Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5471 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5471 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 30066/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e per essa il procuratore generale NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO -controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15801/2022 depositata il 14/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
CONSIDERATO CHE
Con sentenza in data 14.10.2022 il Tribunale di Roma accoglieva l’appello interposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace del medesimo circondario e con la quale l’ente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano stati condannati al risarcimento dei danni subiti da COGNOME NOME, quale conduttrice di un immobile locatole dall’RAGIONE_SOCIALE, e dovuti ad infiltrazioni provenienti dal lastrico solare; il medesimo giudice aveva inoltre dato atto dell’intervenuta eliminazione delle infiltrazioni stesse, nelle more del giudizio, da parte del condominio dichiarando sul punto cessata la materia del contendere e riconoscendo spettanti solo i danni non patrimoniali lamentati dalla COGNOME.
Con l’appello RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto l’assenza di propria responsabilità nella causazione dei danni poiché essi trovavano causa in infiltrazioni del lastrico solare in titolarità del condominio e che, in ogni caso, gli obblighi di manutenzione dell’unità abitativa erano stati attribuiti a RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di appalto.
La convenuta appellata COGNOME, costituitasi, aveva chiesto il rigetto della impugnazione , mentre RAGIONE_SOCIALE aveva anch’essa instato per la riforma della sentenza appellata chiedendo altresì di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande svolte.
Il giudice dell’impugnazione, ritenuto che la COGNOME non potesse esercitare l’azione di esatto adempimento nei confronti dell’ente, che RAGIONE_SOCIALE non potesse eliminare le infiltrazioni in quanto non proprietario del lastrico solare e che i danni non patrimoniali lamentati dalla
COGNOME non fossero stati adeguatamente provati in atti, accoglieva l’appello riformando la sentenza impugnata.
Avverso tale pronuncia COGNOME NOME ha proposto ricorso articolato in tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi.
Fissata l’odierna adunanza camerale, solo parte controricorrente RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Il Collegio ha rilevato che la notifica della fissazione dell’odierna udienza camerale non si è perfezionata non risultando l’AVV_NOTAIO, unico difensore di parte ricorrente, inserito nel sistema RegInde, il che induce a ritenere che l’AVV_NOTAIO unico difensore di parte ricorrente sia deceduto.
che la morte dell’unico difensore nel giudizio di legittimità non produce alcun effetto interruttivo ma consente al Collegio di disporre il rinvio della decisione del ricorso a nuovo ruolo con comunicazione alla parte personalmente della presente ordinanza nonché dell’avviso di fissazione della nuova data di discussione del ricorso per consentire alla parte ricorrente di valutare se munirsi di nuovo difensore,
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Si comunichi alla parte personalmente.
Così deciso in Roma il 17.2.2026 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile.
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME