Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 13249 Anno 2025
Civile Sent. Sez. U Num. 13249 Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
SENTENZA
sul ricorso, n. 11012/2020 r.g., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla INDIRIZZO.
–RAGIONE_SOCIALE – contro
RAGIONE_SOCIALE (incorporante per fusione di RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), con sede in Milano, al INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita con atto per AVV_NOTAIO di Milano del 12 settembre 2023 (rep. n. 317710), dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), dal l’AVV_NOTAIO (EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO (EMAIL), unitamente ai quali elettivamente domicilia presso i rispettivi loro indirizzi di posta elettronica certificata.
-controRAGIONE_SOCIALE –
avverso la sentenza, n. 971/2019, RAGIONE_SOCIALEa CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, pubblicata il giorno 21/02/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11/03/2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per la RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso;
uditi, per la controRAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, che hanno chiesto rigettarsi l’avverso ricorso;
lette le memorie ex art. 378 cod. proc. civ. depositate dalle parti.
FATTI DI CAUSA
Con atto ritualmente notificato il 20 dicembre 2002, il RAGIONE_SOCIALE citò il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE innanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna al pagamento , tra l’altro, degli interessi moratori e del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ. connessi alla mancata tempestiva corresponsione, in suo favore, RAGIONE_SOCIALEe restituzioni all’esportazione e del prefinanziamento ai quali aveva diritto, in quanto esportatrice di prodotti agricoli, richiesti per gli
anni compresi fra il 1990 ed il 1997. Precisò che la RAGIONE_SOCIALE, quando era in bonis , aveva promosso analoga domanda, con citazione del 15 dicembre 1997, ma il relativo giudizio era stato dichiarato interrotto per il suo fallimento e non riassunto.
Costituitisi entrambi i convenuti, l’adito tribunale partenopeo, esaurita l’istruttoria, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale fu disposta ed espletata una consulenza tecnica d’ufficio, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE predetto e , accertato l’inadempimento per la ritardata evasione RAGIONE_SOCIALEe descritte istanze di restituzione all’esportazione presentate dalla menzionata società in bonis , determinò in sessanta giorni il termine di evasione RAGIONE_SOCIALEe istanze medesime, sia per quelle presentate a partire dal 19 ottobre 1994 -epoca di entrata in vigore del d.m. n. 678/1994, contenente il regolamento di attuazione RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241/1990 -che per quelle inoltrate in epoca anteriore, e condannò l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE‘attore, degli interessi moratori e del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, cod. civ., sulla base di quanto determinato dal consulente tecnico di ufficio.
Il gravame promosso dall’RAGIONE_SOCIALE predetta fu respinto dall a Corte di appello di Napoli con sentenza del 21 febbraio 2019, n. 971, pronunciata nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE ( medio tempore subentrata al RAGIONE_SOCIALE, quale assuntore del concordato fallimentare proposto dalla medesima società) ed il RAGIONE_SOCIALE.
3.1 Per quanto qui ancora di interesse, quella corte rimarcò che la questione RAGIONE_SOCIALEa mora ex re relativa all’obbligazione di pagamento RAGIONE_SOCIALEe restituzioni e dei prefinanziamenti alla quale era tenuta l’RAGIONE_SOCIALE non presentava il carattere RAGIONE_SOCIALEa novità, essendo stata già considerata dal t ribunale per giustificare l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE a domanda, sicché la censura esposta, sul punto, d all’ appellante era sicuramente ammissibile. Tuttavia la considerò infondata.
Per la cassazione di questa decisione l ‘RAGIONE_SOCIALE ha promosso ricorso affidato ad un motivo. Ha resistito, con
controricorso, RAGIONE_SOCIALE, Successivamente, si è costituita in giudizio RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale incorporante per fusione e successore a titolo universale d i quest’ultima .
Con ordinanza interlocutoria n. 14648/2023, resa all’esito RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale del 22 maggio 2023, la Prima Sezione civile di questa Corte, assegnataria del procedimento, ha rilevato un contrasto interno alla Sezione, « idoneo a refluire sul presente giudizio, nel quale pure è in discussione la questione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALEa legislazione interna in tema di pagamenti RAGIONE_SOCIALEa Pubblica A mministrazione rispetto all’obbligazione derivante sulla stessa in dipendenza di rapporti disciplinati da fonti comunitarie ». Pertanto, ha ritenuto doveroso rimettere la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa alla pubblica udienza , poi tenutasi il 5 ottobre 2023, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale , con altra ordinanza interlocutoria del 22 novembre 2023, n. 32405, ha trasmesso gli atti alla Prima Presidente la quale ha rimesso alle Sezioni Unite l’esame RAGIONE_SOCIALEa questione « di massima di particolare rilevanza in ordine alla idoneità RAGIONE_SOCIALE‘istanza di restituzione all’esportazione a costituire atto di costituzione in mora RAGIONE_SOCIALEa P.A. ed agli effetti RAGIONE_SOCIALEe norme in tema di contabilità di AVV_NOTAIO ai fini del riconoscimento di interessi, moratori o corrispettivi, nelle obbligazioni a carico RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. nascenti dalla domanda di restituzione all’importazione per i prodotti soggetti a un regime di prezzi unici ».
Il Procuratore generale, che ha depositato memoria, ha concluso per il rigetto del ricorso, discusso oralmente alla pubblica udienza del giorno 11 marzo 2025, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale sono state depositate da entrambe le parti memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-La tempestività del ricorso. È opportuno premettere che l’avvenuta notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALE impugnata, ‘ con formula esecutiva, in data 24.4.2019, alla sola RAGIONE_SOCIALE ‘ ( cfr . pag. 1 del ricorso) deve considerarsi inidonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. , posto che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 13165 del 2024, quest’ultimo decorre « dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza effettuata, ex art. 285 c.p.c., al procuratore RAGIONE_SOCIALEa parte
costituita, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo, sicché la notificazione fatta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 479 c.p.c., alla parte personalmente non è idonea a far decorrere il suddetto termine ». Nessun dubbio, pertanto, può sorgere circa la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorso, notificato il 19 marzo 2020, nel termine annuale di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (nel testo qui applicabile ratione temporis trattandosi di processo iniziato, in primo grado, nel dicembre 2002 -anteriore alla riforma apportatagli dalla legge n. 69 del 2009), decorrente dalla data di pubblicazione (21 febbraio 2019) RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, maggiorata del periodo di sospensione feriale e tenuto conto, altresì, del le misure adottate dal legislatore per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19: in particolare, di quanto disposto dall’art . 83, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020), che ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente allungato fino all’11 maggio 2020 dall’art. 36 del d.l. n. 23 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020), il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.
2. -Il motivo di ricorso. Con l’RAGIONE_SOCIALE motivo , rubricato « Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1219, 1182, 1224 e 1282 c.c., in relazione agli artt. 269 e ss. del r.d. n. 827/1924 ed al r.d. n. 2440/1923 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) », l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ascrive alla corte distrettuale di avere errato nel non considerare che, pur essendo integralmente regolata dal diritto comunitario la materia RAGIONE_SOCIALEe integrazioni di prezzo ai produttori agricoli esportatori verso Paesi UE, comunque rimangono applicabili le normative in tema di contabilità AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e di debiti pecuniari RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE. Pertanto, essendo l’obbligazione quérable , il ritardo non può concretizzarsi se non a seguito di una specifica intimazione di pagamento. Né, al contempo, la domanda di pagamento del contributo può valere come intimazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1219 c od. civ., atteso che essa è proposta prima del decorso del termine ragionevole previsto per la definizione del procedimento, cosicché, per altro verso, nessun ritardo può ancora ritenersi verificato prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del predetto termine. Da qui l’impossibilità, secondo l’assunto RAGIONE_SOCIALEa medesima RAGIONE_SOCIALE, di poter configurare un diritto al
pagamento di interessi e maggior danno, ex art. 1224 cod. civ., in assenza di una costituzione in mora diversa da quella costituita dalla notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di citazione effettuata ad istanza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quando era in bonis , il 15 dicembre 1997. D ‘altra parte , la natura quérable RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione e la incidenza RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di contabilità AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO escluderebbero il decorso degli interessi corrispettivi dall’intervenuto decorso del termine ragionevole per la definizione del procedimento.
-Le eccezioni pregiudiziali. Giova rimarcare, innanzitutto, che l’eccezione di inammissibilità di questa doglianza, sollevata dalla originaria controRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in relazione alla sua parte concernente la decorrenza e la quantificazione degli interessi di mora (ciò sul presupposto che l’eccezione del difetto di costituzione in mora e RAGIONE_SOCIALEa natura quérable RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione non era stata formulata dalla convenuta RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità del gravame sul punto), non merita seguito.
La corte territoriale, infatti, si è espressa a tale proposito ( cfr . pag. 10, righe 4-6, RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALE impugnata), ritenendo ammissibile il motivo di gravame e, su questa pronuncia, non vi è stata proposizione di alcun ricorso incidentale condizionato ad opera RAGIONE_SOCIALEa menzionata controRAGIONE_SOCIALE.
3.1. Il motivo di ricorso, invece, deve considerarsi inammissibile, fin da ora, laddove diretto a censurare per violazione di legge la decisione RAGIONE_SOCIALEa corte partenopea anche nella parte riguardante il maggior danno riconosciuto alla originaria attrice ex art. 1224, comma 2, cod. civ.
Infatti, il terzo motivo di gravame in quella sede formulato dall’RAGIONE_SOCIALE, con cui era stata lamentata l’assoluta assenza di motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado con riguardo proprio alla quantificazione di tale maggior danno, è stato dichiarato inammissibile dalla corte suddetta, secondo cui « all’appellante non è consentito dolersi solo RAGIONE_SOCIALEa carenza di motivazione, senza neanche indicare le diverse ragioni che avrebbero condotto ad una decisione differente » ( cfr . pag. 14 RAGIONE_SOCIALEa medesima sentenza).
L’odierna doglianza, tuttavia, non contiene una specifica contestazione di questa statuizione di inammissibilità, avendo focalizzato la propria attenzione
direttamente ed esclusivamente sulla richiesta di revisione ‘ nel merito ‘, anche in parte qua , RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa corte distrettuale.
Al cospetto di una pronuncia come quella appena descritta RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, la RAGIONE_SOCIALE, al fine di consentire il riesame del merito RAGIONE_SOCIALEa corrispondente domanda, avrebbe dovuto, ancor prima, contestare la correttezza RAGIONE_SOCIALEa valutazione di inammissibilità di quel motivo di appello, adducendo l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa previsione di cui all’art. 342 c od. proc. civ., di cui ha fatto sostanziale applicazione la sentenza impugnata: ciò in quanto solo la previa denuncia, con successo, RAGIONE_SOCIALE‘eventuale error in procedendo commesso dalla corte suddetta avrebbe permesso di riproporre la censura, se del caso, al giudice del rinvio. In tal senso, rileva quanto affermato, in termini, da Cass. n. 21514 del 2019 (vedasi pure Cass. n. 9243 del 2004).
Resta solo da precisare, infine, – considerato il tenore di Cass. n. 3093 del 1989, secondo cui « In tema di obbligazioni pecuniarie, l’inadempimento colposo del debitore costituisce presupposto comune tanto al fine RAGIONE_SOCIALE‘attribuzione degli interessi moratori, di cui all’art. 1224 primo comma cod. civ., quanto al fine del riconoscimento del maggior danno, previsto dal secondo comma di detta norma » -che, nell’odierna vicenda, i l giudicato interno formatosi sulla sola quantificazione del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. proc. civ., non osta all’esame del formulato motivo di ricorso. Esso, infatti, attaccando la statuizione sugli interessi moratori del comma 1 del medesimo articolo , censura l’ an RAGIONE_SOCIALEa mora, sicché, in caso di suo rigetto, resterà fermo il giudicato interno predetto sul quantum del maggior danno, mentre, nell’ipotesi di suo accoglimento, si verificherebbe un effetto di ricaduta ex art. 336, comma 2, cod. proc. civ.
4. -L’ordinanza interlocutoria n. 32405 del 2023 e le questioni rimesse alle Sezioni Unite. In quella sede, il Collegio, dopo aver descritto la concreta fattispecie sottoposta al suo esame ed aver richiamato il quadro normativo di riferimento (Regolamento CE n. 565/1980 e Regolamento CE n. 3665/1987, applicabili ratione temporis , che hanno disciplinato il pagamento, in favore dei produttori agricoli, di somme per il diritto alle restituzioni all’esportazione
per i prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici), ha ricordato, in primis , che, nell’odierna vicenda, sia il tribunale che la corte di appello hanno ritenuto che il termine per il versamento RAGIONE_SOCIALEe restituzioni dovesse desumersi dal sistema e l’hanno determinato in sessanta giorni, ‘ dalla data del completamento RAGIONE_SOCIALEa documentazione ‘, altresì ritenendo che tale termine, una volta decorso, non rendesse più ipotizzabile alcuna necessità di una ulteriore intimazione di pagamento e, dunque, che non fosse necessario un atto specifico di costituzione in mora ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1219 cod. civ., già esso risultando implicitamente contenuto nella originaria richiesta di pagamento inoltrata da RAGIONE_SOCIALE in bonis all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE ancor prima di agire giudizialmente nei suoi confronti. Secondo la corte d’appello, peral tro, il corrispondente motivo di gravame proposto da quest’ultima nemmeno aveva ragion d’essere, stante il maturatosi diritto alla corresponsione al produttore di interessi corrispettivi per effetto RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine per la definizione del procedimento relativo alle restituzioni.
4.1. L’ordinanza in esame ha rimarcato, poi, che le questioni poste dal motivo di ricorso non attengono alla verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza , o non , all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, del termine entro il quale la domanda originariamente proposta dalla RAGIONE_SOCIALE bonis doveva essere esitata al fine del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe invocate restituzioni all’esportazione (sul punto, infatti, si è formato il giudicato interno, non essendo stata specificamente impugnata la determinazione di quel termine come quantificata dal giudice di merito), ma riguardano i profili, rimasti ancora controversi, concernenti, rispettivamente: i ) se, rispetto all’obbligazione di cui si discute , debba, o non, trovare applicazione la disciplina prevista per le obbligazioni di pagamento di denaro alle quali è tenuta la P.A.: disciplina che, in deroga agli artt. 1219, comma 2, n. 3, e 1182 cod. civ., prevede la necessità di un atto di costituzione in mora anche per le obbligazioni per le quali sia scaduto il termine, dovendo l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione essere adempiuta ed eseguita presso il domicilio del debitore; ii ) se sia corretta la statuizione RAGIONE_SOCIALEa corte partenopea che ha ritenuto essere insorta comunque l’obbligazione del pagamento di interessi corrispettivi a carico RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALEa
scadenza del termine fissato per definire il procedimento di riconoscimento del diritto alla restituzioni ed al prefinanziamento in favore del produttore, anche a non volere considerare verificata la mora per effetto RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine per la definizione del procedimento di verifica RAGIONE_SOCIALE‘esistenza del medesimo diritto alle restituzioni all’importazione.
4.2. Ricordati, allora, i principi espressi da Cass., SU, n. 1561 del 1977, -in forza dei quali le ‘ restituzioni ‘ , benché disciplinate da regolamenti comunitari, per quanto attiene alle modalità e tempi del loro pagamento restano assoggettate alle norme di diritto interno (con la conseguenza che il credito RAGIONE_SOCIALE‘esportatore diviene liquido ed esigibile , e perciò produttivo di interessi compensativi, solo quando sia stata ordinata la spesa ed emesso il relativo ordinativo di pagamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 del r.d. n. 827 del 1924) -il Collegio remittente ha sottolineato l’esigenza di verificar ne la tenuta con la giurisprudenza successiva formatasi in tema di irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa definizione del procedimento di spesa per i debito pecuniari da ritardo RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE.
Questa Corte, infatti, -sebbene ferma nel ritenere che sui debiti RAGIONE_SOCIALEe Pubbliche Amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all’art. 1182, comma 3, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE debitrice, la natura quérable RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione comporta che il ritardo nei pagamenti non determina automaticamente gli effetti RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora ex re , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1219, comma 2, n. 3, cod. civ., occorrendo, invece, affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale maggior danno, la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui allo stesso art. 1219, comma 1 ( cfr ., ex multis , Cass. nn. 29776 e 23823 del 2020; Cass. n. 19085 del 2015; Cass. n. 5066 del 2009; Cass. nn. 19320 e 10691 del 2005) -ha ulteriormente specificato che, ove vi sia un colpevole ritardo nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di liquidazione, l’RAGIONE_SOCIALE è tenuta a corrispondere gli interessi moratori, a prescindere dall’emissione , o meno, del mandato di pagamento
(così, ex aliis , Cass., SU, n. 2065 del 1980; Cass., SU, nn. 359 e 4351 del 1985; Cass. n. 3632 del 1980; Cass. n. 1759 del 1982; Cass. nn. 1673, 1674, 2264 e 6597 del 1983; Cass. nn. 406 e 3533 del 1985; Cass. n. 2675 del 1986, Cass. n. 16683 del 2002). Pertanto, secondo questo indirizzo ermeneutico, in tema di mora in ordine ai contratti stipulati dalla P.A., le regole di diritto privato sull’esatto adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni (artt. 1218 e 1224 cod. civ.) si applicano anche ai debiti RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE medesima, s icché l’eventuale esigenza di adottare le procedure RAGIONE_SOCIALEa contabilità pubblica non giustifica, in caso di colpevole ritardo nelle formalità di liquidazione, la deroga al principio, desumibile dall’art. 1218 c od. civ., RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del debitore per l’inesatto o tardivo adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione (responsabilità che si attua con la corresponsione degli interessi moratori come forma di risarcimento minimo), né a quello, posto dall’art. 1224, comma 1, cod. civ., che identifica la decorrenza degli interessi con il giorno RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora.
L’ordinanza interlocutoria n. 32405/2023, dunque, si è interrogata sulla possibilità di ammettere una tutela differenziata tra le obbligazioni RAGIONE_SOCIALEa P.A., disciplinate dal diritto comunitario e relative alle restituzioni alle esportazioni per prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici (per le quali, come affermato dalle Sezioni Unite fin dal 1977, è necessario, pur in presenza di un ritardo nell’adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, l’emissione di un titolo di spesa), e le altre obbligazioni RAGIONE_SOCIALEa P.A. per le quali, invece, il colpevole ritardo determina l’insorgenza del diritto agli interessi moratori a prescindere dall’emissione di un mandato di pagamento.
4.3. Con specifico riferimento, poi, alla questione RAGIONE_SOCIALE‘incidenza, a l fine del riconoscimento degli interessi corrispettivi a carico RAGIONE_SOCIALEa P.A. in assenza di titolo di spesa, RAGIONE_SOCIALEa idoneità, o non, RAGIONE_SOCIALEa richiesta del contributo comunitario che apre il procedimento di verifica dei suoi presupposti e di eventuale loro erogazione (che, nella prospettiva esposta nel ricorso per cassazione, non può valere come intimazione ex art. 1219, comma 1, cod. civ. nei confronti RAGIONE_SOCIALEa P.A., intervenendo prima del decorso del termine ragionevole e, quindi, in assenza di un ritardo. Tesi che si oppone a quella
propugnata, invece, dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa controRAGIONE_SOCIALE ed in parte fatta propria dalla c orte di appello, volta a sostenere che l’istanza di restituzione riguarda un diritto già riconosciuto al produttore che, alla scadenza del termine finalizzato unicamente a mettere in campo le risorse finanziarie necessarie per l’erogazione del sussidio, dà luogo al riconoscimento degli interessi con decorrenza dall’originaria istanza ), la medesima ordinanza interlocutoria ha ricordato che il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, in forza del quale il credito pecuniario vantato nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non può ritenersi liquido ed esigibile fino a quand o l’amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa in conformità a quanto previsto dall’art. 270 del r.d. n. 827 del 1924 ( cfr. ex plurimis , Cass., n. 19452 del 2012; Cass. n. 18377 del 2010; Cass. n. 17909 del 2004; Cass. n. 2071 del 2000), sembra essere stato in parte superato Cass., Sez. 1, n. 11655 del 2020, che ha ritenuto che i debiti AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e degli altri enti pubblici diventano liquidi ed esigibili quando ne sia determinato l’ammontare a prescindere dal procedimento contabile di impegno e ordinazione RAGIONE_SOCIALEa spesa. Affermazione, quest’ultima, che, però, è stata apertamente disattesa dalla Cass., Sez. 1, n. 118 del 2023 , tornata a posizionarsi sull’orientamento tradizionale .
4.4. Così delineate le principali posizioni di questa Corte sul tema RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE (con riferimento agli effetti del loro ritardato adempimento ed alla riconoscibilità degli interessi corrispettivi riguardanti un debito liquido ed esigibile in assenza di un titolo di spesa), nella ordinanza di rimessione de qua sono state illustrate in modo dettagliato le ragioni a sostegno RAGIONE_SOCIALEa rimessione alle Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEe questioni controverse.
In particolare, i plurimi temi dibattuti in relazione al motivo di ricorso, risolti in modo non sempre univoco dalla giurisprudenza di legittimità, sono stati così declinati dal Collegio remittente: a ) n atura ed effetti RAGIONE_SOCIALE‘istanza di restituzione all’importazione per prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici e sua idoneità, o non, a costituire atto idoneo ex se a determinare il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE alla scadenza del termine ‘ ragionevole ‘ entro il quale l’amministrazione deve definire il procedimento; b ) efficacia RAGIONE_SOCIALEe
disposizioni in tema di contabilità di AVV_NOTAIO riguardo alle obbligazioni di restituzione alle importazioni azionate dalla società nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione pubblica; c ) ammissibilità di una tutela differenziata tra le obbligazioni RAGIONE_SOCIALEa P.A., disciplinate dal diritto comunitario e relative alle restituzioni alle esportazioni per prodotti soggetti ad un regime di prezzi unici (per le quali, come affermato dalle Sezioni Unite fin dal 1977, è necessario, pur in presenza di un ritardo nell’adempimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, l’emissione di un titolo di spesa), e le altre obbligazioni RAGIONE_SOCIALEa P.A. per le quali, invece, il colpevole ritardo determina l’insorgenza del diritto agli interessi moratori a prescindere dall’emissione di un mandato di pagamento; d ) effetti RAGIONE_SOCIALEa mancata emissione del titolo di spesa sugli interessi corrispettivi; e ) coerenza dei principi affermati dalla Suprema Corte in tema di obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa P.A. a seconda che si verta in tema di interessi moratori o corrispettivi (atteso che la normativa contabile di rango secondario in tema di contabilità pubblica è stata ritenuta, a volte, idonea a modificare la regolamentazione di cui agli artt. 1182 e 1282 del codice civile, mentre, in altre occasioni, si è giunti a soluzioni opposte); f ) necessità di risolvere la questione relativa alle conseguenze del mancato adempimento RAGIONE_SOCIALEe restituzioni all’esportazione in modo coerente con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione e nel rispetto dei principi generali di equivalenza ed effettività. Con riferimento a tale ultimo profilo, e, in particolare, quanto al principio di equivalenza (da cui discende che gli individui che fanno valere i diritti conferiti dall’ordinamento giuridico RAGIONE_SOCIALE‘Unione non devono essere svantaggiati rispetto a quelli che fanno valere diritti di natura meramente interna. Cfr. Corte giust., 7 marzo 2018, causa C-494/16, COGNOME , § 39; Corte giust., 14 febbraio 2019, causa C-562/17, RAGIONE_SOCIALE , § 37) , nell’ordinanza viene rimarcata l’esigenza di interrogarsi sulla compatibilità di un regime differenziato tra obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa P.A., sorte sulla base di un rapporto privatistico (per le quali non è richiesto un titolo di spesa), ed obbligazioni relative alle restituzioni all’esportazioni (per le quali, invece, è richiesto un mandato di pagamento), sottolineandosi, altresì, come la rilevanza RAGIONE_SOCIALEe norme di contabilità impedirebbe al creditore di avere un mezzo di tutela acceleratorio rispetto
alla mancata emissione del titolo di spesa da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. In merito al necessario rispetto del principio di effettività, infine, il Collegio remittente ha richiamato i principi affermati dalla Corte di Giustizia in tema di ritardo nel versamento RAGIONE_SOCIALEe restituzioni all’importazione (sentenze del 18 aprile 2013, Irimie , C-565/11, punti da 26 a 28, e del 23 aprile 2020, COGNOME e COGNOME Mezőgazdasági , C-13/18 e C-126/18, punti 43, 49 e 51) in forza dei quali determinate modalità di pagamento degli interessi non devono finire per privare l’interessato di un rimborso adeguato per la perdita causatagli, con conseguente contrarietà al diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione di un meccanismo giuridico che non consenta l’esercizio effettivo dei diritto al rimborso ed al pagamen to degli interessi.
-Il tempo ed il luogo RAGIONE_SOCIALE‘adempimento nelle obbligazioni. Le questioni trattate nell’ordinanza interlocutoria rendono opportuno un breve esame RAGIONE_SOCIALEa normativa codicistica riguardante il luogo ed il tempo RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni, atteso che proprio in relazione a questi aspetti si manifestano le peculiarità RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pecuniarie. A seconda, infatti, che per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione sia stato fissato , o non, un termine ed in rapporto al luogo in cui deve essere eseguito il pagamento (domicilio del creditore, del debitore o di un terzo), anche il regime di decorrenza degli interessi viene ad esserne influenzato. Ove, poi, debitrice sia una Pubblica RAGIONE_SOCIALE, occorre tenere conto anche di quanto sancito dalla legge sulla contabilità generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e dal regolamento di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827.
5.1. La lettura RAGIONE_SOCIALE ‘art. 1182, ultimo comma, cod. civ. evidenzia chiaramente che il moAVV_NOTAIO al quale si è attenuto anche il nostro codice è quello RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni che debbono essere adempiute al domicilio del debitore (obbligazioni ‘ quérables ‘ ), per cui, nella generalità dei casi, è sufficiente che il debitore, al tempo RAGIONE_SOCIALEa scadenza, appresti nel proprio domicilio la prestazione a disposizione del creditore, il quale avrà, pertanto, l’onere di recarsi presso il medesimo per esigere ed ottenere quanto gli spetta.
L’opposto criterio , invece, è seguito per le obbligazioni pecuniarie, laddove l’art. 1182, comma 3, c od. civ., innovando rispetto a quanto stabilito da l codice abrogato (all’art. 1249), dispone che le obbligazioni pecuniarie vadano adempiute ‘ al domicilio che il creditore ha al tempo RAGIONE_SOCIALEa scadenza ‘ (obbligazioni portables ). Nella Relazione al libro RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni l’abbandono del tradizionale criterio del favor debitoris viene giustificato con il riferimento al fatto che ‘ con i mezzi di trasmissione del denaro RAGIONE_SOCIALE a disposizione di tutti, diviene più agevole per il debitore l’adempimento al domicilio del creditore che non a questi di ottenere il pagamento al domicilio del debitore ‘. Tuttavia, come pure è stato osservato in dottrina, la valutazione complessiva RAGIONE_SOCIALEa regola di cui all’art. 1182, comma 3, cod. civ. mostra come la norma sia particolarmente severa nei confronti del debitore: questi, infatti, a stretto rigore, va ritenuto inadempiente se la somma da lui dovuta, ove pure ne sia provato il tempestivo invio, non pervenga nella disponibilità del creditore nel termine stabilito, dovendo il debitore medesimo dimostrare che ciò non si è potuto verificare per causa a lui non imputabile.
Il fatto che tutte le obbligazioni pecuniarie siano portables assume rilevanza, poi, -per quanto di specifico interesse in relazione alle questioni RAGIONE_SOCIALE all’esame di queste Sezioni Unite -al fine RAGIONE_SOCIALE‘applicazione a tali obbligazioni del principio RAGIONE_SOCIALEa mora ex re , ove l’obbligazione pecuniaria sia assistita da un termine per il pagamento ( cfr . art. 1219, comma 2, n. 3, cod. civ.).
Una ‘deroga legale’ al carattere portabile dei pagamenti di somme è quella relativa ai pagamenti dei debiti AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e degli altri enti pubblici territoriali, che, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa già ricordata normativa sulla contabilità generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e di quella relativa agli enti locali, così come interpretata dalla giurisprudenza, prevede che i pagamenti RAGIONE_SOCIALEe spese vadano effettuati e riscossi presso il luogo in cui ha sede l’ufficio di tesoreria tenuto a procedere al relativo pagamento, a seguito d ell’esibizi one del mandato. Si tratta di un principio che esprime un antico privilegio ‘ ispirato a criteri di ordine pubblico, in quanto dettato da esigenza di regolare e razionale svolgimento RAGIONE_SOCIALEa
gestione amministrativa e contabile RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni cui è affidata la soddisfazione di interessi collettivi ‘ ( cfr. Cass. n. 2556 del 1964).
5.2. Con riguardo, invece, al ‘tempo’ RAGIONE_SOCIALE‘adempimento, d alla disciplina contenuta nel codice civile (artt. 1183-1187 e 1218 e ss.) si ricavano, i seguenti principi: i ) il debitore di una somma liquida ed esigibile è tenuto ad effettuare il pagamento alla scadenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione; ii ) il ritardo nell’adempimento, in quanto violazione RAGIONE_SOCIALEa modalità temporale di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, costituisce lesione del diritto del creditore e si pone quale fonte di un autonomo obbligo risarcitorio.
Questi principi sono stati ritenuti, da parte RAGIONE_SOCIALEa dottrina, inapplicabili alle obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE, osservandosi, in proposito (come si vedrà, più esaustivamente, nel prosieguo di questa motivazione), che tali debiti pecuniari si possono considerare liquidi ed esigibili soltanto dopo che la relativa spesa sia stata ordinata dall’RAGIONE_SOCIALE, con l’emissione del titolo, nelle forme prescritte dalle norme di contabilità. In questo modo si è affermata, anche con riguardo alla definizione RAGIONE_SOCIALEa liquidità dei debiti RAGIONE_SOCIALEe Pubbliche Amministrazioni, l’applicazione di una nozione particolare, venendosi a distinguere la liquidità ed esigibilità stabilità dal codice civile dalla liquidazione contabile, disciplinata dal regolamento di contabilità di AVV_NOTAIO. Proprio in ossequio alla tesi RAGIONE_SOCIALE‘inesigibilità contabile, allora, è stato sostenuto che ‘ il diritto di credito pecuniario verso l’Erario, non diversamente dall’analogo diritto verso qualsiasi altro debitore, può essere considerato perfetto dal momento in cui il credito diventa liquido ed esigibile ai sensi del diritto comune, e cioè RAGIONE_SOCIALEe leggi civili; il diritto di pagamento di tale credito rimane, però, in stato di pendenza fin quando, a seguito degli altri adempimenti previsti dalla legislazione sulla contabilità di AVV_NOTAIO, non sia stato emesso il titolo di spesa ‘. In particolare, la costruzione di un’autonoma teoria RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE, caratterizzata da una disciplina specifica e da autonomi principi, è stata fondata sull’efficacia cd. esterna riconosciuta alle norme RAGIONE_SOCIALEa contabilità di AVV_NOTAIO, che, avendo forza di diritto oggettivo, avrebbero efficacia vincolant e non soltanto all’interno, nei
confronti RAGIONE_SOCIALE‘ A mministrazione, ma anche all’esterno, nei confronti dei creditori statali.
Fin da ora, tuttavia, è doveroso rimarcare che l a tesi RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esterna RAGIONE_SOCIALEe norme di contabilità è costretta a confrontarsi con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 26 maggio 1981 n. 71, con la quale è stata riconosciuta all’art. 270 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, natura regolamentare, con la conseguenza che, come si legge in quella pronuncia, ‘ con questa fonte non possono crearsi norme provviste AVV_NOTAIO stesso valore di legge ‘.
La teoria RAGIONE_SOCIALE‘inesigibilità contabile , poi, è stata fortemente avversata da gran parte RAGIONE_SOCIALEa dottrina, essendosi sottolineato che le norme di contabilità sono norme di organizzazione ‘… indirizzate a disciplinare l’impiego e la destinazione RAGIONE_SOCIALEe risorse pubbliche in conformità RAGIONE_SOCIALEe leggi contabili e del bilancio, e, quindi, assolvono esclusivamente al compito del migliore perseguimento RAGIONE_SOCIALE‘interesse generale finanziario (…): il loro am bito oggettivo di operatività rimane necessariamente fermo alla regolamentazione di rapporti tra organi RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE ‘. È stato osservato, inoltre, che le norme di contabilità AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO regolano non rapporti intersoggettivi, ma soltanto rapporti interorganici, e, ‘ disciplinando forme e modalità RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa, non possono estendere a loro efficacia fino a condizionare o limitare la operatività RAGIONE_SOCIALEe norme comuni sui rapporti obbligatori ‘.
6. -Il ritardo nell’adempimento: natura ed effetti RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1282, comma 1, cod. civ., laddove un credito sia liquido ed esigibile ed il debitore non adempia o ritardi nell’adempimento, sorge in capo al creditore il diritto di ottenere interessi (salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente). Nel prosieguo di questa motivazione si darò conto degli indirizzi ermeneutici di questa Corte circa l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa menzionata disposizione con riferimento alle obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE, fin da ora evidenziandosi, peraltro, che, come riconosciuto da tempo dalla dottrina, il principio espresso da quell’articolo è
operante anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE predetta, atteso che ‘ i debiti pecuniari sono -di per sé e per chiunque – fruttiferi ‘ .
Giusta l’art. 1219, comma 1, cod. civ., poi, il debitore è costituito in mora per iniziativa del creditore, mediante intimazione o richiesta formale di adempimento.
Le questioni RAGIONE_SOCIALE all’attenzione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite rendono qui opportuna una sintetica riflessione circa la necessità, o non, di annoverare la costituzione in mora tra i presupposti del ‘ritardo’ RAGIONE_SOCIALE‘adempimento (e, dunque, sulla necessità di una tale costituzione affinché sorgano le conseguenze giuridiche che la legge riconnette a questa situazione).
La mora del debitore (cd. mora solvendi o debendi ), come è noto, presuppone un inadempimento (o adempimento inesatto) sotto il profilo cronologico: in altre parole, può configurarsi la mora solvendi quando il medesimo debitore è in ritardo nell’adempimento , in quanto è scaduto il termine entro il quale la prestazione doveva essere da lui eseguita e questa, tuttavia, sia ancora possibile. Ecco, dunque, che il ritardo nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione produce due conseguenze principali: il risarcimento del danno ( cfr . l’ art. 1218 cod. civ . e l’art. 1224 c od. civ. per la specifica ipotesi del ritardo nelle obbligazioni pecuniarie) ed il passaggio, sul debitore, del rischio per la impossibilità sopravvenuta RAGIONE_SOCIALEa prestazione derivante da causa a lui non imputabile ove non dimostri che l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore ( cfr . l’ art. 1221 cod. civ.).
La dottrina prevalente ha sottolineato come il legislatore esclude, senza possibilità di equivoci, la necessità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora per i casi esplicitamente elencati nell’art. 1219 cod. civ., i quali coprono la parte di gran lunga preponderante RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni, atteso che, giusta il principio di cui all’art. 1182, comma 3, cod. civ., per il quale le obbligazioni pecuniarie si adempiono al domicilio del creditore, una larghissima parte RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni viene ad essere compresa nella previsione d ell’art. 1219, comma 2, n. 3, cod. civ. Si è opinato, dunque, da un lato, che non è in alcun modo giustificato fondare la specifica qualifica RAGIONE_SOCIALEa situazione di mora ed assegnarle una maggiore pienezza di effetti esclusivamente in base all’avvenuta intimazione
o richiesta del creditore, quando, nella maggior parte dei casi, la legge non sembra richiedere alcuna attività del creditore per la messa in moto RAGIONE_SOCIALEe conseguenze del ritardo ; dall’altro, che , quando un termine (per l’adempimento) è fissato rigorosamente in rapporto al calendario, la costituzione in mora finisce con l’essere priva di qualsivoglia funzione stante il principio dies interpellat pro homine . Di conseguenza, se una ratio può assegnarsi alla richiesta di costituzione in mora, essa deve ragionevolmente ricollegarsi agli inconvenienti cui può dar luogo, in relazione alle difficoltà di prova, il sistema RAGIONE_SOCIALE‘automaticità RAGIONE_SOCIALEa mora in base alla semplice scadenza del termine. Pertanto, nelle ipotesi in cui il pagamento deve essere eseguito al domicilio del debitore ed il creditore, alla scadenza, non si presenta al detto domicilio, la semplice scadenza del termine non è sufficiente a far considerare moroso il debitore e, in questo caso, la costituzione in mora ha la funzione ‘ di accertare la infruttuosa scadenza attraverso la prova che il creditore ha richiesto l’adempimento ‘.
Da una tale considerazione, allora, si è fatta derivare una tendenza ad attenuare il requisito RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora: tendenza che, nel caso in cui il termine sia rigoroso, può trovare la sua giustificazione nel principio generale RAGIONE_SOCIALEa buona fede, proprio in relazione alla individuata funzione RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora medesima: se questa serve esclusivamente ad accertare la infruttuosa scadenza del termine, sarebbe contrario alla buona fede, dunque, richiederla quando tale scadenza risulti aliunde sicura.
Infine, anticipando quanto meglio si spiegherà più avanti, va qui evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ritiene che, con riguardo ai debiti pecuniari RAGIONE_SOCIALEe Pubbliche Amministrazioni, per i quali le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all’art. 1182, comma 3, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione debitrice, la natura quérable RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti RAGIONE_SOCIALEa mora, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1219, comma 2, n. 3, cod. civ., occorrendo invece -affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento
RAGIONE_SOCIALE‘eventuale maggior danno -la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al primo comma AVV_NOTAIO stesso art. 1219 c.c. ( cfr. ex aliis , Cass. n. 2478 del 2001; Cass. nn. 19320 e 19768 del 2005; Cass. n. 5066 del 2009; Cass. n. 19084 del 2015). Da tempo, inoltre, è stato precisato che la costituzione in mora è elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa nei confronti di una Pubblica RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la corresponsione degli interessi e RAGIONE_SOCIALE‘eventuale maggior danno da svalutazione monetaria ( cfr. Cass. n. 21340 del 2013; Cass. n. 10058 del 2010).
Peraltro, proprio con riguardo al principio di buona fede, giova ricordare che, nel 2020, il legislatore, intervenendo sulla formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 241 del 1990, ha espressamente previsto che ‘ I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi RAGIONE_SOCIALEa collaborazione e RAGIONE_SOCIALEa buona fede ‘.
Costituisce, da ultimo, principio consolidato che, al fine RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora, l’intimazione al debitore non esige l’uso di formule solenni, ritenendosi sufficiente che il creditore manifesti a quest’ultimo l’intenzione di non tollerare ritardi.
-Tipologie di interessi – Giova qui un breve cenno alla distinzione tra le varie categorie di interessi.
Secondo una distinzione ormai acquisita dall’elaborazione dogmatica, gli interessi moratori si distinguono da quelli corrispettivi, ovvero dagli interessi che assolvono alla funzione di corrispettivo del denaro altrui, perché costituiscono una forma di risarcimento del danno cagionato al creditore per il ritardo nell’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione pecuniaria.
L’utilità di tale distinzione , tuttavia, è stata svalutata da una parte RAGIONE_SOCIALEa dottrina, la quale ha ritenuto che, in presenza di un credito esigibile, la decorrenza degli interessi costituisca una conseguenza automatica del ritardo subito dal creditore nel godimento RAGIONE_SOCIALEa somma dovutagli, prescindendo del tutto dalla prova del danno.
Un più recente approccio interpretativo muove dalla ‘ regola RAGIONE_SOCIALE‘allineamento del tasso degli interessi moratori a quello convenzionale degli interessi corrispettivi ‘, espressa dall’art. 1224, comma 1, c od. civ., in
forza RAGIONE_SOCIALEa quale agli interessi moratori deve essere riconosciuta una (concorrente) funzione remunerativa, nella misura in cui compensano il creditore ‘ RAGIONE_SOCIALEa mancata percezione di quei frutti che la somma attesa per sua natura è in grado di produrre per il tempo ulteriore rispetto alla scadenza del termine che il debitore impone al primo col suo inadempimento ‘ , per affermare che anche dopo la scadenza del termine vi sia un prolungamento del rapporto di corrispettività.
Secondo altra impostazione, a differenza degli interessi corrispettivi, quelli moratori postulano l’imputabilità (a titolo di dolo o colpa) del ritardo nell’adempimento.
Non è mancato, peraltro, chi ha ritenuto che gli artt. 1224 e 1282 cod. civ. si integrino reciprocamente, nel senso che, ove il debitore versi in una situazione di ritardo non imputabile, ciò non lo esonererebbe dall’obbligo di corrispondere gli interessi ex art. 1282 cod. civ., sempre che abbia comunque goduto RAGIONE_SOCIALEa disponibilità RAGIONE_SOCIALEa somma.
In giurisprudenza, la diversità di funzione degli interessi corrispettivi e moratori è stata evidenziata, sotto il profilo processuale, con riferimento alla specificità RAGIONE_SOCIALEa domanda, da Cass. n. 20868 del 2015, la quale ha affermato che « La domanda di corresponsione degli interessi non accompagnata da alcuna particolare qualificazione va intesa come rivolta al conseguimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, sono dovuti indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mora del creditore, atteso che la funzione primaria degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie è quella corrispettiva, collegata alla loro natura di frutti civili RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta, mentre, nei contratti di scambio, caratterizzati dalla contemporaneità RAGIONE_SOCIALEe reciproche prestazioni, è quella compensativa, dovendosi invece riconoscere carattere secondario alla funzione risarcitoria, propria degli interessi di mora, che presuppone l’accertamento del colpevole ritardo o la costituzione in mora “ex lege” del debitore, e quindi la proposizione di un’espressa domanda, distinta da quella del pagamento del capitale ». Già in precedenza, peraltro, Cass. n. 1377 del 2008 aveva affermato che « La richiesta di corresponsione degli
interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all’ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio RAGIONE_SOCIALEa naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mora del creditore » (In particolare, si trattava di fattispecie in cui gli interessi sulla somma rivendicata dal promittente venditore a titolo di prezzo nei confronti del promissario acquirente, vennero qualificati come corrispettivi e fatti decorrere dalla data in cui il credito era divenuto liquido ed esigibile).
-L’evoluzione giurisprudenziale in materia di ritardo RAGIONE_SOCIALEa P ubblica RAGIONE_SOCIALE nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pecuniarie . Muovendo dal rilievo che l’ordinanza interlocutoria ha ritenuto che nella decisione impugnata sono individuabili due rationes decidendi (una riguardante la debenza, o non, degli interessi moratori, ex art. 1224, comma 1, cod. civ.; l’altra, concernente la eventuale spettanza, comunque, di quelli corrispettivi ex art. 1282 cod. civ.), si rivela opportuna, a questo punto, una ricognizione RAGIONE_SOCIALE ‘evoluzione giurisprudenziale in materia di ritardo RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pecuniarie .
8.1. La Corte di cassazione è stata più volte chiamata a risolvere la questione RAGIONE_SOCIALE‘incidenza esplicata sulla posizione giuridica del creditore dalla sottoposizione RAGIONE_SOCIALEe spese degli enti pubblici al procedimento contabile disciplinato dalla legge sulla contabilità generale AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e dal regolamento di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827, in forza del quale l’effettivo pagamento è preceduto da una fase di impegno di spesa, all’esito RAGIONE_SOCIALEa quale una determinata somma viene vincolata ad una destinazione nell’ambito di un capitolo di bilancio, da una fase di liquidazione RAGIONE_SOCIALEa spesa, consistente in una serie di accertamenti diretti a determinare l’effettivo ammontare del credito, e da una fase di ordinazione RAGIONE_SOCIALEa spesa diretta agli uffici pubblici di tesoreria (cd. titolo di spesa ).
Secondo un primo orientamento ( cfr . Cass., SU, n. 1561 del 1977; Cass. n. 4140 del 1982), rimasto a lungo consolidato, la procedura di spesa pubblica
impedisce l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina codicistica sugli interessi corrispettivi e moratori perché il carattere discrezionale RAGIONE_SOCIALEa distribuzione RAGIONE_SOCIALEe spese e degli ordinativi di pagamento esclude la configurabilità di un diritto del creditore alla sollecita definizione del procedimento contabile e rende insindacabile il mancato rispetto, da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente, del termine legale o negoziale di pagamento. In quest’ottica , l’efficacia esterna attribuita alle norme sulla contabilità pubblica condiziona la stessa liquidità ed esigibilità dei crediti e rende, di conseguenza, inconfigurabile la ‘ mora debendi ‘ RAGIONE_SOCIALEa P.A., impedendo la decorrenza degli stessi interessi corrispettivi. Tale approccio ermeneutico ha condotto all’enunciazione del principio secondo il quale prima RAGIONE_SOCIALE‘emissione del titolo di spesa sui debiti pecuniari RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE non decorrono interessi moratori, né corrispettivi.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe osservazioni RAGIONE_SOCIALEa dottrina maggioritaria, incentrate sull’inidoneità RAGIONE_SOCIALEe norme sulla contabilità di AVV_NOTAIO a derogare alle norme codicistiche in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro portata meramente interna e RAGIONE_SOCIALEa destinazione alla disciplina dei rapporti interorganici tra gli uffici RAGIONE_SOCIALEa Pubblica A mministrazione, e non di quelli intersoggettivi tra quest’ultima e i terzi, la Suprema Corte ha intrapreso un nuovo percorso interpretativo recependo, tuttavia, soltanto in parte i rilievi critici svolti dagli studiosi. In particolare, la stessa , per un verso, ha condiviso l’assunto secondo il quale il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto al pagamento alla scadenza contrattuale ( cfr . Cass., SU, n. 3071 del 1983) ed il ritardo nell’espletamento del procedimento di spesa non impedisce che l’ente pubblico sia condannato al pagamento previa costituzione in mora, ma, per altro verso, ha confermato il principio per il quale i debiti pecuniari nei confronti RAGIONE_SOCIALEa P.A. sono ‘ quérables ‘ in quanto, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina contabile, devono essere eseguiti presso il domicilio del debitore, dovendo il ‘ locus solutionis ‘ identificarsi con gli uffici di tesoreria RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE. Si è, inoltre, precisato che l’ RAGIONE_SOCIALE, a seguito di costituzione in mora, è tenuta alla corresponsione degli interessi moratori, a prescindere dall’emissione di un titolo di spesa, ma tale titolo costituisce presupposto indefettibile per la decorrenza degli interessi corrispettivi, divenendo i crediti
nei suoi confronti liquidi ed esigibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1282 c od. civ., solo allorquando la relativa spesa sia stata ordinata.
Un integrale superamento RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo tradizionale si è avuto soltanto con Cass., SU, n. 3451 del 1985, con cui è stata affermata, per la prima volta, la piena ed incondizionata applicabilità RAGIONE_SOCIALEe norme codicistiche e, in particolare, degli artt. 1282 e 1224 cod. civ. ai contratti con la RAGIONE_SOCIALE.
La nuova impostazione delineata dalle Sezioni Unite è stata recepita dalla sola giurisprudenza amministrativa ( cfr . Consiglio di AVV_NOTAIO, sez. IV, 26 maggio 1998, n. 876), mentre la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, ad eccezione di pochissime pronunce (quali, ad esempio, Cass., SU, n. 2263 del 1985), ha continuato ad applicare il principio secondo il quale i debiti RAGIONE_SOCIALEa P.A. divengono liquidi ed esigibili e, dunque, producono interessi corrispettivi, solo a far data dall’emissione del mandato di pagamento e g li interessi di mora sono dovuti dal momento RAGIONE_SOCIALEa formale costituzione in mora RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico ( cfr., ex aliis , Cass. n. 690 del 1987; Cass., SU, n. 3469 del 1988; Cass. n. 5342 del 1989; Cass. n. 6447 del 1990).
Successivamente la Suprema Corte è tornata ad affermare i principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 1985 ( cfr ., ex multis , 6627 del 1997; Cass. n. 1871 del 1999; Cass. n. 6032 del 2001), per poi attestarsi nuovamente, in tempi più recenti, sull’orientamento tradizionale caratterizzato dalla distinzione del regime giuridico applicabile alle conseguenze del ritardo nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE. e, segnatamente, dal condizionamento degli interessi corrispettivi all’emissione del ti tolo di spesa e degli interessi moratori alla sola costituzione in mora, a prescindere dall’esaurimento del procedimento contabile ( cfr ., ad esempio, Cass. n. 2071 del 2000; Cass. n. 13859 del 2002; Cass. n. 17909 del 2004; Cass. n. 9369 del 2005; Cass. n. 18377 del 2010).
È andato consolidandosi, così, il principio secondo cui, poiché le norme sulla contabilità pubblica stabiliscono, in deroga al principio di cui all’art. 1182, comma 3, cod. civ., che i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione debitrice, la natura ‘ quérable ‘ RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione comporta che il ritardo nel pagamento non determina
automaticamente gli effetti RAGIONE_SOCIALEa mora, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1219, comma 2, n. 3, cod. civ., occorrendo, invece, affinché sorga la responsabilità da tardivo adempimento con conseguente obbligo di corresponsione degli interessi moratori e di risarcimento RAGIONE_SOCIALE‘eventuale maggior danno, la costituzione in mora mediante intimazione scritta di cui al comma 1 AVV_NOTAIO stesso art. 1219 cod. civ. ( cfr ., ex plurimis , Cass. n. 19320 del 2005; Cass. n. 5066 del 2009; Cass. n. 19084 del 2015).
La ricostruzione fin qui descritta ha subito una drastica riduzione applicativa a seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 , di ‘ Attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ‘, il quale trova applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo nelle ‘ transazioni commerciali ‘, ivi comprese quelle in cui sia parte la Pubblica RAGIONE_SOCIALE, ed introduce in via generalizzata l’automatismo RAGIONE_SOCIALEa ‘ mora ex re’ e l’applicazione di un tasso di interesse di mora significativamente più elevato rispetto a quello legale. Ne consegue che lo speciale statuto dei debiti RAGIONE_SOCIALEa P.A. delineato attraverso la sintetizzata evoluzione giurisprudenziale continua a trovar e applicazione nelle sole ipotesi in cui l’obbligazione pecun iaria sia stata assunta dall’RAGIONE_SOCIALE al di fuori di un contratto sussumibile nella nozione eurounitaria di ‘ transazione commerciale ‘ delineata dall’art. 2, comma 1, lett. a , del citato decreto legislativo. Tale situazione viene a configurarsi in tutti i casi in cui la fonte negoziale RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sia connotata in senso pubblicistico perché significativamente conformata dalla disciplina eteronoma e funzionalizzata alla cura RAGIONE_SOCIALE‘interesse generale.
Questa Corte, inoltre, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 r.d. n. 827 del 1924, in quanto interpretato nel senso che i debiti pecuniari AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO diventano liquidi ed esigibili s olo dopo l’ordinativo di spesa e l’emissione del relativo titolo, evidenziando che la differenza di trattamento normativo tra debitore privato e AVV_NOTAIO è giustificata dalla circostanza che
quest’ultimo persegue, anche nell’attuazione di rapporti obbligatori, interessi generali ( cfr . Cass. n. 1749 del 2008).
In continuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite nel 1985, poi, ma in consapevole contrasto con il suesposto orientamento tradizionale, si è posta, recentemente, la pronuncia resa da Cass. n. 11655 del 2020 (diffusamente richiamata nell’ordinanza di rimessione), che ha sottolineato come il credito pecuniario verso la Pubblica RAGIONE_SOCIALE divenga liquido ed esigibile, come ogni altro credito verso soggetti privati, in conformità alle norme comuni del codice civile, quando ne sia determinato l’ammontare e se ne possa ottenere, alla scadenza, il puntuale adempimento. In particolare, nella decisione in esame, tre sono i principali argomenti che hanno reso evidente la necessità di un su peramento RAGIONE_SOCIALE‘orientamento consolidato: i ) in primo luogo, la Corte ha rilevato che il principio di automatica decorrenza degli interessi corrispettivi non ammette deroghe, se non espresse, posto che l’art. 1282, comma 1, c od. civ. prevede che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producano interessi di pieno diritto « salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente ». Considerato, pertanto, che l’art. 270 r.d. n. 827 del 1924 non ha forza di legge, bensì di atto regolamentare ‘ come rilevato dalla Corte costituzionale (n. 75 del 1987 e n. 71 del 1981) e indirettamente desumibile dall’art. 88 del r.d. n. 2440 del 1923 ‘ e che la normativa contabile non può interferire su quella civilistica, operando su piani diversi, la stessa Corte ha escluso che le disposizioni regolamentari possano produrre effetti derogatori RAGIONE_SOCIALEa menzionata disciplina legale prevista dal codice civile; ii ) in secondo luogo, è stato evidenziato che la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa spesa costituisce oggetto di un procedimento contabile che, da un lato, è interno all’ A mministrazione e, dall’altro, è esterno alla fattispecie costitutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione, atteso che presuppone l’esistenza di un debito già perfezionato, liquido ed esigibile. Nella pronuncia, infatti, si legge che ‘ essa presuppone l’esistenza di un debito già perfezionato, liquido ed esigibile, come si desume dal fatto che «la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese deve essere appRAGIONE_SOCIALEata a titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO» (art. 277 del r.d. n. 827 del 1924), che gli «impegni sugli
stanziamenti di competenza [hanno ad oggetto] le sole somme dovute dallo AVV_NOTAIO a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate» (art. 34 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 169 del 31 dicembre 2009), che l’impegno di spesa costituisce una fase del procedimento di spesa «a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata» (art. 183 del T.U. RAGIONE_SOCIALEe leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ‘ ; iii ) in terzo luogo, la Corte ha ritenuto che l’orientamento maggioritario si rivela anche contraddittorio laddove afferma che l’esigenza di adottare le procedure RAGIONE_SOCIALEa contabilità pubblica non giustifica, in caso di colpevole ritardo nelle formalità di liquidazione del credito, la deroga al principio di cui agli artt. 1218 e 1224 cod. civ. senza chiarire, poi, per quale ragione l’impossibilità di derogare alla disciplina civilistica dovrebbe valere solo per gli interessi moratori e non per quelli corrispettivi, tenuto conto che, peraltro, la decorrenza degli interessi moratori presuppone anch’essa un credito esigibile.
La successiva giurisprudenza di legittimità ( cfr . Cass. n. 118 del 2023) ha ritenuto ‘ più convincente e appropriato l’orientamento maggioritario attestato sulla differenza, per gli effetti che ne conseguono a proposito del debito da interessi, dei fini del debitore pubblico rispetto a quello privato; differenza alla quale sono funzionali le più complesse procedure di verifica RAGIONE_SOCIALEa inerenza e RAGIONE_SOCIALEa effettiva corrispondenza RAGIONE_SOCIALEa prestazione alle previsioni di spesa alle quali è funzionale il procedimento afferente ‘. In particolare, nella pronuncia da ultimo citata è stato sottolineato che ‘ ove venga in questione il rapporto con la pubblica amministrazione, la nozio ne di ‘liquidità’ del credito va intesa in un’accezione peculiare, essendo effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione, lontana, dunque, dalla nozione comune desumibile dall’art. 1282 c.c. ‘.
8.2. Occorre dare conto, infine, RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo ermeneutico cui è pervenuta questa Corte esaminando i casi in cui l’ RAGIONE_SOCIALE debitrice colposamente ritardi l’attivazione dei procedimenti necessari a che i crediti verso lo AVV_NOTAIO divengano esigibili: in proposito, costituisce orientamento ormai consolidato che le disposizioni del già più volte citato r.d. del 1924 non escludono che la P.A. sia tenuta, in tal caso, al pagamento degli interessi
moratori ed al risarcimento dei danni ( cfr . Cass., SU, n. 359 del 1985; Cass., SU, n. 1446 del 1995, la quale ha precisato che, con riguardo ai contratti stipulati dalla P.A., le regole di diritto privato sull’esatto adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni si applicano anche ai debiti RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione medesima e, in caso di colpevole ritardo nella loro liquidazione, l’eventuale esigenza di adottare le procedure RAGIONE_SOCIALEa contabilità pubblica non giustifica la deroga né al principio RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del debitore per l’inesatto o tardivo adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione -responsabilità che si attua con la corresponsione degli interessi moratori come forma di risarcimento minimo -né a quello che identifica la decorrenza degli interessi con il giorno RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora). La Corte, inoltre, ha ripetutamente sancito che, ove vi sia un colpevole ritardo nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di liquidazione, l’RAGIONE_SOCIALE è tenuta a corrispondere gli interessi moratori, a prescindere dall’emissione o meno del mandato di pagamento ( cfr ., ex aliis , Cass., SU, n. 2065 del 29/03/1980; Cass., SU, nn. 359 e 4351 del 1985; Cass. n. 1759 del 1982; Cass. nn. 1673-1674 del 1983; Cass. n. 406 del 1985; Cass. n. 2675 del 1986; Cass. n. 16683 del 2002. Più recentemente, vedasi Cass. n. 13763 del 2021).
8.3. Neppure può sottacersi, da ultimo, quanto già affermato da questa Corte in materia di obbligazioni pecuniarie AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO derivanti da regolamenti comunitari.
In particolare, pronunciandosi proprio su fattispecie analoghe a quella oggetto RAGIONE_SOCIALEa vicenda interessata dalla questione RAGIONE_SOCIALE all’attenzione di queste Sezioni Unite, Cass., SU, n. 1561 del 1977 (richiamata anche nell’ordinanza di rimessione) ha statuito che le ‘ restituzioni ‘ , ossia le integrazioni sui prezzi mondiali dei prodotti agricoli, che l’amministrazione finanziaria RAGIONE_SOCIALE deve corrispondere agli esportatori, sono disciplinate dai regolamenti comunitari (n. 120/67, 139/67 e 1041/67) per quanto attiene alle loro condizioni ed al loro ammontare, ma restano disciplinate dal diritto interno italiano quanto alle modalità e tempi del loro pagamento, con la conseguenza che il credito RAGIONE_SOCIALE‘esportatore diviene liquido ed esigibile, e perciò produttivo di in teressi compensativi, solo quando sia stata ordinata la spesa ed emesso il relativo
ordinativo di pagamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 RAGIONE_SOCIALEa legge sulla contabilità di AVV_NOTAIO.
La giurisprudenza successiva, chiamata a pronunciarsi sui regolamenti comunitari che accordano un’integrazione di prezzo ai produttore di olio di oliva (n. 136/66, 754/67 e successivi), ha affermato che tale disciplina, pur escludendo ogni margine di discrezionalità per i competenti organi degli Stati membri, tenuti a porre in essere un’attività di mero accertamento RAGIONE_SOCIALEe condizioni richieste per la delimitazione quantitativa AVV_NOTAIO intervento a favore dei produttori, e pur avendo compiutamente individuato il corrispondente rapporto obbligatorio che si instaura tra lo AVV_NOTAIO debitore ed i produttori creditori, non ha previsto il termine di adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di corrispondere le somme dovute al predetto titolo. Si è precisato, dunque, che: i ) laddove il legislatore comunitario ha inteso stabilire (direttamente) anche il termine RAGIONE_SOCIALE‘adempimento lo ha esplicitamente fatto, come dimostrano i casi in cui la disciplina regolamentare comprende anche il termine entro cui l’obbligo (comunitario) va adempiuto ( cfr ., ad esempio i Regolamenti CEE n. 1975/69 e n. 2195/69 secondo cui il pagamento del premio di macellazione deve avvenire entro due mesi RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALEa avvenuta macellazione); ii ) ove manca il termine, il legislatore comunitario ha volutamente omesso di fissarlo non già per disinteresse, incompatibile con la natura stessa RAGIONE_SOCIALEa materia disciplinata, ma in quanto ne ha rimesso la disciplina al diritto interno, sul presupposto che negli ordinamenti degli Stati membri il termine RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni trova la sua specifica disciplina. Si è ritenuto, pertanto, per la presunzione di completezza RAGIONE_SOCIALEa disciplina comunitaria ed in mancanza di diversi criteri desumibili dallo stesso regolamento, che l’interesse comunitario insito nella corrispondente disciplina si sia esaurito nella predisposizione del meccanismo che ha assicurato la costituzione del rapporto obbligatorio (AVV_NOTAIO – produttore) ed il suo contenuto (integrazione del prezzo), e che, per quanto riguarda la sua attuazione, il legislatore comunitario, omettendo la fissazione diretta del termine, abbia considerato idoneo a garantire l’interesse comunitario il richiamo implicito degli ordinamenti interni, sul presupposto
che in quegli ordinamenti il termine RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni trova la sua specifica disciplina: ‘ e così per l’ordinamento italiano la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1183 c.c. che nel caso, con l’immediata esigibilità del credito, realizza il massimo RAGIONE_SOCIALEa sua tutela, salva però l’applicabilità di principi che le norme sulla contabilità di AVV_NOTAIO dettano in materia di debiti pecuniari RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione, per cui la stessa può essere considerata in mora, e tenuta a corrispondere i relativi interessi, solo quando, dopo l’espletamento di tutti i controlli e gli accertamenti previsti, ritardi ingiustificatamente di versare al creditore le somme a costui spettanti ‘ ( cfr . Cass. n. 6738 del 1983; Cass. n. 2762 del 1978; Cass., SU, n. 1561 del 1977; Cass., SU, n. 1060 del 1977). Particolarmente significativa, peraltro, si rivela proprio l’appena citata Cass. n. 6738 del 1983 nella parte in cui ha precisato che, nel caso del pagamento dei premi ai produttori d’olio d’oliva, la relativa disciplina comunitaria è ispirata all’interesse di fronteggiare la concorrenza dei Paesi terzi e, quindi, ‘ a tutelare il generale interesse RAGIONE_SOCIALEa Comunità oltre alla protezione degli interessi dei produttori d’olio d’oliva dei singoli Stati membri ‘ per cui ‘ l’esigenza di un termine ultimo per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘integ razione è alla base del sistema stesso, costituendo l’obiettivo prefissosi dal legislatore comunitario nel prevedere tale forma di aiuto alla produzione ‘.
9. -Le ‘ restituzioni ‘ alla esportazione . Venendo, ora, alla concreta fattispecie oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierno giudizio, è utile ricordare che, n el contesto RAGIONE_SOCIALEa politica agricola comune, la Comunità Europea, attraverso le ‘ restituzioni ‘, ‘ rimborsava ‘ agli esportatori verso Paesi extra -UE una parte del prezzo di vendita del prodotto agricolo, così da rendere quest’ultimo competitivo sui mercati esteri, annullando la differenza tra il prezzo comunitario e quello mondiale. La misura RAGIONE_SOCIALE‘intervento è sempre stata variabile, rapportata, in linea di principio, alla differenza tra i prezzi dei prodotti agricoli regolamentati in sede comunitaria ed i prezzi praticati sul mercato mondiale, nella misura necessaria per agevolare le esportazioni.
Circa le domande di pagamento di queste ‘ restituzioni ‘ concernenti le annualità comprese tra il 1990 ed il 1997, formulate dalla RAGIONE_SOCIALE in bonis e, dopo il suo fallimento, dalla sua Curatela, la disciplina utilizzabile
ratione temporis era quella di cui ai Reg. CE nn. 565/198045 e 3665/1987. In particolare, per quanto di specifico interesse in questa sede, nel Reg. CE n. 565/1980, all’art. 4 era stabilito che: ‘ a richiesta RAGIONE_SOCIALE‘interessato, viene pagato un importo pari alla restituzione all’esportazione non appena i prodotti di base sono posti sotto controllo doganale che garantisca che i prodotti trasformati o le merci saranno esportati entro un determinato termine ‘ (termine che non era compiutamente individuato).
Nel successivo Regolamento 3665/1987 era stata prevista una disciplina di dettaglio più articolata. In primo luogo, nel penultimo considerando (con espressioni che verranno poi riprese anche nel sessantesimo considerando del successivo Regolamento n. 800/1999), era stato indicato che ‘ ai fini di una buona gestione amministrativa, occorre esigere che la domanda e tutti gli altri documenti necessari al pagamento RAGIONE_SOCIALEa restituzione vengano presentati entro un ragionevole termine, salvo caso di forza maggiore, in particolare quando non è stato possibile rispettare il termine a causa di ritardi amministrativi non imputabili all’esportatore’. Gli artt. 4 e 5, poi, subordinavano il diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALEa ‘ restituzione ‘ alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa prova che i prodotti per i quali era stata accettata la dichiarazione di accettazione avessero lasciato il territorio doganale RAGIONE_SOCIALEa Comunità e fossero stati importati in un Paese terzo, entro dodici mesi dalla data di accettazione di detta dichiarazione.
L ‘appena descritta disciplina normativa qui applicabile non prevedeva, invece, la fissazione di un termine per il pagamento. Con riferimento a tale aspetto, tuttavia, deve ricordarsi che, come sottolineato nell’ordinanza interlocutoria n. 32405 del 2023, nella specifica vicenda in esame la determinazione del termine ‘ ragionevole ‘ in 60 giorni (nel silenzio RAGIONE_SOCIALEa norma comunitaria), da parte del giudice di merito, è ormai passata in giudicato.
Esigenze di completezza, infine, impongono di precisare che il successivo Regolamento n. 800/1999 (qui, però, inutilizzabile ratione temporis ), prendendo atto del fatto che ‘ il termine per l’esecuzione del pagamento RAGIONE_SOCIALEe restituzioni all’esportazione varia da uno AVV_NOTAIO membro all’altro ‘ e
RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di stabilire un ‘ termine finale uniforme per il pagamento RAGIONE_SOCIALEe restituzioni all’esportazione da parte degli organismi pagatori ‘ per evitare distorsioni RAGIONE_SOCIALEa concorrenza ( considerando 61), nel titolo IV (‘ procedura di versamento RAGIONE_SOCIALEa restituzione ‘ ) , all’art. 49 ha previsto che le autorità competenti eseguano il versamento entro il termine di tre mesi ‘ a decorrere dal giorno in cui dispongono di tutti gli elementi idonei all’evasione RAGIONE_SOCIALEa pratica ‘. I casi in cui il termine di tre mesi può essere superato sono specificamente indicati: ‘ a) forza maggiore, b) una specifica indagine amministrativa concernente il diritto alla restituzione; c) per applicare la compensazione di cui all’articolo 52, paragrafo 2, secondo comma ‘.
10. -I principi di equivalenza ed effettività nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia . L ‘ordinanza interlocutoria n. 32405 del 2023 sottolinea, infine, che le questioni poste all’attenzione RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite attengono anche a possibili violazioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, sulle quali si è pronunciata più volte la Corte di Giustizia.
Ancor prima di procedere ad una sintetica ricognizione RAGIONE_SOCIALEe decisioni di quest’ultima di effettivo interesse in questa sede, però, è doveroso ricordare che la Corte EDU ha da tempo affermato che un credito certo ed esigibile è considerato un bene ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, Protocollo 1, CEDU e che un organe de l’RAGIONE_SOCIALE non può utilizzare le proprie difficoltà finanziarie come giustificazione per il mancato pagamento dei propri debiti certi ed esigibili.
Fermo quanto precede, va osservato che, con specifico riferimento alle questioni RAGIONE_SOCIALE all’attenzione di queste Sezioni Unite, la Corte di Giustizia , nella sentenza del 28 aprile 2022, cause riunite C-415/2056, C-419/20 e C427/20, RAGIONE_SOCIALE , ha affermato che, nel caso in cui ‘ siano state pagate in ritardo restituzioni all’esportazione ad un interessato, in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, quest’ultimo ha il diritto di ottenere il pagamento di intere ssi volti a compensare l’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘importo di denaro corrispondente ‘ (§ 58). Secondo la costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa medesima Corte, peraltro, in mancanza di una normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno AVV_NOTAIO membro stabilire le modalità in base alle quali gli
interessi devono essere pagati in caso di rimborso di importi di denaro riscossi in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione. Tuttavia, si aggiunge, tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività , requisito che implica, in particolare, che esse non siano congegnate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio del diritto al pagamento degli interessi garantito dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione ( cfr . sentenze del 19 luglio 2012, RAGIONE_SOCIALE , C-591/10, punti 27 e 28, e del 6 ottobre 2015, Târşia , C-69/14, punti 26 e 27).
Del resto, proprio il principio di effettività, come sottolineato da attenta dottrina, è stato da tempo utilizzato dalla Corte di cassazione e dalla Corte di Giustizia come un principio funzionale ad eliminare le restrizioni nazionali nella protezione dei diritti, potenziare la funzione ermeneutica ed individuare i rimedi più adeguati alla lesione. Il principio RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che gli amministrati traggono dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, per come riconosciuto dalla Corte di Giustizia è un principio generale, discendente dal dovere generale di leale collaborazione in capo agli Stati membri, il quale investe anche le autorità giurisdizionali nazionali, nel senso che queste ultime devono assicurare sempre e in ogni caso una protezione giudiziaria effettiva nei settori disciplinati dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione .
Non va dimenticato, peraltro, proprio con riferimento al principio di effettività ed alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEe norme di contabilità, che, come rimarcato nell’ordinanza interlocutoria ( cfr . § 13.23), tanto per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori (nonché per quelli relativi al ritardo nell’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione nascente dalle restituzioni alle importazioni) il creditore non potrebbe disporre di un mezzo di tutela acceleratorio rispetto alla mancata emissione del titolo di spesa da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. La Corte costituzionale, invece, fin dalla sentenza n. 190 del 1985, ha più volte sottolineato il riconoscimento del significato costituzionale RAGIONE_SOCIALEa tutela cautelare come necessario ed essenziale corollario del più generale principio di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha precisat o come la tutela cautelare eserciti una ‘ funzione strumentale all’effettività RAGIONE_SOCIALEa stessa tutela giurisdizionale ‘.
Con riferimento, invece, al principio di equivalenza, la Corte di Giustizia ha da tempo affermato che il rispetto AVV_NOTAIO stesso presuppone che la norma nazionale controversa si applichi indifferentemente ai ricorsi fondati sulla violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione e a quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno aventi oggetto e causa analoghi. Al fine di verificare se tale principio sia stato rispettato, spetta al giudice nazionale accertare se le modalità procedurali volte a garantire, nel diritto interno, la tutela dei diritti derivanti ai singoli dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione siano conformi a detto principio ed esaminare tanto l’oggetto quanto gli elementi essenziali dei pretesi analoghi ricorsi di natura interna. A tal titolo, il giudice nazionale deve verificare l’analogia dei ricorsi di cui trattasi sotto il profilo del loro oggetto, RAGIONE_SOCIALEa loro causa e dei loro elementi essenziali ( cfr ., in tal senso, sentenza del 29 ottobre 2009, Pontin , C-63/08, Racc. pag. I-10467, punto 45 e giurisprudenza citata; sentenza 19 luglio 2012, RAGIONE_SOCIALE, C-591/10, punto 31).
11. -La soluzione RAGIONE_SOCIALEe questioni poste dalla ordinanza di rimessione . Nella concreta fattispecie, non è più in discussione l’esistenza , o meno, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, d i un termine entro il quale la domanda di pagamento originariamente proposta dalla RAGIONE_SOCIALE in bonis e poi ribadita dalla Curatela del suo RAGIONE_SOCIALE doveva essere esitata al fine del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe invocate ‘ restituzioni ‘ all’esportazione poiché, sul punto, si è formato il giudicato interno, non essendo stata specificamente impugnata la determinazione di quel termine come quantificata dal giudice di merito.
Il primo dei profili concerne il se, rispetto all’obbligazione di cui si discute , debba, o non, trovare applicazione la disciplina prevista per le obbligazioni di pagamento di denaro alle quali è tenuta la P.A.: disciplina che, come si è già spiegato, in deroga agli artt. 1219, comma 2, n. 3, e 1182 cod. civ., prevede la necessità di un atto di costituzione in mora anche per le obbligazioni per le quali sia scaduto il termine, dovendo l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione essere adempiuta ed eseguita presso il domicilio del debitore.
In particolare, si tratta di stabilire se (come sostenuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) gli interessi moratori invocati dalla parte attrice siano dovuti solo a decorrere dalla prima domanda giudiziale
formulata da RAGIONE_SOCIALE in bonis il 15 dicembre 1997 ed esclusivamente per quelle sue istanze non ancora evase a quella data e sempre che, rispetto a tali istanze (inevase alla medesima data), la Pubblica RAGIONE_SOCIALE avesse ingiustificatamente superato il termine ragionevole di sessanta giorni (dal completamento RAGIONE_SOCIALEa pratica) individuato dai giudici di merito come applicabile alla fattispecie, oppure, invece (come rivendicato dalla parte controRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata per fusione da RAGIONE_SOCIALE), quegli interessi siano spettanti fin dalla scadenza del sessantesimo giorno successivo alle singole richieste di pagamento presentate da RAGIONE_SOCIALE in bonis dal 1990 al 1997, quest’ ultime implicitamente valendo quali atti di costituzione in mora RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE debitrice.
11.1. Ritengono le Sezioni Unite che sia corretta la seconda di tali ipotesi. Invero, le ‘ restituzioni ‘ alle esportazioni oggetto di causa sono riconosciute in forza di una normativa di fonte comunitaria, il Regolamento (CEE) n. 3665/87 RAGIONE_SOCIALEa Commissione del 27 novembre 1987 (qui utilizzabile ratione temporis ) recante ‘ modalità comuni di applicazione del regime RAGIONE_SOCIALEe restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli ‘ . Trattasi, dunque, di una disciplina direttamente applicabile nell’ordinamento italiano, da cui originano, da un lato, il diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘esportatore a tali rimborsi e, dall’altro, i l corrispondente obbligo per le autorità competenti di procedere ai versamenti. Tanto ha trovato conferma già nella decisione resa da Cass., SU, n. 9129 del 1991, in cui si legge, tra l’altro, che «[…], questa Corte ha riconosciuto (S.U. n. 1561-1977; n. 4107-81) consistenza di diritto soggettivo alle posizioni degli operatori in tema di restituzioni all’esportazione di prodotti agricoli previste dall’ordinamento comunitario. Le c.d. restituzioni, ossia le integrazioni sui prezzi mondiali dei prodotti agricoli rispetto a quelli in effetti poi realizzati, soggette a riconoscimento all’esito RAGIONE_SOCIALE‘operazione effettuata con l’esportazione verso paesi terzi in regime di prefinanziamento, costituiscono, per gli enti competenti in materia dei singoli Stati membri, un preciso obbligo – cui corrisponde un diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘operatore – quando concorrono le condizioni previste dall’ordinamento comunitario direttamente
applicabili all’interno AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO . Le controversie in ordine al pagamento di dette restituzioni non possono pertanto che essere devolute alla cognizione del giudice ordinario […] .
Il Regolamento suddetto attribuisce all’impresa esportatrice il diritto di ottenere, mediante la formulazione di un’ istanza, la ‘ restituzione ‘ (o l’attribuzione definitiva, conseguente ad una restituzione anticipata o a d un prefinanziamento) a condizione che le merci, per le quali sia stata accettata la dichiarazione di esportazione, siano state effettivamente esportate nei termini prescritti (e non siano reimportate).
Detto altrimenti: il titolo costitutivo del rapporto obbligatorio che lega l’impresa esportatrice e la Pubblica RAGIONE_SOCIALE ( o, se si preferisce, la fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione pecuniaria RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE) non va rinvenuto nell ‘istanza di pagamento che l’impresa rivolge alla Pubblica RAGIONE_SOCIALE, bensì nella norma di legge (il già citato Regolamento) che attribuisce all’impresa esportatrice il diritto di ottenere le ‘ restituzioni ‘ . Quest’ultima , infatti, quando chiede la ‘ restituzione ‘ o l’attribuzione definitiva è già astrattamente titolare del diritto di credito, in relazione al quale deve esserne soltanto concretamente accertata la legittimità RAGIONE_SOCIALEa corrispondente richiesta di pagamento, mediante la verifica che le merci per le quali sia stata accettata la dichiarazione di esportazione siano state tempestivamente esportate e non reimportate, con il conseguente apprestamento, poi, dei mezzi per adempiere.
Nell’odierna vicenda, il tribunale, prima, e la corte di appello, poi, hanno accertato e dichiarato l’esistenza, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento nazionale, del termine entro il quale un’i stanza come quella suddetta si sarebbe dovuta esitare al fine del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe ‘ restituzioni ‘ all’esportazione : termine pacificamente determinato, ormai con valore di giudicato, nella misura, ritenuta ragionevole, di sessanta giorni dal completamento RAGIONE_SOCIALE‘invio RAGIONE_SOCIALEa documentazione a tal fine necessaria.
Pertanto, una volta individuato dal tribunale (con statuizione in parte qua non più censurata nei gradi successivi ) il ‘ termine ragionevole ‘ ( sessanta giorni dal completamento RAGIONE_SOCIALE‘invio RAGIONE_SOCIALEa documentazione a tal fine
necessaria) entro il quale avrebbe dovuto evadere le richieste rivoltele da RAGIONE_SOCIALE in bonis al fine di ottenere le ‘ restituzioni ‘ alle esportazioni per gli anni dal 1990 al 1997, ben può ritenersi che, proprio nel rispetto di quel termine, l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto svolgere e completare il descritto procedimento di verifica previsto dal Regolamento comunitario qui concretamente applicabile, evidentemente finalizzato anche agli scopi propri di quello di contabilità di cui al r.d. n. 827 del 1924, per poi adempiere, nell’ipotesi di esito positivo di quella verifica, la sua prestazione (pagamento RAGIONE_SOCIALEe ‘ restituzione ‘ predette, diritto riconosciuto alla istante dalla normativa comunitaria/unionale). Ciò, tuttavia, non è accaduto (la corrispondente circostanza, peraltro, è rimasta incontroversa), sicché la medesima RAGIONE_SOCIALE non può che subirne le conseguenze (in termini, appunto, di pagamento degli interessi moratori).
Alteris verbis , stante la presunzione di completezza RAGIONE_SOCIALEa disciplina comunitaria applicabile ratione temporis ed in mancanza di diversi criteri desumibili dal relativo (e già descritto) Regolamento, l’interesse comunitario insito nella corrispondente disciplina RAGIONE_SOCIALEe ‘ restituzioni ‘ all’esportazione si è esaurito nella predisposizione del meccanismo che ha assicurato la costituzione del rapporto obbligatorio (AVV_NOTAIO-produttore) ed il suo contenuto (integrazione del prezzo), mentre, per quanto riguarda la sua attuazione, il legislatore comunitario, omettendo la fissazione diretta del termine, ha considerato idoneo a garantire l’interesse comunitario il richiamo implicito degli ordinamenti interni, sul presupposto che in quegli ordinamenti il termine RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni trova la sua specifica disciplina.
Per quanto concerne l’ordinamento italiano, esiste la norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1183 cod. civ., ma la relativa disciplina deve tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità dei principi che le norme sulla contabilità di AVV_NOTAIO dettano in materia di debiti pecuniari RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE, per cui la stessa può essere considerata in mora, e tenuta a corrispondere i relativi interessi, solo quando, dopo l’espletamento di tutti i controlli e gli accertamenti previsti, ritardi ingiustificatamente di versare al creditore le somme a costui spettanti.
Ecco, allora, che, nella concreta vicenda RAGIONE_SOCIALE all’attenzione di queste Sezioni Unite, una volta definitivamente individuato dai giudici di merito il ‘ termine ragionevole ‘ entro il quale avrebbe dovuto evadere le richieste rivoltele da RAGIONE_SOCIALE in bonis al fine di ottenere le ‘ restituzioni ‘ alle esportazioni per gli anni dal 1990 al 1997, proprio in quel termine l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto completare (ma ciò pacificamente non è accaduto, con le relative conseguenze di cui si è già detto) , nell’ipotesi di esito positiva RAGIONE_SOCIALEa verifica impostale dal regolamento predetto, anche il procedimento per adempiere la sua prestazione (pagamento, appunto, RAGIONE_SOCIALEe ‘ restituzione ‘ predette).
In termini ancora più espliciti, dunque, deve ritenersi che se al debitore è necessario un periodo di tempo per l’approntamento RAGIONE_SOCIALEa prestazione dovuta , egli sarà tenuto a dare l’avvio all a corrispondente attività in tempo utile perché la prestazione stessa possa essere effettuata al momento in cui viene a scadenza il suo termine di adempimento: pertanto, nelle obbligazioni pecuniarie AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ove l’approntamento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni richiede l’ iter procedimentale previsto dalla sua normativa di contabilità ( cfr . il due r.d. n. 2440 del 2023 e gli artt. 269 e ss. del r.d. n. 827 del 1924) , l’avvio RAGIONE_SOCIALEe formalità di pagamento deve essere previsto in tempo utile perché il denaro possa essere consegnato al creditore alla scadenza del termine fissato. Se ciò non accade, non si ha soltanto, in concreto, la maturazione del diritto di credito e l’acquisto di un diritto al pagamento già astrattamente previsto dalla legge (nella specie un Regolamento comunitario), bensì un vero e proprio inadempimento, che apre la strada a qualsiasi forma di reazione contro di esso prevista dall’ordinamento.
11.2. Occorre interrogarsi, a questo punto, sulla possibilità, ritenuta dalla corte partenopea ma qui contestata dall’Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, di considerare, nella concreta fattispecie, le richieste di pagamento RAGIONE_SOCIALEe ‘ restituzioni ‘ alla esportazione relative agli anni 1990-1997, inoltrate da RAGIONE_SOCIALE in bonis all’RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) anteriormente alla instaurazione (anche) nei suoi confronti, con
citazione del 15 dicembre 1997, del corrispondente giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, come implicita costituzione in mora.
La risposta deve essere positiva.
Si è già spiegato che dette ‘ restituzioni ‘ sono riconosciute in forza di una normativa di fonte comunitaria, il Regolamento (CEE) n. 3665/87 RAGIONE_SOCIALEa Commissione del 27 novembre 1987 (applicabile ratione temporis ), da cui originano , da un lato, il diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘esportatore a tali rimborsi e, dall’altro, il corrispondente obbligo per le autorità competenti di procedere ai versamenti.
Quel Regolamento riconosce all’impresa esportatrice il diritto di ottenere, mediante la formulazione di un’ istanza, la ‘ restituzione ‘ (o l’attribuzione definitiva, conseguente ad una restituzione anticipata o ad un prefinanziamento) a condizione che le merci, per le quali sia stata accettata la dichiarazione di esportazione, siano state effettivamente esportate nei termini prescritti (e non siano reimportate). L’impresa, dunque, quando chiede la ‘ restituzione ‘ o l’attribuzione definitiva è già astrattamente titolare del diritto di credito, in relazione al quale deve esserne soltanto concretamente accertata la legittimità RAGIONE_SOCIALEa corrispondente richiesta di pagamento, mediante la verifica che le merci per le quali sia stata accettata la dichiarazione di esportazione siano state tempestivamente esportate e non reimportate, con il conseguente apprestamento, poi, dei mezzi per adempiere.
Nella specie, per effetto del corrispondente giudicato interno formatosi sul punto, non è più in discussione l’esistenza, all’interno RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, del termine (sessanta giorni, dalla ricezione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE‘intera documentazione a tal fine necessaria) entro il quale le istanze di RAGIONE_SOCIALE in bonis dovevano essere esitate al fine del riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe ‘ restituzioni ‘ all’esportazione e del relativo pagamento.
È ragionevole, allora, che la medesima esigenza assicurata da una costituzione in mora – ossia il consentire al debitore di apprestare i mezzi per adempiere, fissando il dies a quo a decorrere dal quale l’inadempimento non è più giustificato e si costituisce in capo al debitore l’obbligo di corrispondere
gli interessi moratori -sia stata assolta, nel caso di specie, proprio dalle istanze predette, essendo le stesse da valutarsi in relazione proprio a quel termine di adempimento ragionevole come concretamente individuato da entrambi i giudici di merito e trascorso il quale un ulteriore atto di messa in mora del debitore, con assegnazione di un termine per adempiere si sarebbe rivelato un autentico nonsenso.
Il contrario assunto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dunque, secondo cui quelle istanze non potevano costituire un atto di costituzione in mora perché intervenute prima del decorso del termine ragionevole e, quindi, in assenza di un ritardo, non merita seguito.
Esso, infatti, si rivela in aperto contrasto con la dottrina che, con unanime indirizzo, ammette che ‘ il creditore [possa] anche intimare [l’adempimento] prima del tempo, al fine di ricevere il pagamento alla scadenza ‘ . Ciò senza dimenticare che anche questa Corte ha già riconosciuto che l’efficacia di una inequivoca richiesta di pagamento che il creditore abbia inviato al proprio debitore prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza del termine del debito di quest’ultimo, ben può essere evidentemente differita al momento RAGIONE_SOCIALEa intervenuta scadenza di quel termine ( cfr . sostanzialmente, in tal senso, Cass. n. 6549 del 2016, -resa, peraltro, in fattispecie di obbligazione quérable di una P.A. -a tenore RAGIONE_SOCIALEa quale « L’atto di costituzione in mora non richiede l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti, sicché l’invio di una fattura commerciale – sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli affetti di cui all’art. 1219, comma 1, c.c. – può risultare idoneo a tale scopo allorché l’emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all’esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall’indicazione di un termine per il pagamento e dall’avviso che, se lo stesso non interverrà prima RAGIONE_SOCIALEa scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora »).
Del resto, sarebbe ragionevolmente privo di senso l’art. 1219, comma 2, n. 2, cod. civ. (secondo cui ‘ Non è necessaria la costituzione in mora… quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l’obbligazione ‘)
ove non si postulasse, sul piano logico, anche una richiesta di pagamento anteriore al termine di scadenza del relativo debito.
Nella specie, quindi, le richieste di pagamento suddette, inoltrate dopo le intervenute regolari esportazioni (le quali, come si è già ripetutamente puntualizzato, costituiscono il fatto generatore del rapporto obbligatorio), possono considerarsi come pienamente idonee a determinare la mora del debitore a decorrere dalla scadenza del termine ritenuto come ragionevole per l’adempimento RAGIONE_SOCIALEa sua prestazione. In altri termini, una volta definitivamente individuato dal tribunale il ‘ termine ragionevole ‘ entro il quale avrebbe dovuto evadere le richieste rivoltele da RAGIONE_SOCIALE in bonis al fine di ottenere le ‘ restituzioni ‘ alle esportazioni per gli anni dal 1990 al 1997, proprio in quel termine l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto svolgere il complessivo procedimento per poi adempiere la sua prestazione (pagamento, appunto, RAGIONE_SOCIALEe ‘ restituzione ‘ predette) già ripetutamente richiestale dalla prima anteriormente alla instaurazione del giudizio innanzi al tribunale ma con effetti, quanto alla costituzione in mora, da considerarsi verificatisi dopo la scadenza di quel termine. Non avendolo fatto (e la circostanza, giova ripeterlo, è sostanzialmente pacifica) -anzi avendolo più volte ostacolato, come chiaramente emerge dalla decisione di primo grado nella quale si dà atto dei vari provvedimenti di fermo amministrativo con i quali erano stati temporaneamente sospesi i pagamenti RAGIONE_SOCIALEe restituzioni all’esportazione dovute ad RAGIONE_SOCIALE, adottati sulla base di atti risultati illegittimi al vaglio RAGIONE_SOCIALE‘autorità giud iziaria innanzi alla quale erano stati contestati – ne risponde RAGIONE_SOCIALEe conseguenze. Ed è proprio questo quanto sostanzialmente ha ritenuto la corte d’appello, laddove ha opinato che «[…] la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa fattispecie è tale da rendere inconcepibile la necessità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora ex art. 1219 c.c., posto che questa deve ritenersi implicita nella originaria richiesta di pagamento del contributo » ( cfr . pag. 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Diversamente, si riconoscerebbe alla Pubblica RAGIONE_SOCIALE un irragionevole privilegio, considerato che, al tempo necessario per adempiere (fissato dai giudici di merito in sessanta giorni, in deroga all’art. 1183 cod.
civ. e, dunque, alla regola RAGIONE_SOCIALE‘immediata esigibilità del credito), si aggiungerebbe l’ulteriore periodo di tempo che il creditore, con l’atto di costituzione in mora, dovrebbe concedere al debitore/Pubblica RAGIONE_SOCIALE, senza dimenticare, peraltro, che il creditore nemmeno potrebbe disporre di un mezzo di tutela acceleratorio rispetto alla mancata emissione del titolo di spesa da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A.
Deve considerarsi, inoltre, che se l’obbligazione deve adempiersi al domicilio del debitore (come, appunto, accade per le obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE , da adempiersi presso gli uffici di tesoreria di quest’ultima) ed il creditore ivi non si reca, potrebbe generarsi incertezza circa la effettiva infruttuosa scadenza del termine di adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione previsto, ma se una tale incertezza risulta esclusa aliunde perché c’è già stata una richiesta di pagamento, sebbene anteriore alla scadenza di detto termine (come pacificamente accaduto nella vicenda in esame, considerando le richieste di riconoscimento del contributo inoltrate da RAGIONE_SOCIALE in bonis alla RAGIONE_SOCIALE prima di intraprendere, poi, il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli), non ha senso, anche in nome del principio di buona fede, pretenderne un’altra .
In altre parole, in una fattispecie affatto peculiare -in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua concreta disciplina come dettata dal già menzionato Regolamento comunitario qui applicabile ratione temporis -come quella RAGIONE_SOCIALE all’attenzione di queste Sezioni Unite risulta affatto ragionevole un’ attenuazione del requisito RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora laddove un termine di adempimento (o, se si preferisce, di evasione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di pagamento RAGIONE_SOCIALEe ‘ restituzioni ‘ de quibus ) già sia stato definitivamente stabilito giudizialmente, tanto potendo trovare la sua giustificazione nel principio generale RAGIONE_SOCIALEa buona fede valutato in relazione alla suddetta individuata funzione (unitamente ad altre) RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora. Se questa serve anche o esclusivamente ad accertare la infruttuosa scadenza del termine previsto per l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione , sarebbe contrario alla buona fede (ricordandosi pure che, nel 2020, il legislatore, intervenendo sulla formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALEa l egge n. 2 41 del 1990, ha espressamente previsto che ‘ i rapporti tra il cittadino e
la pubblica amministrazione sono improntati ai principi RAGIONE_SOCIALEa collaborazione e RAGIONE_SOCIALEa buona fede ‘ ) richiederla quando tale scadenza risulti aliunde sicura.
Resta solo da aggiungere che, p er il tenore RAGIONE_SOCIALE‘intimazione volta a richiedere l’adempimento di un’obbligazione, non si esige l’uso di formule solenni, ritenendosi sufficiente che il creditore manifesti al debitore l’intenzione di non tollerare ritardi. È un atto giuridico in senso stretto , a carattere recettizio, sulla cui concreta possibilità a valere come messa in mora la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che trattasi di valutazione rimessa al giudice di merito.
11.3. Si impongono, infine, alcune precisazioni.
Innanzitutto, le appena descritte soluzioni consentono agevolmente di conciliare quanto stabilito da Cass., SU, n. 1561/1977 (che, in una fattispecie in cui, diversamente da quella RAGIONE_SOCIALE in esame, non era stato giudizialmente individuato alcun termine per l’evasione RAGIONE_SOCIALEa corrispondente pratica da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A., ha avuto modo di chiarire, con riferimento ad altra tipologia di provvidenze riconosciute a livello comunitario in favore di produttori agricoli, peraltro parzialmente sovrapponibile quanto alle condizioni previste per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEe provvidenze, che le cosiddette ‘ restituzioni ‘ , ossia le integrazioni sui prezzi mondiali dei prodotti agricoli, che l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria RAGIONE_SOCIALE [come le amministrazioni degli altri Paesi aderenti alla CEE] deve corrispondere agli esportatori, sono disciplinate dai regolamenti comunitari […] per quanto attiene alle loro condizioni ed al loro ammontare, ma restano disciplinate dal diritto interno italiano quanto alle modalità e ai tempi del loro pagamento. Da ciò consegue che il credito RAGIONE_SOCIALE‘esportatore diviene liquido ed esigibile, e perciò produttivo di interessi compensativi, solo quando sia stata ordinata la spesa ed emesso il relativo ordinativo di pagamento, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 RAGIONE_SOCIALEa legge sulla contabilità di stato R.D. 23 maggio 1924 n. 827), da Cass. n. 6738 del 1983 (in cui si è precisato che, nel caso del pagamento dei premi ai produttori d’olio d’oliva, la relativa disciplina comunitaria è ispirata all’in teresse di fronteggiare la concorrenza dei paesi terzi e, quindi, ‘ a tutelare il generale interesse RAGIONE_SOCIALEa Comunità oltre alla protezione degli interessi dei produttori d’olio d’oliva dei singoli Stati
membri ‘ per cui ‘ l’esigenza di un termine ultimo per il versamento RAGIONE_SOCIALE‘integrazione è alla base del sistema stesso, costituendo l’obiettivo prefissosi dal legislatore comunitario nel prevedere tale forma di aiuto alla produzione ‘ ) e dalla ulteriore giurisprudenza formatasi con riguardo ai Regolamenti comunitari (n. 136/66, 754/67 e successivi) che accordano un’integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva, con la successiva giurisprudenza consolidatasi presso questa Corte in tema di irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa definizione del procedimento di spesa per i debiti pecuniari da ritardo RAGIONE_SOCIALEa P.A. nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni derivanti da contratti da essa stipulati: ciò nella misura in cui si è ripetutamente affermato che, ove vi sia un colpevole ritardo nell’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura di liquidazione, l’RAGIONE_SOCIALE è tenuta a corrispondere gli interessi moratori, a prescindere dall’emissione o meno del mandato di pagamento. In tema di mora, in ordine ai contratti stipulati dalla P.A., le regole di diritto si applicano, si è detto, anche ai debiti RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE medesima. Sicché l’eventuale esigenza di adottare le procedure RAGIONE_SOCIALEa contabilità pubblica non giustifica, in caso di colpevole ritardo nelle formalità di liquidazione, la deroga al principio, desumibile dall’art. 1218 cod. civ., RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del debitore per l’inesatto o tardivo adempimento RAGIONE_SOCIALEa prestazione (responsabilità che si attua con la corresponsione degli interessi moratori come forma di risarcimento minimo) ed al principio, posto dall’art. 1224, comma 1, cod. civ., che identifica la data di decorrenza degli interessi con il giorno RAGIONE_SOCIALEa costituzione in mora.
Le medesime soluzioni, poi, si rivelano pienamente coerenti con quanto ritenuto dalla Corte di Giustizia con riferimento ai principi di effettività ed equivalenza. In particolare, e con specifico riferimento alle questioni in esame, nella sentenza del 28 aprile 2022, cause riunite C-415/2056, C419/20 e C-427/20, RAGIONE_SOCIALE , in cui -come si è già detto in precedenza -i Giudici di Lussemburgo hanno affermato che, nel caso in cui ‘ siano state pagate in ritardo restituzioni all’esportazione ad un interessato, in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, quest’ultimo ha il diritto di ottenere il pagamento di interessi volti
a compensare l’indisponibilità RAGIONE_SOCIALE‘importo di denaro corrispondente ‘ ( cfr. § 58). Secondo la costante giurisprudenza di quegli stessi Giudici, inoltre, in mancanza di una normativa RAGIONE_SOCIALE‘Unione, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno AVV_NOTAIO membro stabilire le modalità in base alle quali gli interessi devono essere pagati in caso di rimborso di importi di denaro riscossi in violazione del dir itto RAGIONE_SOCIALE‘Unione. Tuttavia, si aggiunge, tali modalità devono rispettare i principi di equivalenza e di effettività, requisito che implica, in particolare, che esse non siano congegnate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio del diritto al pagamento degli interessi garantito dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione (cfr. sentenze del 19 luglio 2012, RAGIONE_SOCIALE , C-591/10, punti 27 e 28, e del 6 ottobre 2015, Târşia, C-69/14, punti 26 e 27).
Del resto, proprio il principio di effettività costituisce un principio funzionale ad eliminare le restrizioni nazionali nella protezione dei diritti, potenziare la funzione ermeneutica ed individuare i rimedi più adeguati alla lesione. Pertanto, la tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che gli amministrati traggono dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione, per come riconosciut a dalla Corte di Giustizia, costituisce un principio generale, discendente dal dovere generale di leale collaborazione in capo agli Stati membri, il quale investe anche le autorità giurisdizionali nazionali, nel senso che queste ultime devono assicurare sempre e in ogni caso una protezione giudiziaria effettiva nei settori disciplinati dal diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione .
Resta da dire che, sempre con riferimento al principio di effettività ed alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEe norme di contabilità, che, come pure si è già rimarcato, quanto agli interessi relativi al ritardo nell’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione nascente dalle restituzioni alle importazioni, il creditore nemmeno potrebbe disporre di un mezzo di tutela acceleratorio rispetto alla mancata emissione del titolo di spesa da parte RAGIONE_SOCIALEa P.A. La Corte costituzionale, invece, fin dalla metà degli anni Ottanta del secolo scorso, ha più volte sottolineato il riconoscimento del significato costituzionale RAGIONE_SOCIALEa tutela cautelare come necessario ed essenziale corollario del più generale principio di effettività RAGIONE_SOCIALEa tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost. In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi ha precisato come la
tutela cautelare eserciti una ‘ funzione strumentale all’effettività RAGIONE_SOCIALEa stessa tutela giurisdizionale ‘ ( cfr . sent. n. 190 del 1985).
Esigenze di completezza, infine, impongono una ulteriore considerazione. È innegabile che, nel la vicenda RAGIONE_SOCIALE all’attenzione di queste Sezioni Unite , sia inapplicabile (sia ratione temporis , sia perché non si è al cospetto di transazioni commerciali tra privato e Pubblica RAGIONE_SOCIALE e sia, soprattutto, in ragione di quanto si è già detto circa la possibilità di attribuire la natura di valido atto di costituzione in mora alle richieste di pagamento RAGIONE_SOCIALEe restituzioni inoltrate da RAGIONE_SOCIALE in bonis all’RAGIONE_SOCIALE prima RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli ) la disciplina prevista, in tema di interessi, dal d.lgs. n. 231/2002, recante la ‘ Attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali ‘ . Ciò non toglie, tuttavia, che proprio quella disciplina (ripetesi, qui inutilizzabile) -cfr . in particolare l’art. 7, comma 5, del menzionato d.lgs. -non consente di considerare le obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE. come sempre ed assolutamente incompatibili con la fattispecie RAGIONE_SOCIALEa ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mora ex re .
11.4. Sempre in tema di obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa Pubblica RAGIONE_SOCIALE, l ‘ordinanza interlocutoria n. 32405 del 2023 prospetta anche la questione « relativa agli effetti RAGIONE_SOCIALEa mancata emissione del titolo di spesa sugli interessi corrispettivi » ( cfr . pag. 21-22), con riguardo alla quale ha evidenziato i principi dissonanti di Cass. n. 11655 del 2020 rispetto a ll’orientamento tradizionale, oltre che maggioritario, caratterizzato dalla distinzione del regime giuridico applicabile alle conseguenze del ritardo nell’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni pecuniarie RAGIONE_SOCIALEa P.A . e, segnatamente, dal condizionamento degli interessi corrispettivi all’emissione del titolo di spesa. Principi che, tuttavia, non hanno trovato seguito, almeno per ora, nella successiva giurisprudenza di legittimità ( cfr . Cass. n. 118 del 2023), che ha ritenuto « più convincente e appropriato l’orientamento maggioritario attestato sulla differenza, per gli effetti che ne conseguono a proposito del debito da interessi, dei fini del debitore pubblico rispetto a quello privato; differenza alla quale sono funzionali le più complesse procedure di verifica
RAGIONE_SOCIALEa inerenza e RAGIONE_SOCIALEa effettiva corrispondenza RAGIONE_SOCIALEa prestazione alle previsioni di spesa alle quali è funzionale il procedimento afferente ».
La decisione su tale questione, oggetto, giusta la medesima ordinanza interlocutoria, di una seconda, autonoma ratio decidendi rinvenibile nella sentenza RAGIONE_SOCIALE impugnata, rimane tuttavia assorbita sia in ragione di quanto è già ampiamente detto finora con riferimento a quella che è chiaramente l’altra, e principale , ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa medesima sentenza, assolutamente sufficiente per dirimere l’odierna lite tra le parti ricordandosi, peraltro, da un lato, che, come si legge in Cass., SU, n. Cass., SU, n. 19681 del 2019, « ogni pronuncia giudiziaria trova il proprio limite nel collegamento con una vicenda concreta. Com’è stato incisivamente detto nelle note sentenze sulla compensatio lucri cum damno, alle Sezioni Unite non è affidata “l’enunciazione di principi generali e astratti o di verità dogmatiche sul diritto, ma la soluzione di questioni di principio di valenza nomofilattica pur sempre riferibili alla specificità del singolo caso RAGIONE_SOCIALEa vita” (sentenze 22 maggio 2018, n. 12564, n. 12565, n. 12566 e n. 12567) » ; dall’altro, che ove la corrispondente motivazione di una sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALEe quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l’omessa impugnazione o inefficace di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in alcun caso l’annullamento, in parte qua, RAGIONE_SOCIALEa sentenza ( cfr ., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 5102 e 4067 del 2024; Cass. nn. 26801 e 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021) -sia perché l’uni co formulato motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è concretamente focalizzato, in realtà, sul solo tema degli interessi moratori, non anche di quelli corrispettivi: su quest’ultimo punto, infatti, si rinviene solo un fugace accenno -cfr . pag. 12 del ricorso – al fatto che impropriam ente l’art. 1282 cod. civ. sarebbe stato richiamato dalla corte distrettuale discutendosi, nella specie, di interessi moratori e non di interessi corrispettivi. Né ad una tale carenza può porre
rimedio il contenuto RAGIONE_SOCIALEa memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ., quest’ultima essendo destinata esclusivamente ad illustrare le cesure già proposte, senza poterne introdurre di nuove ( cfr., ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4979 del 2024; Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016).
12. -La decisione del ricorso ed il principio di diritto. Alla stregua di quanto si è spiegato circa la possibilità di considerare, nella specie, come pienamente idonee a determinare la mora RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE finanziaria debitrice, a decorrere dalla scadenza del termine definitivamente ritenuto come ragionevole dai giudici di merito per il suo adempimento, le richieste di pagamento RAGIONE_SOCIALEe ‘ restituzioni ‘ alle esportazioni, per gli anni 1990 -1997, inoltrate da RAGIONE_SOCIALE in bonis all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) anteriormente alla instaurazione, con citazione a quest’ultima notificata il 15 dicembre 1997, del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, l’odierno ricorso RAGIONE_SOCIALEa menzionata RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto, contestualmente enunciandosi il seguente principio di diritto:
« In tema di ‘ restituzioni ‘ all’esportazione come disciplinate dal Regolamento (Cee) n. 3665/87 RAGIONE_SOCIALEa Commissione del 27 novembre 1987, applicabile ratione temporis , la richiesta stragiudiziale di corresponsione del relativo sussidio economico, rivolta dal creditore esportatore nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE finanziaria debitrice , costituisce atto idoneo a costituire in mora quest’ultima , anche agli effetti RAGIONE_SOCIALEe norme di contabilità di AVV_NOTAIO, a decorrere dalla scadenza del termine ragionevole -nella specie definitivamente fissato dal giudice di merito -entro il quale l’RAGIONE_SOCIALE medesima deve svolgere e completare il procedimento di verifica previsto dal Regolamento suddetto. Pertanto, conclusasi positivamente tale verifica e spirato quel termine senza l’avvenu to pagamento del menzionato sussidio, spettano al creditore esportatore gli interessi moratori sull’importo AVV_NOTAIO stesso e con l’indicata decorrenza ».
13. -Le spese giudiziali. Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate.
Non vi è luogo, infine, a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa RAGIONE_SOCIALEa loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito ( cfr . Cass., Sez. U., 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955; Cass. n. 33825 del 2024).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite civili