Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16430 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14523/2024 R.G. proposto da : NOME COGNOME elettivamente domiciliato in PISTOIA VICOLO MALCONSIGLIO INDIRIZZO DIG, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI COGNOME, MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE COGNOME n. 1291/2024 depositata il 15/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino tunisino, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Caltanissetta di convalida del provvedimento di trattenimento del Questore di Trapani del 13/04/2024 adottato all’esito del provvedimento di respingimento.
L’odierno ricorrente era raggiunto da decreto di respingimento verso il paese di origine a seguito di rintraccio avvenuto in data 07/04/2024 lungo la linea di confine. Nel decreto prefettizio si provvedeva a dare atto che il cittadino straniero «…… non ha inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo compiutamente informato al momento della pre-identificazione, in conformità con la direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri dell’UE per il rimpatrio di cittadini . . »; in pari data il Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, d’ordine del Questore di Trapani, disponeva che il ricorrente fosse trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Caltanissetta per la convalida. Nello stesso provvedimento si dava atto che il ricorrente aveva la facoltà di richiedere la protezione internazionale e che al suo ingresso presso il Centro avrebbe ricevuto, a cura del gestore, tutte le indicazioni previste dall’art. 10 c.1. D. Lgs. 25/2008. Successivamente, in data 15/04/2024, il Giudice di Pace di Caltanissetta, sentito il ricorrente e ritenendo la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore, convalidava il trattenimento.
3.Il Ministero dell’Interno e la Questura di Trapani si sono costituiti depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso, rubricato «motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento -art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.», il ricorrente deduce che il G.d.P. si è limitato ad una motivazione stereotipata e apodittica che non contiene alcuna disamina delle difese del ricorrente, e alcuna motivazione, sia pur sintetica, circa le ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura né alcun accenno a quanto dichiarato dal ricorrente in sede di udienza di convalida circa la sua volontà di rimanere in Italia vicino al fratello, tenuto conto che in Tunisia era stato denunciato.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto, per la mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in quanto non gli sarebbe stato dato in concreto la possibilità di presentare richiesta di asilo politico, né sarebbe stato informato della possibilità stessa, mediante adeguata illustrazione del diritto di chiedere la protezione internazionale, in violazione degli art. 10, comma 4, 10 ter D. Lgs. 286/98 e art. 8 Direttiva 2013/32/UE, e ciò perché il provvedimento impugnato riporta solo formule di stile e generiche frasi, inidonee a provare l’effettivo adempimento di un obbligo di informazione nei confronti del ricorrente. Osserva il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « le autorità competenti hanno il dovere di fornire le predette informazioni a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, ma anche che, al fine di ritenere assolto tale onere, non è sufficiente la mera asserzione, nel decreto di espulsione, che lo straniero non intenda avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale, senza indicare alcuna delle informazioni fornite al riguardo »; e che, in sede di convalida del trattenimento, aveva manifestato dinanzi al GdP la volontà di rimanere in Italia insieme al fratello in quanto nel suo
paese era stato denunciato; pertanto, contrariamente a quanto appare da formule generiche e stereotipate del foglio notizie, prive di contenuti effettivi, era evidente che il ricorrente avesse bisogno di protezione; sottolinea, altresì, che l’obbligo concreto di informativa, come previsto dall’art. 10 sopra richiamato, prescinde dalla preventiva manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale (cita Cass. n. 10743/2017; Cass. n. 12592/2023; Cass. n.32070/2023 e da ultimo Cass. n. 11097/2024)
3.- Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n.3 c.p.c., violazione di legge stante il tempo trascorso tra il momento del rintraccio del ricorrente (07/04/2024) e l’adozione del provvedimento di respingimento (13/04/2024), laddove la legittimità del provvedimento di respingimento «differito» è subordinata alla brevità dal fermo dello straniero irregolare e ciò a tutela sia dell’effettività delle garanzie e della tempistica previste dall’art. 13 comma 3 della Costituzione sia dell’ambito di applicazione della distinta fattispecie espulsiva prevista dall’art. 13 comma 2 lett. a) del D. lgs. 286/98; perciò l’adozione del provvedimento del Questore a distanza di 7 giorni dal rintraccio dello straniero in luogo della trasmissione degli atti al competente Prefetto per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, configura attività amministrativa illegittima per eccesso di potere.
4.- Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi, non essendo il provvedimento impugnato dotato di struttura argomentativa tale da assolvere all’obbligo del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).
Come questa Corte ha già affermato (v. Cass. n. 504/2023), « il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una
modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019; Cass. n. 18227/22) ; d’altronde, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato », e la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale »
1.2Nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, posto che consiste nella mera compilazione di un modulo prestampato, senza l’aggiunta di alcuna argomentazione riferita al caso specifico e senza dar conto della posizione espressa dal ricorrente in quella sede né dal suo difensore (aspetto rilevante soprattutto in quanto -come si evince dal verbale frettolosamente e malamente redatto dal GdP in modulo prestampato- questi aveva sostanzialmente formulato una domanda di protezione affermando di voler rimanere in Italia perché quivi aveva un fratello e perché nel suo paese era stato denunciato); il giudice di pace ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore senza neanche specificare quali questi fossero, in quanto è ricorso alla formula tautologica predisposta nello stampato e priva di qualsiasi contenuto argomentativo: « ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore di Caltanisetta » senza neppure dar conto dell’opposizione alla convalida del difensore e dei motivi che la sorreggevano (invero non verbalizzati).
Si tratta perciò di un caso di motivazione del tutto apparente, giacchè, anche a volerla ritenere graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (v. Cass. Sez. Un., n. 8053/14; Cass. n. 22232/16; Cass. n. 13977/19) e, quindi, di violazione del «minimo costituzionale» (Sez. Un. n. 8053/2014 cit.), che rimane sindacabile in sede di legittimità, come ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., giacché una motivazione rispettosa del «minimo costituzionale» è richiesta in tutti i provvedimenti giurisdizionali (art 111, comma 6, Cost.), che incidono sui diritti soggettivi e sulle libertà delle persone, sicché può essere richiamata in questo contesto anche la consolidata giurisprudenza in materia di motivazione dei provvedimenti di proroga del trattenimento cui, per brevità, si rinvia (v., ex multis , Cass. nn. 6627/2025; 30178/2023; 610/2022).
5.- Il decreto impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma c.p.c., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta.
6. -Quanto alle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri, e, conseguentemente, cassa senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di Caltanissetta
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª