Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11518 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11518 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3904/2023 R.G. proposto da: NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro QUESTURA DI TORINO, in persona del Questore
-resistente- avverso l’ORDINANZA del GIUDICE DI PACE TORINO n. 11439/2022 depositata il 09/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il ricorrente, cittadino tunisino, sbracato in Italia a seguito di soccorso in mare veniva sottoposto a controllo dalla Questura di
Agrigento, e riceveva la notifica di un decreto di respingimento e contestuale trattenimento in quanto ‘ fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso ‘ e in quanto ‘ non ha inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo stato compiutamente informato al momento della pre -identificazione ‘
In occasione dell’udienza di convalida, il ricorrente manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale, chiarendo di non avere ricevuto alcuna informativa in merito successivamente allo sbarco in Italia; il giudice di pace convalidava il trattenimento.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il cittadino straniero affidandosi a due motivi. L’Avvocatura dello Stato non ritualmente costituita ha depositato istanza di partecipazione alla eventuale discussione orale. Il ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c.p.c, 13 e 14, cc. 3 e 4, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost.; la motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento e l’ omesso esame delle deduzioni difensive.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 4, 10 -ter, D.Lgs. 286/98, 8, Direttiva 2013/32/UE; la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto pe rla mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale dell’art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, 13 D. Lgs. 286/98;
3. -Il primo motivo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass. S.U. 8053/2014).
Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, poiché essa, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, con violazione anche dell’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 il quale prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022M Cass. 2826/2023; Cass. 9068/2023; Cass. 13324/2023).
Il Giudice di pace si è limitato ad una motivazione stereotipata e apodittica, così espressa ‘ rilevato che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 del D. LGS. 286/98,atteso che: non sono emersi elementi tali da far ritenere manifestamente illegittimo
il provvedimento espulsivo che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art. 14 manca passaporto valido per l’espatrio ‘; la motivazione non contiene alcuna disamina delle difese del ricorrente e alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura, né esamina le difese prospettate.
Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo. Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, con decisione nel merito, poiché il processo non può essere proseguito, posto che il trattenimento non è stato (validamente) prorogato nei termini e non può più esserlo a termini scaduti (v. Cass. 31/10/2023, n.30178).
4. -Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituisce rinuncia implicita al beneficio da parte dell’assistito (Cass. S.U. 8561/2021), non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso D.P.R. n., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo
D.P.R. n., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente dal contributo stesso.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 13/02/2024.