Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32552 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32552 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5937/2023 R.G. proposto da:
MANNO NOME, rappresentato e difeso da sé stesso contro
PROVVIDENZA CERASA
-intimato-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1141/2022 depositata il 2/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
-ricorrente-
NOME AVV_NOTAIO conveniva in giudizio l’AVV_NOTAIO per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni in ragione della responsabilità professionale allo stesso imputata per non aver trascritto un verbale di separazione consensuale contenente l’attribuzione, alla stessa istante, della quota della metà della casa coniugale, intestata al marito, rendendo tale trasferimento opponibile ai terzi creditori di quello, che avevano così utilmente iscritto sul cespite ipoteca giudiziale;
il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello;
la sentenza di secondo grado era però cassata da questa Corte, con ordinanza n. 26973 del 2017, affermando il principio di diritto a mente del quale, in materia di contratto d’opera intellettuale, il rimedio contrattuale dell’eccezione di inadempimento è legittimamente esperibile dal professionista nel caso in cui il cliente non abbia assolto l’obbligo di anticipare le spese occorrenti per il compimento dell’opera ex art. 2234 cod. civ., purché la sospensione della prestazione avvenga secondo buona fede, cioè non sia attuata in modo tale da determinare al cliente un pregiudizio irreparabile, dovendo a tal fine aversi riguardo alla tempestività della contestazione dell’inadempimento dal professionista al cliente, idonea a consentire a quest’ultimo di assumere le iniziative opportune per salvaguardare l’interesse o la utilità perseguita con l’attuazione del contratto;
all’esito del giudizio di rinvio la Corte territoriale rigettava la domanda attorea osservando che gli accertamenti avevano palesato si era trattato di una separazione simulata per sottrarre l’immobile alla garanzia dei creditori, sicché la mancata trascrizione del relativo verbale non poteva dirsi aver determinato un danno ingiusto;
il giudice del rinvio compensava le spese dell’intero giudizio in ragione della condotta di entrambe le parti;
avverso questa decisione ricorreva per cassazione NOME AVV_NOTAIO articolando due motivi;
rimaneva intimata RAGIONE_SOCIALE.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato da un lato affermando che l’appello era respinto, dall’altro che la domanda dell’originaria attrice non era accolta;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato compensando immotivatamente le spese del giudizio.
Considerato che
preliminarmente dev’essere osservato che dalla relata di notifica dell’Ufficiale Giudiziario, relativa all’avviso di adunanza, è risultato il decesso del ricorrente, AVV_NOTAIO in giudizio personalmente ex art. 86, cod. proc. civ.;
questa Corte ha chiarito che nel giudizio di cassazione, mentre la morte della parte non determina l’interruzione dello stesso soggetto al riguardo ad impulso officioso, la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’adunanza ovvero udienza, ed attestata dalla relata di notifica del relativo avviso, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvedere alla nomina di un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità dev’essere garantita nel giudizio di cassazione in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di merito secondo i principî del giusto processo, fermo restando che ove la parte, una volta ricevuta tale comunicazione, rimanga inerte e non provveda alla nomina di un nuovo difensore, vengono meno i presupposti per reiterare gli adempimenti in parola
(Cass., Sez. U., 13/01/2006, n. 477, Cass., Sez. U., 23/01/2006, n. 1206, Cass., 8/04/2020, n. 7751, Cass., 28/04/2023, n. 11300, specie pag. 4, Cass., 4/12/2024, n. 31095, Cass., 12/12/2024, n. 32135);
nel caso, l’avviso d’udienza è stato prima comunicato via p.e.c. con ricezione, poi per via postale con esito negativo e relata attestante il decesso a séguito di documentate verifiche anagrafiche, precedente a tutte le richiamate comunicazioni;
ne discende che l’avviso stesso dovrà essere comunicato dalla Cancelleria agli eredi se del caso impersonalmente (ed eventualmente, poi, al Curatore dell’Eredità giacente se risultata in essere), incaricando il competente Ufficiale Giudiziario, così da permettere la valutazione di dare mandato ad altro difensore.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di dare comunicazione della fissazione della successiva nuova adunanza agli eredi del ricorrente NOME COGNOME personalmente mediante Ufficiale giudiziario nei termini indicati in motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME