Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14592 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14592 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20972/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5123/2024 depositata il 17/07/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME ricorre con quattro motivi avversati da NOME COGNOME con controricorso, per la
cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n.5123 del 2024.
Con questa sentenza la Corte di Appello ha confermato la pronuncia di primo grado con cui erano state respinte le tre seguenti domande originariamente proposte, in via gradata, da NOME COGNOME contro NOME COGNOME volte all’accertamento :
della proprietà di 20 tavole raffiguranti la storia di ‘ Little Big Horn ‘ realizzate dal convenuto, in forza di contratto di compravendita concluso dall’attore nel 1990 con NOME COGNOME dichiaratosi proprietario delle tavole in questione;
della proprietà delle tavole ex art.1153 c.c.;
della proprietà delle tavole ex art.1161 c.c.
L’attore aveva dedotto che le tavole facevano parte del materiale fumettistico consegnato dallo COGNOME al momento della vendita, nel 1987, della testata ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e di tutte le attività editoriali connesse, che le tavole erano state poi vendute con contratto del 1990 e che, dal momento dell’acquisto, esso COGNOME aveva avuto il possesso delle tavole senza alcuna contestazione fino a che, nel 2010, il convenuto le aveva rivendicate.
La Corte di Appello ha respinto l’appello relativamente alla domanda principale sui seguenti rilievi:
il contratto del 1987 aveva per oggetto la testata, come ‘segno distintivo … senza alcuna indicazione di beni materiali’;
le tavole erano menzionate solo in altre due scritture del 1993 che tuttavia erano state sottoscritte dall’NOME COGNOME con soggetto diverso dal COGNOME:
non vi era un ‘idoneo atto di cessione in tal senso Cassazione sentenza n.18633 del 2017: ‘L’art. 110 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, nel prevedere che la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno deve essere provata per iscritto, non è applicabile quando il committente abbia acquistato i diritti di utilizzazione economica dell’opera per
effetto ed in esecuzione di un contratto d’appalto concluso con l’autore, poiché, in tal caso, non ha luogo un trasferimento, dal momento che tali diritti sorgono direttamente in capo al committente’.
La Corte di Appello ha respinto l’appello in relazione alle domande subordinate facendo riferimento all’art. 1158 c.c., alla mancanza di titolo astrattamente idoneo e di ‘elementi temporali’ e alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 14105 del 2023 (secondo cui ‘L’immobile di proprietà di un Comune che, sebbene non iscritto nell’elenco di cui all’art. 4, comma 1, della l. n.1089 del 1939, sia riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, è soggetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico, con la conseguenza che non può essere sottratto alla propria destinazione, né può essere oggetto di usucapione, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, atteso che quest’ultimo ha una mera efficacia dichiarativa, volta ad attestare in capo all’immobile una prerogativa già esistente’);
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ‘nullità della sentenza ex art 132, n. 4 c.p.c. per motivazione apparente con riferimento al rigetto della domanda principale proposta dal Sig. COGNOME
con il secondo motivo di ricorso di lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., la ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 109 e art. 110 della Legge n. 633/1941 sulla protezione del diritto d’autore’.
3. con il terzo motivo di ricorso si lamenta ‘falsa applicazione dell’art. 1158 c.c.’ in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’, e ‘nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente con riferimento al rigetto della domanda subordinata di
accertamento dell’usucapione ex art. 1153 c.c.’ in relazione all’art.
360, comma 1, n. 4, c.p.c.;
4. con il quarto motivo di ricorso si lamenta ‘nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte d’Appello omesso di pronunciarsi sulla domanda di usucapione delle tavole ai sensi dell’art. 1161 c.c.’ in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.’.
Il primo motivo è fondato.
Come è stato ripetutamente affermato in giurisprudenza (Cass. SSUU n. 2767/2023; n. 22232/2016; Cass. Sez. U, n. 16599/2016; Cass. n.13977/2019), il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
Nel caso in esame, la Corte di Appello era stata chiamata ad accertare se il Traini avesse acquistato le venti tavole in questione a titolo derivativo in forza di contratto risalente al 1990, stipulato dallo stesso COGNOME con NOME COGNOME; ha respinto la domanda con un riferimento al diverso contratto di cessione avente ad oggetto la testata ‘RAGIONE_SOCIALE‘, risalente al 1987, e con un richiamo, del tutto privo di attinenza alla fattispecie, alla pronuncia di questa Corte di Cassazione n.18633 del 2017, relativa all’ambito applicativo dell’art. 110 della l. n. 633 del 1941 sul diritto d’autore, in base al quale la trasmissione dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno deve essere provata per iscritto.
La motivazione della sentenza impugnata, come è evidente, è solo apparente, perché non consente assolutamente di percepire il fondamento della decisione e pertanto la sentenza va cassata con logico assorbimento dei restanti motivi.
Il giudice di rinvio (Corte d’ Appello di Roma, in diversa