Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25511 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 25511 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11728-2019 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME, COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
Oggetto
Dirigente pubblico impiego
R.G.N. 11728/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 12/09/2024
CC
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE BOLZANO – ALTO ADIGE;
-intimata –
avverso la sentenza n. 965/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 28/01/2019 R.G.N. 41/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, decidendo sui distinti appelli (poi riuniti) proposti da ll’AVV_NOTAIO COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, confermava le decisioni del Tribunale di Palermo, entrambe reiettive delle originarie domande, volte, per quanto ancora rileva in giudizio, a ottenere, nel transito per mobilità volontaria dalla Provincia di Bolzano all’RAGIONE_SOCIALE, l’inquadramento nella qualifica dirigenziale dell’ Area III dirigenza del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE dell’8.6.2000 o in quella del c.c.r.l. Area dirigenza per i dipendenti della regione siciliana del 5.7.2007, con conseguente cond anna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive, pari a €. 85.750,95, e al risarcimento del danno in misura di €. 35.510,40;
la Corte territoriale rilevava che era corretto l’inquadramento con D.D.G. n. 392 del 20.11.2015 – nel ruolo tecnico, Cat. DS del RAGIONE_SOCIALEcRAGIONE_SOCIALE, con profilo di collaboratore tecnico professionale esperto;
quanto all’amministrazione di provenienza (Provincia di Bolzano), l’art. 3 della L.P. n. 10/1992 prevedeva una ‘struttura dirigenziale’ articolata in: i) segreteria generale, ii) direzione generale, iii) dipartimenti, iv) ripartizioni e uffici, con nomina di un dirigente al vertice di essi (art. 14 L.P. cit.) da parte della Giunta Provinciale che approntava a tal fine ‘l’RAGIONE_SOCIALE degli aspiranti dirigenti’ nel quale erano iscritti coloro che avevano conseguito l’idoneità per l’assunzione dell’incarico dirigenzi ale, in quanto vincitori di concorso, per la cui partecipazione era richiesta, in alternativa ad altri requisiti, la nona q.f.;
senonché lo COGNOME (già dipendente della Provincia Autonoma di Bolzano – PAB con profilo professionale di esperto in materie tecniche ascrivibile alla IX q.f.) mai aveva ricoperto un incarico dirigenziale tra quelli di cui alla L.P. n. 10/1992;
se v’era, dunque, per legge un’apposita struttura dirigenziale nella PAB, ciò accadeva perché gli appartenenti alle q.f. dalla I alla IX non solo «non ne erano parte, ma non ne avevano neanche le corrispondenti attribuzioni»;
la Corte palermitana rilevava che le declaratorie contrattuali della Cat. DS del c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE («profilo di collaboratore tecnico professionale esperto») e della IX q.f. del c.c.n.l. Intercompartimentale 2008 («profilo di esperto nelle materie tecniche»), debitamente analizzate nel dettaglio, «presentavano immanenti profili di omogeneità e sovrapponibilità», trattandosi oltretutto delle più alte qualifiche di inquadramento del personale dei rispettivi ordinamenti non appartenenti al ruolo dirigenziale;
di ciò era riprova il fatto che lo stesso ricorrente aveva presentato, in data 9.5.2007, domanda di partecipazione alla mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di collaboratore tecnico-professionale-ingegnere Cat. D presso RAGIONE_SOCIALE;
dovendosi, quindi, applicare in via prioritaria i criteri stabiliti per l’inquadramento dal d.P.C.m. del 26.6.2015 mediante raffronto degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi c.c.n.l., e tenendo conto di mansioni, compiti, responsabilità e titoli d’accesso, non poteva nella specie trovare spazio il criterio sussidiario della ‘prossimità economica’ invocato dal ricorrente;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il lavoratore con quattro motivi illustrati con memoria, cui si oppone con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE , mentre la Provincia Autonoma di Bolzano (in seguito RAGIONE_SOCIALE) resta intimata.
