Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16112 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16112 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14022/2021 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in LatinaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in INDIRIZZO
-controricorrente e
ricorrente avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6242/2020 depositata il 09/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE convenne il Banco di Napoli dinanzi al tribunale di Latina lamentando distinte violazioni riguardo a un contratto di conto corrente con apertura di credito.
Nella resistenza della convenuta (poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE) l’adito tribunale , respinta un ‘eccezione di prescrizione, sancì la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in relazione al conto e respinse la domanda di condanna alla restituzione dell’indebito , perché la correntista non aveva fornito la prova di aver effettuato rimesse solutorie.
La sentenza, impugnata da entrambe le parti, è stata riformata dalla corte d’appello di Roma , previa declaratoria che alla data del 306-2001, coincidente con la notifica della citazione, il saldo del conto corrente , eliminato l’anatocismo come da c.t.u., era favorevole al correntista per 94.945,72 EUR.
Contro la sentenza è stato proposto ricorso da parte della società RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
La banca ha resistito con controricorso e ha proposto a sua volta un motivo di ricorso incidentale.
Ragioni della decisione
-Con l’unico motivo del ricorso principale la società RAGIONE_SOCIALE denunzia la v iolazione o falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ. in relazione all’art. 1842 cod. civ., per avere la corte d’appello ritenuto accoglibile solo la domanda di accertamento del saldo e non anche
quella di restituzione dell’indebito, in considerazione del fatto che il conto corrente in questione era ancora aperto al momento.
Il ricorso principale è inammissibile.
II. – La corte d’appello ha fatto riferimento al principio reso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24418 del 2010.
Ad avviso della ricorrente, tuttavia, il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite non sarebbe tuttavia condivisibile, perché -egli dice – potrebbe valere solo quando una linea di credito si riduce in forza di prelevamenti eseguiti dal correntista, il quale faccia poi equivalenti versamenti per la nuova espansione del l’affidamento . Non anche invece quando la riduzione della linea di credito stessa dipende dall’addebito di interessi trimestrali operato unilateralmente dall’istituto.
In questo caso, la riduzione della linea di credito, non dipendendo dall’utilizzo che ne fa il correntista, bensì dalla apprensione unilaterale delle somme da parte dell’istituto direttamente sul conto corrente, determinerebbe automaticamente lo spostamento patrimoniale in favore dell’istituto stesso a svantaggio del cliente , tale presupporre, ove illegittimo, l’accoglimento della domanda di ripetizione.
III. -Sennonché nel l’ulteriore riferimento al principio di diritto enunciato da Cass. Sez. 6-1 n. 2164618 la corte d’appello ha implicitamente ritenuto insussistente la prova dell’esistenza di rimesse in conto con funzione solutoria.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca in relazione alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, occorre distinguere l’ipotesi di esistenza di versamenti con funzione ripristinatoria della provvista e l’ipotesi di esistenza di versamenti in funzione solutoria.
Solo codesti secondi portano all’accoglimento della domanda di ripetizione d’indebito (che è altra dalla domanda ex art. 1852 cod. civ. di immediato pagamento del saldo a credito), perché nel caso di
versamenti ripristinatori ciascun versamento non configura un pagamento, essendo tale solo quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’ accipiens (Cass. Sez. U n. 24418-10; recentemente Cass. Sez. 1 n. 4214-24).
Di nessuna rilevanza è la circostanza che un simile versamento avvenga per atto spontaneo del debitore o meno, perché ciò che conta, ai fini dell’accoglimento dell’azione di ripetizione, è unicamente il fatto che si sia trattato giustappunto di un versamento in funzione solutoria.
Ne segue che il ricorso principale non contiene argomenti decisivi per un mutamento di giurisprudenza, così da rivelarsi inammissibile tanto ai sensi dell’art. 360 -bis cod. proc. civ., quanto in ragione dell’accertamento di fatto ostativo desumibile dalla sentenza.
IV. Con l’unico motivo di ricorso incidentale la banca denunzia la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e comunque l’omesso esame di fatto controverso, avendo la corte d’appello riformato la decisione del tribunale mediante un mero rinvio alla c.t.u., quando invece in primo grado le c.t.u. erano state quattro e con esiti tra loro differenti.
Secondo la ricorrente incidentale il rinvio motivazionale della corte d’appello non consentirebbe neppure di verificare a quale di tali c.t.u. si sia inteso dare affidamento, tenuto conto che neppure le somme specificate come a credito del correntista erano state in effetti calcolate, dal c.t.u., nell’importo ritenuto in sentenza.
Da questo punto di vista il fatto storico omesso dalla corte territoriale sarebbe individuabile in relazione al saldo finale in effetti ritenuto a credito.
– Il ricorso incidentale (tempestivo a fonte del termine lungo decorrente dalla data di deposito -9-12-2020 -della sentenza, non notificata) è fondato.
L’impugnata sentenza si è limitata ad affermare che la c.t.u. aveva condotto, eliminando l’anatocismo, a un saldo favorevole al correntista di 94.945,72 EUR alla data della notifica della citazione.
Dal controricorso della banca si apprende, in prospettiva di autosufficienza, che di contro gli elaborati peritali acquisiti in primo grado erano stati almeno quattro, con esiti diversificati a seconda del computo (i) della capitalizzazione annuale degli interessi per l’intera durata del rapporto, (ii) della capitalizzazione unica degli interessi stessi, (iii) della rettifica dei soli interessi debitori applicati dalla banca nel periodo dal 1990 del 2001, (iv) del diverso metodo della capitalizzazione semplice.
Fermo che nessuno dei ripetuti metodi sembra aver portato all’esito numerico indicato in sentenza, tanto che la banca ricorda di aver impugnato la sentenza anche con istanza di revocazione, è decisivo constatare che mediante il laconico riferimento alla c.t.u. la corte d’appello ha mancato di rendere intelligibile la ratio decidendi , giacché non si comprende in effetti a quale degli elaborati essa si sia riferita e in quale prospettiva le conclusioni del c.t.u. siano state condivise.
La sentenza va quindi cassata ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ.
VI. – È appena il caso di sottolineare che il testo vigente dell’art. 398, quarto comma, cod. proc. civ. esclude che l’impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, e che dal controricorso si apprende che la corte d’appello di Roma ha respinto anche l’istanza di sospensione. Ne segue che, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione a fini sospensivi, in mancanza di tale provvedimento i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sulla sospensione (v. Cass. Sez. U n. 9776-20) come sulla revocazione.
VII. -Segue dunque il rinvio alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, affinché rinnovi l’esame nella parte afferente al motivo accolto.
La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione