Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6014 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6014 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4985/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, (CODICE_FISCALE), come da procura specilae in atti.
-ricorrente-
contro
PREFETTURA RAGIONE_SOCIALE GOVERNO DI SIENA, in persona del legale rapp. p.t.
-intimato- avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE SIENA nel proc. r.g.n. 100/2022 depositato il 12/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Il Giudice di pace di Siena, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato, previa riunione, le opposizioni ex art.18 del d.lgs. n.150/2001 che NOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA, aveva proposto avverso i decreti con i quali il Prefetto di Siena, in data 21/12/2021 ed in data 17/01/2022, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.286/1998 (TUI) e successive modificazioni.
Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 12/2/2023, ha chiesto, con due motivi, la cassazione dell’ordinanza.
Le Amministrazioni sono rimaste intimate. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
2.1.Con il primo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza per motivazione apparente, perché priva di alcuna valutazione critica dei motivi di opposizione con cui i decreti espulsivi erano stati censurati.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.19, comma 1.1. del TUI e l’omesso esame di un fatto decisivo che avrebbe, ove valutato, impedito l’allontanamento dal territorio dello Stato, allontanamento che avrebbe comportato, a parere del ricorrente, una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata.
Il ricorrente lamenta che non siano stati presi in esame una serie di fatti e circostanze, pure sottoposti al giudice della convalida, inerenti alla sua situazione personale e sociale; si duole che non sia stato considerato che, dopo essere fuggito dall’Egitto nel 2011, egli vive e lavora stabilmente in Italia da oltre dieci anni
3.1.- Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo.
3.2.- La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 30/06/2020)
3.3.La motivazione, nel caso in esame, si esaurisce nell’affermazione «Verificata l’esistenza dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione (del decreto di espulsione) p.q.m. convalida il provvedimento di espulsione…», nonostante, come si evince da quanto riportato nel ricorso, in osservanza del dovere di specificità ed autosufficienza, il cittadino straniero avesse svolto specifiche critiche in merito alla effettiva sussistenza dei presupposti richiesti per i provvedimenti espulsivi.
Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto limitatamente al primo motivo, e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima