Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25947 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25947 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1046/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE).
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di PARMA n. 1438/2015, depositato il 26/11/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con il decreto qui oggetto di ricorso per cassazione e sopra indicato in epigrafe, il Tribunale di Parma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta da RAGIONE_SOCIALE, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso il provvedimento di diniego della relativa istanza di ammissione al passivo decretato dal g.d. del medesimo Tribunale.
Il Tribunale ha rilevato che: (i) l’opposizione era infondata ‘ dovendosi ritenere sufficiente ai fini della confutazione dei motivi di opposizione il richiamo alle motivazioni di cui al provvedimento opposto, di rigetto della insinuazione, e alle argomentazioni difensive di parte resistente, di cui alla comparsa di costituzione e alle memorie autorizzate in atti, da ritenersi qui integralmente riportate, evidenziandosi, in particolare, che, per come correttamente rilevato dalla difesa del fallimento e per come risultante in atti, la società RAGIONE_SOCIALE fa parte delle società satelliti gravanti intorno alla famiglia COGNOME (amministratore della società RAGIONE_SOCIALE in bonis era, appunto, COGNOME NOME) ‘; (ii) considerati , poi, i rapporti non solo personali, ma soprattutto economico-commerciali tra le svariate società i cui vertici facevano capo sempre alla famiglia COGNOME, risultava evidente che, versando la società RAGIONE_SOCIALE in situazione di grave disavanzo economico già nel 2005, il contratto di locazione concluso proprio nel 2005 aveva comportato, com e unico vantaggio, quello di far defluire l’attivo residuo verso le casse di una società ‘vicina’, a discapito degli altri creditori; (iii) anche l’anomalia ‘strutturale’ della scrittura privata, la quale concordava unicamente la durata e il canone di aff itto, implicava una ‘comunione di intenti’ tra le due parti, inserendosi in tale quadro anche la mancata previsione di alcuna clausola per dirimere eventuali future conseguenze; (iv) inoltre, per il primo anno i canoni di affitto erano stati pagati direttamente alla RAGIONE_SOCIALE e non alla RAGIONE_SOCIALE; (v) addirittura la RAGIONE_SOCIALE aveva emesso, nel triennio 2006/2009, note di credito a vantaggio di
RAGIONE_SOCIALE a storno dei canoni previsti per un importo complessivo di euro 145.000,00, oltre Iva; (vi) i documenti allegati dalla parte ricorrente non erano pertanto idonei a comprovare il credito vantato ed il suo importo.
2.Il decreto, pubblicato il 26.11.2019, è stato impugnato da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ‘violazione di legge sub specie di motivazione manifestamente apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa od incomprensibile’.
1.1 Il motivo è fondato.
Occorre, infatti, premettere che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (così, Cass. Sez. U., sentenza n. 22232 del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).
1.2 Ciò posto e ricordato, osserva il Collegio che, nella fattispecie processuale qui in esame, la motivazione risulta effettivamente incomprensibile, non riuscendosi a comprendere dalla stessa neanche quale fosse il credito insinuato né il tenore del provvedimento impugnato e le ragioni della proposta opposizione, il cui contenuto veniva richiamato solo per relationem , senza tuttavia la descrizione del tenore delle doglianze avanzate ex artt. 98 e 99 l. fall. Ed invero, anche le argomentazioni spese dal fallimento opposto -sulla cui base sembrerebbe essere stato fondato il rigetto dell’opposizione vengono, nel provvedimento qui impugnato, richiamate solo per relationem , senza alcuna puntuale descrizione delle stesse.
Nel resto, il decreto reso dal Tribunale di Parma si compone solo di argomentazioni suggestive, senza alcuna spiegazione ed approfondimento delle ragioni giuridiche poste a sostegno della decisione di rigetto della proposta opposizione.
1.3 A questo proposito, va aggiunto che proprio la mancata spendita da parte del Tribunale dell’istituto giuridico applicato e il variegato richiamo ad elementi istruttori, per quanto indizianti di una rilevata -ma generica anomalia del rapporto negoziale in essere tra le parti, devono ritenersi come non sufficienti a dar conto delle ‘ragioni di diritto della decisione’ , secondo quanto disposto dall’art. 132, co. 1 n.4, c.p.c..
Sul punto, va infatti rilevato che, mentre le ragioni di fatto -per quanto confusamente e disordinatamente articolate -sono presenti nella motivazione qui impugnata, le stesse non risultano comunque coordinate con un istituto giuridico preciso e chiaro, che sostenga il rigetto della domanda di insinuazione al passivo.
Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato ed una nuova rilettura della vicenda processuale qui in esame.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l’effetto cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Parma che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12.09.2024