Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 26771 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 26771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20867-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 6619/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/12/2019 R.G.N. 3478/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N. 20867/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2024
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 6619/2019, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE, accogliendo l’appello incidentale e condannando la società al pagamento, in favore di COGNOME NOME della somma di € 10.977,16 per le ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre accessori.
La Corte di appello ha ritenuto che il lavoratore avesse diritto alla monetizzazione delle ferie, poiché l’art. 5 comma 8, D.L. 95/2012 non può essere applicato al rapporto di lavoro, in quanto di diritto privato.
Avverso la decisione, l’ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso COGNOME NOME, che ha depositato memoria .
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
CONSIDERATO CHE
4. I motivi possono essere così sintetizzati
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 8 d.l. n. 95 del 6.7.2012 e del regolamento UE n.549/2013 in cui sarebbe incorsa la corte per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto applicabili alla fattispecie.
Segnatamente, secondo la ricorrente, il giudice di appello avrebbe errato nel ritenere (a pag. 8 dell’impugnata sentenza) che la prescrizione normativa di cui all’art. 5, comma 8 d.1. n. 95 del 6.7.2012, non fosse applicabile all’ANM poiché la stessa, se pur formalmente di natura privatistica, dovrebbe essere assimilata, nel regime, all’ente pubblico locale (il RAGIONE_SOCIALE Nap oli) che ne
detiene interamente il capitale sociale e che la controlla, in considerazione del servizio pubblico di trasporto che eroga.
4.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione falsa applicazione dell’ art. 5, comma 8 d.l. n. 95 dei 6.7.2012, dell’art. 3 d.l. n. 138/2011 (conv. in l. n. 148/2011) e dell’art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112/2008, sia singolarmente che lett i in combinato tra loro (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc), in cui sarebbe incorsa la corte di appello, poiché dopo aver riportato il dispositivo delle norme violate, non avrebbe riconosciuto la applicabilità alla fattispecie, per la loro innegabile ratio di contenimento della spesa pubblica che ne giustificava l’applicazione anche ai dipendenti delle società in house come l’RAGIONE_SOCIALE.
4.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2106 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc) nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) in cui sarebbe incorsa la corte di appello, non tenendo conto delle numerose richieste aziendali di fruizione delle ferie rivolte al lavoratore nel corso del rapporto, né della condotta del ricorrente, evidenziata nel corso del giudizio, sin dal primo grado, che ignorava le suddette richieste, al fine di “accumulare” le giornate di ferie maturate e non goderne la fruizione, nonostante i ripetuti solleciti ‘nell’aspirato obiettivo di una monetizzazione’.
La Corte di Appello, in altre parole, avrebbe omesso di verificare le ragioni per cui il dipendente non aveva goduto delle ferie in costanza di rapporto, aspetto rilevante ai fini della monetizzazione.
che questa corte, in giudizio nei confronti di altra società in house, ha affrontato la questione della interpretazione dell’art. 5, comma 8, D.L. 95/2012 in esame, rimettendo la trattazione alla pubblica udienza (ord. n.. 23239/2024);
che, nelle more del giudizio, la Corte Europea di Giustizia, con sentenza del 18 gennaio 2024 nella Causa c -21822 ha ritenuto che l’articolo 7 della
direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell’ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Reputa il Collegio che, avuto riguardo alla novità ed alla particolare rilevanza nomofilattica della questione di diritto posta con il ricorso, si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375, comma secondo, cod. proc. civ.);
P.Q.M.
dispone trattarsi la causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Civile