Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10050 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10050 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15725/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VERONA in R.G. 11895/2014 depositato il 30/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con decreto depositato il 30.6.2016 il Tribunale di Verona ha rigettato l’opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da NOME COGNOME ed NOME COGNOME avverso il decreto con cui il G.D. del fallimento RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME aveva rigettato la sua domanda di insinuazione, in via privilegiata, del credito dell’importo di € 168.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Emerge dalla sola ricostruzione di parte ricorrente -il decreto si compone, infatti, di poche righe da cui non è possibile evincere in alcun modo il thema decidendum -che gli opponenti avevano dedotto di aver sottoscritto con la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi solo RAGIONE_SOCIALE) posseduta per 51% dal sig. COGNOME e per il restante 49% da RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME -un preliminare di vendita finalizzato all’acquisto di un appartamento, in corso di ristrutturazione, in Verona e di aver successivamente optato per la rinuncia a tale compravendita, rivolgendosi ad altra impresa -la RAGIONE_SOCIALE -per l’acquisto di un diverso immobile in Verona.
Gli opponenti avevano, altresì, allegato di aver stipulato, in data 11.6.2002, una scrittura privata con NOME -sottoscritta anche dalla RAGIONE_SOCIALE -nella quale il COGNOME si era dichiarato disponibile, a fronte della rinuncia al predetto acquisto, a rimborsare la somma di € 68.500,00 e a riconoscere ai signori
COGNOME e COGNOME il credito di € 100.000,00 da utilizzare per l’acquisto di un appartamento bilocale di prossima realizzazione da parte della RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia, nonostante gli impegni assunti, NOME non aveva provveduto né alla restituzione dell’importo di € 68.500,00 né alla realizzazione del bilocale.
Il Tribunale di Verona, nel rigettare l’opposizione ex art. 98 legge fall., ha ritenuto l’inopponibilità al fallimento dei documenti depositati dagli opponenti per difetto del requisito della data certa, non essendo le testimonianze raccolte in causa idonee, essendo prive del requisito della concretezza ed inoppugnabilità.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME ed NOME COGNOME, affidandolo a tre motivi.
La curatela ha resistito in giudizio con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 comma 11 legge fall. unitamente agli artt. 111 comma 6° Cost., 132 comma 2° n. 4 cod. proc. civ., 118 comma 1° disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 ° nn. 4 e 5 cod. proc. civ.
Lamentano i ricorrenti che il Tribunale ha reso una motivazione meramente apparente senza specificare le ragioni della ritenuta inopponibilità al fallimento delle scritture private allegate alla domanda di ammissione al passivo.
In particolare, nel decreto impugnato difetta tanto la ricognizione dei fatti quanto l’enunciazione delle ragioni fondanti la decisione di rigetto della spiegata opposizione.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 comma 1° cod. civ.
Espongono i ricorrenti che l’art. 2704 cod. civ. non contiene un elenco tassativo dei fatti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, trattandosi di fatto che può essere provato anche per testi o per presunzioni. Nel caso di specie, ad avviso dei ricorrenti, una simile dimostrazione è stata offerta dall’esame congiunto dei documenti prodotti e tramite l’espletata prova testimoniale, che ha provato i termini dell’incontro , svoltosi in data 20.7.2008 e quindi successivamente alla redazione delle scritture private contestate in atti.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 comma 1° cod. proc. civ. sul rilievo che il Tribunale di Verona ha erroneamente applicato il principio della soccombenza sull’errato presupposto della ‘ritenuta inopponibilità dei documenti dimessi’, conclusione che contrasta con le risultanze processuali.
4. Il primo motivo è fondato.
Va, preliminarmente, osservato che è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020).
Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato non solo non è, in alcun modo, idonea a soddisfare il requisito del ‘minimo costituzionale’ nell’indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento, ma difetta, in radice, della seppur concisa esposizione delle ragioni di fatto della decisione -ovvero dell’esposizione relativa alla ricostruzione in fatto della vicenda processuale sottoposta all’esame dei giudici del merito – richiesta dall’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., unitamente alle ragioni di diritto, come elemento essenziale di ogni provvedimento giurisdizionale (vedi anche Cass. n. 38367/2021; Cass. n. 4448/2014; Cass. n. 24479/2008).
In primo luogo, il Tribunale di Verona nulla dice su petitum e causa petendi della domanda di insinuazione al passivo dei ricorrenti, non consentendo a questa Corte ogni possibile controllo sulla esattezza e logicità del ragionamento rispetto alla premessa fattuale, del tutto pretermessa.
Inoltre, il decreto impugnato ha evidenziato, apoditticamente, l’inidoneità delle dichiarazioni dei testimoni a far emergere circostanze concrete ed inoppugnabili da cui ricavare la certezza della data, senza minimamente precisare, pur in modo succinto, il contenuto di tali deposizioni, con la conseguenza che anche tale affermazione risulta meramente apparente, sotto il profilo motivazionale.
Il secondo ed il terzo motivo divengono assorbiti.
Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Verona, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, rinvia al Tribunale di Verona, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 13.2.2024