CONSIDERATO CHE:
il primo motivo è così testualmente rubricato «(art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione: legge prov. n. 10 del 1992 (artt. 2, 3 ss., 13, 14, 15, 16, 17, 21 e 23, c. 1); artt. 1, 2 e 5 legge prov. n. 16 del 1995 e artt. 2, 3 e 4 legge prov. n. 6 del 2015; artt. 2103 cod. civ. e 52, c. 1, d.lgs. n. 165 del 2001; art. 58, c. 2, legge reg. n. 9 del 2015, artt. 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 30 d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 88 e 107 d.lgs. n. 267/2000; art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 e legge reg. n. 10 del 2000 (artt. 1, c. 2, 2, c. 2, e 6-10); art: 1, c. 3, e 36 d.lgs. n. 165/2001; artt. 1, c. 2, e 111 d.lgs. n. 267/2000; art. 11, c. 4, lett. a) d.lgs. n. 59/1997; art. 2, c. 1, lett. a), legge n. 421/1992; art. 1, c. 1, d.lgs. n. 368/2001 e art. 1 d.lgs. n. 81/2015; art. 3, 97 e 117, Cost.; artt. 4 e 8 d.P.R. n. 670/1972; (art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e art. 63, c. 5, d.lgs. n. 165 del 2001) violazione e falsa applicazione: dei c.c.n.q. per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, dei c.c.n.l. relativi al comparto del personale dipendente dal s.s.n., dei c.c.n.l. relativi al personale dirigenziale dell’area III (dirigenza sanitaria, professionale,
tecnica e amministrativa del S.S.N.) e dell’art. 90, c. 2 bis, legge reg. n. 6/2001; (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione: degli artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione all’interpretazione dei citati c.c.n.q. e c.c.n.l., dei contratti collettivi relativi al personale dipendente dalla provincia autonoma di Bolzano e dei contratti collettivi (c.c.r.l.) relativi all’area della dirigenza della regione siciliana»;
1.1 secondo COGNOME la Corte d’appello, nel negare che la IX q.f. corrispondesse nell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a una qualifica dirigenziale, confondeva, incorrendo in un ‘macroscopico errore’, la nozione di qualifica di inquadramento, connotante il rapporto di servizio, con quella eterogenea di incarico dirigenziale cui si poteva accedere per concorso con la nona q.f. rivestita dal ricorrente; l’erroneo ragionamento del giudice d’appello avrebbe comportato che , per aspirare all’inquadramento dirigenziale n ell’ente ad quem, la procedura di mobilità avrebbe dovuto compiersi in costanza della (temporanea) preposizione a uno degli organi in cui si articola la struttura dirigenziale della PAB o comunque in costanza di iscrizione all’albo degli aspiranti dirigenti;
1.2 la disciplina dei c.c.n.l. dei diversi enti conteneva, per contro, elementi inequivoci che attestavano la piena corrispondenza tra la IX q.f. – che restava apicale, anche considerando tutti gli impiegati provinciali dell’ordinamento di Bolzano (art. 71 del c.c.p.i.l.) – e una qualifica dirigenziale dell’ordinamento professionale applicato nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
il secondo mezzo è così letteralmente rubricato: «(art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione: art. 4, c. 2, e artt. 16, 17, 19 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 107 d.lgs. n. 267/2000; art. 15, c. 3, d.lgs. n. 502 del 1992; legge reg. n. 10 del 2000 (artt. 1, c. 2, 2, c. 2, e 6-10); art. 3 ss., 14 ss. e 17, c. 2, legge prov. n. 10/1992; artt. 2103 cod. civ. e 52, c. 1, d. lgs. n. 165 del 2001; art. 58, c. 2, legge reg. n. 9 del 2015
e art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 90, c. 2 bis, legge reg. n. 6/2001; d.P.C.m. del 26.6.2015; artt. 2103 cod. civ. e 52, c. 1, d.lgs. n. 165 del 2001; (art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e art. 63, c. 5, d.lgs. n. 165 del 2001) violazione e falsa applicazione: dei c.c.n.l. relativi al comparto del personale dipendente dal s.s.n. e dei c.c.n.l. relativi al personale dirigenziale dell’Area III (dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N.); (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione: degli art. 1362 ss. cod. civ., in relazione all’interpretazione dei citati c.c.n.l., dei contratti collettivi relativi al personale dipendente dalla provincia autonoma di Bolzano e dei contratti collettivi relativi all’area della dirigenza della regione siciliana; (art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento espressamente formulata dall’appellante (art. 112 cod. proc. civ.) e per violazione del criterio di giudizio imposto dall’art. 116 cod. proc. civ.»;
2.1 il ricorrente lamenta la superficialità con cui sarebbe stato effettuato il confronto fra le declaratorie recate, rispettivamente, dalla disciplina collettiva della PAB e dai c.c.n.l. applicati presso l’RAGIONE_SOCIALE: solo i lavoratori della nona q.f. della PAB potevano, come peraltro i dirigenti dell’Area III del c.c.n.l. dell’8.6.2000 (art. 27 co mma 1 lett. b, c e d), emanare provvedimenti e direttive, elaborare atti generali, svolgere funzioni di supervisore e assumere responsabilità organizzative e per i risultati conseguiti ecc.;
2.2 le mansioni della nona q.f. della PAB erano naturaliter dirigenziali e corrispondevano a funzioni riservate per legge, nell’RAGIONE_SOCIALE, proprio al personale dirigente: la qualifica DS riconosciuta era invece equivalente alla VI o al più alla VII q.f. presso la Provincia di Bolzano, e di ciò si traeva conferma dal trattamento economico in godimento
al momento del transito nell’amministrazione siciliana; non poteva poi annettersi alcun rilievo al fatto, erroneamente valorizzato dal giudice d’appello, che, in epoca anteriore ai fatti di causa (2007), il ricorrente fosse disposto, pur di ricongiungersi al proprio nucleo familiare, a subire addirittura un sotto-inquadramento nella categoria D;
la rubrica del terzo motivo è così formulata: «(art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione: artt. 19, c. 1 ter, 21 e 52 d.lgs. n. 165/2001; artt. 9 e 10 legge reg. n. 10/2000; (art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e art. 63, c. 5, d.lgs. n. 165 del 2001) violazione e falsa applicazione: artt. 24, c. 9, e 30 c.c.n.l. Area dirigenziale III del 3.11.2005; artt. 13, c. 4, lett. d, e 26 ss. (art. 28, c. 10) c.c.n.l. Area dirigenziale III del 8.6.2000; artt. 6 e 7 c.c.n.l. Area dirigenziale III del 21.7.2005; in subordine (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione: artt. 1362 ss. cod. civ., in relazione ai citati c.c.n.l. e agli artt. 36, 39, 40, 41 e 42 c.c.r.l. del personale con qualifica dirigenziale della regione siciliana»;
3.1 in esso si lamenta che, una volta dimostrata corrispondenza della nona q.f. a una qualifica dirigenziale, era altresì conseguenziale l’accoglimento di tutte le domande di «reintegrazione nelle funzioni dirigenziali anteriormente svolte» nonché di pagamento delle differenze retributive fin dalla data della prima assegnazione in comando presso l’RAGIONE_SOCIALE;
4. con il quarto, ed ultimo, motivo, il ricorrente si duole (art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ) della violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, atteso che l’accoglimento dei precedenti motivi aveva inevitabili riflessi sulla regolamentazione delle spese che «dovranno essere poste a carico di controparte»;
i primi due motivi, far loro intimamente connessi sul piano logico e giuridico, meritano un esame congiunto;
essi sono infondati;
5.1 si osserva che, ai sensi dell’art. 30, comma 2 bis , del d.lgs. n. 165 del 2001, «Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria»;
il successivo comma 2 quinquies (art. 30 d.lgs. cit.) prescrive, inoltre, che « Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione»;
dalle disposizioni riportate si evince che il dipendente trasferito in seguito a procedura di mobilità ha diritto a essere inquadrato nell’area funzionale e nella posizione economica di cui era titolare nella P.A. di provenienza e che a lui si applica, in seguito, il trattamento giuridico ed economico stabilito nei contratti collettivi del comparto di
destinazione; infatti, in tema di mobilità di personale da un’amministrazione all’altra, il passaggio diretto ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, risolvendosi in una modificazione meramente soggettiva del rapporto, comporta il diritto alla conservazione dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico del dipendente (Cass., Sez. 6-L, n. 16846 del 9 agosto 2016);
più esattamente, il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse, di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, va ricondotto alla fattispecie della cessione del contratto ex art. 1406 cod. civ., sicché l’individuazione del trattamento economico e giuridico da applicare ai dipendenti trasferiti va effettuata sulla base dell’inquadramento dell’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale del comparto dell’amministrazion e cessionaria, tenuto conto delle posizioni differenziate attraverso le quali, all’interno delle aree, si realizza la progressione in carriera (Cass., Sez. L, n. 19613 del 16 luglio 2024; Cass., Sez. L, n. 86 del 7 gennaio 2021);
5.2 quanto all’inquadramento riconosciuto dall’ RAGIONE_SOCIALE, esso è stato ritenuto corretto dal giudice d’appello e la relativa indagine, in termini di corrispondenza tra le declaratorie e le mansioni della nona q.f. (profilo di esperto in materie tecniche) e quelle DS (profilo di collaboratore tecnico professionale esperto), eseguita alla stregua della disciplina collettiva applicabile (art. 71 c.c.n.l. Intercompartimentale 2008 per la IX q.f. e c.c.n.l. relativo al comparto del personale dipendente SSN), costituisce accertamento di fatto e come tale insindacabile in sede di legittimità;
il giudice d’appello, pur dando atto «della varietà di attività enucleata nel profilo ordinamentale bolzanino», ha evidenziato gli «immanenti profili di omogeneità e di sovrapponibilità delle due declaratorie in
comparazione», non senza sottolineare peraltro che i due profili professionali posti in raffronto sono «collocati, entrambi, alle più alte qualifiche di inquadramento dei rispettivi ordinamenti» (pp. 18-19 sentenza impugnata);
5.3 in senso contrario, non vale invocare l’erroneità di tale indagine in fatto e propugnare una presunta più adeguata rispondenza dei compiti/mansioni della nona q.f. con quelli propri della qualifica dirigenziale nell’ente ad quem , come tratteggiati dalla disciplina collettiva sopra richiamata (i.e., c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE dell’8.6.2000 o CCRL area dirigenza per i dipendenti della regione siciliana del 5.7.2007), dovendosi ribadire, anche in questa sede, che per l’accesso alla qualifica di dirigente nelle amminis trazioni pubbliche, l’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, e succ. mod., ha previsto il previo espletamento del concorso pubblico (cfr. da ultimo, Cass., Sez. L, n. 7107 del 15 marzo 2024): talché, la qualifica dirigenziale è conferita in modo stabile con il contratto individuale di lavoro, a seguito (appunto) di apposita procedura concorsuale Cass., Sez. L, n. 4275/2007);
5.4 lo COGNOME (fatto incontroverso) non ha partecipato con esito vittorioso a un concorso pubblico per l’accesso alla dirigenza nella PAB (L.P. n. 10/1992, artt. 1617) e non era iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE degli aspiranti dirigenti previsto dalla disciplina di legge, sicchè, privo com’ era della qualifica rivendicata, non poteva ambire a rivestirla grazie alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’ art. 30 d.lgs. n. 165/2001;
infatti, presso la pubblica amministrazione l ‘ immissione nei ruoli dirigenziali, retta da regole proprie di natura pubblicistica, costituisce nuova assunzione non solo nell’ipotesi di prima instaurazione del
rapporto di impiego ma anche nel caso di progressione verticale dall’inquadramento come funzionario all’accesso al ruolo della dirigenza; in quest’ultima eventualità si verifica una novazione oggettiva del rapporto di impiego del tutto equiparata al reclutamento dall’esterno (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2014, n.22835);
in coerenza con tale principio, nelle pronunce nr. 17930/2013 e nr. 3733/2016 le Sezioni Unite hanno ascritto alla fase prodromica del reclutamento del personale il reclutamento dei dirigenti, disciplinato dal d.lgs. 165/2001 all’articolo 28, ritenendolo soggetto allo strumento concorsuale, secondo varie configurazioni, in ossequio al disposto di cui all’articolo 97 Cost. (sent. nr. 17930/2013, punto 11);
sicché una interpretazione come quella caldeggiata dal ricorrente, secondo la quale la qualifica di dirigente dell’ RAGIONE_SOCIALE può essere acquisita indirettamente col meccanismo della mobilità volontaria, mediante nuovo inquadramento nell’amministrazione di destinazione, sarebbe in contrasto con principi sopra richiamati ponendosi in frizione con l’ articolo 97 Cost. (cfr. Cass. n. 21484/2020);
tanto basta per la reiezione dei primi due motivi, con assorbimento dei restanti perché logicamente subordinati all’accoglimento dei primi ;
le spese di legittimità (liquidate in dispositivo) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro