Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/03/2024
La Corte di Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto la sua domanda, volta al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità maturata presso l’Amministrazione di provenienza.
Il COGNOME era stato trasferito in data 23.2.2005 per mobilità intercompartimentale dalla RAGIONE_SOCIALE, presidio Pronto Soccorso, nei ruoli del personale ATA RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Foggia, ed inquadrato nel profilo di infermiere con assegnazione all’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha rilevato che il COGNOME aveva ottenuto il trasferimento in seguito all’ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. del 12.1.2005, emessa dal Tribunale di Foggia e che il giudizio di merito si era concluso con sentenza del Tribunale di Foggia dichiarativa RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, passata in giudicato.
Richiamate le statuizioni del primo giudice, secondo cui l’Amministrazione di destinazione aveva correttamente stipulato con il COGNOME un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato in prova ex art. 560 del d. lgs. n. 297/1994, con decorrenza giuridica ed economica dalla data RAGIONE_SOCIALE‘effettiva assunzione (23.2.2005), il giudice di appello ha ritenuto inammissibile l’eccezione di giudicato riproposta dal RAGIONE_SOCIALE, che non aveva proposto appello incidentale avverso le statuizioni di rigetto RAGIONE_SOCIALEa suddetta eccezione contenute nella sentenza di primo grado, ed ha considerato generico l’atto di appello, in quanto non contiene motivate censure alla ricostruzione giuridica effettuata dal primo giudice.
Ha ritenuto non decisiva la disciplina contenuta nell’art. 2112 cod. civ., essendo necessario analizzare la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di destinazione; ha inoltre richiamato gli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/1994, quale specifica disciplina vigente presso l’Amministrazione di destinazione, nonché le statuizioni di Cass. n. 18220/2015.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE e l’I sono rimasti intimati.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto la genericità RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Deduce che nel ricorso introduttivo sono stati ritualmente indicati tanto il petitum , quanto la causa petendi , precisando che opera in ogni caso il principio iura novit curia .
Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 570 del d. lgs. n. 297/1994, RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d. lgs. n. 165/2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1406 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale erroneamente individuato la norma applicabile al caso di specie.
Sostiene che l’art. 570 del d. lgs. n. 297/1994 non è applicabile al caso di specie, in quanto la domanda del ricorrente è finalizzata al riconoscimento del servizio prestato nell’Amministrazione di provenienza nell’ambito di una procedura di mobilità, ed invoca l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 del d. lgs. n. 165/2001.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 11 e 117 Cost. e RAGIONE_SOCIALEa direttiva 77/187/CE, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Deduce che l’art. 2112 cod. civ. va letto anche alla luce dei principi comunitari e richiama la sentenza Scattolon, evidenziando che per effetto del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio è stato inquadrato nei ruoli statali nel profilo professionale di infermiere professionale in una fascia stipendiale inferiore, con evidente danno economico che si estende anche al calcolo del TFR.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
La sentenza impugnata non ha infatti ritenuto la genericità del ricorso di primo grado, ma ha considerato generico l’appello, in quanto non si sostanzia in alcuna motivata censura avverso la ricostruzione giuridica operata dal primo giudice;
ha in particolare evidenziato che la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ. non è decisiva, essendo necessario analizzare la normativa RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione di destinazione in tema di cessione del contratto.
Il motivo si limita a riportare le deduzioni contenute nel ricorso, ma non argomenta in ordine al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘appello, né confuta tali argomentazioni in diritto.
5. Il secondo motivo è fondato.
Dalla sentenza impugnata risulta che il COGNOME è stato trasferito con decorrenza dal 23.2.2005 dalla RAGIONE_SOCIALE, presidio Pronto Soccorso, nei ruoli del personale ATA RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Foggia, che è stato inquadrato nel profilo di infermiere con assegnazione all’RAGIONE_SOCIALE per mobilità intercompartimentale a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. del 12.1.2005, emessa dal Tribunale di Foggia, e che ha chiesto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione di provenienza.
Non possono dunque trovare applicazione le disposizioni contenute negli artt. 569 e 570 del d. lgs. n. 297/1994, che si riferiscono al riconoscimento del servizio non di ruolo, che nella fattispecie non viene in rilievo.
Trattandosi di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, devono invece trovare applicazione i principi ripetutamente enunciati da questa Corte, a partire da Cass. n. 24724/2014, secondo cui il ‘passaggio diretto’ ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 nella sua formulazione originaria è riconducibile alla cessione del contratto, ed è dunque caratterizzato dalla conservazione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità e dal mantenimento del trattamento economico goduto presso l’Amministrazione di provenienza; si è inoltre precisato che in tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni di verse, l’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 246 del 2005, che ha modificato l’originario art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non ha natura di norma di interpretazione autentica, e conseguente efficacia retroattiva ( v. Cass. n. 10145/2018 e Cass. n. 23884/2022 ).
Si è inoltre chiarito che in ambito lavorativo la cessione del contratto comporta il trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali e realizzando soltanto una sostituzione soggettiva (ben potendo, a cessione
avvenuta o contestualmente alla stessa, il cessionario ed il contraente ceduto accordarsi fra loro per apportare RAGIONE_SOCIALEe modifiche al contenuto del contratto originario, restando, in assenza di tale accordo, immutato il contenuto di tale contratto: Cass., Sez. L, n. 16635 del 5 novembre 2003).
Si è in particolare rilevato che il mantenimento in vita del rapporto è confermato dal fatto che, in materia, quando si controverte in ordine all’esistenza e validità RAGIONE_SOCIALEa cessione del contratto, è necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti interessati, con conseguente litisconsorzio necessario (Cass., Sez. 3, n. 5122 del 9 marzo 2006) e che, pur comportando la cessione del contratto la liberazione del cedente, la continuità degli elementi oggettivi essenziali del contratto ne impone la considerazione unitaria, sicché è illegittimo pretendere la stipulazione di un nuovo contratto e di un nuovo patto di prova (v. Cass. n. 23884/2022 cit.).
Si è dunque precisato che il contratto individuale di assunzione costituisce il rapporto e, quindi, lo status di pubblico dipendente, con l’effetto che non è richiesta la stipulazione di successivi contratti individuali in relazione al verificarsi di eventi successivi modificativi di un rapporto già sorto, non potendone essere modificato il contenuto essenziale; nelle procedure di mobilità, del tutto diverse dall’assunzione, non vi è alcuna menzione d’una nuova assunzione e, se il dipendente possiede i requisiti prescritti, è trasferito e il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione .
La Corte territoriale, che non ha applicato alla fattispecie le disposizioni relative alla mobilità volontaria nel pubblico impiego e non ha riconosciuto al COGNOME l’anzianità maturata presso l’Amministrazione di provenienza, non si è dunque attenuta a tali principi, e va pertanto cassata sul punto.
Il terzo motivo, con il quale il ricorrente ha lamentato la mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 cod. civ., de ve pertanto ritenersi assorbito.
In conclusione, va accolto il secondo motivo, va dichiarato inammissibile il primo motivo e assorbito il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione, anche per il regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22.2.2024.