SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 53 2025 – N. R.G. 00020874 2023 DEL 05 01 2025 PUBBLICATA IL 05 01 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona RAGIONE_SOCIALE giudice AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME e dell’AVV_NOTAIO COGNOME ( INDIRIZZO; elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALEroparte_1 P.IVA_1 C.F._1
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALEroparte_2
(C.F.
), con il patrocinio
P.IVA_2
dellAVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso il difensore AVV_NOTAIO
resistente
Oggetto: somministrazione
Conclusioni:
per l’attrice:
« -in via principale , previo accertamento – ex art. 3 del D.L. 115/2022 – dell’avvenuta sospensione dell’efficacia sino al 30.06.2023 RAGIONE_SOCIALE facoltà di’variazione delle condizioni contrattuali’ di cui all’art. 11 del contratto di fornitura
oggetto di causa (cfr. doc. 5) e delle ‘modalità di rinnovo dei corrispettivi’ di cui all’allegato al medesimo contratto, nonché dell’inefficacia, sempre sino alla predetta data del 30.06.2023, RAGIONE_SOCIALE comunicazione con cui ha indicatole nuove condizioni economiche che essa intenderebbe applicare al contratto di fornitura oggetto di causa (cfr. doc. 6), nonché del preavviso ivi contenuto e previo accertamento che il suddetto contegno contrattuale è stato dichiarato illegittimo ed inibito dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE ex art. 27 del D.Lgs. 206/2005 e che comunque costituisce una pratica commerciale scorretta vietata dagli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del D.Lgs. 206/2005, accertare e dichiarare che le pretese creditorie RAGIONE_SOCIALE che si fondano sulle suddette ‘nuove condizioni economiche’ (cfr. doc. 6) o comunque sulle facoltà contrattuali da esse presupposte e sopra citate (pretese pari ad € 104.950,21 o al diverso importo che accertato in corso di causa) sono infondate e non dovute e che il credito maturato in relazione al rapporto di fornitura oggetto di causa dal 1.09.2022 sino all’attualità è pari ad € 27.385,30 ed è stato estinto mediante il pagamento del maggiore importo di € 45.988,98, pagamento quest’ultimo da dichiararsi pertanto indebito oggettivo limitatamente ad € 18.603,68 (cfr. doc. 12); RAGIONE_SOCIALEroparte_2 RAGIONE_SOCIALEroparte_2
-in via subordinata al mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE suesposta domanda principale, accertare e dichiarare la diversa misura dei crediti maturati in relazione al rapporto di fornitura oggetto di causa dal 1.09.2022 sino all’attualità, accertando altresì come abbia ricevuto un pagamento superiore di € 18.603,68 rispetto al dovuto; […]
-in ogni caso , con vittoria delle spese di lite ». RAGIONE_SOCIALEroparte_2
per la convenuta:
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
= IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere le domande tutte di perché infondate in fatto ed in diritto, assolvendo la resistente dalle domande stesse; CP_1 […]
=IN VIA RICONVENZIONALE: condannare a pagare a l’importo di €.140.126,05, rettificato dal CTU in €.142.518,11 , oltre agli interessi moratori ex art. 8 RAGIONE_SOCIALE delibera AEEG 229/01 dalle singole scadenze o, in subordine, quelle diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa. RAGIONE_SOCIALEroparte_1 […] RAGIONE_SOCIALEroparte_3
IN OGNI CASO: con vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge come da tariffe ex D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto RAGIONE_SOCIALE decisione
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 281 undecies c.p.c. depositato il 30.5.2023, CP_1
(di seguito anche solo ), azienda dedita all’« esercizio dell’industria RAGIONE_SOCIALE », premessa la sua qualifica di ‘microimpresa’ ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 6.09.2005, n. 206 (c.d. ‘Codice del Consumo’), ha chiesto, previo accertamento – ex art. 3 del D.L. 115/2022 dell’avvenuta sospensione dell’efficacia sino al 30.06.2023 RAGIONE_SOCIALE facoltà di ‘variazione delle condizioni contrattuali’ di cui all’art. 11 del contratto di somministrazione stipulato con (di seguito anche solo ), di accertare e dichiarare infondate le pretese creditorie di fondate sulle ‘nuove condizioni economiche’ comunicate dalla società somministrante alla cliente in data 20.5.2022, dovendosi considerare estinto ogni debito mediante il versamento del minor importo eseguito da in base delle tariffe originariamente pattuite in sede di stipula del contratto. […] CP_1 RAGIONE_SOCIALEroparte_2 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE CP_1
si è ritualmente costituita contestando la ricostruzione di parte ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento dell’importo di €.140.126,05 (poi rideterminato in €142.518,11 in corso di c.t.u.) pari alla differenza tra l’importo portato dalle fatture emesse dal 27/10/2022 al 27/07/2023 (€.245.113,25) e il minore importo versato dalla ricorrente, oltre agli interessi moratori ex art. 8 RAGIONE_SOCIALE delibera AEEG 229/01 dalle singole scadenze o, in subordine, RAGIONE_SOCIALE diversa somma accertata in corso di causa. RAGIONE_SOCIALE CP_1
All’esito RAGIONE_SOCIALE prima udienza, tenutasi mediante scambio di note scritte in data 8/11/2023, il giudice allora procedente ha disposto c.t.u. contabile, volta alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti e all’esito del deposito dell’elaborato peritale, all’udienza del 22.5.2024, tenutasi avanti alla scrivente giudice, nel frattempo divenuta assegnataria del procedimento, è stata fissata udienza per la discussione orale RAGIONE_SOCIALE causa, con successiva assegnazione in decisione.
2. ha esposto di aver concluso, in data 4.10.2017, un contratto per la somministrazione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per i punti di prelievo siti in Capannori (Lucca), INDIRIZZO (POD n. CODICE_FISCALE) e Lucca, INDIRIZZO (POD CODICE_FISCALE) con RAGIONE_SOCIALE – oggi CP_1 RAGIONE_SOCIALEroparte_3
[…]
In detto contratto (doc. 5) per quanto qui d’interesse, si prevedeva tra l’altro, all’art. 11: Variazione delle condizioni contrattuali . Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili. Fatto salvo quanto precede, si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni di incasso, le periodicità di fatturazione etc.) ai sensi dell’art.13 del Codice di condotta commerciale (cfr. art. 20 delle presenti c.g.c.). Ai fini del contratto s’intende per ‘giustificato motivo’ un mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Le modificazioni saranno applicate dall’inizio del terzo mese successivo a quello in cui Le avrà preannunciate al cliente in forma scritta, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata. In caso di dissenso, il Parte_1 RAGIONE_SOCIALEroparte_4 RAGIONE_SOCIALEroparte_4
cliente potrà recedere senza oneri dal contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. (anticipata via fax) che dovrà pervenire a entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di ricezione RAGIONE_SOCIALE comunicazione di . In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione ‘. RAGIONE_SOCIALEroparte_4 CP_4 […]
Nell’allegato al contratto denominato ‘Condizioni Economiche fixa 12 luce pmi’ veniva esplicitato un ‘Corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘ fisso pari a 0,05500 €/kWh, precisando che « le presenti Condizioni Economiche […] sono valide per i primi 12 mesi di fornitura ».
Nel medesimo allegato, risultava altresì inserita la seguente previsione: « Modalità di rinnovo dei corrispettivi. Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, comunicherà in forma scritta al cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il loro relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche, inclusi i corrispettivi e gli eventuali sconti, s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di , effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni. È fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 10 delle C.G.C.’. Parte_1 Parte_1
3. Ha dedotto la ricorrente che, trascorsi i primi 12 mesi, nessuna comunicazione era giunta da parte di e il rapporto di fornitura era quindi proseguito immutato fino al 2022, allorquando aveva trasmesso alla cliente la comunicazione datata 20.05.2022 del seguente tenore: ‘ premesso che la validità delle Condizioni Economiche (‘CE’) è in scadenza. La informiamo che, come previsto dal RAGIONE_SOCIALEratto in oggetto e senza interruzione RAGIONE_SOCIALE fornitura relativa ai punti di fornitura (POD_PDR) di cui al RAGIONE_SOCIALEratto ed elencati in allegato, tenuto conto dell’andamento di mercato in relazione al prezzo dell’RAGIONE_SOCIALE all’ingrosso, a partire dal 01/09/2022 Le saranno applicate nuove condizioni economiche che RAGIONE_SOCIALE
prevedono un corrispettivo variabile ‘, indicando di seguito i criteri RAGIONE_SOCIALE nuova tariffazione.
A far data dall’ 1.09.2022, aveva quindi applicato le nuove condizioni economiche al rapporto di fornitura oggetto di causa ed emesso, in conformità ad esse, ogni successiva fatturazione periodica (docc. 7A-7P , con un sensibile aumento dei costi correlati alla fornitura di entrambi i punti di prelievo (come rilevabile dai grafici prodotti da – docc. 8 e 9). RAGIONE_SOCIALE CP_1 CP_1
4. Assume l’illegittimità di tale comportamento da parte di in quanto asseritamente posto in essere in violazione del disposto dell’art. 3 del D.L. 9.08.2022, n. 115, che prevedeva: « 1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di RAGIONE_SOCIALE di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate » (entrata in vigore che, ai sensi dell’art. 44 del medesimo decreto, è avvenuta « il giorno successivo a quello RAGIONE_SOCIALE sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale RAGIONE_SOCIALE Repubblica italiana », ossia il 10.08.2022). CP_1 RAGIONE_SOCIALE
Tale norma è stata successivamente modificata dall’art. 11, comma 8, del D.L. 29.12.2022, n. 198, entrato in vigore il successivo 30.12.2022, e da tale data essa ha il seguente tenore: « 1. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di RAGIONE_SOCIALE di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Il primo periodo non si applica
alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e gas RAGIONE_SOCIALE di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso RAGIONE_SOCIALE controparte. 2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima RAGIONE_SOCIALE data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate ».
A sostegno delle proprie argomentazioni, ha richiamato il contenuto dei provvedimenti adottati dall’RAGIONE_SOCIALE che hanno sancito l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE condotta negoziale di in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto RAGIONE_SOCIALE presente causa. CP_1 RAGIONE_SOCIALE
Il primo provvedimento richiamato è il n. NUMERO_DOCUMENTO adottato in sede cautelare nell’adunanza del 29.12.2022 con il quale ha deliberato di sospendere provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022 o nelle analoghe comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, per le quali, avuto riguardo a contratti a tempo indeterminato, non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle stesse, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti. CP_5
Il secondo provvedimento richiamato emesso dall’RAGIONE_SOCIALE è il n. 30869 reso – sempre nei confronti di – in occasione dell’adunanza tenutasi il 31.10.2023 (cfr. doc. ; con tale provvedimento l’RAGIONE_SOCIALE indipendente ha dichiarato che la condotta di modifica unilaterale delle condizioni economiche in corso di contratto « costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo ». RAGIONE_SOCIALE CP_6
RAGIONE_SOCIALE
5. La convenuta si è opposta alla ricostruzione dei fatti proposta da eccependo, in primis , dubbi sulla pretesa qualificazione di ‘micro impresa’ RAGIONE_SOCIALE ricorrente, facendo rilevare che il contratto di fornitura prodotto agli atti (doc.5 , datato 04/10/2017, era riferito alla attività industriale all’epoca esercitata da ma in seguito ceduta dalla contraente a società non avente i requisiti per essere qualificata come micro-impresa. CP_1 CP_1 CP_1 Parte_2
RAGIONE_SOCIALE ha inoltre rilevato che le fatture contestate si riferiscono a due POD situati uno in INDIRIZZO nel Comune di Capannori e l’altro in INDIRIZZO nel Comune di Lucca ove ha sede un’altra società del gruppo, RAGIONE_SOCIALE, che attualmente – a far tempo dal mese di settembre 2023 – paga regolarmente le fatture relative alle due utenze. Alla luce dell’entità dei consumi, deduce come ‘ plausibile ‘ la circostanza che le due utenze, formalmente rimaste intestate alla ricorrente, siano di fatto usate da due società collegate ( e RAGIONE_SOCIALE Parte_2 […]
che svolgono attività industriale, come comprova il consumo di decine di migliaia di kw/h al mese e i kw impegnati. Parte_3
Quanto all’interpretazione e all’ ambito di applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa invocata da ha prodotto (doc. 9) la sentenza n. 08399/2023 del TAR Lazio pubblicata in data 17/05/2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato il provvedimento n. 30428 adottato in sede cautelare dell’ , ritenendo insussistente il fumus, escludendo l’applicabilità, nei casi vagliati dall’RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 3 D.L. 115/2022 già citato. CP_1 RAGIONE_SOCIALE CP_5
6. Ritiene il Tribunale che le domande avanzate da non possano essere accolte, dovendosi ritenere condivisibili le valutazioni espresse nella citata sentenza del TAR Lazio e che di seguito vengono richiamate, con riferimento al caso in esame. CP_1
Esaminando i documenti contrattuali prodotti da parte attrice, si rileva che, nel caso in esame, la parte normativa relativa alla fornitura di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata predisposta unilateralmente dal professionista, potendo la cliente unicamente decidere se concludere il negozio, risultando preclusa un’effettiva trattativa.
Il contratto di somministrazione è stato concluso a tempo indeterminato, ferma però restando la durata temporalmente circoscritta delle condizioni economiche, specificate e pattuite in un documento allegato (Condizioni Economiche ‘fixa 12 luce pmi’, ove veniva esplicitato un ‘Corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘ fisso pari a 0,05500 €/kWh, precisando che « le presenti Condizioni Economiche […] sono valide per i primi 12 mesi di fornitura ») con precisazione che, alla scadenza, esse sarebbero state prorogate fino a successiva comunicazione scritta RAGIONE_SOCIALE società somministrante, ricevuta almeno 90 giorni prima all’applicazione delle nuove tariffe.
Con la comunicazione 20.5.2022 sopra richiamata si era dunque avvalsa del diritto potestativo di rideterminazione autonoma del corrispettivo di vendita dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ponendo in essere una modifica unilaterale del corrispettivo pattuito in contratto. RAGIONE_SOCIALE
Il giudice amministrativo ha posto correttamente in rilievo come la fattispecie si componga di una pluralità di elementi che non si esauriscono nella ricezione RAGIONE_SOCIALE proposta di esercizio dello ius variandi , in quanto l’efficacia delle modifiche consegue al decorso del termine di 90 giorni per l’esercizio dell’eventuale diritto di recesso da parte dell’utente.
7. Così ricostruita la successione dei fatti, occorre verificare se, come sostiene la ricorrente, tale condotta debba ritenersi contraria al disposto dell’art. 3 decreto c.d. aiuti-bis .
Il giudice amministrativo, dopo aver osservato come il legislatore, con la norma più volte richiamata, abbia ‘ volutamente spostato l’onere economico, derivante
dall’innalzamento dei prezzi energetici, sulle compagnie che operano nel settore, salvaguardando i cittadini che avevano concluso un contratto con prezzo bloccato ‘, ha rilevato che testualmente viene precluso al professionista il ricorso ai poteri contrattuali che legittimano la modifica unilaterale delle ‘ condizioni generali di contratto ‘ che regolano la fissazione delle tariffe di vendita.
Afferma il giudice amministrativo, con motivazione che questo Tribunale condivide, alla luce RAGIONE_SOCIALE interpretazione letterale del testo normativo, che l’enfasi posta sulle condizioni generali di contratto deve ritenersi dirimente per comprendere l’esatta portata del divieto, atteso che ‘ il Legislatore ha inteso sospendere unicamente le modifiche alla parte normativa del negozio, nella misura in cui incidono sulla determinazione del prezzo: in altre parole non si è previsto un congelamento tout court dei contratti di fornitura, bensì la sospensione di alcuni specifici poteri contrattuali ‘.
Nel caso in esame, come si è detto, nelle condizioni generali di contratto nulla è detto circa la determinazione del corrispettivo di vendita, essendo tale aspetto oggetto di un separato accordo contrattuale, formalizzato in un distinto documento.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE lettera RAGIONE_SOCIALE norma richiamata, dunque, nel caso in esame non vi è stata una modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto bensì un aggiornamento delle condizioni economiche scadute, senza variazione alcuna delle condizioni generali del contratto.
Tale lettura, del resto, trova conferma interpretativa nella modifica introdotta alla norma in esame con il c.d. decreto milleproroghe entrato in vigore il 30.12.2022 con cui è stato espressamente chiarito come l’aggiornamento delle tariffe indicate nelle ‘condizioni economiche alla scadenza delle stesse’ sia legittimo, dovendosi ritenere vietata la diversa condotta di modifica unilaterale delle ‘condizioni generali di contratto’.
Osserva parte attrice, nella memoria conclusiva, che – nel caso di specie – le condizioni economiche ‘ non erano affatto ‘in scadenza’, bensì risultavano ormai da anni ‘prorogate fino a nuova comunicazione da parte di trovandosi così l’utente ‘ alla mercé RAGIONE_SOCIALE controparte contrattuale ‘. Parte_1
Non ritiene il Tribunale che tale affermazione sia condivisibile poiché, nel documento contrattuale che disciplina le condizioni economiche del contratto, è espressamente indicata la validità delle stesse per mesi 12 con conseguente scadenza delle medesime nell’ottobre del 2018 e contestuale diritto RAGIONE_SOCIALE controparte di procedere a comunicare eventuali modifiche, con il termine di preavviso indicato.
Nessun ‘affidamento’ poteva dunque crearsi nella cliente circa il perdurare delle condizioni economiche originariamente pattuite in contratto, per una sorta di ‘proroga tacita’, atteso che il contratto disciplinava specificamente le modalità di aggiornamento delle stesse, modalità di cui la società somministrante si è avvalsa in una situazione di grave mutamento delle condizioni del mercato dell’RAGIONE_SOCIALE, allorquando le condizioni economiche pattuite contrattualmente erano scadute.
Della portata di tali pattuizioni contrattuali, d’altro canto, la società attrice, non rientrante nella categoria dei ‘consumatori’, essendo soggetto operante nel campo commerciale, aveva possibilità di piena cognizione e comprensione.
8. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte devono essere rigettate le domande avanzate dalla ricorrente mentre merita accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta, tendente a ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE controparte al pagamento dell’importo pari alla differenza tra l’importo portato dalle fatture emesse dal 27/10/2022 al 27/07/2023 (€.245.113,25) e il minore importo versato dalla ricorrente.
La resistente aveva inizialmente quantificato tale importo in €.140.126,05 ma l’accertamento eseguito dal c.t.u., con calcoli condivisi dalle parti, ha portato a rettificare detto importo in €.142.518,11.
La domanda può trovare accoglimento per il maggior importo, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni dalla resistente, essendo la domanda iniziale stata formulata con richiesta subordinata di condanna ‘ alla diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa ‘.
Su tale importo devono riconoscersi gli interessi moratori, dalla data di scadenza delle singole fatture alla data del saldo.
9. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore RAGIONE_SOCIALE controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore RAGIONE_SOCIALE controversia, in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.253 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge. RAGIONE_SOCIALEroparte_1
Le spese di c.t.u., stante l’utilità dell’accertamento anche per la parte vittoriosa, devono essere poste a carico delle parti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.
rigetta le domande proposte da RAGIONE_SOCIALEroparte_1
2. in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale svolta da […]
condanna al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE resistente dell’importo di € 142.518,11 per il titolo di cui in Parte_4 RAGIONE_SOCIALEroparte_1
motivazione oltre interessi moratori, dalla data di scadenza delle singole fatture alla data del saldo;
3. condanna . al rimborso in favore RAGIONE_SOCIALE controparte delle spese del giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge; CP_1 CP_
4. pone definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese di c.t.u.
Milano, 4 gennaio 2025
La giudice
NOME COGNOME