Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21374 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6705/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (domicilio PEC: EMAIL
-ricorrente e controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende (domicilio pec: EMAIL
-controricorrente, ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1931/2018 depositata il 13/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE aveva agito ingiuntivamente richiedendo a RAGIONE_SOCIALE il pagamento di € 151.263,00, oltre accessori e spese, quale saldo dovuto per la commissionata realizzazione di ‘stampi di preserie’ e ‘stampate’ in vetroresina dello scafo dell’imbarcazione denominata Santarpia INDIRIZZO.
RAGIONE_SOCIALE aveva proposto opposizione avverso al provvedimento monitorio eccependo l’inadempimento della controparte per l’esistenza di vizi e difetti nelle stampate realizzate e fornite e istando per la revoca del decreto ingiuntivo, per la
riduzione del prezzo e per la condanna della controparte al risarcimento dei danni. RAGIONE_SOCIALE si era costituita eccependo sia la decadenza, sia la prescrizione, ex art.1495 c.c., in ordine alla pretesa sussistenza di vizi e difetti nelle stampate fornite, e sottolineando comunque l’infondatezza delle pretese della controparte a fronte della ribadita fondatezza della propria pretesa creditoria.
In corso di causa era stato disposto, a seguito di ricorso dell’opponente, un accertamento tecnico preventivo, utilizzato, dopo una integrazione, come consulenza tecnica d’ufficio; esperiti i mezzi istruttori indicati, in data 29.5.2012 si era costituito per RAGIONE_SOCIALE un nuovo difensore, che aveva formulato domanda di risoluzione del contratto di appalto con le conseguenti pronunce restitutorie; all’udienza dell’8.10.2013 il Tribunale di Brescia aveva concesso i termini per le memorie ex art.183 co 6 c.p.c.
All’esito dell’esperita istruttoria il Tribunale di Bergamo aveva accolto l’opposizione revocando il decreto ingiuntivo opposto, aveva dichiarato inammissibili le domande di risoluzione per inadempimento del contratto intervenuto tra le società, di restituzione delle somme versate in sua esecuzione e di risarcimento del danno e aveva respinto tutte le altre domande. In particolare, il primo Giudice aveva: qualificato come appalto il rapporto giuridico intervenuto tra le parti, ritenendo prevalenti le obbligazioni di facere rispetto a quelle di dare; -ritenuto infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione, considerando la denuncia per vizi e difetti intervenuta entro i termini di legge dalla consegna della stampata dello scafo, e tempestivamente seguita l’introduzione del giudizio; -ritenuto esistenti i vizi come accertati dal CTU ‘ per la non conformità delle stratificazioni al fasciame del fondo scafo ‘.
Avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo aveva proposto appello RAGIONE_SOCIALE contestando la declaratoria di inammissibilità della domanda di risoluzione -perché si sarebbe dovuta considerare tempestiva e non nuova-, il mancato esame della domanda di riduzione del prezzo il CTU aveva quantificato in € 915.003,39 l’importo che l’appellante avrebbe dovuto sostenere per far fronte all’inadempimento di RAGIONE_SOCIALEe l’omesso ingresso delle prove orali richieste, reiterate in appello. In via di appello incidentale RAGIONE_SOCIALE aveva insistito per la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione dalla garanzia per vizi e difetti, per la fondatezza della pretesa creditoria azionata ingiuntivamente -eventualmente da ridurre, in via subordinata, per il solo importo di € 67.320,00 (corrispondente alla fattura per lo scafo)-, e per la necessità dello svolgimento di ulteriore attività istruttoria comprensiva dell’auspicata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte d’Appello di Brescia aveva respinto sia l’appello principale che l’appello incidentale, per le seguenti considerazioni. Quanto all’appello principale : -i
principi generali in materia di inadempimento trovano applicazione anche nel contratto di appalto, ed è quindi possibile anche per tale tipo di rapporto negoziale la modifica dell’originaria domanda di adempimento in domanda di risoluzione, ex art.1453 c.c.; per l’appalto non esiste una disposizione corrispondente all’art.1492 c.c., dettato per la vendita, ‘ che fissi la irrevocabilità della scelta operata con la domanda giudiziale tra la risoluzione del contratto e la riduzione del prezzo, né relativamente a queste due azioni si applica il principio ricavabile dall’art.1453 cpv cod civ, in quanto la riduzione del prezzo’, a differenza della richiesta di eliminazione dei vizi e difetti, ‘non è richiesta di esatto adempimento ‘; -il divieto posto dall’art.1453 c.c. alla richiesta di adempimento dopo che si è instato per la risoluzione del contratto non è però assoluto ma opera solo nei limiti in cui sussista l’interesse attuale del contraente che ha chiesto la risoluzione, con la conseguenza che le due domande possono essere proposte, in subordine l’una all’altra, nello stesso giudizio; -nella specie, la domanda di riduzione del prezzo avrebbe potuto essere coltivata successivamente all’esclusione della rilevanza dei vizi e delle difformità, in ipotesi effettivamente riscontrati, ai fini di fondare la declaratoria di risoluzione del contratto, solo ‘se fosse stata proposta fin dall’instaurazione del giudizio, contemporaneamente e in via subordinata alla domanda di risoluzione, e così non è stato ‘; il fatto che le due domande, di risoluzione e di riduzione, siano cumulabili nello stesso giudizio non esclude cioè che esse debbano essere formulate fin dalla citazione, in forma subordinata o alternativa; -alla mancata proposizione cumulativa della domanda di risoluzione e di quella subordinata di riduzione del prezzo consegue che deve ritenersi inammissibile la modificazione della domanda di riduzione del prezzo in domanda di risoluzione dell’appalto per grave inadempimento, introdotta solo nel corso del giudizio di opposizione; -in ogni caso, ‘ anche volendo considerare la modifica della domanda di riduzione del prezzo dell’appalto nell’altra di risoluzione dell’appalto per inadempimento una mera emendatio libelli, non può che rilevarsi come essa -intervenuta successivamente alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum (all’udienza di comparizione del 26.10.2010), soltanto con la comparsa di costituzione del nuovo difensore- è tardiva e quindi inammissibile ‘; il thema decidendum si deve intendere cristallizzato negli atti introduttivi del giudizio e nella prima memoria ex art.183 co 6 c.p.c., mentre il thema probandum si perfeziona con la seconda e la terza memoria ex art.183 co 6 c.p.c., e il fatto che le parti abbiano tardivamente ampliato l’oggetto dell’indagine è rilevabile d’ufficio; -‘ qualificato, quindi, il rapporto tra le parti come appalto ‘ e tenuto conto delle date, tutte incontestate, di consegna della stampata dello scafo, di denuncia dei vizi e di introduzione del giudizio, le eccezioni di decadenza e prescrizione riproposte dall’appellata come secondo motivo di appello incidentale sono infondate; -il primo Giudice, revocando il decreto ingiuntivo e nulla
disponendo in merito alla pretesa di credito formulata dall’opposta con il ricorso monitorio, ha implicitamente statuito in ordine alla domanda di riduzione del prezzo dell’appalto in misura corrispondente al credito ingiunto; la censura dell’appellante in ordine alla misura della disposta riduzione del prezzo non è condivisibile, perché priva di prova non essendo stati neppure indicati i criteri obiettivi sulla cui base detta riduzione si dovrebbe fondare, mentre per la determinazione del risarcimento dell’eventuale danno manca l’allegazione e la prova del necessario raccordo delle spese occorrenti per il ripristino con la particolare natura dell’ opus commissionato, al fine di assicurare proporzionalità tra oggetto dell’appalto e danno. Quanto all’appello incidentale : -la censura sull’entità della riduzione del prezzo disposta è generica; richiamate le considerazioni già svolte sull’infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione, RAGIONE_SOCIALE esamina il rapporto come se fosse una compravendita, ‘ senza considerare la incontestata qualificazione giuridica del rapporto in termini di appalto che, non censurata in sede di gravame, è divenuta cosa giudicata ‘; -la CTU sullo scafo non appare rinnovabile, atteso il tempo trascorso, le modifiche del bene e la sua alienazione a terzi, mentre le altre istanze istruttorie non sono rilevanti.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’Appello di Brescia, affidandolo a otto motivi.
Ha depositato controricorso RAGIONE_SOCIALE con contestuale proposizione di ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha contestato con controricorso il ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive posizioni difensive.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi del ricorso principale articolati da RAGIONE_SOCIALE sottopongono a critica, sotto diversi profili, la sentenza della Corte d’Appello di Brescia sia in ordine alla decisione di ritenuta irritualità dell’introduzione in giudizio della domanda di risoluzione del contratto di appalto e di declaratoria di inammissibilità della modifica in tal senso della domanda di riduzione del prezzo -motivi da I a IV-, sia in relazione alla affermata coincidenza, fondata dalla Corte di merito sulla disposta revoca del decreto ingiuntivo, dell’entità del preteso credito residuo, azionato monitoriamente da RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, con la quantificazione della riduzione del prezzo che il primo Giudice avrebbe implicitamente riconosciuto per l’esistenza dei vizi e difetti lamentati dalla ricorrente, facendola appunto coincidere con il credito residuo della controparte -motivi da V a VII-, sia al rigetto della domanda risarcitoria formulata motivo sub VIII-.
Con i primi due motivi di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE rimette in discussione la qualificazione giuridica del contratto intervenuto tra le parti -che non sarebbe un
contratto di appalto ma una compravendita-, affermando che la Corte di merito, pur investita della questione, avrebbe omesso di pronunciare sul punto, e ripropone le eccezioni di decadenza dalla denuncia dei vizi e difetti e di prescrizione della relativa azione, che afferma fondate su circostanze decisive discusse e non valorizzate, come invece sarebbe stato necessario. Con i rimanenti due motivi di ricorso RAGIONE_SOCIALE si duole comunque della quantificazione della riduzione del prezzo riconosciuta alla controparte e del rigetto della rinnovazione richiesta della consulenza tecnica d’ufficio.
Appare necessario, dal punto di vista logico, esaminare il ricorso per cassazione partendo dai primi due motivi di critica proposti in via incidentale da RAGIONE_SOCIALE, il cui eventuale accoglimento avrebbe evidenti conseguenze sulla valutazione di tutti gli altri motivi di ricorso, principale e incidentale, proposti -che presuppongono la definizione del rapporto già in essere tra le parti come appalto e la tempestiva attivazione e coltivazione della garanzia per vizi e difetti in relazione alla fattispecie negoziale indicata-.
Seguirà l’esame dei primi quattro motivi di ricorso principale, riguardanti profili diversi tutti relativi alla possibilità di trasformare, in che limiti e secondo quali modalità, in corso di giudizio l’iniziale domanda di riduzione del prezzo in domanda di risoluzione del contratto, o di aggiungere alla prima quest’ultima domanda.
Saranno quindi valutati i motivi articolati da V a VII del ricorso principale, tutti riguardanti profili diversi dell’azione di riduzione, e il terzo e il quarto motivo di ricorso incidentale, anch’essi sottoponenti a critica il modo in cui la Corte di merito ha istruito e valutato l’azione di riduzione quantificandone il rilievo economico.
Per ultimo si esaminerà l’ottavo motivo del ricorso principale.
1) Con il primo motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di error in procedendo e la conseguente nullità della sentenza ex art.360 co 1 n.4 c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Brescia omesso di pronunciarsi sulla qualificazione giuridica dei contratti conclusi tra le parti, nonostante la proposizione di appello incidentale sulla questione.
La Corte di merito avrebbe, secondo la ricorrente incidentale, ritenuto erroneamente incontestata e non oggetto di uno specifico motivo di impugnazione la qualificazione del contratto come appalto resa dal Tribunale di Brescia nella sentenza appellata -la cui motivazione sul punto viene letteralmente riportata nel motivo di ricorso-, quando invece essa sarebbe stata debitamente sottoposta a critica con la costituzione in appello da RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe ampiamento argomentato a sostegno della corretta qualificazione dei contratti in questione come contratti di vendita, con conseguente applicabilità dell’art.1495 c.c. invece che dell’art.1667 c.c. per i termini di decadenza e prescrizione per la denuncia dei pretesi vizi e difetti dei beni venduti e per la relativa azione.
RAGIONE_SOCIALE avrebbe infatti, contrariamente a quanto supposto dalla Corte di merito con il ritenere la questione ormai non più controversa, formulato tempestivo appello incidentale in ordine alla qualificazione giuridica dei contratti nella comparsa di costituzione e risposta in appello, a pag. 8 della quale si legge ‘ trattandosi di un contratto di compravendita e non di appalto ‘, e a pag.9 della quale si legge ‘ fermo il fatto che si tratta di una compravendita (avente per oggetto prodotti replicabili in serie) ‘ -il motivo di appello che si assume pretermesso dalla Corte di merito è stato così identificato nel ricorso incidentale, secondo i principi enucleabili dall’art.366 co 1 n.4 e n.6 c.p.c. per i quali si richiama, per tutte, Cass. n.11325/2023, espressione di un orientamento interpretativo costante: ‘ Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell’atto d’impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l’individuazione nell’ambito dell’atto di appello ‘; cfr. anche Cass. n.3612/2022, che sottolinea come il ‘… principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., … deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza “-.
I profili relativi alla corretta qualificazione giuridica dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti, affermati come sostenuti altresì non da un unico contratto ma da molteplici contratti di vendita, sarebbero stati così introdotti tempestivamente, secondo RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di appello e avrebbero poi costituito materia di approfondimento in sede di comparsa conclusionale, da pag.6 in poi -anche il contenuto delle articolazioni difensive della società svolte in comparsa conclusionale è riportato nel motivo-.
Il motivo di ricorso incidentale in esame deve essere disatteso.
A fronte dell’esame della questione, controversa e discussa dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, effettuato dal Tribunale di Bergamo nella sentenza appellata ed esitato nella qualificazione giuridica del rapporto negoziale intercorso tra Persico
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quale unico contratto di appalto, RAGIONE_SOCIALE individua in due righe, la prima alla pag.8 e la seconda alla pag.9 della comparsa di costituzione e risposta in appello, la pretesa censura al deciso di primo grado che la Corte d’Appello di Brescia non avrebbe esaminato, censura affidata nella sostanza ad una stessa affermazione apodittica ripetuta due volte -il contratto è di compravendita e non di appalto, con l’aggiunta, alla seconda affermazione, che non si sarebbe trattato di un rapporto unitario-, priva di supporto argomentativo (offerto solo successivamente, in sede di comparsa conclusionale) volto alla critica delle considerazioni esitate in una valutazione opposta espresse nella sentenza impugnata.
Dalla stessa formulazione del motivo di ricorso incidentale emerge quindi la sua infondatezza.
Poiché infatti i motivi di appello, anche incidentale, pur non richiedendo formule particolari, debbono essere specificamente individuati e motivati ex art.342 c.p.c. in sede di introduzione del gravame (con l’atto di citazione in appello e con la comparsa di costituzione e risposta in appello), le ampie argomentazioni svolte da RAGIONE_SOCIALE in sede di comparsa conclusionale d’appello, pure richiamate dalla ricorrente incidentale, sono totalmente irrilevanti perché inidonee a sopperire all’inconsistenza della critica contenuta nella comparsa di costituzione e risposta -limitata, si ripete, alla sola affermazione secondo cui il contratto era una compravendita e non un appalto- che avrebbe dovuto costituire invece censura puntuale.
Si aggiunge che l’aver il Giudice di primo grado espressamente provveduto alla qualificazione giuridica del rapporto negoziale, dirimendo il contrasto esistente sul punto tra i contraenti, non permetteva altresì alla Corte di merito la possibilità di rivalutazione autonoma, ex officio e/o su sollecitazione di parte pur non supportata da specifica impugnazione, della questione in sede di appello -cfr., per tutte, Cass. n.36272/2023 e le pronunce in essa richiamate-.
Si deve pertanto escludere che la qualificazione giuridica come appalto (e la sua considerazione unitaria) attribuita dal Tribunale di Bergamo al rapporto negoziale intercorso tra le parti sia stata censurata attraverso la proposizione di appello incidentale da parte di RAGIONE_SOCIALE e si deve conseguentemente escludere che la Corte d’Appello di Brescia ne possa aver omesso l’esame. L’identificazione dei termini di decadenza per la denuncia di vizi e difetti e dei termini di prescrizione della relativa azione deve essere fatta, quindi, prendendo a riferimento la normativa dell’appalto e non quella della compravendita
2) Con il secondo motivo di ricorso incidentale RAGIONE_SOCIALE deduce il ‘ vizio di error in iudicando per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art.360 n.5 c.p.c., per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che RAGIONE_SOCIALE non sia incorsa in decadenza e prescrizione, per non aver considerato la sua conoscenza e conoscibilità da parte di RAGIONE_SOCIALE dei vizi dei beni oggetto del contratto prima della
loro consegna, essendo stata presente sul cantiere, trattandosi di elemento incontestato in corso di causa, e per non aver considerato il contenuto della lettera del 19.3.2009, con la quale sono stati denunciati vizi diversi da quelli che sono stati ritenuti sussistenti con l’ATP, con conseguente decadenza dell’azione’ .
RAGIONE_SOCIALE identifica due fatti che prospetta come autonomamente decisivi, discussi, di cui la Corte d’Appello avrebbe omesso l’esame e cioè: a) la partecipazione necessaria alle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, di un ‘organismo notificato’ (società espressamente certificata e autorizzata dall’Autorità ministeriale) incaricato per lo svolgimento di tutti i controlli volti ad accertare e dichiarare la conformità dell’imbarcazione ai requisiti di sicurezza normativamente prescritti; da questa partecipazione, prospettata nell’ambito della svolta consulenza tecnica d’ufficio come di inadeguatezza e affermata dalla ricorrente incidentale come rilevante sulla posizione della controparte ex art.1228 c.c. (RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso qualsivoglia sorveglianza nelle fasi di fabbricazione e di stampaggio dello scafo), deriverebbe che il momento di effettiva conoscenza e/o conoscibilità dei vizi e difetti dell’opera da parte di RAGIONE_SOCIALE (da limitare alla sola presunta difformità della laminazione dello scafo) sarebbe stato anteriore alla consegna dell’opera (noto fin dal 3.2.2009 a fronte della consegna dello scafo avvenuta il 23.2.2009), con incidenza sui termini per la denuncia dei vizi e per il promovimento della relativa azione; anche non applicando le disposizioni in materia di compravendita, ‘la decadenza deriva dal fatto che tale era espressamente prevista nelle pattuizioni contrattuali, tal che queste trovano applicazione indipendentemente dalla natura del contratto’; b) nella lettera del 19/27.3.2009 RAGIONE_SOCIALE avrebbe lamentato una serie di vizi e difetti rivelatisi insussistenti sulla base della disposta consulenza tecnica d’ufficio, che ne aveva evidenziati altri mai denunciati con conseguente operatività per essi della ‘ decadenza dell’esercizio dell’azione ‘.
Si deve però rilevare che con pronuncia conforme sia il Tribunale di Bergamo, sia la Corte d’Appello di Brescia hanno fatto riferimento, per il decorso del termine iniziale della garanzia richiamata, alla data di consegna della ‘stampata’ dello scafo, il 23.2.2009, considerando implicitamente ma inequivocamente irrilevante, sulla base di una valutazione puramente meritale del materiale istruttorio acquisito (valutazione che non era necessario esporre in relazione ad ogni singolo elemento o aspetto), tutta la fase precedente nel corso della quale l’opera era ‘in formazione’.
La doppia valutazione conforme di merito preclude, ex art.348 ter co 5 c.p.c. -norma applicabile al caso di specie, essendo stato il giudizio di appello, conclusosi con la sentenza ricorsa in questa sede, introdotto nel 2015-, la possibilità di proporre ricorso per cassazione ex art.360 co 1 n.5 c.p.c. -la ricorrente incidentale nemmeno prospetta profili di difformità tra le ragioni poste a base della sentenza di primo grado e quelle
poste a base della sentenza d’appello, tali da permettere di superare il divieto imposto dalla norma richiamata: cfr. Cass. n.5947/2023-
Le stesse considerazioni valgono pure per il profilo di critica sub b): anche ritenendo ammissibile la prospettazione in un unico motivo di ricorso ex art.360 co 1 n.5 c.p.c. di due diversi fatti decisivi discussi e omessi, con autonoma valenza -di modo che l’unico motivo prospettato ne contenga in realtà due chiaramente riconoscibili, ognuno proposto (alternativamente) come di per sé idoneo a mettere in discussione utilmente il deciso di merito-, le pronunce conformi dei Giudici di merito escludono l’ammissibilità dei rilievi relativi alla pretesa omessa valorizzazione del contenuto della denuncia dei vizi del 19/27.3.2009.
Si esaminano ora i primi quattro motivi del ricorso principale.
3) Il primo motivo di ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE è così sintetizzato: ‘ Deduzione di vizio di motivazione apparente, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., consistito nell’affermata inammissibilità della modifica della domanda di riduzione del prezzo d’appalto in domanda di risoluzione ex art.1668 c.c. nel corpo di un ragionamento postulante, nel quadro di affermazioni contraddittorie e quindi logicamente inconciliabili, l’omessa proposizione dell’azione di riduzione nella specie invece sicuramente proposta; incomprensibilità logica del ragionamento sull’ammissibilità o meno della modifica della domanda giudiziale in altra in corso di causa in quanto sfociato nel rigetto per inammissibilità, peraltro affermata in base ad una presunta necessaria contestualità iniziale o ‘originaria proposizione cumulativa di entrambe’, ossia di una situazione processuale logicamente preclusiva dell’insorgenza stessa della problematica della modifica della domanda in corso di causa ‘.
La società ricorrente principale contesta la ritenuta inammissibilità di modificazione della domanda di riduzione del prezzo in domanda di risoluzione del contratto di appalto che la Corte di merito avrebbe pronunciato con richiamo al disposto degli art.1453 e 1458 c.c., sul rilievo errato che la domanda di riduzione non sarebbe stata proposta e in contraddizione, del resto, con altri punti della motivazione della sentenza impugnata in cui si presupporrebbe che la domanda di riduzione fosse invece stata proposta fin dall’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (si richiama l’affermazione della Corte di merito secondo cui la modifica della domanda sarebbe intervenuta dopo la consumazione del termine ex art.183 c.p.c. per la cristallizzazione del thema decidendum ). Nemmeno sarebbe dato comprendere, secondo la ricorrente, perché sia stata ritenuta inammissibile la modifica della domanda di riduzione in domanda di risoluzione in conseguenza della ‘ mancata originaria proposizione cumulativa ‘ delle due domande in questione.
Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE deduce ‘ vizio di error in procedendo e nullità della sentenza ex art.360 n.4 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente
ritenuto introdotta la domanda di risoluzione del contratto in violazione del termine di cui all’art.183 c.p.c., laddove invece la stessa è nella specie stata proposta nel rispetto di tale termine ‘.
La comparsa del nuovo difensore di RAGIONE_SOCIALE fu depositata prima dell’udienza dell’8.10.2013, nella quale furono assegnati i termini per memorie ex art.183 c.p.c.
Il terzo motivo di ricorso introduce un ‘ ulteriore vizio di error in procedendo e nullità della sentenza ex art.360 n.4 c.p.c. per aver la Corte d’Appello, in virtù di superata ed errata interpretazione anche dell’art.183 c.p.c., in punto ‘modificazione della domanda in corso di causa’ in contrasto con quella della Corte di Cassazione (sentenze n.12310/2015 e 22404/2018 SSUU) omesso di considerare che la domanda di risoluzione del contratto di appalto ex art.1453 e 1668 c.c. (da essa qualificata nuova rispetto all’iniziale domanda di riduzione del prezzo dell’appalto) non integra domanda nuova in quanto RAGIONE_SOCIALE ha semplicemente modificato ed assestato la domanda deducendo sempre la medesima vicenda sostanziale senza introdurre nuovi temi di indagine (anche in quanto l’inidoneità del bene alla sua destinazione ex art.1668 c.c. è emersa in sede di accertamento tecnico preventivo prima del momento di modifica della domanda formalizzata anteriormente alla stessa assegnazione dei termini ex art.183 c.p.c.) ‘.
Il quarto motivo di ricorso principale è proposto come ‘ Deduzione di vizio di violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art.1453 c.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c., in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n.8510/2014 SSUU)’ -la sentenza richiamata ha riconosciuto la ricomprensione nell’ambito del disposto dell’art.1453 c.c. della possibilità, in caso di sostituzione dell’originaria domanda di adempimento in domanda di risoluzione, di chiedere contestualmente non solo la restituzione della prestazione resa ma anche il risarcimento del danno’in base alla quale deve ritenersi, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, che il contraente non inadempiente può proporre la domanda di risoluzione nel corso del giudizio e quindi anche dopo la scadenza del termine di cui all’art.183 c.p.c. e, quindi, persino in grado di appello senza violare l’art.345 c.p.c.’
Il fatto che l’azione di riduzione miri, come quella di adempimento, alla manutenzione del contratto, da attuarsi per il tramite dello strumento monetario invece che mediante altre prestazioni dell’appaltatore inadempiente dirette all’eliminazione dei vizi, comporterebbe, secondo la ricorrente, la ricomprensione di detta azione nel genere delle azioni di adempimento e, quindi, nell’ambito dell’art.1453 c.c. del quale, pertanto, non verrebbe invocata un’applicazione analogica ma, al più ed in via meramente subordinata, un’interpretazione estensiva.
Si ritiene opportuno esaminare assieme i quattro motivi come sopra sintetizzati, perché essi si inquadrano in un unico articolato contesto giuridico di riferimento e
lamentano errores in procedendo ad opera della Corte di merito: essi richiedono quindi la soluzione di questioni di carattere processuale rispetto alle quali questa Corte ha altresì il potere di verifica diretta degli atti del processo, del resto adeguatamente richiamati da RAGIONE_SOCIALE nel ricorso principale, sicuramente ammissibile ai sensi del disposto dell’art.366 c.p.c. -e, in particolare, in relazione ai presupposti richiesti dal n.4 e dal n.6 del primo comma della norma citata- (cfr., sul profilo in esame, Cass. n.20716/2018 e, in motivazione, Cass. n.3612/2022 e Cass. n.21346/2024).
La sentenza della Corte d’Appello di Brescia, la cui motivazione è stata sopra sintetizzata, fonda l’inammissibilità della domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto intercorso tra le parti sostanzialmente su due rilievi: -la domanda di risoluzione, per poter essere coltivata in via esclusiva nel corso del giudizio introdotto sulla base di un’originaria domanda di riduzione del prezzo la quale, presupponendo il permanere dell’esistenza del contratto, costituisce comunque domanda di adempimento pur se non di esatto adempimento, avrebbe dovuto essere proposta ab origine assieme ed in via alternativa/subordinata alla domanda di riduzione del prezzo; la mancata proposizione ab origine ed in via alternativa/subordinata di entrambe le domande renderebbe ‘ inammissibile la modificazione della domanda di riduzione del prezzo in domanda di risoluzione dell’appalto per grave inadempimento, introdotta dall’opponente nel corso del giudizio di opposizione’ ; -anche ipotizzando che la domanda di risoluzione rappresenti non una mutatio ma un’emendatio libelli rispetto alla domanda di riduzione del prezzo, essa sarebbe stata proposta tardivamente solo con la comparsa di nuovo difensore per RAGIONE_SOCIALE oltre l’udienza e i termini di cui all’art.183 c.p.c. e cioè all’udienza del 26.10.2010, dopo che la definizione del thema decidendum e del thema probandum era già stata delineata.
Dal punto di vista logico l’ordine delle questioni da trattare appare essere il seguente: -occorre stabilire se la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto intercorso tra le parti sia stata introdotta da RAGIONE_SOCIALE nel rispetto dei termini di cui all’art.183 c.p.c., in particolare nei termini di cui al sesto comma n.1) della norma; -occorre quindi verificare in che rapporto detta domanda si debba ritenere con la domanda di riduzione del prezzo originariamente formulata; -occorre altresì valutare se comunque ricorrano i presupposti per fare riferimento al disposto dell’art.1453 c.c. e cioè se la domanda di riduzione, disciplinata per l’appalto all’art.1668 c.c. senza una previsione analoga a quella dell’art.1492 co 1 e 2 c.p.c., possa essere considerata come rientrante nell’ambito di operatività della norma generale richiamata e, se sì, se debba essere inquadrata nell’ambito della regolamentazione dell’adempimento o dell’inadempimento del contratto, con particolare riguardo alla disciplina dettata dalla norma in modo specifico per il
passaggio dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione anche nel corso del processo, oltre i termini e i limiti di cui agli art.183 e 345 c.p.c.
Ove la domanda di risoluzione sia stata proposta tempestivamente e si consideri costituire una modifica processualmente consentita rispetto all’originaria domanda di riduzione del prezzo, essa dovrebbe essere considerata ammissibile, e quindi necessariamente da valutare ex art.112 c.p.c.; diversamente, la possibilità di esame della domanda nell’ambito del presente giudizio sarà determinata dalla soluzione della questione della riconducibilità o meno della modifica dell’azione di riduzione in azione di risoluzione all’ambito di operatività dell’art.1453 c.c.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto a suo carico da RAGIONE_SOCIALE prospettando l’esistenza di vizi e difetti nell’opera realizzata dalla pretesa creditrice e formulando domanda di riduzione del prezzo, oltre che di risarcimento dei danni. Dai verbali di udienza del giudizio di primo grado (allegati in copia nel fascicolo di parte formato ex art.369 c.p.c. dalla società ricorrente principale, senza contestazioni sul loro contenuto) emerge quanto segue: in prima udienza era stata fissata la data per il giuramento del Tecnico d’Ufficio, nell’ambito dello svolgimento dell’accertamento tecnico preventivo specificamente instato con ricorso da RAGIONE_SOCIALE all’udienza dell’1.2.2011, fissata per il giuramento dell’ing. COGNOME nominato CTU, i ‘ procuratori delle parti chiedono che qualsiasi istanza ed eccezione venga discussa e decisa all’esito dell’ATP, e chiedono che i termini ex art.183 comma 6 vengano concessi, anch’essi, all’esito dell’ATP ‘ -cfr. il verbale dell’udienza del 1.2.2011, al cui esito il Giudice riservava ‘ ogni provvedimento sulle istanze delle parti in ordine al merito della causa ‘ -; dopo il deposito dell’elaborato peritale nell’aprile 2012, la costituzione del nuovo difensore di RAGIONE_SOCIALE è avvenuta all’udienza del 29.5.2012 al cui esito, su richiesta delle parti, il Giudice aveva convocato il CTU per chiarimenti; disposta ed effettuata integrazione della consulenza tecnica d’ufficio ed esperito, all’esito, il tentativo di conciliazione senza risultato utile, solo all’udienza dell’8.10.2013 erano stati infine concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183 co 6 c.p.c.
Ora, non è stato nemmeno allegato che l’introduzione della domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento come domanda principale, con mantenimento della domanda di riduzione del prezzo come subordinata, effettuata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE nella comparsa di costituzione di nuovo difensore, sia da porre in relazione con la ‘domanda riconvenzionale’ o con le ‘eccezioni proposte dal convenuto’, nel caso di specie l’opposta, attrice in senso sostanziale, RAGIONE_SOCIALE Nemmeno appare rilevante, in concreto e in assenza di diretta relazione tra la diversa modulazione delle domande iniziali dell’opponente -convenuta in senso sostanziale e le domande/eccezioni/difese dell’opposta -attrice in senso sostanziale, il fatto che il giudizio sia di opposizione a decreto ingiuntivo. L’intervento di
precisazione/modificazione sulle domande inizialmente formulate era stato prospettato nella comparsa richiamata come conseguenza dell’esito dell’esperito accertamento tecnico preventivo/consulenza tecnica d’ufficio (strumento di istruzione preventiva utilizzato, all’interno del processo già radicato prima che nel suo ambito si svolgessero le attività di trattazione e di istruzione probatoria ‘ordinaria’), che si assumeva aver rilevato vizi e difetti occulti e gravi difformità non immediatamente percepibili nemmeno con la necessaria diligenza, assunti dall’opponente come tali da incidere sulla possibilità stessa di utilizzo dell’imbarcazione. L’intervento di precisazione/modificazione veniva fondato sullo stesso presupposto dell’originaria domanda di riduzione, e cioè sull’inadempimento della controparte che, all’esito dello svolgimento dell’accertamento tecnico preventivo/consulenza tecnica d’ufficio, si assumeva di gravità tale da giustificare non la sola riduzione del prezzo ma il radicale venir meno del vincolo negoziale.
Nel contesto delineato non vi erano i presupposti per pretendere che, ai sensi dell’art.183 co 5 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE provvedesse all’udienza a proporre anche la domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale, non essendo questa immediatamente e direttamente correlata alle domande, eccezioni ed iniziative difensive della controparte ma, più propriamente, agli esiti dell’accertamento tecnico preventivo/consulenza tecnica d’ufficio, disposto su impulso della stessa opponente dopo l’introduzione del giudizio e lo svolgimento della prima udienza e prima della concessione dei termini per le memorie ex art.183 co 6 c.p.c., esiti inquadrati nel contesto del contenzioso in essere tra le parti, ovviamente identificato anche dagli assunti difensivi dell’opposta anch’essi influenzati dall’apporto delle disposte verifiche tecniche. I poteri di intervento della parte sulle domande proposte si dovevano considerare quelli usuali, riconosciuti dalle norme processuali nel giudizio ordinario di cognizione -a prescindere quindi che si trattasse di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevando in concreto, per il profilo in esame, la non coincidenza della posizione sostanziale con quella processuale di ogni parte-: il termine da prendere a riferimento come ultimo momento utile per le ‘precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte’ era quello concesso per la prima memoria ex art.183 co 6 n.1 c.p.c. che, nel caso di specie, non era stato ancora nemmeno indicato alla data di costituzione del nuovo difensore di RAGIONE_SOCIALE e di contestuale formulazione della domanda di risoluzione contrattuale, con mantenimento della domanda di riduzione del prezzo come domanda subordinata. Ne consegue che l’introduzione della domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale fu svolta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE nel rispetto del termine previsto dall’art.183 co 5 e 6 n.1 c.p.c. per l’introduzione di precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte, quindi tempestivamente.
Occorre ora verificare se l’introduzione della domanda di risoluzione per inadempimento abbia costituito precisazione o modifica dell’originaria domanda di riduzione del prezzo, in tesi ammissibile ai sensi della norma richiamata, oppure se essa abbia costituito l’aggiunta di una domanda nuova, tale da alterare inammissibilmente gli elementi costitutivi della domanda originaria sotto il profilo della causa petendi e/o del petitum .
La soluzione della questione deve prendere le mosse dalla sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n.12310/2015, intervenuta per dirimere i contrasti interpretativi formatisi sull’interpretazione dell’art.183 c.p.c. e che offre indicazioni seguite -con articolazioni aderenti alle situazioni sostanziali e processuali di volta in volta specificamente considerate- dalla giurisprudenza di legittimità successiva -cfr. Cass. SSUU n.22404/2018; Cass. n.24458/2023; Cass. SSUU n.26727/2024-.
Il principio di diritto affermato nella sentenza richiamata è nel senso che ‘ La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. … ‘ -con la sentenza in esame è stata ritenuta l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo, ma la sentenza offre un contesto interpretativo riferito all’art.183 c.p.c. che assume una valenza più ampia, di portata generalizzabile-. Si legge nella motivazione della sentenza richiamata quanto segue: ‘… Il principio … secondo il quale è inammissibile ogni modifica della domanda iniziale che incida sul petitum e/o sulla causa petendi prende le mosse dalla corretta considerazione iniziale secondo la quale, ad ogni finalità giuridicamente rilevante (ad esempio la litispendenza, l’individuazione dell’ambito del giudicato), i momenti identificativi della domanda sono rappresentati dai tre elementi delle personae (sotto il profilo soggettivo), del petitum e della causa petendi (sotto il profilo oggettivo). Gli aspetti problematici della ricostruzione in esame cominciano a configurarsi quando, con un vero e proprio salto logico, il problema dell’identificazione della domanda si salda con quello della sua modificabilità, sulla base di due passaggi dati per scontati e/o assunti come obbligati ma che non trovano completo riscontro nella struttura e nella portata precettiva dell’art. 183 c.p.c.: la convinzione che non è ammessa la proposizione di domande “nuove” nel corso dell’udienza di cui alla citata norma, e la connessa convinzione che nella logica di detta norma devono ritenersi “nuove” le domande che differiscono da quella iniziale anche solo per uno degli elementi identificativi sul piano oggettivo (petitum, causa petendi), con la conseguenza che
deve ritenersi inammissibile la modifica della domanda iniziale che abbia inciso su uno dei suddetti elementi e che pertanto la modificazione consentita sia qualcosa di meno della vera e propria “mutatio” e si identifichi con la “emendatio libelli”, non meglio definita e/o definibile se non in negativo, nel senso che non può consistere nella vietata “mutatio”. La fondatezza di tali convinzioni non può che essere verificata sulla base di un’attenta analisi della norma in esame, partendo dalla constatazione che in essa non è dato rinvenire un esplicito divieto di domande nuove come quello riscontrabile nell’art.345 c.p.c .’ per l’appello. ‘ È inoltre da evidenziare che l’art. 189 c.p.c., in tema di rimessione della causa al collegio, prevede che il giudice istruttore invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio “nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art. 183 c.p.c.”, in tal modo ribadendo, ove vi fossero dubbi, che a norma dell’art. 183 c.p.c., le parti possono cambiare le domande e conclusioni avanzate nell’atto introduttivo in maniera sensibilmente apprezzabile (quindi non limitata a mere qualificazioni giuridiche o precisazioni di dettaglio), restando tuttavia ancora in parte imprecisato il tenore di tale cambiamento. Per una maggiore comprensione della effettiva portata del cambiamento ammissibile ai sensi dell’art. 183 c.p.c., occorre procedere dalla considerazione che, in rapporto alla domanda originaria, nell’economia della suddetta norma risultano previsti altri tre tipi di domande: le domande “nuove”, le domande “precisate” e le domande “modificate”. Con riguardo alle domande “nuove”, … risultano specificamente ammesse per l’attore le domande e le eccezioni “che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”, ben potendo l’affermazione suddetta leggersi nel senso che sono (implicitamente) vietate tutte le domande nuove ad eccezione di quelle che per l’attore rappresentano una reazione alle opzioni difensive del convenuto, …. Quanto alle domande “precisate”, è intuitivo che esse sono le stesse domande introduttive che non hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi, ma semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla. L’identificazione delle c.d. domande “modificate” si presenta invece più ardua, soprattutto ove si intendesse mantenersi fedeli a(l) principio generale – esplicitato o presupposto da tutta la giurisprudenza finora esaminata – secondo il quale sono domande nuove vietate quelle in cui risultino modificati in tutto o in parte uno o entrambi gli elementi identificativi sul piano oggettivo della domanda originaria (cioè petitum e causa petendi). In proposito, non è superfluo precisare che non ha alcuna consistenza ontologica prenormativa la pretesa differenza linguistica tra “mutamento” e “modifica” da alcuni sostenuta sulla falsariga del binomio emendatio-mutatio libelli,
…. È inoltre da considerare che la norma in esame non prevede limiti nè qualitativi
ne’ quantitativi alla modificazione ammessa e che in nessuna parte della norma suddetta è dato riscontrare un (esplicito o implicito) divieto di modificazione – in tutto o in parte – di uno degli elementi oggettivi di identificazione della domanda. In ogni caso risulta veramente difficile immaginare una modifica della domanda che non si riduca ad una mera precisazione e neppure incida (almeno in parte) sui suddetti elementi identificativi, ….Per comprendere allora l’effettiva portata della modificazione ammissibile occorre fare un passo indietro e tornare a delimitare il reale ambito del divieto di domande “nuove” implicitamente desunto (nel silenzio del legislatore) dalla ammissione espressa di domande costituenti conseguenza della riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto. … possono ritenersi vietate solo domande le cui caratteristiche di “novità” corrispondono a quelle riscontrabili nelle domande espressamente ammesse in deroga ad una inammissibilità implicitamente assunta come principio generale. E la prima caratteristica riscontrabile nelle domande “nuove” ammesse, nell’economia dell’art.183 c.p.c.,… è che esse si aggiungono alla domanda proposta nell’atto introduttivo, sono “altro” da quella domanda, innanzitutto perché con essa convivono, con la conseguenza che possono (implicitamente) ritenersi inammissibili solo le (altre) domande che (al pari di quelle eccezionalmente ed esplicitamente ammesse) si aggiungono alla domanda principale. La vera differenza tra le domande “nuove” implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse -e le domande “modificate” espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le “modifiche” non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate “nuove” nel senso di “ulteriori” o “aggiuntive”, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività. In questo pertanto, secondo la disciplina positiva enucleabile dalla struttura dell’art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande “nuove”, rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l’ammissibilità di alcune specifiche domande “nuove” aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda (o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione), mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla
mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda. … D’altro canto, una modificazione della domanda ammissibile senza limiti (quindi anche eventualmente incidente sugli elementi oggettivi di identificazione della medesima) risulta logicamente comprensibile siccome situata all’esito dell’udienza di comparizione, cioè una udienza in cui non è ancora sostanzialmente iniziata la trattazione della causa, non è intervenuta l’ammissione di mezzi di prova, e quindi una modifica anche incisiva della domanda non arrecherebbe pregiudizio all’ordinato svolgimento del processo … ‘. Non si può ritenere ‘che una simile interpretazione della portata della modificazione ammessa possa “sorprendere” la controparte ovvero mortificarne le potenzialità difensive perché: l’eventuale modifica avviene sempre in riferimento e connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio; la parte sa che una simile modifica potrebbe intervenire a norma della disciplina processuale vigente, sicché non si trova rispetto ad essa come dinanzi alla domanda iniziale; alla suddetta parte è in ogni caso assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio ‘. I ‘ risultati ermeneutici in tal modo raggiunti risultano in completa consonanza sia con l’esigenza … di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale … sia, più in generale, con i valori funzionali del processo come via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina a dalla giurisprudenza – soprattutto a sezioni unite – di questo giudice di legittimità. L’interpretazione adottata in questa sede risulta infatti maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo … ‘ (le evidenziazioni sono della scrivente).
Se si applicano al caso di specie le indicazioni interpretative sopra sintetizzate reiterate, come detto, nelle successive pronunce di legittimità- si deve ritenere ammissibile, a fronte dell’originaria domanda di riduzione del prezzo proposta da RAGIONE_SOCIALE, la domanda di risoluzione del contratto di appalto concluso tra le parti per affermato grave inadempimento di RAGIONE_SOCIALE: entrambe le domande si fondano sul presupposto oggettivo dell’inadempimento ascritto alla società resistente ricorrente incidentale, in relazione alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio -il contratto/rapporto di appalto rispetto al quale RAGIONE_SOCIALE, originaria attrice, si pretende creditrice di RAGIONE_SOCIALE, a carico della quale ha agito monitoriamente introducendo il giudizio, e nega propri inadempimenti, segnatamente per vizi e difetti dell’opera realizzata in sua esecuzione -; la ‘nuova’ domanda di risoluzione è proposta in via principale, mentre la domanda di riduzione del prezzo rimane quale domanda subordinata, costituendo l’alternativa da valutare in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti della risoluzione (in sostanza, l’accoglimento
dell’una domanda esclude la necessità di esame dell’altra); sotto il profilo del petitum nulla osta a che la richiesta di riduzione del prezzo sia sostituita dalla parte interessata con la risoluzione del vincolo -seguita dagli eventuali effetti restitutori per entrambe le partialla luce dell’emergenza di vizi e difetti ulteriori nell’ambito del disposto ATP, prospettati come idonei a connotare di particolare gravità l’inadempimento già posto a fondamento della domanda originaria e tali da identificare come meglio rispondente all’interesse di RAGIONE_SOCIALE la risoluzione del vincolo negoziale in luogo della sola riduzione del corrispettivo pattuito -offre utili spunti di riflessione per la possibilità di modifica della domanda di riduzione del prezzo in domanda di risoluzione del contratto, pur con riferimento ad una fattispecie di compravendita e nell’ambito di operatività dell’art.1492 c.c. che non ha un corrispondente per l’appalto, Cass. n.22539/2022, in motivazione -; non è teorizzabile alcuna violazione dei diritti di difesa e di contraddittorio, essendo la modificazione della domanda prevedibile nell’ambito dell’esercizio dei poteri riconosciuti alle parti dall’art.183 c.p.c., norma che riconosce altresì un congruo termine per controdedurre. Le considerazioni che precedono già potrebbero giustificare la fondatezza del ricorso proposto in relazione ai primi tre motivi sopra sintetizzati: appare comunque opportuno esaminare anche il quarto motivo di ricorso, con specifico riferimento all’ambito di operatività della deroga disciplinata all’art.1453 c.c. quanto alla possibilità di modifica della domanda proposta pure oltre i termini di cui all’art.183 c.p.c., anch’esso fondato per quanto di ragione.
L’art.1453 c.c. dispone, al secondo comma, che ‘ la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l’adempimento; ma non può chiedersi l’adempimento quando è stata domandata la risoluzione’ .
Secondo l’orientamento interpretativo di legittimità consolidatosi nel tempo -cfr. Cass. n.9239/2000 e, prima, Cass. n.736/1986 -e ancora ripetuto anche dopo l’introduzione delle preclusioni ex art.183 c.p.c., l’art. 1453 co 2 c.c. -al di fuori, si ripete, dell’ambito di operatività dell’art.1492 c.c. dettato in materia di compravendita, non rilevante nel caso di specie- non solo rende possibile il mutamento nel corso del giudizio di primo grado, in appello e ancora in sede di rinvio della domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di ” mutatio libelli ” sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., ma comprende, per il contratto di appalto, anche la facoltà di sostituire alla domanda di risoluzione inizialmente proposta quella di riduzione del prezzo (così come la facoltà di proporre originariamente entrambe), purchè si resti nell’ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine cfr. tra le altre, di recente, Cass. n.2037/2019; Cass. n.28912/2022-. Secondo l’orientamento interpretativo richiamato sia l’azione di risoluzione che quella di riduzione appaiono fondate sulla stessa causa petendi , consistente
nell’inadempimento della controparte negoziale, mentre la seconda -comunque volta alla conservazione del contratto anche se con una diversa definizione delle reciproche prestazioni conseguente all’emersione di difformità e vizi giustificanti la riduzione del prezzo originariamente pattuito- presenta un petitum ridotto rispetto alla prima, da ritenersi compreso nel petitum della più ampia domanda originaria di risoluzione; l’azione di riduzione del prezzo, pur essendo un’azione di manutenzione del contratto perché volta al mantenimento del vincolo negoziale attraverso la ricostruzione del sinallagma negoziale compromesso dall’inadempimento dell’appaltatore, non è assimilabile alla domanda di esatto adempimento, rispetto alla quale la proposizione della domanda di risoluzione è alternativa sempre praticabile, perché essa valorizza, a differenza della richiesta di adempimento del contratto, la stabilizzazione degli effetti dell’inadempimento dell’appaltatore nella realizzazione di un’opera di minor valore rispetto a quella pattuita -poiché presentante difformità o vizi rispetto ad essa- alla quale deve corrispondere una riduzione corrispondente del prezzo originario; il suo presupposto è quindi un inadempimento che si considera non reversibile, rispetto al quale permane l’interesse della parte al mantenimento del vincolo negoziale, previa determinazione di un minor prezzo rispetto al pattuito che rappresenta il minor petitum rispetto alla risoluzione del vincolo.
In una logica interpretativa analoga, volta alla corretta identificazione della ratio e dell’ambito di operatività dello ius variandi disciplinato dall’art.1453 c.c. -anche alla luce dei principi emergenti dall’art.111 Cost. -, la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.8510/2014 ha affermato che rientra nell’ambito di operatività dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., ove sia richiesta la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio promosso per ottenere l’adempimento, anche la proposizione, nuova rispetto alla formulazione originaria della domanda ma contestuale all’esercizio dello ius variandi , delle domande di restituzione e di risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale. Nella motivazione della sentenza la Corte rileva come lo ius variandi disciplinato dall’art.1453 c.c., consistente nell’attribuzione al contraente deluso della facoltà di chiedere ” a sua scelta ” l’adempimento o la risoluzione del contratto, ‘ offre alla parte che, con la domanda di adempimento, abbia inizialmente puntato all’attuazione del contratto sul presupposto del suo mantenimento, anche la possibilità – a fronte di un inadempimento che, nel prolungarsi del giudizio, perdura o si aggrava – di rivedere la propria scelta ‘ ed appare coerente con questa possibilità anche l’estensione della scelta alle azioni restitutorie e risarcitorie aventi la stessa genesi; questa impostazione, secondo la Corte di legittimità, non appare in conflitto con la lettera della norma ma anzi appare rispondere pienamente alle ragioni e alla ratio dell’art.1453 c.c. , assicurando nel contempo le finalità di concentrazione e pienezza della tutela che la disposizione del codice ha inteso perseguire perché
consente di realizzare, nell’ambito dello stesso processo, il completamento sul piano giuridico ed economico degli effetti che si ricollegano allo scioglimento del contratto. ‘ Dal punto di vista letterale, l’art. 1453 c.c., comma 2, disciplina l’ipotesi tipica, del passaggio dall’azione di esecuzione del contratto a quella di risoluzione dello stesso per il persistere dell’inadempimento della controparte. Si tratta di una disciplina dettata senza pretesa di completezza, la quale, lasciando all’interprete il compito di completare il dettaglio della trama normativa per le fattispecie non espressamente regolate, non esclude che, in occasione dell’esercizio dello ius variandi, vi si affianchino quelle pretese che hanno una funzione complementare rispetto al rimedio base … ‘, nel rispetto dei principi di concentrazione ed economia del processo
A questo punto, il passaggio, ex art.1453 c.c., nell’ambito dell’alternativa alla richiesta di adempimento del contratto di appalto, anche dall’azione di riduzione all’azione di risoluzione -la sola espressamente prevista dalla norma richiamata- pur essendo quest’ultima, ferma l’identità di causa petendi con la prima, identificata da un petitum più ampio presupponente l’impossibilità di mantenimento del vincolo a causa dell’inadempimento dell’appaltatore, appare ora possibile tenendo conto sia dell’orientamento interpretativo di legittimità espresso dalle SSUU di questa Corte con la sentenza n.8501/2014 con riguardo proprio all’art.1453 c.c., sia dell’indirizzo interpretativo emergente dalle pronunce delle SSUU a partire dalla sentenza n.12310/2015 che valorizza, per determinare l’ammissibilità della modifica della domanda originaria, la considerazione degli interessi e desiderata della parte che si prospetta adempiente rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio.
Se quindi, secondo l’interpretazione di legittimità sopra richiamata espressa da Cass. n.9239/2000 e, prima, Cass. n.736/1986-, era ed è possibile introdurre in materia di appalto, attraverso il disposto dell’art.1453 c.c., la domanda di riduzione del prezzo assieme o in luogo dell’originaria domanda di risoluzione, alla luce delle indicazioni emergenti dalle pronunce delle Sezioni Unite n.8510/2014 e poi delle SSUU n.12310/2015, n.22404/2018, n.24458/2023, n.26727/2024 si deve affermare anche la possibilità di modificazione ai sensi dell’art.1453 co 2 c.c., al di fuori delle preclusioni di cui all’art.183 c.p.c. e pure in grado di appello e in sede di rinvio, della domanda di riduzione del prezzo in domanda di risoluzione del contratto nel ricorrere delle condizioni richieste dalle pronunce richiamate: entrambe le domande si devono fondare sul presupposto oggettivo dell’inadempimento ascritto alla controparte negoziale in relazione alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, la domanda di risoluzione deve divenire quella proposta in via principale, mentre la domanda di riduzione del prezzo può rimanere quale domanda subordinata, costituendo l’alternativa da valutare in caso di ritenuta insussistenza di una gravità
dell’inadempimento tale da giustificare la risoluzione -ai sensi dell’art.1668 u.c. c.c., che deroga al disposto dell’art.1455 c.c. -; sotto il profilo del petitum nulla osta a che la richiesta di riduzione del prezzo sia sostituita dalla parte interessata con la domanda di risoluzione del vincolo, seguita dagli eventuali effetti restitutori per entrambe le parti, se si valorizza -secondo le indicazioni delle Sezioni Unite-, l’interesse della parte a perseguire nel modo più soddisfacente i propri desiderata , pur rimanendo nell’ambito degli elementi di fatto tempestivamente introdotti in atti.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti indicati, come sopra già evidenziato, e ciò rende ammissibile la modifica dell’originaria domanda di riduzione del prezzo -che rimane come domanda subordinatain domanda di risoluzione per inadempimento -principale, anche alla luce del disposto dell’art.1453 co 2 c.c. e anche, quindi, senza necessità di rispetto dei termini di cui all’art.183 c.p.c.
I primi quattro motivi di ricorso sono pertanto fondati e la domanda di risoluzione del contratto di appalto avrebbe dovuto essere esaminata dai Giudici di merito.
7) Con il quinto motivo di ricorso COGNOME deduce il ‘ distinto vizio di ‘motivazione apparente’, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello, mediante affermazioni logicamente inconciliabili, affermato e statuito che una pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo, emesso in relazione ad un credito per preteso saldo del compenso di un appaltatore, integra un giudicato implicito esteso al distinto tema della spettanza o meno del restante e già pagato credito relativo all’intero prezzo dell’appalto (del quale, in conseguenza di giudicato implicito, verrebbe accertata la legittimità) con conseguente preclusione dell’esame meritale dell’azione di riduzione del prezzo proposta dal committente nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e coltivata in via subordinata all’azione di risoluzione introdotta in corso di causa ‘.
In sostanza, la ricorrente principale lamenta che, ad avviso della sentenza gravata, a fronte di un’azione di riduzione del prezzo globale di un appalto di € 980.000,00 il Tribunale di Bergamo avrebbe, nel revocare il decreto ingiuntivo ottenuto dall’appaltatore per il saldo del corrispettivo pari a € 151.260,00, implicitamente accolto l’azione di riduzione solamente nella misura del saldo del corrispettivo; così valutando la Corte di merito avrebbe attribuito alla pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo una ingiustificata valenza preclusiva dell’accertamento della maggiore entità della riduzione da operare.
8) Con il sesto motivo di ricorso principale RAGIONE_SOCIALE prospetta ‘ Deduzione e violazione di norme processuali in tema di presupposti del giudicato implicito, e conseguente error in procedendo e nullità della sentenza, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello ravvisato un giudicato implicito (sulla controversia di riduzione parziale del prezzo globale di un contratto di appalto) nel capo di revoca di un decreto ingiuntivo emesso in relazione al credito preteso
dall’appaltatore a titolo di saldo; con conseguente omessa pronuncia nel merito sull’azione di riduzione del prezzo ad oggi non esaminata nei due gradi di merito del giudizio ‘.
Anche il motivo di ricorso sub VII lamenta un ‘ ulteriore vizio di ‘motivazione apparente’, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello, per di più incorrendo in inutile obiter dictum stante lo statuito rigetto dell’azione di riduzione del prezzo per asserita formazione di un preteso giudicato implicito, addotto ad ulteriore sostegno del rigetto dell’azione di riduzione del prezzo, mediante motivazione apparente siccome enunciata ma priva di ogni argomentazione di fatto e di diritto, una presunta omessa allegazione e prova, da parte dell’appellante RAGIONE_SOCIALE, dei criteri dell’invocata riduzione del prezzo ‘.
10) Con il terzo motivo di appello incidentale anche RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di motivazione apparente in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, perché la Corte d’Appello di Brescia avrebbe articolato in relazione alla pronuncia sulla domanda di riduzione del prezzo una motivazione ‘ del tutto avulsa da riferimenti ad elementi di fatto e di diritto, tali da rendere impossibile di comprendere le ragioni del rigetto della domanda con la quale è stato chiesto che la quantificazione dell’importo della riduzione del prezzo venisse determinato in relazione al corrispettivo dovuto per il solo scafo, unica componente considerata viziata dal CTU ‘.
Il presupposto fondante del motivo in esame, per il quale si ripropone letteralmente la parte della comparsa di costituzione e risposta in appello contenente le relative argomentazioni difensive, sarebbe individuabile, secondo la ricorrente incidentale, in una non condivisibile valutazione, che sarebbe stata operata dalla Corte di merito, di genericità della censura svolta attraverso l’appello incidentale.
11) Il quarto motivo di ricorso incidentale prospetta un ulteriore vizio di motivazione apparente, cui conseguirebbe la nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art.360 n.4 c.p.c., perchè la Corte d’Appello di Brescia non avrebbe disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio sullo scafo, senza addurre una motivazione reale e senza indicare riferimenti ad elementi fattuali tali da giustificare la posizione assunta, nonostante RAGIONE_SOCIALE avesse ampiamente motivato tale richiesta nelle proprie difese svolte nei giudizi di merito.
I motivi di ricorso principale da V a VII e il terzo e il quarto motivo di appello incidentale sono assorbiti per l’accoglimento dei primi quattro motivi del ricorso principale.
RAGIONE_SOCIALE ha infatti svolto la domanda di risoluzione del contratto di appalto quale domanda principale, insistendo solo in via subordinata per la riduzione del prezzo: la cassazione della sentenza d’appello ricorsa in relazione ai primi quattro motivi esaminati comporta la necessità del rinvio alla Corte d’Appello di Brescia
affinché, in diversa composizione, esamini la domanda erroneamente ritenuta inammissibile, solo all’esito della valutazione della quale, e per l’ipotesi di suo rigetto, potrà e dovrà essere riesaminata ex novo , per il venir meno all’esito della cassazione della sentenza, nei termini di cui sopra, delle pronunce sul punto- la domanda di riduzione del prezzo in relazione a tutti i profili di critica ritualmente introdotti in appello.
12) L’ultimo motivo di ricorso principale, l’ottavo, è proposto come ‘ vizio di ‘motivazione apparente’, in relazione all’art.360 n.4 c.p.c., per avere la Corte d’Appello, incorrendo in obiter dictum e sempre nel corpo del passo motivazionale censurato’ attraverso il settimo motivo di ricorso ‘addotto, a sostegno del rigetto della domanda di risarcimento danni (invero neppure esaminata), una motivazione priva di ogni riferimento ad elementi di fatto o ragioni di diritto con conseguente insondabilità del percorso logico del sotteso ragionamento del quale è stata enunciata la sola conclusione’.
Questo motivo di ricorso viene proposto come rivolto a contestare la prospettata carente motivazione, ad opera della Corte d’Appello di Brescia, sul rigetto del motivo di impugnazione formulato in ordine ‘ al tema dei danni conseguenti all’invocata e poi omessa pronuncia sull’azione di riduzione del prezzo ad opera del Tribunale ‘: RAGIONE_SOCIALE riporta infatti testualmente l’atto di appello, nella parte in cui si evidenziano i costi sostenuti per il completamento dell’imbarcazione, pari a € 915.003,39 più IVA, precisando che ‘ tale importo, che rappresenta appunto quanto l’appellante ha dovuto spendere per cercare di adeguare il bene finale alle condizioni che erano state richieste dall’appaltatore, rappresenta l’entità della riduzione del prezzo originariamente pattuito con l’appaltatore. Non deve stupire, infatti, che la riduzione del prezzo si avvicini grandemente al corrispettivo globale dell’appalto, perché il bene fornito da Persico, come accertato dal CTU, è sostanzialmente privo di valore… ‘; la ricorrente principale ha insistito comunque per l’ammissione delle prove orali già articolate.
Come si vede quindi la doglianza in esame non riguarda una domanda risarcitoria autonoma ed ulteriore rispetto alla domanda -subordinata- di riduzione del prezzo ma rappresenta più propriamente un aspetto di tale domanda, specificamente riguardante le sue conseguenze economiche.
Nella prospettiva indicata, non appare significativo il rilievo di RAGIONE_SOCIALE riguardo alla mancata riproposizione, in appello, da parte di RAGIONE_SOCIALE della domanda risarcitoria inizialmente pure formulata e respinta dal Tribunale di Bergamo perché, appunto, la doglianza in esame si rivolge invece ai profili economici correlati all’azione di riduzione.
Anche il motivo di ricorso in esame rimane pertanto assorbito nell’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso principale.
In conclusione, devono essere accolti i primi quattro motivi di ricorso principale, con indicazione in relazione al quarto motivo del seguente principio di diritto: ‘ in tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e quella di riduzione del prezzo sono compatibili e possono essere introdotte nello stesso giudizio ab origine, oppure l’una può essere sostituita all’altra nel corso del giudizio, ex art.1453 co 2 c.c. senza il rispetto delle preclusioni ex art.183 c.p.c. (nel testo previgente della norma, applicabile al presente giudizio); in particolare, non solo l’azione di riduzione può sostituire o porsi come alternativa principale all’iniziale azione di risoluzione contrattuale ma anche l’azione di risoluzione contrattuale (che ha la stessa causa petendi ma un petitum più ampio) può essere sostituita all’originaria domanda di riduzione del prezzo o porsi come alternativa principale rispetto ad essa, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali ‘.
Gli altri motivi di ricorso principale dal quinto all’ottavo e il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale rimangono assorbiti; i primi due motivi di ricorso incidentale devono invece essere respinti.
La sentenza della Corte d’Appello di Brescia conseguentemente si cassa con rimessione alla stessa Corte che, in sede di rinvio e in diversa composizione, dovrà esaminare prima di tutto la domanda di risoluzione contrattuale proposta da RAGIONE_SOCIALE tempestivamente e legittimamente, tenuto conto del principio di diritto sopra esposto e alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte n.12310/2015, ribadito dalle pronunce successive -Cass. SSUU n.22404/2018; Cass. n.24458/2023; Cass. SSUU n.26727/2024-.
Il giudice del rinvio pronuncerà anche sulle spese processuali del presente giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso principale, respinge i primi due motivi di ricorso incidentale, assorbiti i rimanenti motivi di ricorso principale e il terzo e il quarto motivo di ricorso incidentale; cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della seconda sezione civile della