Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34828 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17860/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -controricorrente-
nonchè contro
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COSENZA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, BELLON
NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME POZZATELLO NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME COSTANTINA AURORA, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COROFORTE NATASCIA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 630/2022 depositata il 06/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI Di CAUSA
Come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale di Cosenza, con decreto in data 27 dicembre 2021, ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo di RAGIONE_SOCIALE per mancato raggiungimento delle maggioranze in sede di approvazione della proposta da parte dei creditori e, stante la pendenza di un procedimento prefallimentare, ha contestualmente dichiarato il fallimento della società ricorrente.
La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società debitrice. Ha ritenuto il giudice di appello che il Tribunale non era tenuto a differire l’adunanza dei creditori per effetto del deposito di memoria in data 13 settembre 2021, posto che tale memoria non integrava un ‘ nuovo piano ‘ e, in ogni caso, essa doveva ritenersi tardivamente proposta rispetto al
termine di cui all’art. 172 l. fall. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello che non erano ravvisabili ragioni di differimento in relazione alle circostanze contenute nella memoria medesima, osservando che la stessa era stata portata a conoscenza dei creditori tramite il commissario giudiziale, per cui non vi era alcun deficit conoscitivo da parte dei creditori; sotto questo profilo, il giudice di appello ha valorizzato la circostanza che, nonostante l’inoltr o della memoria ai creditori, non erano state raggiunte le maggioranze nel termine di cui all’art. 178, quarto comma, l. fall., a dimostrazione che il voto -secondo la sentenza impugnata – è stato espresso in modo informato.
Ha proposto ricorso per cassazione la società debitrice, affidato a quattro motivi di ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la curatela del fallimento, anch’esso illustrato da memoria. Gli altri intimati non si sono costituiti in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 9 , comma 2, d.l. n. 23/2020 per non avere il tribunale concesso termine per la presentazione di una modifica del piano e per non avere disposto rinvio per riformulare piano e proposta, violazione rubricata anche ex art. 112 cod. proc. civ. Osserva parte ricorrente che il rinvio si imponeva in forza della disciplina emergenziale Covid-19, che consente il differimento dell ‘adunanza e un dilatamento dei tempi di esame della proposta, senza che il giudice potesse valutare o meno il differimento dell’adunanza dei creditori . La censura viene articolata in termini di omessa pronuncia, previa trascrizione del relativo atto di appello.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 175 l. fall., nella parte in cui la sentenza
impugnata ha ritenuto che non dovessero essere rinnovate la relazione commissariale e le operazioni di voto. Deduce il ricorrente che tali inadempienze avrebbero precluso l’esercizio di un informato diritto di voto da parte dei creditori, tenuto conto che la società contribuente avrebbe depositato « sostanzialmente » un nuovo piano.
Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di legge « con riferimento alla illegittimità delle valutazioni del c.g. in merito ai crediti vantati dalla RAGIONE_SOCIALE conseguente patologia della relazione ex art. 172 l.f. e difetto di corretta informazione del ceto creditorio». Osserva parte ricorrente che la relazione commissariale avrebbe errato nel ritenere inesigibili i crediti esposti dalla ricorrente, trattandosi di crediti vantati nei confronti di enti pubblici, come esposto nella relazione di attestazione.
Con il quarto motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 178, quarto comma, l. fall., per avere il giudice di primo grado disposto la circolarizzazione della memoria integrativa del 13 settembre 2021 a tutti i creditori senza consentire, ai fini dell’esercizio del diritto di voto, il rispetto del termine di cui all’art. 178, quarto comma, l. fall.
Passandosi all’esame del primo motivo, il ricorrente ha formulato la doglianza sia in termini di violazione di legge, sia in termini di error in procedendo per omessa pronuncia. Premessa l’inammissibilità del primo motivo quanto alla dedotta violazione di legge in quanto questione nuova e non tracciata nella sentenza impugnata, va affrontato il motivo quanto al dedotto error in procedendo, alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il giudice di legittimità diviene giudice del fatto processuale, ove il giudice
del merito sia incorso in omissione di pronuncia, potendo esaminare direttamente gli atti di causa ( ex multis , Cass., n. 27974/2024).
La norma in oggetto (art. 9, comma 2, d.l. n. 23/2020) prevede che « il debitore può presentare, sino all’udienza fissata per l’omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta» . Il ricorrente ascrive la censura, già asseritamente formulata in grado di appello, all’omessa adesione al rinvio da parte del Tribunale in base alla istanza del 13 settembre 2021, formulata in limine dell’adunanza dei creditori.
Tuttavia, il ricorrente non allega di avere proposto la suddetta censura davanti al giudice di primo grado, né trascrive il reclamo al fine di verificare la formulazione della richiesta di rinvio dell’adunanza sotto questo profilo. Lo stesso reclamo, prodotto in allegato dal ricorrente (e anche dal controricorrente), non reca traccia della trattazione della suddetta questione. Diversamente, la questione risulta tardivamente proposta -come osservato dal controricorrente – solo con note di trattazione scritta (all. 3 controricorso), per cui si tratta di censura inammissibile in sede di reclamo, in quanto nuova. Nel qual caso deve farsi applicazione del principio -richiamato dal controricorrente secondo cui ove l’omessa pronuncia cada su una domanda inammissibile, essa non costituisce vizio della sentenza, né rileva come motivo di ricorso per cassazione, in quanto alla proposizione di una tale domanda non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass., n. 7951/2010; Cass., n. 24445/2010; Cass., n. 22784/2018).
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non è stato censurato l’accertamento in fatto secondo cui il ricorrente in data 13 settembre 2021 non aveva depositato un nuovo piano (« la memoria depositata il 13 settembre 2021 non integra gli estremi di un nuovo piano
e nemmeno una modifica della proposta »), per cui non vi era in nuce alcuna ragione per un differimento delle operazioni di voto.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto volto a una rilettura degli elementi di prova operata dal giudice del merito, così da trasformare surrettiziamente il giudice di legittimità in giudice di un terzo grado di giudizio.
Il quarto motivo è manifestamente infondato, in quanto non è stato censurato l’accertamento in fatto che la memoria era stata depositata senza il rispetto del termine di quindici giorni dall’adunanza, atteso che nel concordato preventivo le modifiche alla proposta presentata possono intervenire nel suddetto termine in forza dell’art. 175, secondo comma, l. fall. pro tempore.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell ‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 11/12/2024.