Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6190 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 6190 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25960/2018 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME presso il quale è domiciliata come da pec registri di giustizia
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELL A RICERCA -UFFICIO SCOLASTICO REGIONE LIGURIA II AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA
– intimato – e contro
NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME – intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 93/2018, depositata il 29.3.2018, RG 484/2017;
udita la relazione svolta nella adunanza camerale del 18.12.2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
la Corte d’Appello di Genova ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva integralmente rigettato il ricorso con il quale la ricorrente, docente immessa in ruolo dall’anno scolastico 2015/2016 e in precedenza iscritta nelle graduatorie ad esaurimento (di seguito, GAE), aveva contestato l’assegnazione definitiva a Genova per la classe di concorso A019 e per l’insegnamento delle discipline giuridiche, in luogo di un suo avvicinamento alla propria residenza in Scafati, provincia di Salerno.
2.
la Corte territoriale ha ritenuto che:
-erroneamente era stato chiamato in giudizio anche l’ufficio scolastico regionale, anziché il solo Ministero, unico legittimato passivo e al riguardo ha disapplicato la disposizione regolamentare con la quale la legittimazione medesima era stata riconosciuta in violazione della normativa primaria dettata dall’art. 75 del d.lgs. n. 300/1999;
-correttamente era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei colleghi della ricorrente che, secondo le allegazioni del ricorso, sarebbero stati illegittimamente assegnati agli ambiti territoriali della regione Campania, pur avendo un punteggio inferiore;
il Ministero aveva operato nel rispetto della normativa dettata dalla legge n. 107/2015 che, contrariamente a quanto asserito dalla appellante, aveva espressamente privilegiato, anche per la successiva mobilità, i docenti vincitori del concorso del 2012 rispetto a quelli inseriti nelle GAE;
non sussisteva, pertanto, alcun contrasto fra il CCNI relativo all’anno scolastico 2016/2017 e la disciplina di legge;
-l’algoritmo era stato correttamente sviluppato tenendo conto dell’ordine di preferenze, al fine di dare massima valorizzazione al
criterio della vicinanza territoriale e per questo la appellante era stata superata nella assegnazione delle sedi da colleghi con punteggi inferiori che quelle sedi avevano indicato secondo un criterio di preferenza più alto;
la fase D era stata riservata ai soli docenti assunti a seguito del superamento del concorso del 2012 e, pertanto, alla stessa la COGNOME non aveva potuto partecipare, sicché non poteva aspirare ai posti che si erano resi disponibili solo una volta ultimata la fase C;
la disponibilità a insegnare nelle scuole speciali attribuisce un diritto di precedenza non assoluto ma limitato alla singola graduatoria e nella specie dalla documentazione prodotta non era possibile desumere quante scuole speciali fossero disponibili negli ambiti richiesti dalla COGNOME e quali fossero i docenti alle stesse assegnati;
quanto ai docenti indicati dalla COGNOME risultava provata la legittimità della prevalenza riconosciuta agli stessi, perché il COGNOME proveniva da graduatoria di merito e il COGNOME era titolare di un punteggio aggiuntivo, in quanto ricopriva la carica di consigliere comunale nella sede di prima preferenza;
non risultava dagli atti che la COGNOME fosse stata superata da docenti che prestavano assistenza a disabili e in ogni caso legittimamente la contrattazione integrativa aveva attribuito agli stessi il titolo di precedenza;
3.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;
il Ministero è rimasto intimato;
il Pubblico Ministero ha depositato note scritte con le quali ha insistito per il rigetto del ricorso per cassazione; la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.p.r. n. 280 del 2007, dell’art. 8 del d.p.r. n. 17 del 2009, dell’ art. 75 del d.p.r. n. 17 del 2009 e dell’art. 75 del d. lgs. n. 300 del 1999, oltre a violazione dell’art. 3 del D.M. del 18.12.2014 ed a violazione e falsa applicazione dell’art. 8, co. 7, lett. H del DPCM n. 98 del 2014; il motivo fa riferimento al capo della sentenza che ha escluso la legittimazione passiva dell’Ufficio Scolastico Regionale;
1.1
si tratta di censura inammissibile in quanto rispetto ad essa la ricorrente è priva di interesse;
come già ritenuto dalla Corte territoriale la questione è priva di rilievo, dato il fatto che è stato comunque evocato in giudizio il Ministero, unico legittimato passivo, come anche da giurisprudenza di questa S.C. (Cass. 9 novembre 2021, n. 32938);
2.
il secondo motivo adduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 103 e 107 c.p.c., nonché dell’art. 3 del d.m. 18.12.2014 e dell’art. 8, co. 7, lett H, del DPCM 98/2014 e con esso si sostiene che erroneamente la Corte territoriale aveva confermato il capo della sentenza di primo grado con cui si era ritenuta giustificata la chiamata in giudizio iussu iudicis dei controinteressati;
la ricorrente, oltre a rilevare che gravava sul Ministero l’onere di indicare con precisione i litisconsorti eventualmente pretermessi, assume che la Corte d’Appello aveva erroneamente qualificato la domanda come finalizzata ad ottenere una pronuncia costitutiva di attribuzione di una determinata sede lavorativa, in quanto la pretesa riguardava invece l’accertamento dell’illegittimità degli atti
impugnati al fine di ottenere una nuova valutazione della domanda di mobilità, destinata ad incidere solo sul rapporto organico fra la ricorrente e l’Amministrazione datore di lavoro;
2.1
il motivo è inammissibile, intanto perché non è dato comprendere, per difetto di trascrizione delle conclusioni di primo grado e quindi di specificità, quale fosse l’esatto tenore della domanda su cui poi la censura argomenta;
d’altra parte, essendovi stata chiamata in causa di quei controinteressati, poi non costituitisi né in secondo grado, né in questa sede, non è spiegato quale sia l’interesse ad insistere su quei profili di critica;
3.
il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c) con riferimento alla legge n. 107/2015 (art. 1, commi 73, 108, 96, 98) e degli artt. 400, comma 17, e 201 della legge n. 124/1999 (da riferire più correttamente, sembrerebbe, d.lgs. n. 297/1994);
con esso si contesta la sentenza impugnata per non avere considerato che anche i docenti inseriti nelle GAE avevano in precedenza superato un concorso ordinario (nella specie quello bandito nel 1999), sicché non si giustificava il loro inserimento, disposto con l’ordinanza regolativa della mobilità, in una fase deteriore rispetto a quella cui avevano potuto partecipare i docenti risultati idonei al concorso del 2012, favoriti anche da un indebito accantonamento di posti;
nella censura si sostiene poi che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato la legge 107/2015, che non riconosceva alcuna precedenza ai vincitori dei concorsi, e di avere, di conseguenza, escluso l’illegittimità della O.M. e del CCNI che, in contrasto con la legge, avevano inserito detta precedenza in favore
degli idonei del concorso del 2012, violando il principio della parità di trattamento e i canoni indicati nell’art. 97 Cost.;
3.1
il motivo va disatteso, avendo questa S.C. già ritenuto non solo che « in tema di mobilità territoriale dei docenti della scuola pubblica, l’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 462, comma 7, e 470, commi 1 e 2, d.lgs. n. 297 del 1994, demandano la regolazione in dettaglio delle modalità da seguire nell’attribuzione dei posti alla contrattazione collettiva, cui sono rimesse scelte di merito e tecniche per definire l’assetto dei contrastanti interessi dei candidati partecipi del procedimento, non sindacabili se non quando esse si pongano in contrasto con norme di legge, realizzino ingiustificate disparità di trattamento o risultino manifestamente irragionevoli » (Cass. 10 gennaio 2024, n. 1055), ma anche, attraverso la disamina di quelle ordinanze e della corrispondente contrattazione, che « il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017 e l’ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 hanno previsto che gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 assunti da fasi B e C del 2015/2016 sono ammessi, a domanda, alla fase B della mobilità 2016/2017, con riferimento alla mobilità endoprovinciale su ambito, con la conseguenza che essi sono preferiti, rispetto all’ambito richiesto, ai docenti delle medesime fasi assunzionali provenienti dalle graduatorie ad esaurimento (cd. GAE), in quanto questi ultimi sono stati inseriti nella successiva fase C della mobilità 2016/2017, da svolgersi espressamente sui posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti; al contrario, per la mobilità interprovinciale su ambito, gli insegnanti provenienti da graduatorie di merito 2012 sono postergati ai docenti provenienti da GAE assunti nelle fasi B e C del 2015/2016, poiché nella mobilità 2016/2017 i primi docenti sono stati ammessi in fase D, mentre quelli provenienti da GAE
hanno partecipato alla fase C » (ora Cass. 27 dicembre 2024, n. 34602, ma già anche Cass. 1055/2024, in motivazione, cit.);
nei citati precedenti, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 , co. 1, disp. att. c.p.c., si è anche escluso che la normativa presenti profili di legittimità costituzionale;
si è in particolare rilevato che l’avere il legislatore ritenuto che gli idonei di concorsi precedenti a quello del 2012 potessero accedere ai ruoli attraverso il reclutamento straordinario sostanzialmente solo attraverso le GAE, con il punteggio che avevano in dette graduatorie ed in regime di concorrenza con gli altri iscritti, « è scelta del tutto discrezionale e, di per sé, non sindacabile, valendo in ipotesi a giustificarla anche solo i plurimi scorrimenti per assunzioni dirette che quella lista di idonei poteva avere già assicurato »;
precisandosi altresì come « da tale preferenza in sede di reclutamento derivasse logicamente anche la necessità di mantenere i posti assegnati al di fuori dalla mobilità straordinaria 2016/2017 » e ciò perché gli idonei del 2012 « furono oggetto di posizione privilegiata in sede di reclutamento, in quanto nelle corrispondenti fasi (fasi B e C di assunzione) essi avrebbero comunque sopravanzato, sulla base di preferenze ‘tra tutte le province, a livello nazionale’, il personale proveniente da GAE (comma 100, dell’art. 1 L. 107/2015)» , sicché risultava inevitabile «che i posti assegnati al personale IGM 2012 non potessero, come invece accaduto con il personale delle medesime fasi proveniente da GAE, essere resi disponibili per la mobilità straordinaria dei docenti assunti entro il 2014/2015 », rischiandosi altrimenti che quel personale « pur privilegiato in sede di reclutamento, vedesse poi svanire la preferenza espressa su base provinciale, se nella Provincia di destinazione per il 2015/2016 i posti avessero potuto essere destinati anche in sede di mobilità straordinaria 2016/2017
al personale assunto entro il 2014/2015 o, in via concorrenziale, al personale proveniente da GAE »;
per quanto occorrer possa si evidenza che questa S.C. ha altresì ritenuto che nelle procedure di mobilità del personale docente di fascia C per l’anno scolastico 2016-2017, l’assegnazione delle cattedre avviene, ex art. 6 del c.c.n.i. dell’8 aprile 2016 e del relativo Allegato 1, in considerazione delle preferenze espresse dai candidati, senza che sussista alcuna violazione del criterio meritocratico di cui all’art. 97 Cost., essendosi in una fase successiva a quella del reclutamento: ne consegue che all’assegnazione non si procede seguendo una graduatoria unitaria riferita a ciascun ambito territoriale, articolata tenendo conto del punteggio conseguito da ogni insegnante, ma sulla scorta di distinte graduatorie, elaborate sulla base dell’ordine di preferenze espresso dal richiedente in relazione ai vari ambiti territoriali, strutturate al loro interno in considerazione del punteggio conseguito (Cass. 19 marzo 2024 n. 7354);
4.
il quarto motivo è formulato ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. come omesso esame di fatto decisivo e con esso si rileva che, nell’agire , la ricorrente aveva fatto riferimento all’opzione per l’insegnamento in scuole speciali ed in specie per adulti eo serali, profilo mal valutato dal Ministero e rispetto al quale la sentenza di appello aveva omesso di considerare anche la documentazione dalla quale risultavano classificate le sedi speciali con la dicitura ‘adulti o istruzione e scuole serali’;
il motivo è inammissibile;
la Corte d’Appello ha infatti espressamente esaminato quel punto, come anche la documentazione, avendo ritenuto che essa non consentisse di avere per raggiunta adeguata prova in favore della ricorrente, non emergendo né quali scuole speciali fossero
disponibili negli ambiti di riferimento, né quali docenti siano stati ad esse assegnati;
non vi è dunque stato alcun omesso esame di fatti e la valutazione dell’istruttoria attiene al merito, sicché la sollecitazione ad una revisione di essa è impropria rispetto al giudizio di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148; ora anche Cass. 22 novembre 2023, n. 32505);
5.
il quinto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che la nullità della contrattazione integrativa fosse stata eccepita ex art. 40 d.lgs. n. 165/2001 quando, in realtà, era stata denunciata la violazione di norma imperativa ravvisata della disciplina dettata dalla legge n. 107/2015;
il motivo è inammissibile perché non coglie il decisum della sentenza impugnata che, oltre a richiamare i limiti di competenza della contrattazione collettiva, ha anche escluso il denunciato contrasto con la legge citata e nel merito di ciò già si è detto in precedenza;
6.
sussistendo i presupposti per l’integrale rigetto del ricorso, seppure si rileva la nullità della notifica di esso, in quanto eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e non presso l’Avvocatura Generale, esigenze di pronta definizione e ragionevole durata consigliano di non disporre la rinnovazione;
essendo le parti pubbliche rimaste intimate non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro