Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16410 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16410 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12327/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro; PREFETTO DI ROMA
-intimati avverso la SENTENZA di GIUDICE COGNOME di ROMA n. 4157/2024 depositata il 16/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino delle isole Mauritius, si è opposto al decreto di espulsione adottato nei sui confronti rilevando che egli è
in Italia dal 1994 che non ha rinnovato il permesso di soggiorno per smarrimento dei documenti; l’amministrazione ha dedotto che lo straniero, scarcerato dopo una direttissima in data 16/10/2023, era stato accompagnato presso l’ufficio immigrazione dove gli veniva notificato il decreto di espulsione.
Il Giudice di pace ha respinto l’opposizione sulla base della seguente motivazione: « Esaminati gli atti del giudizio e tutti i documenti allegati, non si riscontra alcun vizio di legittimità del provvedimento opposto né sotto il profilo dell’accertamento dei fatti che ne costituiscono il presupposto; né sotto il profilo delle norme disciplinanti la materia né sotto il profilo della motivazione e dell’istruttoria svolta. Pertanto, non appaiono condivisibili le deduzioni ed eccezioni sollevate dall’istante, e le circostanze genericamente addotte a giustificazione della sua permanenza sul territorio nazionale sono inidonee a contrastare il provvedimento opposto. Considerato infine che l’istante non ha dimostrato alcun elemento ostativo all’espulsione, e quindi al rientro nel proprio paese di provenienza in difetto di richiesta di alcuna misura straordinaria per particolari esigenze umanitarie, il ricorso va rigettato ».
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi un motivo. Il Ministero intimato non tempestivamente costituito ha presentato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 D. Lgs. nr. 150/11, art. 13, comma 2, lett. b) ed art. 19, comma 1.1. del D.Lgs. nr. 286/98 in relazione agli artt. 8 della C.E.D.U. ed art. 117 Cost ex art. 360, nr. 3, c.p.c. si rileva l’errore in diritto da cui è inficiata l’impugnata ordinanza laddove, parametrando la decisione alle sole deduzioni di parte
resistente
, il Giudice di pace di Roma ha respinto i due motivi inerenti la violazione dell’art. 8 della C.E.D.U. e delart1 3 del D. Lgs. Nr. 286/98, omettendo di esaminare la concreta situazione personale dell’odierno ricorrente in Italia, attesa la mancata deduzione e prova di elementi ostativi all’adottata espulsione. Il Giudice di pace ha eluso di esaminare la fattispecie dedotta in giudizio alla luce dell’art. 8 della C.E.D.U., nonché della rilevanza del diritto alla ‘vita privata e familiare’, in tal modo violando la giurisprudenza ermeneutica della Corte di Strasburgo.
2.- Il motivo è fondato.
La motivazione del giudice di pace è stereotipata ed apodittica non analizza le deduzioni del ricorrente segnatamente il rilevo di avere una vita familiare in Italia. La motivazione del provvedimento impugnato, non centrata sul caso concreto non è idonea a rendere palesi le ragioni per le quali le deduzioni ed eccezioni dell’istante sono state respinte. Come da giurisprudenza costante di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, il rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. In particolare non è sufficiente al fine di respingere l’opposizione il richiamo alle motivazioni e argomentazioni esposte dalla amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato, né la motivazione basata su una affermazione generale e astratta (Cass. n. 7090 del 03/03/2022; Cass. n. 30178 del 31/10/2023; Cass. n. 4166 del 15/02/2024)
Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al giudice di pace in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di ROMA in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 09/04/2025.