Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33143 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33143 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/11/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 2487/2021 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentata e difesa da ll’ avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4196/2020 del 10/09/2020.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente.
Fatti di causa
NOME COGNOME proponeva dinanzi al Tribunale di Civitavecchia nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE opposizione avverso una serie di verbali di accertamento, elevati il 3/2/2016 (in orari diversi) dall’Ufficio di polizia di frontiera dell’aeroporto di Fiumicino, con i quali le veniva contestata la violazione di cui all’art. 1174, co. 1, del c.d. Codice della Navigazione in
relazione alla inosservanza delle disposizioni previste d all’ art. 2 punto 3 dell’ordinanza 9/2006 del direttore d’aeroporto dell’RAGIONE_SOCIALE, che faceva divieto ai conducenti di taxi di adottare comportamenti diretti ad alterare le operazioni di raccolta passeggeri, chiamate a svolgersi nel rispetto del numero progressivo assegnato a ciascun tassista, senza discrezionalità nell’accettare una corsa.
L’opposizion e veniva respinta dall’adito Tribunale di Civitavecchia, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Roma.
Ricorre in cassazione avverso la sentenza di appello la RAGIONE_SOCIALE con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione
1.1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte di secondo grado erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’ atto di appello, per difetto di specificazione dei motivi.
Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 6 d.lgs. 150/2011 per avere la Corte di appello ritenuto che i verbali fossero di per sé idonei a provare l’avvenuta infrazione a prescindere dagli accertamenti circa la tipologia, la funzionalità e la idoneità degli strumenti informatici che sarebbero stati utilizzati per rilevare la trasgressione. Si allega che questi aspetti erano stati contestati da essa ricorrente ma non provati dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 116, 2697, 2700 c.c. e 14 l. 689/1981 per avere la Corte di appello attribuito ai verbali di accertamento il valore di piena prova nonostante essa ricorrente avesse spiegato e l’RAGIONE_SOCIALE avesse confermato che la rilevazione delle infrazioni era avvenuta con strumenti di proprietà di terzi e gestiti non direttamente dai verbalizzanti e, quindi, non direttamente da pubblici
funzionari, il che avrebbe dovuto far ritenere che tali verbali non potessero essere considerati muniti di fede privilegiata.
1.2. -Il primo motivo è fondato.
La motivazione della sentenza è del tutto carente; si compone, infatti, sostanzialmente di due pagine impegnate per la maggior parte dalla trascrizione testuale di massime della giurisprudenza di legittimità relative all’interpretazione dell’art. 342 c.p.c. (nonché d i una in tema di sanzioni amministrative).
Oltre alla pronuncia d’inammissibilità dell’appello , poiché «l’atto di appello si sostanzia in una generica reiterazione dell’assunto originario», la sentenza contiene la seguente proposizione che la Corte di appello ritiene di poter qualificare come pronuncia di infondatezza nel merito: «Questa Corte condivide e fa propria la motivazione della sentenza impugnata» (che era stata qualificata come esauriente in un precedente capoverso di cinque righe).
La censura di violazione dell’art. 342 c.p.c. , sottoposta in modo adeguatamente specifico all’attenzione di questa Corte, consente di accertare che l’odierna ricorrente aveva chiesto, con l’atto di appello , la riforma della sentenza di primo grado con appositi e puntuali motivi, articolati in una serie di questioni specifiche relative alla mancata contestazione immediata, all’individuazione del gestore degli impianti informatici e telematici per mezzo dei quali erano state rilevate le infrazioni e alla documentazione che gli apparecchi erano correttamente funzionanti.
A sostegno del primo motivo, la ricorrente invoca il principio enunciato dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 3840/2007 che si riferisce all’ipotesi in cui la motivazione della sentenza contenga argomentazioni d’ infondatezza nel merito della domanda, successivamente all’accertamento d ella inammissibilità d i quest’ultima oppure alla
declinatoria di giurisdizione o di competenza. Dopo aver qualificato come ultronee tali argomentazioni, le Sezioni Unite avevano statuito che, in tale situazione, la parte soccombente è priva dell’interesse ad impugnare nel merito, poiché – con la statuizione pregiudiziale d’inammissibilità – il giudice si è spogliato del potere di giudicare ulteriormente nel merito. La conseguenza è che, mentre è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito.
Tuttavia, ai fini dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, non è necessario giungere ad applicare il richiamato principio giuridico statuito dalla riportata sentenza delle SU.
Infatti, la comparazione tra i motivi di gravame e l’enunciazione che la Corte di appello ha qualificato come di rigetto dell’appello anche nel merito rivela, in effetti, che la presenza di un capo di merito è meramente apparente, essendosi -come ricordato -il giudice di secondo grado limitato esclusivamente ad affermare di condividere e far propria la motivazione della sentenza impugnata.
-Il primo motivo di ricorso deve, quindi, essere accolto, con il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.
Da ciò derivano la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa (per il conseguente esame nel merito delle censure proposte con l’atto di impugnazione in secondo grado) alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di
appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione