Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32249 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32249 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2025
Oggetto:
intermediazione finanziaria
AC -28/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26260/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura allegata al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5179/2021, pubblicata in data 13 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME COGNOME (in prosieguo, breviter : ‘la cliente ‘) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva respinto le domande da lei formulate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. (in prosieguo, breviter : ‘la banca ‘) aventi a oggetto: a) la declaratoria di inadempimento agli obblighi informativi ricadenti sull’ intermediario in relazione all’acquisto di obbligazioni argentine, per un totale di euro 324.575,59, con condanna della banca alla restituzione del differenziale tra il valore nominale di acquisto e il valore di rivendita (quest’ultimo indicato in euro 129.535,42); b) la declaratoria di nullità o annullabilità degli ordini di acquisto e del contratto quadro di negoziazione; c) la condanna della banca al risarcimento dei danni patiti dalla cliente; d) la domanda di restituzione delle somme di cui la banca si era ingiustificatamente arricchita.
La banca ha resistito con controricorso.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: 3.1) che il motivo di appello con cui si contestava la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale delle domande formulate dalla cliente con la memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. (risarcimento danni, annullabilità, risoluzione per inadempimento e arricchimento senza causa), sul presupposto della loro tardività, per non essere in alcun modo contenute nell’atto
introduttivo del giudizio, era inammissibile, siccome privo di specificità, non contenendo la censura l’ indicazione del contenuto degli atti cui si riferiva, sì da non consentire al giudice dell’impugnazione di esaminare la pretesa dell’appellante; in ogni caso, la preclusione alla modificazione della domanda introduttiva, consolidata nella giurisprudenza, corrispondeva a un preciso intento della riforma processuale adottata dal legislatore e andava confermata nella sua perdurante applicabilità anche al caso di specie; 3.2) che la declaratoria di prescrizione della domanda restitutoria di tutte le pretese della cliente inerenti ad acquisti di titoli avvenuti in epoca anteriore all’anno 2003 era corretta, atteso che il relativo termine decennale aveva iniziato a decorrere in data 23 dicembre 2001 (epoca di dichiarazione del default dello Stato argentino) e il primo atto interruttivo comunicato dalla cliente alla banca risaliva al 9 novembre 2012; 3.3.) che, in relazione agli acquisti di titoli effettuati nell’anno 2003, gli unici estranei alla dichiarata prescrizione, la documentazione prodotta dalla banca in atti dimostrava che, per effetto della loro attuazione (acquisto e successiva rivendita), la cliente aveva avuto un guadagno di euro 1.089,68, sicché non si potevano ritenere sussistenti obblighi restitutori a carico della banca.
Le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo: «violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.: nullità della sentenza o del procedimento per scorretta applicazione della norma disciplinante il processo di merito comportante un’attività deviante rispetto alla regola processuale prescritta. Violazione o falsa applicazione dell’art. 183, sesto comma, n. 1,
c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. », deducendo la nullità e, comunque, l’ erroneità della sentenza impugnata laddove, semplicemente reiterando la già generica affermazione del Tribunale, ha dichiarato inammissibile la censura in appello con cui si contestava la ritenuta inammissibilità delle domande contenute nella memoria della cliente depositata ai sensi dell’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., allorquando è invece evidente che il gravame conteneva specifiche argomentazioni a sostegno dell’erroneità di tale rilievo processuale, segnatamente ritenendo che già la domanda introduttiva contenesse la deduzione dei fatti e delle ragioni giuridiche idonee a sostenere le domande, semplicemente dettagliate nella suddetta memoria.
Il motivo è fondato e va accolto.
Costituisce affermazione costante e condivisibile di questa Corte (Sez. 2, Ordinanza n. 23975 del 06/09/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 5884 del 05/03/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 24458 del 10/08/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 18596 del 30/06/2023) quella secondo cui la modificazione della domanda, ammessa dall’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., vigente ratione temporis , può riguardare uno o entrambi gli elementi oggettivi della medesima ( petitum e causa petendi ), sempreché la domanda così modificata risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Nel caso di specie, la stessa Corte di appello, nel riassumere i fatti di causa (a pag. 2), dà atto che la vicenda dedotta in lite dalla cliente nell’a tto introduttivo del giudizio riguarda il contratto quadro di negoziazione e gli ordini di acquisto a esso conseguenti (eseguiti dal 1999 sino al 2005) aventi a oggetto obbligazioni argentine.
Questa essendo, incontestatamente -giacché che tale sia il perimetro di riferimento non è contestato nemmeno dalla banca – la vicenda dedotta in lite, appare evidente che la formulazione nella memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., di domande aventi a oggetto il risarcimento del danno derivante dal dedotto inadempimento della banca, l’annullabilità dei contratti per vizio del consenso, la loro risoluzione per inadempimento conseguente al dedotto inadempimento e l’arricchi mento senza causa della banca, per effetto del trattenimento di somme senza alcuna valida giustificazione giuridica, costituiscono non già un inammissibile mutamento della domanda originaria bensì, nel solco della giurisprudenza sopra citata, un ‘ estensione del perimetro di indagine del giudice che, pur modificando l’ originario petitum e le conseguenti causae petendi , non determina alcuna inammissibile ‘ modificazione della domanda ‘, dovendo questa intendersi come introduzione di un accertamento relativo a un bene della vita diverso da quello dedotto con l’at to introduttivo e comportante soprattutto l’ introduzione di nuovi fatti a sostegno della deduzione, idonei a modificare la vicenda sostanziale descritta nella citazione.
La sentenza impugnata è sul punto (cfr. pagg. 10 e 11) affetta da un’ evidente anfibologia, avendo dichiarato il relativo motivo di appello prima inammissibile per difetto di specificità e subito dopo infondato, laddove avrebbe pretesa di discostarsi da un ‘ consolidato ‘ orientamento giurisprudenziale dell’ art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., contrario a quello propugnato dall’appellante . Sennonché, da un canto va rilevato che, a fronte della declaratoria di inammissibilità operata dal giudice di primo grado delle conclusioni formulate nella suddetta memoria,
l’appellante aveva il solo onere di allegare l’erroneità di siffatto giudizio, ciò che onerava il giudice del gravame, che è un giudice di merito, a rivalutare per ciò solo la vicenda sulla base degli atti processuali versati nel fascicolo di ufficio. Di talché, non si comprende da dove la Corte territoriale abbia ricavato l’onere dell’appellante di riprodurre nell’appello il contenuto degli atti di primo grado al fine di consentire l’ esame del motivo di appello (cfr. affermazione a pag. 11), quasi applicando al l’atto di appello quell’onere di specificità che è, invece, proprio del ricorso per cassazione, ma che per quest’ultimo si fonda su un dato normativo ben preciso: l’ art. 366, primo comma, n. 6) cod. proc. civ. La specificità del motivo di appello, per rispondere alle argomentazioni della banca contenute sul punto nel controricorso e ulteriormente ribadite in memoria, qualora abbia a oggetto, come nella specie, una questione processuale ricavabile pacificamente dall’esame di atti di parte ritualmente depositati e rinvenibili nel fascicolo di ufficio, è soddisfatta con la semplice indicazione nella censura in appello dell’ erroneità della conclusione impugnata e delle ragioni giuridiche che assistono la fondatezza del gravame; elementi che appaiono altrettanto chiaramente presenti nel motivo di gravame formulato dall ‘ odierna ricorrente, per come lo descrive la stessa sentenza impugnata.
b) Secondo motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, comma 1° e 2°, e 116 c.p.c., 97 disp. att. c.p.c., 132, n° 4, c.p.c. e 2935, 2947 c.c., 2697 c.c., 1218 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. », deducendo la nullità e l’erroneità della sentenza impugnata laddove ha accolto l’ eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, rilevando
l’ erronea attribuzione della qualifica di ‘fatto notorio’ al default della Repubblica Argentina, laddove la percezione del danno per la cliente doveva essere collocata solo all’ inizio dell’anno 2005, allorquando era stata pubblicata l’offerta di scambio delle obbligazioni emesse da quello Stato, che dimostrava indubitabilmente la concessione della mancata possibilità di adempiere al rimborso dei titoli di debito precedentemente emessi.
Terzo motivo: «Violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2730 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.; omesso esame circa un fatto che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2°, n° 4 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. », deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove non ha ritenuto provato parte del danno richiesto, omettendo l’esame dei documenti allegati al fascicolo attoreo dai quali tale risultavano documentalmente provate sia la vendita dei titoli che il loro ricavato.
Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dall’ accoglimento del primo motivo, giacché la vicenda deve essere riguardata nel suo complesso , con l’esame delle singole domande formulate dalla cliente, in un ordine logico del tutto diverso da quello adottato dalla sentenza impugnata per effetto dell ‘erronea declaratoria di inammissibilità.
La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a rinnovare il giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME