Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11118 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18369/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., PREFETTURA DI COGNOME, in persona del Prefetto p.t., e COGNOME, in persona del AVV_NOTAIO p.t., domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ope legis.
-resistenti- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di COGNOME n. 9/2022 depositato il 27/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- Il Giudice di pace di Sassari ha respinto, con decreto depositato il 27/6/2023, il ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Senegal il DATA_NASCITA, avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Sassari n°51/2021 Gab. P.S. notificato in data 11.12.2021.
Ha osservato che dall’istruttoria dibattimentale era emerso che il cittadino straniero risultava irregolarmente soggiornante in Italia, a seguito di decreto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, emesso in data 02.08.2017 dal AVV_NOTAIO Nuoro e notificatogli in data 17.08.2017, e che ciò aveva condotto all’emissione RAGIONE_SOCIALE‘impugnato decreto di espulsione.
Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi.
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la Questura RAGIONE_SOCIALE Sassari hanno depositato mero atto di costituzione.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la nullità del decreto per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art 132 secondo comma, n. 4, c.p.c, degli artt. 1, comma 6, e 13, comma 7, del T.U.I. e del diritto di difesa e del principio di uguaglianza costituzionalmente garantiti.
La censura è articolata sotto due profili.
Il primo concerne la mancata valutazione da parte del Giudice di Pace RAGIONE_SOCIALEa circostanza che il decreto di espulsione e il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno erano stati notificati al ricorrente in lingua francese anziché in madre lingua, senza che vi fosse una valida giustificazione.
Il secondo afferisce alla mancata considerazione dei legami familiari e RAGIONE_SOCIALEa sua vita affettiva e privata, circostanze che egli aveva indicato (presenza del cugino e RAGIONE_SOCIALEo zio del ricorrente nel
territorio nazionale, Olbia), e sulle quali il giudice di pace non si è espresso.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la nullità del decreto per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art 132 secondo comma n. 4 c.p.c; il ricorrente lamenta che il Giudice di pace non abbia esplicitato le ragioni per cui i dedotti legami familiari fossero da considerarsi irrilevanti, così come l’avere egli chiesto la concessione di una forma di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dopo l’emissione del provvedimento di espulsione, nonostante di ciò il giudicante fosse stato edotto e nonostante che egli avesse conseguito in data 11 marzo 2022 il provvedimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Cagliari con il quale gli era stata riconosciuta la RAGIONE_SOCIALE speciale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art 32, comma 3, del d.lgs 25/2008 e succ. mod., come documentato.
3.- Il secondo motivo è fondato e va accolto, assorbito il primo.
In tema di ricorso per cassazione, ricorre il vizio di motivazione apparente RAGIONE_SOCIALEa sentenza, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. n. 13977/2019).
Nel caso in esame, la decisione appare focalizzata esclusivamente sulla questione, respinta, RAGIONE_SOCIALEa mancata traduzione del provvedimento in una lingua nota al cittadino straniero.
Non risultano, invece, affatto affrontate le questioni proposte in merito all’esistenza di legami familiari in Italia e ad alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dopo la notifica del decreto di espulsione in data 11 dicembre 2021, domanda, peraltro, positivamente sfociata nel riconoscimento da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del permesso di soggiorno
speciale in data 11 marzo 2022. Ne consegue che non è in alcun modo possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice di pace per disattendere l’opposizione all’espulsione sul punto.
4.- In conclusione, il ricorso va accolto; il decreto impugnato va cassato con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di Sassari in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Giudice di pace di Sassari, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima