Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31599 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31599 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto negativo di competenza ex art. 45 c.p.c. sollevato dal Tribunale di Cuneo, con ordinanza del 18/04/2025, n. registro generale 8460/2025, nella causa fra:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-ricorrenti-
contro
MIMISTERO RAGIONE_SOCIALE‘Agricoltura e RAGIONE_SOCIALEa sovranità RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEe foreste, in persona del Ministro p.t.;
-resistente-
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione all’ordi nanza ingiunzione n. 132/2024 emessa dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 , comma 1, lett. d), d.lgs. n. 198 del 2021.
L’opposizione era stata proposta davanti al Tribunale di Lodi, il quale si era dichiarato incompetente, in favore di quello di Cuneo, accogliendo l’eccezione preliminare RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE., alla quale aveva aderito controparte.
Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Cuneo, quest’ultimo ha chiesto d’ufficio regolamento di competenza, affinché fosse dichiarata la competenza del Tribunale di Milano.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha presentato note difensive.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa migliore comprensione dei fatti di causa, è opportuno riassumere la vicenda sulla base RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione operata dal Tribunale di Cuneo, integrata con gli elementi risultanti dalle memorie agli atti.
Con ricorso dinanzi al Tribunale di Lodi, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME proponevano opposizione avverso l’ordinanza -ingiunzione n. 132/2024, elevata dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 198 del 2021, per avere gli istanti modificato unilateralmente il rapporto contrattuale intercorrente tra la detta società e l’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Villanova Solaro.
Il Tribunale di Lodi, accogliendo l’eccezione preliminare di incompetenza per territorio sollevata dal RAGIONE_SOCIALE resistente, cui aveva aderito la parte
opponente, si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Cuneo in quanto la violazione era stata commessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa detta RAGIONE_SOCIALE nella sua sede, ricadente, per l’appunto , nel circondario di quest ‘ultimo Tribunale.
Il Tribunale di Cuneo, davanti al quale la causa fu riassunta da parte di RAGIONE_SOCIALE, ha di seguito proposto, nella resistenza del RAGIONE_SOCIALE opposto, regolamento di competenza davanti a questa Corte con ordinanza del 18 aprile 2025, ritenendo che la violazione non attenesse a un rapporto privatistico, ma, a monte, a pratiche commerciali sleali, sicché, ai fini RAGIONE_SOCIALEa competenza, rilevava il luogo in cui la società opponente aveva assunto la decisione unilaterale di modificare il prezzo, restando la comunicazione a COGNOME NOME un mero momento esecutivo RAGIONE_SOCIALEa condotta. Di conseguenza, la competenza per territorio doveva essere individuata nel Tribunale di Milano, sede legale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nonché luogo di commissione RAGIONE_SOCIALE‘illecito.
Nei termini di rito le parti hanno depositato note difensive, con le quali il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto venisse accertata e dichiarata la competenza del Tribunale di Cuneo, essendo stati gli atti lesivi commessi in Villanova Solaro, sede RAGIONE_SOCIALE‘azienda in questione; RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME si sono rimessi alle valutazioni di questa Suprema Corte.
Il conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Cuneo è infondato.
Al riguardo, occorre, innanzitutto, evidenziare che il d.lgs. n. 198 del 2021, dalla cui applicazione è insorta la controversia in esame, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe forniture di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in cui « il fornitore o l ‘ acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell ‘ Unione » (art. 1, comma 2) – ma non anche degli accordi tra fornitori e consumatori -, ha introdotto diverse previsioni normative volte a contrastare pratiche commerciali scorrette tra gli operatori RAGIONE_SOCIALEa filiera agroRAGIONE_SOCIALE, caratterizzate da un forte squilibrio a vantaggio RAGIONE_SOCIALE‘operatore dotato di maggiore forza contrattuale (l’acquirente), individuando in proposito un elenco di pratiche commerciali comunque
vietate (art. 3, comma 1), e un elenco di pratiche commerciali vietate, se non precedentemente concordate in termini chiari e univoci (art. 3, comma 2).
In questo contesto si colloca, dunque, il d.lgs. n. 198 del 2021 il quale, per quanto qui interessa, prevede , all’art. 4 , comma 1, rubricato « Pratiche commerciali sleali vietate », che « Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti di cessione, sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali », tra cui rientra « la modifica unilaterale, da parte RAGIONE_SOCIALE ‘ acquirente o del fornitore, RAGIONE_SOCIALEe condizioni di un contratto di cessione di RAGIONE_SOCIALE agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume RAGIONE_SOCIALEa fornitura o RAGIONE_SOCIALEa consegna dei RAGIONE_SOCIALE, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei RAGIONE_SOCIALE », descritta alla lett. d).
