Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19459/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (P_IVA)
– resistente
–
avverso il decreto del Giudice di pace di AVV_NOTAIO in R.G. n. 10715/2023 depositato il 7/3/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, in data 7 febbraio 2023, emetteva un decreto di trattenimento nei confronti di NOME, cittadino del Pakistan, in esecuzione di un contestuale decreto di espulsione adottato dal Prefetto RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO, convalidato dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO.
La RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO, in data 6 marzo 2023, chiedeva la proroga del trattenimento.
Il Giudice di pace di AVV_NOTAIO all’udienza del 7 marzo 2023, vista la motivazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga e tenuto conto del fatto la RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO aveva documentato il sollecito inviato in data 22 febbraio 2023 all’autorità consolare, disponeva la proro ga richiesta, in quanto dall’esame RAGIONE_SOCIALEa documentazione in atti non emergevano i presupposti di legge affinché lo straniero potesse trattenersi sul territorio nazionale.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando cinque motivi di doglianza.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE hanno depositato un atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 135 cod. proc. civ., 14 d. lgs. 268/1998, 13 e 111 Cost., anche alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, par. 2 e 3, dir. 2008/115/CE, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza di una reale motivazione all’interno del provvedimento impugnato o del suo carattere meramente apparente: la difesa aveva depositato una nota difensiva con cui aveva eccepito: i) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5 , sesto periodo, d. lgs. 286/1998, in ragione RAGIONE_SOCIALEa pregressa detenzione RAGIONE_SOCIALEo straniero per un periodo superiore a novanta giorni; ii) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998, stante l’assenza di gravi difficoltà concernenti l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘identità e RAGIONE_SOCIALEa nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio; iii) la violazione del principio di non refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dagli artt. 3 CEDU, 10 e 32 Cost., 13, comma 2, e 19, commi 1 e 1.1, d. lgs. 286/1998, 5, § 1, lett. c), direttiva 2008/115/CE, in
ragione del concreto rischio, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto ad atti persecutori; iv) la violazione degli artt. 127, comma 2, 127bis e 127ter cod. proc. civ., stante l’omessa celebrazione in presenza RAGIONE_SOCIALE‘udienza di proroga del trattenimento; v) la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 per difetto di sottoscrizione del AVV_NOTAIO o di delega ai fini RAGIONE_SOCIALEa richiesta di proroga del trattenimento; vi) la necessità che il rimpatrio avesse luogo solo una volta che il Giudice di pace di AVV_NOTAIO si fosse pronunciato, quanto meno, in merito all’istanza cautelare di sospensione del decreto di espulsione; vii) l’illegittimità del trattenimento per violazione degli artt. 14, comma 2, d.lgs. 286/1998, 32 Cost. e 3 CEDU, così come attuati dal l’art. 3 Direttiva allegata al Decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE 19.5.2022, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa allegazione alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e RAGIONE_SOCIALEe relazioni del servizio socio-sanitario del centro.
Queste eccezioni sono state del tutto ignorate dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO, il quale deliberatamente ha omesso di pronunciarsi a tal proposito.
4. Il motivo è fondato.
4.1 Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione è misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, che richiede la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché RAGIONE_SOCIALEa congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 18227/2022, Cass. 6064/2019 e Cass. 18748/2015).
Peraltro, la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’art. 9, paragrafi 3 e 5, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’art. 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione RAGIONE_SOCIALEo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli artt. 6 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta dei d iritti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del contraddittorio espletato dinanzi ad essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, sebbene non dedotto dall’interessato (Corte di giustizia, grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21).
4.2 Nel caso in esame, la proroga è stata disposta con provvedimento del tutto immotivato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEe eccezioni sollevate dalla difesa, posto che il giudice di pace, pur avendo dato atto che il difensore si riportava al contenuto RAGIONE_SOCIALEe note fatte pervenire a mezzo p.e.c. il 6 marzo 2023, ha provveduto sulla richiesta RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE senza vagliare in alcun modo le questioni giuridiche sottoposte al suo
esame attraverso le eccezioni sollevate dalla difesa all’interno di tale atto.
Una simile anomalia argomentativa, che non consente di far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 8053/2014, Cass. 22232/2016, Cass. 13977/2019), comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda rispetto al rigetto RAGIONE_SOCIALEe eccezioni sollevate.
Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dall’art. 14, comma 5, T.U.I. per procedere alla proroga del trattenimento.
Il primo motivo di ricorso avverso il provvedimento di proroga dev’essere, dunque, accolto.
Ne consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi presentati, su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di proroga impugnato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito in quanto il termine del trattenimento è ormai scaduto e dunque non è più prorogabile.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’ amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’ amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d .P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass., Sez. U., 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto di proroga del trattenimento pronunciato dal Giudice di pace di AVV_NOTAIO in data 7 marzo 2023.
Così deciso in AVV_NOTAIO in data 13 novembre 2024.