Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5678 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14064/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-resistente- e QUESTURA DI POTENZA – UFFICIO IMMIGRAZIONE, elettivamente
domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’
-intimata- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE MELFI n. 551/2023 depositato il 22/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 18/5/2023, la Questura di AVV_NOTAIO – RAGIONE_SOCIALE Immigrazione trasmise al Giudice di Pace di Melfi una richiesta di convalida del trattenimento, finalizzato all’esecuzione dell’espulsione, in ottemperanza di decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone, di COGNOME NOME, cittadino cileno, presso il RAGIONE_SOCIALE di permanenza per i rimpatri (di seguito C.P.R.) di Palazzo San Gervasio (PZ). Il questore alleg ò che il trattenimento presso il C.P.R. si rendesse necessario per « effettuare gli accertamenti di rito, l’identificazione, acquisire i documenti ed individuare un vettore idoneo al rimpatrio ».
All’udienza del 22/5/2023, il difensore del trattenuto si oppose alla richiesta di convalida del trattenimento poich é posto in essere in violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 25.7.1998 (Testo unico immigrazione: T.U.I.) non sussistendone i presupposti, rilevando che lo straniero aveva scontato la pena conseguente a imputazione per lesione a pedoni, a causa di investimento con autovettura dovuto a eccesso di velocità, essendogli stata concessa la liberazione anticipata dal Magistrato di Sorveglianza, e che lo stesso viveva stabilmente con il nucleo familiare dello zio.
Il Giudice di Pace di Melfi, con provvedimento in pari data, cos ì decise: « Letto il ricorso pervenuto a mezzo PEC il alle ore , con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO ha chiesto la convalida del decreto emesso in data 18.05.23 e notificato il 18.05.23 alle ore 11,40, a mezzo del quale è stato disposto che il cittadino extracomunitario NOME , come identificato in atti, sia
trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il RAGIONE_SOCIALE di Palazzo San Gervasio (PZ), in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa in quanto occorre: Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità; Acquisire i documenti per il viaggio; Attendere la disponibilit à di vettori o mezzi di trasporto idonei; preso atto che risulta che la notificazione è stata effettuata alle ore 8,00, non si ritiene leso il diritto di difesa; atteso che dalla documentazione in atti risulta che l’odierno trattenuto è idoneo all’accoglienza in comunità ristretta giusta certificazione sanitaria e ritenuta l’irrilevanza degli ulteriori motivi di opposizione alla convalida, ai fini di questo giudizio; Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del AVV_NOTAIO; Visti gli artt. 13 e 14 del D.Lvo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni: convalida il provvedimento indicato in premessa ».
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione NOME, svolgendo due motivi. Il Ministero dell’Interno ed il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, pure destinatario della notificazione di detto ricorso, non hanno svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, « Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge », prospettando la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del Testo unico immigrazione e sostenendo che il trattenimento de quo era finalizzato all’esecuzione dell’espulsione in ottemperanza ad un decreto del Prefetto di Frosinone e assume che non sia stata valutata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 del TUI, che avrebbe implicato la verifica di esigenze specifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volont à dell’interessato, senza le quali si sarebbero dovute adottare, se del caso, le misure non coercitive di cui all’art. 14, comma 1 -bis, TUI, considerato che lo straniero
aveva dichiarato di non essere espellibile, mentre il Giudice di Pace aveva adottato uno stampato preconfezionato, senza alcuna motivazione ed apponendo una semplice crocetta; b) con il secondo motivo , l’omessa motivazione e/o motivazione apparente, in violazione dell’art.360 n. 4 c.p.c. e l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo.
2. Il secondo motivo è fondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al ” minimo costituzionale ” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico “, nella ” motivazione apparente “, nel ” contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ” e nella ” motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” , esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ” sufficienza ” della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass. S.U. 8053/2014).
Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.
In particolare, il Giudice di Pace si è limitato a un mero richiamo delle motivazioni della Questura, senza alcuna disamina delle difese del ricorrente riportate nel verbale d’udienza del 22/5/23 e senza alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura e finanche neppure delle ragioni giustificative del trattenimento.
Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo.
Il decreto impugnato, pertanto, va, in accoglimento del ricorso, cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida.
Poich é la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformit à a quanto gi à sancito, ex aliis, da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pi ù precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non
ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pu ò , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch é Cass., SU, n. 24413 del 2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimit à , dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di Melfi.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato senza rinvio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023