Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12064 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12064 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13556/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
Contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE IN COLLE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
– controricorrente ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1875/2019 depositata il 06/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Gli odierni ricorrenti hanno ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento euro 23.194,68 quali compensi professionali,
deducendo che: con Determinazione n.376/2004 del Dirigente Settore LL.PP. del Comune di Santeramo in Colle, era stata affidata a all’A.T.P. composta dall’ing. NOME COGNOME e dall’arch. NOME COGNOME l’incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art.3 del D.lgs. 494/96 per la costruzione di piscina comunale; la Determinazione aveva ottenuto il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria di spesa, ma il Comune non aveva pagato i compensi.
Il decreto ingiuntivo è stato opposto dal Comune innanzi al Tribunale che, istruita la causa ed espletata consulenza tecnica, ha revocato il decreto e riconosciuto i compensi nella misura di euro 13.538,00.
Il Comune ha interposto gravame che la Corte d’appello di Bari ha accolto, sul rili evo che l’ente aveva inviato, successivamente al conferimento dell’incarico, una nota nella quale faceva riferimento alla sua ‘ volontà di affidare l’esecuzione dell’opera mediante concessione di costruzione e gestione in un unico lotto di importo di euro 2.415.000,00 in luogo dell’originaria intenzione di affidare la sola costruzione della piscina mediante appalto di lavori pubblici per il minor importo di euro 710.000,00 ‘; la Corte distrettuale ha quindi osservato che al fine di impegnare validamente la volontà delle parti rispetto a un progetto che comportava un impegno notevolmente maggiore rispetto a quello originario, sarebbe stata necessaria una nuova convenzione che recepisse le nuove esigenze della committenza e al tempo stesso indicasse l’impegno di spesa correlato al maggior compenso spettante ai professionisti oltre che i mezzi per farvi fronte. Per questa ragione riteneva nullo il contratto e non dovuti i compensi.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i professionisti affidandosi a tre motivi. Il Comune si è
difeso con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a un motivo.
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’ omesso esame di fatti decisivi emergenti dei documenti in atti, nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 cc e ss. I ricorrenti deducono di avere svol to l’attività prevista nella Convenzione del 2004, depositando il progetto in data 19.9.2006, e che non v’è stata alcuna diversa attività professionale svolta rispetto agli accordi in Convenzione. Rilevano i ricorrenti di aver prodotto un Piano di Sicurezza (completo di elaborati) relativo alla realizzazione di ‘quella’ piscina comunale che, inizialmente isolata rispetto ad altre strutture sportive, è stata poi inglobata in un contesto più ampio, rimanendo pur sempre la piscina comunale di cui al progetto di massima indicato nella Determina n.376/2004, attenendosi alla clausola e) della Convenzione, ove lo stesso Comune di Santeramo ha previsto che l’associazione di professionisti si obbligava ad introdurre nel progetto, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio dell’Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi; quindi a tal fine non era necessario un nuovo conferimento d’incarico. Come attestato dallo stesso consulente d’ufficio, l’incarico conferito ai tecnici non è mai mutato ed è sempre stato legato allo stralcio funzionale di €. 710.000,00 relativo alla piscina.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, l’omesso esame di fatti decisivi emergenti dal comportamento colpevole dell’ente Comunale e la violazione dell’art.1375 c.c.. I ricorrenti deducono che la decisione della Corte è viziata anche nella parte in cui ha omesso di valutare
il colpevole comportamento dell’ente comunale che, nell’esecuzione del contratto non si è comportato secondo buona fede, né secondo il principio di trasparenza, in quanto non è stato valorizzato il fatto che, se gli odierni ricorrenti avessero seguito le confuse direttive del responsabile del procedimento, non avrebbero avuto diritto al compenso come prescritto dalla clausola della convenzione.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione dell’art 35 del D.lgs. n. 77 del 1995, e dell’art. 191 del D.lgs. n.267/2000. I ricorrenti deducono che in fattispecie come quella in esame, il richiamo della Corte all’inesistenza della copertura finanziaria è del tutto fuorviante e non coerente con la documentazione prodotta agli atti. Rilevano che con la Determinazione 376/2004 si dava atto che la spesa occorrente per le suddette prestazioni professionali, veniva finanziata con devoluzione mutuo Cassa DD.PP. Pos. n.443335300 e vendita immobili urbani per €.550.000,00 ; la Determinazione otteneva il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria di spesa.
4.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono inammissibili.
4.1. – La Corte d’appello ha ricostruito i rapporti tra le parti accertando che al primo incarico professionale conferito con convenzione del 13 dicembre 2004, avente ad oggetto il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della piscina (valore 710.000,00) che presentava tutti i requisiti di legge e in particolare era redatto per iscritto e aveva la copertura finanziaria, se ne era sovrapposto, dopo due anni, un altro. Ciò in quanto alla data del 22 maggio 2006 ai tecnici non era ancora stato fornito il progetto definitivo dell’opera necessario per l’elaborazione del piano di sicurezza; e in data 17 agosto 2006 l’ente aveva comunicato che il progetto era cambiato perché non si trattava più
della costruzione della piscina, ma di un unico più ampio lotto (centro sportivo) di importo molto superiore (2.450.000,00). Da qui la Corte ha tratto le conclusioni che occorreva un nuovo contratto e una nuova attestazione di copertura finanziaria. L’odierno ricorso è teso a dimostrare che il progetto depositato dai professionisti è un progetto in adempimento del contratto precedente con le variazioni richieste dall’ente, cosa che invece la Corte di merito, con giudizio in punto di fatto, ha escluso, rilevando che in realtà il Comune aveva richiesto un nuovo elaborato in relazione al nuovo e più ampio progetto; e, del resto, il Comune ha rilevato che i professionisti hanno chiesto il compenso non per un’opera di euro 710.000,00 (quella originaria), ma per un’opera di maggior importo pari a euro 1.789 645,00.
4.2.La Corte ha quindi reso un giudizio in fatto sul contenuto del contratto intercorso inter partes e sulla natura della prestazione eseguita, ritenendola diversa da quella originariamente convenuta. Le censure dei ricorrenti, sub specie dell’omesso esame di fatti (peraltro, per lo più consistenti non in fatti storici, ma in omesso esame di difese ed atti istruttori) e del vizio di violazione di legge, tendono quindi ad un riesame del merito, inammissibile in questa sede.
4.3.- Costituisce infatti principio consolidato che la censura ex art 360 n. 5 c.p.c. non può consistere nel prospettare la difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando, solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e
valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. Cass. n. 30878 del 2023).
4.5.- Quanto alla pretesa violazione di legge, deve qui ricordarsi che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito; il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. n. 9461 del 09/04/2021; Cass. n. 27136 del 15/11/2017).
5.- Con il motivo di ricorso incidentale il Comune deduce di avere proposto nell’atto d’appello anche la domanda di restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e che sul punto la Corte non si è pronunciata.
5.1.- Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, si è pronunciata sul punto, posto che a pagina 7 – 8 della sentenza ha affermato che ‘ si impone in riforma della sentenza all’accoglimento dell’opposizione con la consequenziale revoca del
decreto ingiuntivo oltre la condanna degli appellati alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza ‘.
La statuizione non è espressamente riportata nel dispositivo ma ciò non è essenziale, perché per effetto della revoca del decreto ingiuntivo resta comunque sine titulo la prestazione fatta dal Comune e ne è dovuta la restituzione. Peraltro deve qui ricordarsi che la pronuncia sulla restituzione è sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, accedendo la relativa declaratoria necessariamente al decisum complessivo della controversia e pertanto emendabile tramite la procedura di correzione dell’errore materiale (Cass. 35093/2023), che nel caso di specie costituisce l’unico rimedio poiché la statuizione di restituzione, resa nella motivazione, manca solo nel dispositivo.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità tanto del ricorso principale che del ricorso incidentale; in ragione della reciproca soccombenza le spese del giudizio di legittimità si compensano interamente tra le parti.
P.Q.M.
dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28/02/2024.