Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5916 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20308/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro QUESTORE RAGIONE_SOCIALEA PROVINCIA DI TORINO, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
avverso il PROVVEDIMENTO del GIUDICE DI PACE di TORINO nel proc. r.g. stranieri n. 6600/2022 depositato il 08/08/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Con provvedimento in data 08/08/2022 il Giudice di Pace di Torino prorogò di ulteriori trenta giorni il trattenimento di NOME, nato in Egitto, presso il RAGIONE_SOCIALE Torino, ritenuta giustificata la richiesta di proroga per le motivazioni espresse dalla Questura di Torino richiamate per relationem.
Il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero era stato disposto dal Questore di Milano il 23/05/2022 e già convalidato con decreto del Giudice di Pace di Torino il 25/05/2022.
Il provvedimento concerneva la proroga del trattenimento disposto in ragione del decreto di espulsione, essendo nelle more cessato l’effetto del trattenimento successivamente disposto a seguito RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale ex art.6, comma 5, D. Lgs. n.142/2015, per il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione.
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, notificato il 19/08/2022, affidato a un motivo e illustrato con memoria nella quale il difensore si è dichiarato antistatario, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Questura RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Torino e del RAGIONE_SOCIALE, che sono rimasti intimati.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
2.- Il ricorrente, prima di esporre il motivo di ricorso, ha riassunto i seguenti fatti.
Il 23 dicembre 2021 NOME, nato in Egitto, venne soccorso in mare da un mezzo RAGIONE_SOCIALEa marina militare RAGIONE_SOCIALE e condotto a Lampedusa (AG).
Al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco lo stesso venne sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, come attestato dall’Elenco dei precedenti dattiloscopici allegato alla richiesta di convalida del trattenimento trasmessa dalla Questura di Torino al Giudice di Pace di Torino il 24 maggio 2022.
Il 23 maggio 2022 NOME ricevette la notifica di un decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Milano per essere entrato in Italia ‘ sottraendosi ai controlli di frontiera ‘ (art. 13, c. 2, lett. a ), D. Lgs. 286/98, doc. 5) e di un contestuale ordine di trattenimento presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (CRAGIONE_SOCIALEPRAGIONE_SOCIALE di Torino ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
Il 24 maggio 2022 la Questura di Torino chiese la convalida del trattenimento e il giorno seguente il Giudice di Pace di Torino convalidò la misura.
La domanda di protezione internazionale venne presentata da NOME il 14 giugno 2022 e la Questura di Torino emise un ordine di trattenimento ex art. 6, c. 5, D. Lgs. n.142/15, convalidato dal Tribunale di Torino il 16 giugno 2022.
In data 5 luglio 2022 ebbe luogo l’audizione personale di NOME avanti la RAGIONE_SOCIALE territoriale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa protezione internazionale di Torino, che l’8 luglio 2022 adottò un provvedimento di diniego.
Il 5 agosto 2022 la Questura di Torino avanzò richiesta di prima proroga del trattenimento in quanto ‘ l’acquisizione dei documenti di viaggio idonei al suo RAGIONE_SOCIALEo presenta gravi difficoltà come da documentazione prodotta in sede di udienza di proroga ‘. Il Giudice
di Pace di Torino fissò l’udienza all’8 agosto 2022 ed accolse la richiesta di proroga del trattenimento, oggetto del presente giudizio.
3.1.Con l’unico motivo il ricorrente deduce la
Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato, avente ad oggetto la proroga del trattenimento disposto in ragione del decreto di espulsione, essendo nelle more cessato l’effetto del trattenimento successivamente disposto a seguito RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale ex art.6, c. 5, d.lgs. n.142/2015, non abbia offerto alcuna risposta alle specifiche censure sollevate dalla difesa di NOME nella memoria difensiva, che riproduce, in particolare relative a:
manifesta illegittimità del decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Milano il 23 maggio 2022, ex artt. 10 e 13, D.Lgs. 286/98 e nullità RAGIONE_SOCIALEo stesso per erroneità dei presupposti di fatto, in quanto, secondo lo stesso ricorrente, egli non era entrato in Italia in violazione dei controlli di frontiera, perché era stato soccorso in mare il 23 dicembre 2021, mentre si trovava a bordo di un’imbarcazione al largo RAGIONE_SOCIALEe coste italiane, e condotto a Lampedusa ove era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e, in tale occasione, sottoposto a controllo;
tardività RAGIONE_SOCIALEa trasmissione da parte RAGIONE_SOCIALEa Questura di Torino RAGIONE_SOCIALEa richiesta di convalida del trattenimento al Tribunale di Torino a seguito RAGIONE_SOCIALEa manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di richiedere la protezione internazionale ex art. 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, atteso che -a parere del ricorrente -la manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di richiedere la protezione internazionale risaliva al 27 maggio 2022 e da tale data
dovrebbe computarsi il termine per la richiesta di convalida del trattenimento ex art.6, commi 5 e 6, del d.lgs. 142/2015;
mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe misure alternative al trattenimento ex art. 14, c. 1bis, D. Lgs. 286/98, atteso che l’espulsione non era stata disposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, commi 1 e 2, lett. c) TUI ed egli sosteneva di essere in possesso del passaporto.
Deduce che il provvedimento è viziato da una motivazione apparente e reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
3.2.- Il motivo è fondato e va accolto.
Va rammentato che, in tema di espulsione del cittadino straniero, il giudice di pace, in sede di convalida RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore proroga del trattenimento in un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE (CPR), è tenuto a controllare sia i presupposti del trattenimento che quelli RAGIONE_SOCIALE‘espulsione amministrativa (Cass. n. 2826/2023) e che il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l’ulteriore proroga del trattenimento in un RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE per i RAGIONE_SOCIALE (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative RAGIONE_SOCIALE‘autorità di polizia, senza riprodurne il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi siano ritenuti sussistenti le condizioni previste dall’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all’art. 13 Cost., e la motivazione “per relationem”, pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente (Cass. n. 610/2022).
Nel caso in esame, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, ha indicato le questioni sottoposte all’esame del giudice di merito nella propria memoria difensiva illustrata alla udienza fissata per la decisione sull’istanza di proroga, ovvero la
manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, presupposto per l’applicazione del trattenimento e RAGIONE_SOCIALEe sue proroghe.
Osserva il Collegio che, a fronte RAGIONE_SOCIALEe articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il Giudice di pace di Torino, senza alcuna specifica motivazione, ha prorogato il trattenimento, utilizzando la seguente clausola di mero stile, in parte preventivamente predisposta: ‘ Ritenute fondate le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale odierno ‘ . Non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum , come cristallizzatosi a seguito RAGIONE_SOCIALEe articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” secondo i parametri RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione.
Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass. n. 1322/2021; Cass. n. 27939/2019). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e RAGIONE_SOCIALEa natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida RAGIONE_SOCIALEa proroga
del trattenimento deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno RAGIONE_SOCIALEa richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il RAGIONE_SOCIALEo (Cass. n.82/2021; Cass. n. 6064/2019); ciò, vieppiù, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative del trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero, previste dalla legge per la concessione RAGIONE_SOCIALEe diverse proroghe, e RAGIONE_SOCIALEa rigida predeterminazione dei tempi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trenta giorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga (art. 14, comma 5) (così, Cass. n. 15647/2021).
4.- Alla ritenuta fondatezza del motivo di ricorso consegue, decidendo nel merito, la cassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal G.d.P. qui impugnato, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la proroga doveva essere disposta.
5.- Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato e la dichiarazione del difensore di essere antistatario non può costituire rinuncia implicita al beneficio da parte RAGIONE_SOCIALE‘assistito (Cass. S.U. n. 8561/2021), va rammentato che in un giudizio in cui è parte soccombente un’RAGIONE_SOCIALE statale, non vi è luogo alla regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’RAGIONE_SOCIALE statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 83, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore
RAGIONE_SOCIALEo Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’RAGIONE_SOCIALE statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. Sez.U. n. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
P.Q.M.
-Accoglie il ricorso; cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.