Il precedente art. 2 RAGIONE_SOCIALEa citata normativa detta le definizioni dei termini sopra evidenziati, stabilendo che deve intendersi per « acquirente », « qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell’Unione europea che acquista RAGIONE_SOCIALE agricoli e alimentari; il termine ‘ acquirente’ può includere un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche » (lett. b); per « fornitore », « qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende RAGIONE_SOCIALE agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni » (lett. i); per « contratti di cessione », « i contratti che hanno ad oggetto la cessione di RAGIONE_SOCIALE agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, RAGIONE_SOCIALEe cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di RAGIONE_SOCIALE agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102, di cui essi sono soci » (lett. 2).
Il d.lgs. de quo , che ha subito diverse modifiche, sia pure non rilevanti nel caso di specie, con il d.l. n. 63 del 2024, recante ‘ Disposizioni urgenti per le imprese agricole, RAGIONE_SOCIALEa pesca e RAGIONE_SOCIALE‘acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale ‘, conv ., con modif., dalla legge n. 101 del 2024, prescrive, all’art. 10 , una serie di sanzioni, statuendo, al comma 4, con riferimento alla condotta in esame, che « salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui all ‘ articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), h), i) e j) si applica all ‘ acquirente una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell ‘ ultimo esercizio precedente all ‘ accertamento. La misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione nonché all ‘ entità del danno provocato all ‘ altro contraente. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore a 30.000 euro ».
Orbene, la Direttiva sopra descritta e il d.lgs. menzionato si riferiscono ai rapporti economici tra parte agricola e parte industriale – destinataria dei RAGIONE_SOCIALE agricoli -, nella consapevolezza che la maggiore debolezza economica e strutturale RAGIONE_SOCIALEa prima prende corpo nelle relazioni contrattuali intercorrenti con la seconda, RAGIONE_SOCIALEe quali conformano i contenuti, al fine di evitare che questi siano interessati da pratiche vessatorie e di promuovere e tutelare la concorrenza attraverso l’inibizione di effet ti pregiudizievoli idonei a incidere sull’equilibrio del mercato e sul sistema produttivo agricolo, considerato, per la sua funzione economica e sociale, fondamentale per l’intera comunità, al pari di quanto accade nel codice d el consumo di cui al d.lgs. n. 205 del 2006.
È evidente, allora, che le norme descritte dal d.lgs. n. 198 del 2021 non fan no altro che disciplinare i rapporti privatistici attraverso l’imposizione di obblighi e divieti alle imprese che, in ragione del loro potere, siano in grado di incidere sulla condotta economica di privati, così svolgendo, di fatto, una funzione integrativa RAGIONE_SOCIALE‘autonomia negoziale e concorrendo alla determinazione del regolamento del testo contrattuale, al quale fa da contraltare, in caso di violazione dei precetti imperativi da esso previsti, l’applicazione di sanzioni penali, civili e amministrative.
A questo fine, il d.lgs. n. 198 del 2021 ha, da una parte, previsto principi ed elementi essenziali da rispettare nella stipula di contratti di cessione (quali la forma scritta per le pattuizioni relative alla durata, quantità, caratteristiche del prodotto venduto, prezzo e modalità di consegna e di pagamento), come sancito nell’art. 3, e, dall’altra, vietato all’acquirente le pratiche commerciali sleali descritt e dall’art. 4 e considerate tali ex lege , sostanzialmente impedendo al medesimo acquirente di esigere dal venditore il rispetto di clausole contrattuali unilateralmente determinate, sia nella fase precontrattuale sia in quella contrattuale.
In quest’ultimo contesto si inserisce la condotta descritta all’art. 4, comma 1, lett. d), del citato d.lgs. perché, come osservato dalla dottrina, lo squilibrio tra le due parti contrattuali si manifesta prevalentemente nel momento RAGIONE_SOCIALEa determinazione del prezzo dei RAGIONE_SOCIALE, andando a incidere sulla libertà contrattuale RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore agricolo a causa RAGIONE_SOCIALE‘ imposizione di condizioni unilateralmente predisposte dalla parte industriale acquirente, secondo quanto rilevato dal Libro verde sulle pratiche commerciali sleali nella catena di fornitura RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE tra imprese in Europa del 31 gennaio 2013 (si veda in tema di prezzo del latte e dei RAGIONE_SOCIALE lattiero-caseari, CGUE 13 novembre 2019, COGNOME, in C-2/18, punto 53, per la quale gli Stati membri dispongono di una competenza residua per adottare misure in materia di lotta contro le pratiche commerciali sleali, che hanno l’effetto di regolamentare il processo di libera negoziazione dei prezzi, anche se siffatte misure incidono sul principio di libera negoziazione del prezzo da pagare per la consegna di latte crudo risultante dall’art . 148 del Regolamento n. 1308/2013 e, pertanto, sul funzionamento del mercato interno nel settore interessato; sulla correlazione tra prezzo e pratiche scorrette, CGUE, 11 marzo 2021, Commissione europea c/ Ungheria in C-400/19).
La norma in questione vieta, dunque, la modifica unilaterale, da parte RAGIONE_SOCIALE‘acquirente, RAGIONE_SOCIALEe condizioni di un contratto di cessione di RAGIONE_SOCIALE agricoli e alimentari, ciò implicando, innanzitutto, la preesistenza di un contratto di cessione già formato e, quindi, la unilaterale prescrizione di una
condizione diversa da quella previamente concordata e idonea a incidere sul sinallagma contrattuale.
Posto che il d.lgs. n. 198 del 2021 prevede interventi correttivi volti ad evitare l’approfittamento RAGIONE_SOCIALEa parte contrattuale più forte rispetto a quella più debole (l’RAGIONE_SOCIALE agricola) -concretatosi con l’unilaterale modifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni contrattuali precedentemente pattuite, con conseguente incidenza sul sinallagma contrattuale -, onde garantire l’attuazione dei principi di chiarezza e simmetria contrattuale, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe buone pratiche commerciali descritte all’art. 6, è palese che la condotta, intanto, può dirsi consumata in quanto sia avvenuto il contatto tra l’RAGIONE_SOCIALE acquirente e l’RAGIONE_SOCIALE agricola giacché , solo in questo modo, può prendere corpo la pratica sleale vietata ex lege , costituendo, invece, qualunque decisione assunta dagli organi deliberativi RAGIONE_SOCIALEa prima, ma non esternata alla seconda, un mero atto preparatorio ininfluente sulla precedente pattuizione.
Pertanto, essendosi la condotta consumata, nella specie, con la ricezione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa notizia RAGIONE_SOCIALE‘ unilaterale modifica del prezzo trasmessa dall’RAGIONE_SOCIALE commerciale, è evidente che la competenza territoriale deve individuarsi nella circoscrizione del Tribunale in cui ha sede la medesima RAGIONE_SOCIALE, ossia, come correttamente affermato al Tribunale di Lodi, il Tribunale di Cuneo.
Può, allora, affermarsi il seguente principio di diritto:
‘ In tema di illeciti amministrativi, il divieto, posto dall’art. 4, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 198 del 2021, a carico RAGIONE_SOCIALE‘acquirente o del fornitore di modificare unilateralmente le condizioni di un contratto di cessione di RAGIONE_SOCIALE agricoli e alimentari (nella specie, il prezzo RAGIONE_SOCIALEa fornitura del latte), rispondendo alla duplice esigenza di tutelare sia la parte contrattuale economicamente più debole (ossia l’RAGIONE_SOCIALE agricola), sia, più in generale, l’equilibrio del mercato e il sistema produttivo agricolo da pratiche commerciali scorrette poste in essere dalla parte economicamente più forte (ossia l’industria), incide sull’autonomia negoziale, conformandola con funzione integrativa, onde promuovere la concorrenza attraverso l’inibizione
degli effetti pregiudizievoli idonei a incidere sull’equilibrio del mercato e sul sistema produttivo agricolo. Ne consegue che, consumandosi la violazione del detto obbligo nel momento negoziale, la competenza per territorio del giudice va individuata nel luogo in cui la modifica unilaterale del contratto, imposta dall’acquirente, viene ricevuta dal venditore e non già nel luogo ove questa viene deliberata ‘ .
Va, pertanto, dichiarata la competenza del Tribunale di Cuneo, atteso che la ditta RAGIONE_SOCIALE fornitrice ha ricevuto la modifica unilaterale del prezzo imposta dalla ricorrente nella propria sede in Villanova Solaro (INDIRIZZO).
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio (Cass., Sez. 2, n. 21737 del 17 novembre 2004).
P.Q.M.
La Corte,
dichiara la competenza del Tribunale di Cuneo, davanti al quale rimette le parti nel termine di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa II sezione civile del 19 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME