600.000,00 era sorto un  debito  di  analogo  valore  a  carico  del  coniuge  acquirente  che risultava, invero, già  essere  stato parzialmente  assolto  (per  €. 100.000,00,  con  il  pagamento  RAGIONE_SOCIALEa  prima  rata):  così  risultando ingiustificatamente diseconomica l’operazione di cessione del 20.03.2009.
1.3. Il Tribunale di Roma riteneva sussistente l’obbligo di segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE: rilevava il mancato necessario approfondimento da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sull’operatività attinente alle disponibilità scudate, consentendo la messa in atto di un’operazione di rientro dei capitali dall’estero «anomala» per la sua manifesta diseconomicità; osservava che la società ispezionata non aveva adempiuto agli obblighi di adeguata verifica RAGIONE_SOCIALEa clientela e RAGIONE_SOCIALE‘origine dei fondi ut ilizzati da RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’acquisizione di informazioni e riscontri documentali idonei a chiarire la natura e l’origine RAGIONE_SOCIALEe attività finanziarie oggetto di scudo, posto che l’opacità RAGIONE_SOCIALEe operazioni poteva far ipotizzare una regolarizzazione di attività finanziarie non già scaturenti da reati fiscali,
ma  addirittura inesistenti o provenienti da  altre attività illecite eventualmente riconducibili ad un soggetto terzo.
Riteneva, tuttavia, il primo giudice di dover ridurre l’importo alla sanzionebase di €. 3.000,00 di cui al comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 d.lgs. n. 90/2017, stante il carattere unico RAGIONE_SOCIALE‘operazione, compiuta in un arco temporale  ristretto,  e  la  mancanza  di  tutti  quegli  elementi  che connotano la sanzione come «qualificata».
La Corte d’Appello di Roma, adìta dal MEF, riteneva configurabile la fattispecie sanzionatoria di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 d.lgs. n. 90/2017 (che prevede una misura edittale tra 30.000,00 e 300.000,00 euro), stante la pluralità di operazioni non segnalate; la sanzione veniva, però , contenuta nei limiti di € . 40.000,00 (applicandosi il regime del DLGS n. 90/2017, comunque più favorevole a quello previgente di cui all’art. 57, comma 4, d.lg.s n. 231/2007 che contemplava una sanzione tra l’1 e il 40% RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALE‘operazione non segnalata), tenuto conto del ristretto numero RAGIONE_SOCIALEe operazioni e, di contro, del loro rilevante ammontare complessivo, nonché RAGIONE_SOCIALEa circostanza che le stesse provenissero da una società costituita all’estero (RAGIONE_SOCIALE) con un presidio antiriciclaggio diverso.
Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi e illustrato da memoria.
Resiste il RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1.1 Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. – Motivazione apparente. I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui ritiene che ci si trovi in presenza di una violazione qualificata dalla «pluralità di operazioni non segnalate» (affermazione già di per sé contraddetta qualche  riga  più  avanti  laddove  la  sanzione  viene  parametrata  al
«ristretto numero di operazioni»). Di contro, osservano i ricorrenti, la contestazione sollevata nel processo verbale di accertamento redatto dall’UIF in data 27 .05. 2011, aveva riguardato un’operazione finanziaria unica del valore complessivo di €. 100.000,00, ossia il mandato fiduciario n. NUMERO_DOCUMENTO, a causa, nello specifico, del diverso valore attribuito alle quote RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, le quali erano state quantificate per la percentuale del 17,25% ancora detenuta dalla COGNOME – al prezzo di €. 7.500,0 0 ciascuna, e per la percentuale del 25,50% ceduta al COGNOME al prezzo di €. 25.500,00 per ciascuna quota. La motivazione è, dunque, apparente poiché non è dato comprendere in alcun modo le ragioni e l’ iter logico seguito dalla Corte d’Appello per pervenire a tale statuizione.
1.2 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge 24 novembre 1981, n. 689, degli artt. 58, 67 e 69 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché del principio del c.d. favor rei (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Ad avviso dei ricorrenti, la Corte d’Appello di Roma ha totalmente ignorato il materiale probatorio e ha illegittimamente ritenuto sussistente l’ipotesi di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 d.lgs. n. 231/2007, erroneamente credendo di poter dare sostanza ai presupposti di cui alle lettere a, b, c, d RAGIONE_SOCIALEa disposizione citata, non sussistendo un comportamento qualificabile come grave, dinanzi ad un’operazione comunque unica.
2  Il  primo  motivo  è  fondato  sotto  il  profilo  RAGIONE_SOCIALEa  motivazione apparente.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, tale vizio ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a
far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di  integrarla  con  le  più  varie,  ipotetiche  congetture  (v.  tra  le  tante: (Cass Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023).
Nel  caso  di  specie,  nelle  poche  righe  di  motivazione,  la  Corte d’Appello (v. pag. 4 sentenza) ha dato per scontato che si trattasse di plurime operazioni su cui ha poi calcolato «il loro rilevante ammontare complessivo», così riformando la decisione di primo grado – che invece, motivando,  aveva  ravvisato  una  sola  operazione  –  senza  tuttavia spiegare  le  ragioni  che l’ hanno  indotta  a  pervenire  a  tale  diversa conclusione.
Si rende pertanto necessario un nuovo esame per rimediare alla lacuna motivazionale.
Resta logicamente assorbito l’esame del secondo motivo di ricorso (sul quantum).
Il giudice di rinvio ( medesima Corte d’Appello in diversa composizione) deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, l’ 8 ottobre 2024.