Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34827 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19459/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO
– resistente
–
avverso il decreto del Giudice di pace di Roma in R.G. n. 10715/2023 depositato il 7/3/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Questore della Provincia di Roma, in data 7 febbraio 2023, emetteva un decreto di trattenimento nei confronti di NOME COGNOME cittadino del Pakistan, in esecuzione di un contestuale decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Roma, convalidato dal Giudice di pace di Roma.
La Questura di Roma, in data 6 marzo 2023, chiedeva la proroga del trattenimento.
Il Giudice di pace di Roma all’udienza del 7 marzo 2023, vista la motivazione della richiesta di proroga e tenuto conto del fatto la Questura di Roma aveva documentato il sollecito inviato in data 22 febbraio 2023 all’autorità consolare, disponeva la proro ga richiesta, in quanto dall’esame della documentazione in atti non emergevano i presupposti di legge affinché lo straniero potesse trattenersi sul territorio nazionale.
NOME ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando cinque motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno e la Questura di Caltanissetta hanno depositato un atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento per violazione degli artt. 135 cod. proc. civ., 14 d. lgs. 268/1998, 13 e 111 Cost., anche alla luce dell’art. 15, par. 2 e 3, dir. 2008/115/CE, in ragione dell’inesistenza di una reale motivazione all’interno del provvedimento impugnato o del suo carattere meramente apparente: la difesa aveva depositato una nota difensiva con cui aveva eccepito: i) la violazione dell’art. 14, comma 5 , sesto periodo, d. lgs. 286/1998, in ragione della pregressa detenzione dello straniero per un periodo superiore a novanta giorni; ii) la violazione dell’art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998, stante l’assenza di gravi difficoltà concernenti l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio; iii) la violazione del principio di non refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dagli artt. 3 CEDU, 10 e 32 Cost., 13, comma 2, e 19, commi 1 e 1.1, d. lgs. 286/1998, 5, § 1, lett. c), direttiva 2008/115/CE, in
ragione del concreto rischio, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto ad atti persecutori; iv) la violazione degli artt. 127, comma 2, 127bis e 127ter cod. proc. civ., stante l’omessa celebrazione in presenza dell’udienza di proroga del trattenimento; v) la violazione dell’art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 per difetto di sottoscrizione del Questore di Roma o di delega ai fini della richiesta di proroga del trattenimento; vi) la necessità che il rimpatrio avesse luogo solo una volta che il Giudice di pace di Roma si fosse pronunciato, quanto meno, in merito all’istanza cautelare di sospensione del decreto di espulsione; vii) l’illegittimità del trattenimento per violazione degli artt. 14, comma 2, d.lgs. 286/1998, 32 Cost. e 3 CEDU, così come attuati dal l’art. 3 Direttiva allegata al Decreto del Ministero dell’Interno 19.5.2022, in ragione dell’omessa allegazione alla richiesta della certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e delle relazioni del servizio socio-sanitario del centro.
Queste eccezioni sono state del tutto ignorate dal Giudice di pace di Roma, il quale deliberatamente ha omesso di pronunciarsi a tal proposito.
4. Il motivo è fondato.
4.1 Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v. Cass. 18227/2022, Cass. 6064/2019 e Cass. 18748/2015).
Peraltro, la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’art. 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’art. 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli artt. 6 e 47 della Carta dei d iritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del contraddittorio espletato dinanzi ad essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, sebbene non dedotto dall’interessato (Corte di giustizia, grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21).
4.2 Nel caso in esame, la proroga è stata disposta con provvedimento del tutto immotivato sotto il profilo delle eccezioni sollevate dalla difesa, posto che il giudice di pace, pur avendo dato atto che il difensore si riportava al contenuto delle note fatte pervenire a mezzo p.e.c. il 6 marzo 2023, ha provveduto sulla richiesta della Questura senza vagliare in alcun modo le questioni giuridiche sottoposte al suo
esame attraverso le eccezioni sollevate dalla difesa all’interno di tale atto.
Una simile anomalia argomentativa, che non consente di far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 8053/2014, Cass. 22232/2016, Cass. 13977/2019), comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda rispetto al rigetto delle eccezioni sollevate.
Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere delle condizioni giustificative previste dall’art. 14, comma 5, T.U.I. per procedere alla proroga del trattenimento.
Il primo motivo di ricorso avverso il provvedimento di proroga dev’essere, dunque, accolto.
Ne consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi presentati, su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di proroga impugnato, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito in quanto il termine del trattenimento è ormai scaduto e dunque non è più prorogabile.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’ amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’ amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d .P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass., Sez. U., 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto di proroga del trattenimento pronunciato dal Giudice di pace di Roma in data 7 marzo 2023.
Così deciso in Roma in data 13 novembre 2024.