Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16114 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16114 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1204/2023 R.G., proposto da
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME
-intimata – per la cassazione della sentenza n. 1716/2022 della CORTE d’APPELLO di Palermo pubblicata il 31.10.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’11.3.2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24.07.2019 NOME COGNOME intimava sfratto per morosità, con contestuale richiesta di risoluzione del contratto, relativamente al l’immobile sito in Trapani, INDIRIZZO concesso in locazione a NOME COGNOME per un canone mensile di euro 450,00 in forza del
Locazione uso abitativo
contratto del 26.01.2010, stipulato con NOME COGNOME dante causa dell’attrice, la quale vi era subentrata il 4.02.2016. La locatrice lamentava la morosità del conduttore fino al mese di luglio 2019 per euro 7.700,00 per canoni, oltre che per gli oneri condominiali per gli anni 2016-2019 per euro 2.670,27. In particolare, quanto ai canoni, era prospettato il pagamento parziale dei canoni relativi al periodo da novembre 2017 a maggio 2018 per una differenza di euro 1.400,00, mentre il residuo di euro 6.300 afferiva ai canoni dovuti per il periodo compreso tra giugno 2018 e luglio 2019.
NOME COGNOME si opponeva allo sfratto, contestando la morosità sia per i canoni oggetto dell’intimazione, sia per gli oneri condominiali, e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione degli importi indebitamente pagati. Deduceva il convenuto che i canoni oggetto di intimazione erano stati corrisposti, depositando a sostegno copia dei bonifici effettuati recanti l’indicazione della causale per i mesi gennaio-dicembre 2017, gennaiodicembre 2018, gennaio-giugno 2019.
Con sentenza n. 404/2021, pubblicata il 5.5.2021, il Tribunale di Trapani dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, ordinava il rilascio del bene e lo condannava al pagamento dei canoni e degli oneri non pagati, rigettando le domande riconvenzionali.
La Corte d’Appello di Palermo con sentenza pubblicata il 31.10.2022, in parziale accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME rigettava la domanda di condanna al pagamento degli oneri condominiali in assenza del deposito della delibera condominiale di approvazione del bilancio, confermando nel resto la sentenza impugnata e gravando l’appellante delle spese del secondo grado.
Osservava la Corte d’appello , per quanto rileva ancora ai fini del presente giudizio, che nel procedimento per convalida di sfratto a seguito dell’opposizione il thema decidendum si cristallizza sulla base della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative ex art. 426 cod. proc. civ. , potendo l’intimante non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle soprattutto in seguito alle difese svolte
dalla controparte. La locatrice, a fronte dell ‘eccezione di pagamento da parte del conduttore, aveva precisato che i pagamenti invocati andavano imputati alle mensilità per gli anni 2016, 2017 e 2018. Tuttavia, poiché a partire dal gennaio 2017 il conduttore aveva imputato il pagato alle mensilità correnti e non al debito pregresso, era emerso l’omesso pagamento di una intera annualità, erroneamente riferita al 2019, ma attinente invece al 2016.
La domanda di pagamento avanzata nella memoria integrativa da parte della locatrice relativa a ratei diversi da quelli originariamente intimati, notò ancora la corte, si basava sugli stessi fatti costitutivi dedotti al momento dell’intimazione , ossia la morosità del conduttore sebbene riferita ad un periodo diverso da quello inizialmente prospettato, senza perciò risolversi nella prospettazione di una diversa causa petendi . Quella svolta in sede di memoria integrativa si configurava non come pretesa diversa da quella originaria, ma come ‘tollerabile all argamento del petitum iniziale, tale da non implicare uno stravolgimento della controversia ‘ . Rilevava ancora la corte che ‘poco rileva la questione della presunt a violazione dell’art. 1193 c.c.’ , poiché, indipendentemente dalla diversa imputazione proposta dal Romito, permaneva il grave inadempimento nella corresponsione di una intera annualità del canone.
In ordine alla domanda di ripetizione di tutti i canoni asseritamente pagati in misura maggiorata da settembre 1981 a dicembre 2009 in riferimento al contratto del 1° gennaio 1998, la Corte d’appello dava atto che il riferimento fatto dal conduttore nella comparsa di costituzione a dicembre 2009, data di cessazione del predetto contratto, permetteva di escludere l ‘allegazione che tra il contratto del 26.1.2010 (nel quale la sig.ra COGNOME era subentrata) e quello precedente non vi fosse soluzione di continuità, sì che, pur esulando dal tema del contendere la questione dell’efficacia novativa del contratto , il conduttore assumeva di aver versato un canone superiore alla misura legale nel quadro di un rapporto contrattuale diverso da quello oggetto di causa. Da tanto discendeva che
avendo la locatrice azionato la sua pretesa sulla base del contratto del 26.1.2010, nel quale era subentrata prima del denunciato inadempimento, la domanda svolta dal Romito la si sarebbe dovuta promuovere verso gli eredi del locatore stipulante il contratto del 1° gennaio 1998 e non verso la Giurlanda in proprio.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre NOME COGNOME sulla base di tre motivi. NOME COGNOME è rimasta intimata.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1193 cod. civ.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello ha violato l’art. 1193 cod. civ. per aver ritenuto irrilevante l’imputazione di pagamento fatta dal debitore in sede di bonifico dei canoni (gennaio-dicembre 2017, gennaiodicembre 2018, gennaio-giugno 2019), e la conseguente estinzione dei crediti in questione, i quali, nonostante ciò, erano stati oggetto della intimazione di sfratto per morosità, mentre era irrilevante che il creditore avesse dedotto, irritualmente, l’esistenza di altro e contestato credito. Il creditore non avre bbe potuto contestare l’imputazione fatta dal debitore e chiedere l’accertamento di un diverso credito, poiché l’art. 1193 cod. civ. consente al creditore d i provare l’esistenza di altro credito e la relativa imputazione solo in assenza di quella fatta dal debitore.
1.1. Il motivo è inammissibile.
NOME COGNOME ha intimato sfratto per morosità nei confronti dell’odierno ricorrente deducendone la morosità rispetto al contratto del 26.01.2010 stipulato con NOME COGNOME dante causa della prima, la quale era subentrata in esso il 4.02.2016. La locatrice lamentava la morosità del conduttore fino al mese di luglio 2019 per un importo di euro
7.700,00 per canoni, oltre che per gli oneri condominiali per gli anni 20162019, per euro 2.670,27. In particolare, quanto ai canoni, l’attrice nell’intimazione di sfratto aveva prospettato il pagamento parziale dei canoni relativi al periodo da novembre del 2017 a maggio 2018 per una differenza di euro 1.400,00, mentre l’ulteriore importo di euro 6.300 afferiva ai canoni dovuti per il periodo compreso tra giugno 2018 e luglio del 2019.
Il conduttore nel costituirsi nella fase sommaria del giudizio ha contestato la pretesa inadempienza, poiché i canoni oggetto di intimazione erano stati corrisposti e al riguardo depositava copia dei bonifici effettuati recanti l’indicazione della causale per i mesi gennaio -dicembre 2017, gennaio-dicembre 2018, gennaio-giugno 2019.
In sede di memoria integrativa, per quanto debba rilevarsi che il ricorrente non abbia riprodotto, né nella sezione destinata alla esposizione del fatto, né nel corpo dei motivi, le conclusioni svolte dalla Giurlanda, quest’ultima aveva rilevato, secondo quanto si apprende dalla sentenza impugnata che , per effetto dell’imputazione di pagamento fatta dal debitore con riferimento a partire dalla mensilità di gennaio 2017, comunque risultava l’omesso pagamento di una intera annualità .
1.2. La Corte d’appell o, sul rilievo che nel procedimento per convalida di sfratto l’opposizione dell’intimato dà luogo alla trasformazione di esso in un giudizio ordinario di cognizione, da svolgersi nelle forme di cui all’art. 447 bis cod. proc. civ., e che il thema decidendum si cristallizza solo in base alla combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative ex art. 426 cod. proc. civ., ha considerato che l’intimante in occasione di tale incombente può non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle ‘se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte’ .
Lasciando da parte per un momento tale profilo che ritornerà in occasione de ll’esame del secondo motivo, occorre rilevare come la Corte d’appello abbia ricordato che secondo la locatrice i pagamenti documentati dal conduttore dovessero essere imputati alle mensilità degli anni 2016,
2017 e 2018. Con il che era emerso ‘l’omesso pagamento di un’intera annualità di pigioni, erroneamente riferita dalla locatrice all ‘anno 2019 ed attinente, invece, all’anno 2016 ‘ .
Nei limiti richiesti dallo scrutinio del motivo, ha osservato la Corte d’appello che ‘poco rileva la questione della presunta violazione dell’art. 1193 cod. civ. … posto che, ind ipendentemente dalla formale e diversa imputazione proposta dal Romito, permane il grave inadempimento del conduttore nella corresponsione di un intero anno di canoni, idoneo per ciò solo a giustificare lo scioglimento del vincolo tra le parti e la condanna al pagamento dei canoni impagati, quale che sia l’anno che ne ha visto il ma turare’.
In questa cornice, osserva la Corte, non ricorre affatto la dedotta violazione dell’art. 1193 , comma primo, cod. civ., posto che non è stata operata una imputazione dei pagamenti invocati dal conduttore in spregio alla dichiarazione in sede di bonifici, ma, più banalmente, si è preso atto, nei limiti consentiti dal rito in materia di locazione, come si dirà tra breve, che il grave inadempimento afferente ad una annualità sussisteva in ogni caso, anche se relativamente ad una annualità diversa (2016) da quella inizialmente indicata nell’atto di intimazione di sfratto , precisando che ‘poco rileva la questione della presunta violazione dell’art. 1193 cod. civ. …’ .
In altri, e più banali termini, giacché la problematica sull’imputazione dei pagamenti è stata considerata espressamente irrilevante dalla sentenza impugnata e, dunque, non ha costituito ratio decidendi , il motivo in esame risulta inammissibile.
Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. , la violazione dell’art. 426 cod. proc. civ.
Il ricorrente si duole per essere stata ritenuta la domanda svolta dalla locatrice in sede di memoria integrativa come emendatio libelli e non quale domanda nuova in aggiunta a quella precedentemente svolta in rapporto di alternatività con questa. Erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda posta nella memoria integrativa fosse ‘un tollerabile allargamento
del petitum iniziale ‘, mentre si tratta va di una ‘integrale sostituzione dell’originaria causa petendi e del petitum e non una mera integrazione degli stessi, poiché i canoni ‘oggetto dello sfratto per morosità risultavano tutti già pagati prima della proposizione del giudizio’ . La domanda in questione, pertanto, era in aggiunta, e non in alternativa, a quella originaria.
2.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 -bis n. 1 c.p.c., poiché la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di un consolidato orientamento espresso da questa Corte.
Quand’anche si volesse intendere la problematica sull’imputazione dei pagamenti come questione incidente -ma lo si rileva per absurdum , atteso quanto osservato a proposito del primo motivo – ai fini dello scrutinio del secondo motivo, quest’ultimo va dichiarato inammissibile .
La Corte d’appello, come già detto, nel procedere all’esame del primo motivo d’appello ha richiamato il principio di diritto, a mente del quale ‘Nel procedimento per convalida di licenza o di sfratto, l’opposizione dell’intimato dà luogo ad un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all’art. 447 bis c.p.c.: sicché, non essendo specificamente previsti particolari contenuti degli atti introduttivi del giudizio, deve ritenersi che l’originario intimante, in occasione del deposito delle memorie integrative, può non solo emendare le proprie domande, ma anche modificarle, soprattutto se gli eventuali emendamenti e modifiche si rendono necessari a seguito delle difese svolte dalla controparte ‘ (v. Cass., sez. III, 20 maggio 2013, n. 12247; 9 marzo 2012, n. 3696; 29 settembre 2006, n. 21242; 30 giugno 2005, n. 13963. Più di recente, in senso conforme, v. Cass., sez. 6-III, 19 febbraio 2019, n. 4771; sez. III, 26 maggio 2023, n. 14779).
Nel caso di specie, a fronte dell’ eccezione del conduttore di aver estinto i crediti oggetto alla base dell’intimazione di sfratto , la locatrice ha operato alla stregua di tale principio di diritto una, consentita, modifica della domanda quanto ai fatti costitutivi della chiesta risoluzione per inadempimento, individuandoli con riferimento ad una diversa annualità di canoni rimasti impagati.
Va peraltro notato che Cass. 12247/2013 ebbe ad ammettere la modifica della domanda iniziale da parte del locatore, pur riguardando quella nuova una diversa causa solvendi , costituita da un ulteriore contratto di locazione, avente ad oggetto un locale contiguo a quello per il quale era stato intimato lo sfratto per morosità, operando così un ampliamento del thema decidendum , che ha incluso una domanda di pagamento fondata su di una causa petendi concorrente e legata a quella originaria da ragioni di connessione soggettiva e, parzialmente, oggettiva. Per contro, nella presente vicenda, come già detto, l’inadempimento, per effetto dell’ imputazione fatta dal conduttore, la si sarebbe dovuta riferire al 2016 e non al 2019 come inizialmente prospettato.
Si consideri, ancora, che nel procedimento per convalida di sfratto a seguito dell’instaurazione di un autonomo giudizio a cognizione piena per effetto dell’opposizione dell’intimato, è consentito al locatore, con la memoria ex art. 426 cod. proc. civ., domandare il pagamento dei canoni pregressi non dedotti nell ‘ intimazione di sfratto per morosità (v. Cass., sez. III, 23 marzo 2017, n. 7430), poiché nelle controversie in materia di locazione ‘ e preclusioni del rito lavoristico scattano non dall’ordinanza di mutamento del rito, ma dal deposito della memoria integrativa ai sensi dell’art. 426 cod. proc. civ. la quale, nella logica della norma di cui all’art. 667, non rimedia all’irregolarità di una controversia di lavoro introdotta nelle forme ordinarie, ma segna il passaggio dal procedimento sommario alla controversia locatizia … La controversia locatizia sorge invece con l’accesso al rito speciale, sicché la memoria integrativa non soffre delle limitazioni derivanti da una previa introduzione del giudizio. Ciò da cui la controversia locatizia è anticipata è solo un procedimento sommario. Il thema decidendum della controversia, la quale non può che seguire le forme speciali, si forma così in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all’art. 426 ‘ (v. Cass. 7430/2017, cit). Per contro, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente , ‘ Lo sbarramento introdotto dall’art. 420, comma 1, cod. proc.
civ. circa la possibilità di modificare le domande, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione giudiziale, è relativo quindi non all’originaria domanda di cui all’intimazione di sfratto per morosità, ma alla domanda così come cristallizzata nella memoria di cui all’art. 426 ‘ (v., sempre, Cass. 7430/2017, cit.).
Parte ricorrente, ancorché la sentenza citi proprio la giurisprudenza sulla possibilità di modificare la domanda all’atto del meccanismo di cui all’art. 667 c.p.c., non offre alcun argomento per superarla e anzi nemmeno ne discute.
Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. , per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
Il ricorrente, in relazione alla domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone di locazione a decorrere dal settembre 1981, si duole per aver la Corte d’appello sollevato d’ufficio il difetto di legittimazione passiva della locatrice sul rilievo che la domanda era stata proposta nei confronti della COGNOME in proprio e non quale erede di NOME COGNOME. La stessa COGNOME, pur contestando il proprio difetto di legittimazione passiva, aveva invocato la non opponibilità di eccezioni derivanti da un contratto diverso da quello del 26.1.2010, così confermando la propria legittimazione passiva anche quale erede del marito deceduto nel 2016.
3.1. Il motivo è inammissibile.
La Corte d’appello i n relazione alla domanda di riconvenzionale proposta dal conduttore per la ripetizione di tutti i canoni asseritamente pagati in misura maggiorata da settembre 1981 a dicembre 2009 in riferimento al contratto del 1° gennaio 1998, ha considerato che il riferimento fatto dal conduttore nella comparsa di costituzione a dicembre 2009, data di cessazione del predetto contratto, permetteva di escludere l’allegazione che tra il contratto del 26.1.2010 (nel quale la sig.ra COGNOME era subentrata) e quello precedente non vi fosse soluzione di continuità, sì che, pur esulando dal tema del contendere la questione dell’efficacia
novativa del contratto, il conduttore assumeva di aver versato un canone superiore alla misura legale nel quadro di un rapporto contrattuale diverso da quello oggetto di causa. Da tanto discendeva che avendo la locatrice azionato la sua pretesa sulla base del contratto del 26.1.2010, nel quale era subentrata prima del denunciato inadempimento, la domanda svolta dal Romito la si sarebbe dovuta promuovere verso gli eredi del locatore stipulante il contratto del 1° gennaio 1998 e non verso la Giurlanda in proprio.
3.2. Osserva la Corte che ‘ la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto ‘ , e che ‘ la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa ‘ (v. Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; sez. III, 15 maggio 2018, n. 11744).
Il ricorrente ha precisato in esordio del ricorso (v. pagina 2) che lo sfratto per morosità è stato intimato dalla Giurlanda sulla base del contratto del 26.1.2010 intercorso con NOME COGNOME nel quale l’intimante era subentrata il 4.2.2016, e che la stessa aveva sostenuto la non opponibilità delle eccezioni basate su un contratto diverso. Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha osservato che la domanda riconvenzionale poggiava sul contratto del 1988, il quale era la formalizzazione del contratto verbale intercorso nel 1981 con NOME COGNOME (padre di NOME) , tant’è che la pretesa svolta andava dal settembre 1981 e ciò fino ‘al mese di dicembre 2009 – data in cui è cessato il contratto stipulato in data 1.1.1998 -o subordinatamente, fino alla data di rinnovo del contratto successiva all’entrata in vigore della L. 431/1998’. D’altro canto, non è neanche sostenibile che la Giurlanda abbia riconosciuto, o svolto difese incompatibili, la propria legittimazione passiva quale erede del marito deceduto nel 2016,
poiché l’intimazione di sfratto riguardava il contratto del 26.1.2010 , mentre era del tutto estranea ad una pretesa basata su un diverso contratto.
Né, mette conto ancora far constare, il Romito ha precisato se, dove e quando ha allegato elementi per sostenere il carattere non novativo del contratto del 26.1.2010, come peraltro osservato dalla corte territoriale: ‘ la questione dell’efficacia novati va o meno del contratto del 26.1.2010, su cui il Tribunale si è soffermato, esula in verità dal contendere, perché non postulata affatto dal conduttore, il quale opina di aver versato un canone superiore alla misura legale nelle more del rapporto inaugurato col contratto del ‘9 8, e non durante quello ape rtosi con col contratto del 2010’ (v., pagina 10 della sentenza). Di qui il rilevato difetto di titolarità passiva della COGNOME, considerato che essa aveva agito in proprio quale subentrante nel contratto del 2010 prima del verificato inadempimento, pacificamente diverso da quello fondante il credito restitutorio, il COGNOME avrebbe dovuto rivolgere la sua domanda nei riguardi degli eredi di NOME COGNOME, tra cui la COGNOME, ma in tale qualità e non in proprio come avvenuto nel caso in esame.
4.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese per essere rimasta intimata la Giurlanda.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al
competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della