Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16430 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16430 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14523/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente- contro
QUESTURA COGNOME, MINISTERO DELL’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE CALTANISSETTA n. 1291/2024 depositata il 15/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, cittadino tunisino, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE di convalida del provvedimento di trattenimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 13/04/2024 adottato all’esito del provvedimento di respingimento.
L’odierno ricorrente era raggiunto da decreto di respingimento verso il paese di origine a seguito di rintraccio avvenuto in data 07/04/2024 lungo la linea di confine. Nel decreto prefettizio si provvedeva a dare atto che il cittadino straniero «…… non ha inteso avvalersi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risulta dal foglio notizie, essendo compiutamente informato al momento RAGIONE_SOCIALEa pre-identificazione, in conformità con la direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili agli Stati membri RAGIONE_SOCIALE‘UE per il rimpatrio di cittadini . . »; in pari data il Dirigente RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio Immigrazione, d’ordine del AVV_NOTAIO, disponeva che il ricorrente fosse trattenuto presso il RAGIONE_SOCIALE per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento alla frontiera con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE per la convalida. Nello stesso provvedimento si dava atto che il ricorrente aveva la facoltà di richiedere la protezione internazionale e che al suo ingresso presso il RAGIONE_SOCIALE avrebbe ricevuto, a cura del gestore, tutte le indicazioni previste dall’art. 10 c.1. D. Lgs. 25/2008. Successivamente, in data 15/04/2024, il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, sentito il ricorrente e ritenendo la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda del AVV_NOTAIO, convalidava il trattenimento.
3.Il RAGIONE_SOCIALE e la Questura RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo di ricorso, rubricato «motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento -art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.», il ricorrente deduce che il G.d.P. si è limitato ad una motivazione stereotipata e apodittica che non contiene alcuna disamina RAGIONE_SOCIALEe difese del ricorrente, e alcuna motivazione, sia pur sintetica, circa le ragioni di condivisione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Questura né alcun accenno a quanto dichiarato dal ricorrente in sede di udienza di convalida circa la sua volontà di rimanere in Italia vicino al fratello, tenuto conto che in Tunisia era stato denunciato.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illegittimità del decreto di respingimento presupposto, per la mancata informativa in merito alla possibilità di richiedere la protezione internazionale in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., in quanto non gli sarebbe stato dato in concreto la possibilità di presentare richiesta di asilo politico, né sarebbe stato informato RAGIONE_SOCIALEa possibilità stessa, mediante adeguata illustrazione del diritto di chiedere la protezione internazionale, in violazione degli art. 10, comma 4, 10 ter D. Lgs. 286/98 e art. 8 Direttiva 2013/32/UE, e ciò perché il provvedimento impugnato riporta solo formule di stile e generiche frasi, inidonee a provare l’effettivo adempimento di un obbligo di informazione nei confronti del ricorrente. Osserva il ricorrente che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, « le autorità competenti hanno il dovere di fornire le predette informazioni a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento, ma anche che, al fine di ritenere assolto tale onere, non è sufficiente la mera asserzione, nel decreto di espulsione, che lo straniero non intenda avvalersi RAGIONE_SOCIALEa possibilità di richiedere la protezione internazionale, senza indicare alcuna RAGIONE_SOCIALEe informazioni fornite al riguardo »; e che, in sede di convalida del trattenimento, aveva manifestato dinanzi al GdP la volontà di rimanere in Italia insieme al fratello in quanto nel suo
paese era stato denunciato; pertanto, contrariamente a quanto appare da formule generiche e stereotipate del foglio notizie, prive di contenuti effettivi, era evidente che il ricorrente avesse bisogno di protezione; sottolinea, altresì, che l’obbligo concreto di informativa, come previsto dall’art. 10 sopra richiamato, prescinde dalla preventiva manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di chiedere la protezione internazionale (cita Cass. n. 10743/2017; Cass. n. 12592/2023; Cass. n.32070/2023 e da ultimo Cass. n. 11097/2024)
3.- Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 n.3 c.p.c., violazione di legge stante il tempo trascorso tra il momento del rintraccio del ricorrente (07/04/2024) e l’adozione del provvedimento di respingimento (13/04/2024), laddove la legittimità del provvedimento di respingimento «differito» è subordinata alla brevità dal fermo RAGIONE_SOCIALEo straniero irregolare e ciò a tutela sia RAGIONE_SOCIALE‘effettività RAGIONE_SOCIALEe garanzie e RAGIONE_SOCIALEa tempistica previste dall’art. 13 comma 3 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione sia RAGIONE_SOCIALE‘ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa distinta fattispecie espulsiva prevista dall’art. 13 comma 2 lett. a) del D. lgs. 286/98; perciò l’adozione del provvedimento del AVV_NOTAIO a distanza di 7 giorni dal rintraccio RAGIONE_SOCIALEo straniero in luogo RAGIONE_SOCIALEa trasmissione degli atti al competente AVV_NOTAIO per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza, configura attività amministrativa illegittima per eccesso di potere.
4.- Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi, non essendo il provvedimento impugnato dotato di struttura argomentativa tale da assolvere all’obbligo del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).
Come questa Corte ha già affermato (v. Cass. n. 504/2023), « il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione è misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, che richiede la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una
modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché RAGIONE_SOCIALEa congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019; Cass. n. 18227/22) ; d’altronde, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato », e la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale […] »
1.2Nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, posto che consiste nella mera compilazione di un modulo prestampato, senza l’aggiunta di alcuna argomentazione riferita al caso specifico e senza dar conto RAGIONE_SOCIALEa posizione espressa dal ricorrente in quella sede né dal suo difensore (aspetto rilevante soprattutto in quanto -come si evince dal verbale frettolosamente e malamente redatto dal GdP in modulo prestampato- questi aveva sostanzialmente formulato una domanda di protezione affermando di voler rimanere in Italia perché quivi aveva un fratello e perché nel suo paese era stato denunciato); il giudice di pace ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda del AVV_NOTAIO senza neanche specificare quali questi fossero, in quanto è ricorso alla formula tautologica predisposta nello stampato e priva di qualsiasi contenuto argomentativo: « ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda del AVV_NOTAIO » senza neppure dar conto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione alla convalida del difensore e dei motivi che la sorreggevano (invero non verbalizzati).
Si tratta perciò di un caso di motivazione del tutto apparente, giacchè, anche a volerla ritenere graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, recando argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (v. Cass. Sez. Un., n. 8053/14; Cass. n. 22232/16; Cass. n. 13977/19) e, quindi, di violazione del «minimo costituzionale» (Sez. Un. n. 8053/2014 cit.), che rimane sindacabile in sede di legittimità, come ipotesi di nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., giacché una motivazione rispettosa del «minimo costituzionale» è richiesta in tutti i provvedimenti giurisdizionali (art 111, comma 6, Cost.), che incidono sui diritti soggettivi e sulle libertà RAGIONE_SOCIALEe persone, sicché può essere richiamata in questo contesto anche la consolidata giurisprudenza in materia di motivazione dei provvedimenti di proroga del trattenimento cui, per brevità, si rinvia (v., ex multis , Cass. nn. 6627/2025; 30178/2023; 610/2022).
5.- Il decreto impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, ultimo comma c.p.c., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta.
6. -Quanto alle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la
parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso assorbiti gli altri, e, conseguentemente, cassa senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa 1ª