Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12749 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12749 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18553/2024 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in NAPOLI INDIRIZZO DOMICILIO COGNOME, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DI NAPOLI P.T., QUESTURA DI NAPOLI, MINISTERO DELL’INTERNO IN PERSONA DEL MINISTRO
-intimati- avverso PROVVEDIMENTO di RAGIONE_SOCIALE NAPOLI n. 501/2024 depositata il 27/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’odierno ricorrente, cittadino egiziano, aveva presentato in data 19.1.2023 alla Questura di Napoli una domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari affermando di essere coniugato con una cittadina italiana. Tuttavia, dagli accertamenti compiuti emergeva che il ricorrente aveva lasciato il territorio nazionale il 16.12.19 facendovi rientro il 29.5.21; si era per poi allontanato nuovamente in data non precisata per rientrare il 9.11.22; inoltre da un sopralluogo presso l’abitazione dei coniugi sita in Giugliano, veniva trovata in loco soltanto la coniuge italiana, la quale dichiarava di non convivere più con il richiedente, dal quale si era legalmente separata nel luglio 2023 in virtù di sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord, aggiungendo di aver perso ogni contatto con il marito. Comunicati gli esiti delle verifiche effettuate, il Questore riceveva una memoria e documentazione che -si legge nel verbale di convalida -era risultata inidonea ad una diversa valutazione dell’istanza di soggiorno.
Il Questore di Napoli, quindi, il 19.1.2024 respingeva l’istanza di permesso di soggiorno in quanto infondata, ed il Prefetto di Napoli emetteva il 26.1.2024 un ordine di espulsione, a seguito del quale il Questore emetteva il decreto di accompagnamento diretto alla frontiera, di cui chiedeva la convalida al Giudice di pace di Napoli unitamente all’autorizzazione al trattenimento del cittadino straniero secondo le modalità previste dal d.l. 113/2018. Il 27.1.2024 il Giudice di pace convalidava il decreto per l’espatrio e il trattenimento necessario per condurlo alla frontiera di Fiumicino, ove il 29.1.2024 veniva rimpatriato.
L’odierno ricorrente propone due motivi di cassazione avverso il decreto di convalida del Giudice di Pace di Napoli.
3.Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli art. 30 5° comma del TUI, art. 13 4° comma e 14 del TUI, per aver il provvedimento di convalida dell’espulsione impugnato aderito al provvedimento di espulsione senza effettuare gli opportuni accertamenti a proposito delle ragioni per cui il Questore aveva respinto la richiesta di convertire l’istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari in istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro sulla base dei contratti che aveva consegnato in Questura. Osserva, invero, il ricorrente che in Italia aveva soggiornato sempre con regolare permesso (dal 2018 per motivi di studio, essendo iscritto presso l’Università La Sapienza di Roma, e, in seguito al matrimonio, per motivi familiari), tanto che aveva potuto stipulare contratti di lavoro presso strutture alberghiere; peraltro il permesso per motivi di famiglia, nella primavera del 2023, non era scaduto, ma solo in scadenza, ed era per questo che il ricorrente -ancora regolarmente coniugato – ne aveva chiesto il rinnovo per gli stessi per motivi; tuttavia nel maggio del 2023 il matrimonio era entrato in crisi, per cui i due coniugi si separavano nel luglio 2023. Nelle more della decisione del Questore aveva, perciò, comunicato l’esistenza di un contratto di lavoro, onde ottenere il mutamento del titolo della domanda di permesso di soggiorno.
Il GdP aveva ignorato dette circostanze in sede di convalida, e segnatamente il fatto il richiedente era presente con regolare permesso di soggiorno sul territorio nazionale dal 2018, nonché i documenti presenti nel fascicolo relativo alla richiesta di rinnovo, funzionali alla conversione del permesso di soggiorno in scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
2.- Il secondo motivo denuncia nullità dell ‘ordinanza in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. in dipendenza della violazione dell’alt. 111 sesto comma della Costituzione e dell’art. 3 della Legge n.241/1990 per difetto assoluto di motivazione o per
motivazione apparente, in quanto il Giudice di Pace avrebbe confermato l’esposizione del prefetto di Napoli che individuava il cittadino straniero ricorrente come privo di stabile lavoro e tendenzialmente pronto alla fuga, in contrasto con le risultanze dei documenti presenti nel fascicolo per il rinnovo il permesso di soggiorno per motivi familiari, ove era stato prodotto, agli effetti della richiesta conversione della domanda, il contratto di lavoro subordinato corredato dal pagamento del compenso e dei contributi previdenziali.
3.- Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo, non essendo il provvedimento impugnato dotato di struttura argomentativa tale da assolvere all’obbligo del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., n. 8053/2014).
Come questa Corte ha già affermato (v. Cass. n. 504/2023), « il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., non soltanto l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. n. 18748/2015; Cass. n. 6064/2019; Cass. n. 18227/22) ; d’altronde, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamente che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato », e la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale ».
2.2Nel caso in esame, la convalida è stata decisa con provvedimento immotivato, posto che consiste nella mera compilazione di un modulo prestampato, senza l’aggiunta di alcuna argomentazione riferita al caso specifico e senza dar conto della posizione espressa dal ricorrente in quella sede né dal suo difensore (rispetto al quale nel verbale, pure, si dà atto che questi deposita memoria e documentazione); il giudice di pace ha affermato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore senza neanche specificare quali questi fossero, in quanto è ricorso alla formula tautologica predisposta nello stampato e priva di qualsiasi contenuto argomentativo: « ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli art. 13 e 14 del D.lgs. 25 luglio 1998 come modificato dalla legge n.271/04 (…) constata la ritualità e tempestività delle notifiche (…) vista l’assenza di motivi ostativi all’esecuzione dell’espulsione ».
Si tratta perciò di un caso di motivazione del tutto apparente, giacché, anche a volerla ritenere graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, tanto più alla luce delle difese svolte e neppure considerate (v. Cass. Sez. Un., n. 8053/14; Cass. n. 22232/16; Cass. n. 13977/19); quindi, di violazione del «minimo costituzionale» della motivazione dovuta (Sez. Un. n. 8053/2014 cit.), che rimane sindacabile in sede di legittimità, come ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., giacché una motivazione rispettosa del «minimo costituzionale» è richiesta in tutti i provvedimenti giurisdizionali (art 111, comma 6, Cost.), che incidono sui diritti soggettivi e sulle libertà delle persone, sicché può essere richiamata in questo contesto anche la consolidata giurisprudenza in materia di motivazione dei provvedimenti di proroga del
trattenimento cui, per brevità, si rinvia (v., ex multis , Cass. nn. 6627/2025; 30178/2023; 610/2022).
3.- Il decreto impugnato, conseguentemente, va cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma c.p.c., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida doveva essere disposta.
-Quanto alle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022).
Pertanto, poiché la parte ricorrente è (tutt’ora) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale
(Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso assorbito il primo e, conseguentemente, cassa senza rinvio il decreto di convalida del Giudice di pace di Napoli
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª