Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24572 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24572 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19010/2023 R.G. proposto da: COGNOME, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_SOCIALEO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende ex lege
-resistenti- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE R.G. n. 1578/2023 depositato l ‘ 11/08/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 20.07.2023, il Giudice di Pace di Caltanisetta convalidava il provvedimento di trattenimento emesso dal Questore di Caltanisetta nei confronti di COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA, in esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Roma del 18.04.2015.
Con provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Caltanissetta, nel procedimento R.G. n. 1578/2023, in data 11.08.2023, il trattenimento veniva prorogato di trenta giorni, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALEa Questura, secondo cui si era in attesa di riscontro alla richiesta di identificazione del cittadino straniero e di rilascio del lasciapassare, inoltrata in data 02.08.2023 all’ambasciata RAGIONE_SOCIALEa Tunisia.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 6-9-2023 e affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Questura di Caltanisetta e del RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato: « nullità del provvedimento impugnato per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 Cost. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c .». Il provvedimento di proroga del trattenimento RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente presso il CPR di Caltanissetta è palesemente nullo, a parere del ricorrente, perché emesso in spregio all’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e sue successive integrazioni e modificazioni. Il Giudice di Pace, a scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva assunta in udienza, si limitava a ritenere ‘non condivisibili le doglianze RAGIONE_SOCIALEo straniero’ ed a barrare la casella ‘Sussistono’ i
presupposti di cui all’art 14 D.Lgs n.286/1998, senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte dalla parte, con memorie depositate dal difensore RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente in udienza e barrando la casella ‘PROROGA’. Deduce il ricorrente che manca del tutto, nel caso di specie, un’approfondita disamina logico -giuridica sul percorso argomentativo seguito dal Giudice e che la proroga del trattenimento del ricorrente è stata disposta in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, essendosi il Giudice di Pace limitato a richiamare le ragioni addotte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALEa Questura.
Preliminarmente osserva il Collegio che il ritardo, rispetto al termine ex art.369 c.p.c., del deposito telematico del ricorso e relativi allegati va ritenuto non imputabile al ricorrente.
La difesa di quest’ultimo deduce di aver inviato telematicamente il ricorso per cassazione, con relativi allegati, in data 25-9-2023, come da pec di accettazione che produce, ma di non aver ricevuto la terza pec e di aver appreso dalla Cancelleria di questa Corte che l’invio del 25 -92023 era pervenuto al sistema in ‘errore’ e non si era potuto elaborare, sicché in data 2-10-2023 il difensore procedeva ad un nuovo invio telematico, andato a buon fine, chiedendo contestualmente la rimessione in termini.
Questa Corte ha avuto modo di affermare, in fattispecie sovrapponibile alla presente (Cass.2473/2023), che il ricorso per cassazione non è improcedibile ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per omesso deposito RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata nel fascicolo informatico, ove il ricorrente alleghi e dimostri l’impossibilità del deposito per cause dovute ad un malfunzionamento del sistema e formuli istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., entro un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio RAGIONE_SOCIALEa durata ragionevole del processo. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, effettivamente riconosciuto l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALEa rimessione in termini di cui all’art. 153, comma 2
c.p.c. al giudizio di cassazione, ove sussista, in concreto, una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere RAGIONE_SOCIALE‘assolutezza (Cass., Sez. Un., 32725/2018; Cass. 30512/2018) e non di una impossibilità relativa o una mera difficoltà – e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi RAGIONE_SOCIALEa decadenza in questione (Cass., Sez. Un., 27773/2020; Cass.3482/2019). L’art. 153, comma 2, c.p.c., inoltre, presuppone la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa RAGIONE_SOCIALEa parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile, risultando più che pacifico che tale tempestività sia da intendersi come ‘immediatezza RAGIONE_SOCIALEa reazione RAGIONE_SOCIALEa parte stessa al palesarsi RAGIONE_SOCIALEa necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa” (tra le tante Cass. 6102/2019). Il concetto di “immediatezza RAGIONE_SOCIALEa reazione” non implica, peraltro, come “corollario”, che l’istanza di rimessione debba intervenire entro il termine nel quale si alleghi essere stata impossibile l’osservanza per causa non imputabile alla parte, dovendo, viceversa, interpretarsi solo come necessità che la parte istante “si attivi in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio RAGIONE_SOCIALEa durata ragionevole del processo” (Cass. 9114/2012).
Nel caso di specie, la parte ha tempestivamente allegato e provato l’impossibilità di effettuare il deposito telematico, per cause dovute ad un errore del sistema. Infatti il ricorrente, in primo luogo, si è attivato, dopo non aver ricevuto la terza pec, per accertare che il deposito telematico fosse andato a buon fine, utilizzando, dunque, la diligenza e la prudenza imposte dai principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento; in secondo luogo, ha dato dimostrazione di aver tentato di effettuare il deposito telematico in data 25-9-2023, ossia entro il termine previsto dall’art.369 c.p.c. (la notifica del ricorso è stata effettuata il 6-9-2023), e di aver effettuato in data 2-102023, vale a dire in un termine ragionevolmente contenuto, un nuovo deposito telematico, andato a buon fine, formulando
contestualmente istanza di rimessione in termini. In ordine a detta istanza, con provvedimento in data 14-11-2023 del Presidente titolare RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione Civile, è stato dichiarato il non luogo a provvedere, dato atto che la parte aveva spontaneamente proceduto al deposito, demandando al Collegio giudicante la valutazione RAGIONE_SOCIALEa non imputabilità del ritardo.
Dunque, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte considerazioni, nella specie ritiene il Collegio che il ricorrente abbia sufficientemente dimostrato la non imputabilità RAGIONE_SOCIALEa causa RAGIONE_SOCIALE‘omissione ed a bbia anche rispettato il richiamato requisito di ‘tempestività RAGIONE_SOCIALEa reazione’ (Cass. S.U. 14595/2016).
Il motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato, in fattispecie analoghe (tra le tante Cass. 30178/2023) che, in tema di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga del trattenimento del cittadino straniero, la decisione del Giudice di pace che si limiti ad un mero richiamo RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa questura, senza indicare le ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALEa proroga, integra una motivazione apparente, denunciabile in sede di legittimità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
La motivazione del provvedimento impugnato è la seguente: ‘ Appaiono condivisibili le motivazioni addotte dalla Questura di Caltanissetta nella richiesta di proroga, mentre non meritano accoglimento le doglianze RAGIONE_SOCIALEo straniero (cfr. documentazione fatta pervenire)’.
Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture. In particolare il
Giudice di Pace si è limitato a un mero richiamo RAGIONE_SOCIALEe motivazioni RAGIONE_SOCIALEa Questura, senza alcuna disamina RAGIONE_SOCIALEe difese del ricorrente e senza alcuna esplicitazione, pur sintetica, RAGIONE_SOCIALEe ragioni di condivisione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Questura e finanche neppure RAGIONE_SOCIALEe ragioni giustificative RAGIONE_SOCIALEa proroga.
Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato.
Il provvedimento impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta (ovvero il termine di scadenza RAGIONE_SOCIALEa precedente proroga).
4. Poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato (Cass.24102/2022) in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021; da ultimo Cass.7749/2023).
Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione