Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3201 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3201 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19462/2023 R.G. proposto da : NOME COGNOME (alias NOME COGNOME), rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE , -ricorrente- contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che lo rappresenta e difende,
-intimato- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE CALTANISSETTA, nel proc.to n. 424/2023, depositato il 07/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Come risulta dal provvedimento impugnato, il Questore di Caltanissetta ha emesso decreto in data 4 marzo 2023 di trattenimento di NOME COGNOME (alias NOME COGNOME), cittadino tunisino, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Caltanissetta. Il decreto è stato emesso ex art. 6, comma 5, d. lgs. n. 142/2015 ed è stato convalidato in data 7 marzo 2023.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente, affidato a quattro motivi; l’Amministrazione intimata dichiara di costituirsi in giudizio ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 . Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 135 cod. proc. civ., dell’art. 6 d. lgs. n. 142/2015 e degli artt. 13 e 111 Cost., anche alla luce dell’art. 15 dir. 2008/115/CE, osservando come il provvedimento impugnato sia affetto da motivazione apparente o inesistente. Nella specie, il ricorrente lamenta di avere dedotto davanti al giudice del merito diversi profili di opposizione alla convalida, di natura formale (violazione dell’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 25/2008) e di natura sostanziale (rischio di trattamenti degradanti, legami familiari del ricorrente, mancata informativa sulla possibilità di chiedere protezione internazionale, mancanza della certificazione della vita comunitaria ristretta), laddove dal provvedimento impugnato non sono evincibili le ragioni per le quali tali circostanze non sono state ritenute idonee a precludere l’espulsione del ricorrente.
2 . Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, v iolazione dell’art. 6, commi 3 e 5, d. lgs. n. 1 42/2015, dell’art. 26, comma 2, d. lgs. n. 25/2008, nonché degli artt. 10ter e 14 d. lgs. n. 286/1998. La censura viene declinata sotto
un duplice profilo. In primo luogo, si deduce l’illegittimità del decreto di convalida, non avendo la questura proceduto alla registrazione della domanda con redazione del verbale mod. C3, laddove il ricorrente aveva manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale. In secondo luogo, il ricorrente deduce che la Questura non aveva fornito al ricorrente l’informazione che il predetto avrebbe potuto chiedere la protezione internazionale, laddove il provvedimento impugnato avrebbe ritenuto la domanda del ricorrente del tutto dilatoria.
3 . Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., v iolazione dell’art. 14, comma 2, d. lgs. n. 286/1998 e dell’art. 3 della direttiva allegata al decreto del ministero dell’interno 19 maggio 2022, nonché « omessa valutazione delle condizioni sanitarie, omessa allegazione della certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e delle relazioni del servizio socio-sanitario».
4 . Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, consistenti nelle circostanze evidenziate ai punti precedenti, nonché ne i rischi all’incolumità del ricorrente derivanti dal suo rimpatrio e nei legami familiari che il ricorrente avrebbe con il territorio dello Stato.
5 . Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi, non essendo il provvedimento impugnato dotato di struttura argomentativa tale da assolvere all’obbligo motivazione costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. U., n. 8053/2014). Il provvedimento impugnato si è, difatti, limitato a convalidare il decreto di trattenimento senza indicarne le ragioni, se non facendo generico riferimento alle argomentazioni dell’ufficio ( « fondatezza delle argomentazioni esposte poste dal Dott. COGNOME a sostegno
della richiesta del provvedimento di convalida» ), senza indicazione di tali argomentazioni, nonché senza avere indicato se e quali argomentazioni del ricorrente sono state rigettate e per quale ragione, così non rendendo evincibile le ragioni per le quali si è giunti alla decisione.
6 . Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo, cassandosi il decreto impugnato senza rinvio ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento si sarebbe dovuta disporre.
Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ex lege ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un’Amministrazione statale. In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 /2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione – al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., n. 23007/2010; Cass., n. 11028/2009).
L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motiva zione Cass., Sez. U, n. 24413/2021; Cass., n. 30876/2018; Cass., n. 18583/2012). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, il 30/01/2025