Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9615 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9615 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14461/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DI CUNEO, QUESTURA DI CUNEO
-intimati-
Avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di CUNEO n. 83/2022 depositata il 22/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
-Con ordinanza depositata il 22/12/2022, il Giudice di pace di AVV_NOTAIO ha rigettato l’opposizione proposte ex art. 13 comma VIII T.U. 286/98 e art. 18 d.lgs. n.150/2011 da NOME, cittadino dell’Albania, avverso il decreto di espulsione emanato dal AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in data 20/9/2022 prot. n. 054/2022 -rl/esp. nei confronti del ricorrente medesimo.
Avverso la predetta ordinanza il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre mezzi, corroborati da memoria; il AVV_NOTAIO ed il AVV_NOTAIO sono rimasti intimati.
É stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.1. -Con il primo motivo si denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 (TUI) e il vizio di motivazione apparente, deducendo l’omessa valutazione della situazione personale del ricorrente e del pericolo a cui sarebbe esposto in caso di rientro in Albania, a causa del fenomeno del “gjakmarrje”, o vendetta di sangue, derivante dall’applicazione della legge del Kanun.
2.2. -Con il secondo motivo si denuncia la violazione e mancata applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e il vizio di motivazione apparente in relazione alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della c.d. protezione complementare di cui all’art.19 TUI, con omessa indagine della situazione di radicamento e integrazione del ricorrente in Italia.
3.- Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo.
Nella specie l’opponente aveva manifestato specificatamente il timore di essere esposto al pericolo di una “vendetta di sangue” derivante dall’applicazione dell’antica legge del Kanun nel territorio albanese. A fronte di tale precisa deduzione, il Giudice di Pace si è limitato a fornire una motivazione apparente, vizio che ricorre quando essa sia fondata su una mera formula di stile, riferibile a
qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la ratio decidendi e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. n.11280/2018, riferita ad un caso identico).
-In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; l’ordinanza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, al Giudice di pace di AVV_NOTAIO, in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
-Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
-Cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di AVV_NOTAIO, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.