Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9129/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE e PREFETTURA RAGIONE_SOCIALEA PROCINCIA DI SIENA, in persona del Ministro p.t. e del Prefetto p.t., elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, che li rappresenta e difende ex lege.
-intimati-
avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE di SIENA nel proc. n. 586/2023 depositato il 14/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.Il giudice di pace di Siena, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ex art.18 del d.lgs. n.150/2001 che NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Prefetto di Siena, in data 11/1/2023, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.286/1998 (TUI).
Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 14/4/2023, ha chiesto, per due motivi, la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza.
Le Amministrazioni intimate, non essendosi costituite nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituite solo al fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370, comma 1, c.p.c.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione RAGIONE_SOCIALE‘intimato Ministero RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di Siena, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l’esposizione dei motivi di diritto su cui si
fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass. n.23921/2020; Cass. n. 27557/2022)
3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 445/2000; degli artt. 13 e 19 del TUI; RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 5 bis del TUI; RAGIONE_SOCIALE‘art.1 del d.lgs n159/2011 in relazione all’art.13, lett. c) del TUI; degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del TUI; RAGIONE_SOCIALE‘art.19 del TUI in relazione all’art.8 CEDU.
Il ricorrente ha censurato l’ordinanza, lamentando l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione perché in nessun modo risultano affrontate le ampie critiche svolte in sede di opposizione avverso il decreto prefettizio.
Lamenta che non siano stati prese in esame una serie di fatti e circostanze, pure sottoposti al giudice RAGIONE_SOCIALEa convalida, inerenti la sua situazione familiare e personale, considerato che il suo nucleo familiare, il suo centro di interesse ed il suo lavoro si trovano in Italia e che egli non aveva più alcun legame con il paese di origine dal quale si era allontanato in tenera età; ugualmente, critica che non sia stata esaminata la contestazione svolta verso il provvedimento impugnato, perché reso sulla base di una pericolosità sociale desunta unicamente da precedenti penali risalenti, e non sulla base di accertamenti rigorosi.
3.2.Con il secondo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza per omessa pronuncia sui motivi svolti dal ricorrente ex art.112 cod.proc.civ.
4.1.- I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione sono fondati e vanno accolti.
4.2.- La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALEe norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo
costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 30/06/2020)
4.3.La motivazione, nel caso in esame, si esaurisce nell’affermazione «Verificata l’esistenza dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione (del decreto di espulsione) p.q.m. convalida il provvedimento di espulsione…», nonostante, come si evince da quanto riportato nel ricorso, in osservanza del dovere di specificità ed autosufficienza, il cittadino straniero avesse svolte specifiche critiche in merito alla effettiva sussistenza dei presupposti richiesti per i provvedimenti espulsivi.
Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Siena che, in persona di diverso giudice, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
-accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Siena che, in persona di diverso giudice, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima