Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 19936 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19936 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 27424/2022 proposto da:
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di Cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv ocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliata in RomaINDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n. 92/2022 pubblicata il 1° settembre 2022 e notificata il 9 settembre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’odierna ricorrente ha esposto che:
era cittadina italiana residente con il marito a RAGIONE_SOCIALE, dipendente full-time a tempo indeterminato dal 1° dicembre 2008 quale Collaboratore ed Esperto RAGIONE_SOCIALE (C.E.L.) in serbo-croato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE;
il RAGIONE_SOCIALE, con delibera 28 ottobre 2016, aveva previsto di assumere un CEL in serbo-croato full-time , con tetto di spesa di € 37.781,38, in base al Bilancio Unico di RAGIONE_SOCIALE di previsione per l’anno 2017;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 57 CCNL RAGIONE_SOCIALE 2006-2009, prima RAGIONE_SOCIALE‘espletamento la procedura concorsuale, il 24 gennaio 2017, la P.A. aveva pubblicato avviso di un bando di ‘mobilità compartimentale … ricopribile per trasferimento’ , con scadenza 23 febbraio 2017, il cui art. 3 stabiliva, al punto 1): ‘ l’essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso una RAGIONE_SOCIALE italiana ed essere inquadrato in qualità di Collaboratore ed Esperto RAGIONE_SOCIALE di madrelingua serbo-croata a tempo indeterminato, con anzianità di servizio non superiore ad otto anni con un trattamento economico in godimento uguale o inferiore a € 37.781,38 (corrispondente all’Esperienza acquisita biennio 3) ‘;
essendo titolare di un trattamento economico presso l’RAGIONE_SOCIALE pari ad € 1.207,42 mensili lordi e reddito imponibile annuo di € 15.696,46, in data 16 febbraio 2017 aveva richiesto il nulla osta al trasferimento e il 19 febbraio 2017 aveva presentato domanda di partecipazione alla selezione di mobilità;
in data 21 febbraio 2017, la titolare RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento di Lingua e letteratura serbo-croata presso RAGIONE_SOCIALE aveva inoltrato parere positivo sulla richiesta di nulla osta e il 23 febbraio 2017 il Cons. Dir. del Centro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva confermato il parere favorevole;
in data 28 febbraio 2017 l’RAGIONE_SOCIALE le aveva comunicato l’esclusione dalla procedura di mobilità ex art. 3 del bando, ‘ in quanto Lei risulta essere in servizio a tempo indeterminato presso l’RAGIONE_SOCIALE in qualità di Collaboratore ed Esperto RAGIONE_SOCIALE con anzianità di servizio superiore ad otto anni ‘, il che avrebbe comportato, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘incremento retributivo di cui alla contrattazione decentrata presso l’RAGIONE_SOCIALE, uno stipendio annuo superiore ad € 37.781,38;
il bando in oggetto, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, era scaduto senza la presentazione di valide istanze e, quindi, senza alcun candidato idoneo, in quanto l’unica partecipante era stata proprio la medesima ricorrente, esclusa dallo stesso.
A fondamento del ricorso l’esponente ha censurato l’esclusione dalla mobilità sotto vari profili:
per errore nel computo RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio, dichiarandosi comunque disponibile a rinunciare alla porzione di anzianità ai fini retributivi superiore ai limiti imposti dal bando;
per la contrarietà del limite RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio e del trattamento economico entro € 37.781,38, posti dal bando di mobilità, all’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 sulla mobilità volontaria, all’art. 57 del C.C.N.L. del Comparto RAGIONE_SOCIALE 2006-2009 ed anche del Regolamento di RAGIONE_SOCIALE disciplinante le procedure di mobilità esterna;
per l’irragionevolezza e la discriminatorietà del requisito del bando, contrario all’art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Cost., ed al principio del buon andamento RAGIONE_SOCIALEa P.A. (art. 97 Cost.).
La ricorrente ha chiesto di:
‘ disapplicare e/annullare e/o comunque dichiarare in via definitiva l’illegittimità del sopra indicato provvedimento di esclusione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dalla sopra detta procedura di mobilità, nonché del bando, anch’esso sopra indicato, nella parte in cui all’art. 3.1 prevede tra i requisiti di partecipazione, limitazioni RAGIONE_SOCIALE‘anzianità di servizio e del trattamento economico, dichiarando altresì il diritto RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIONOME COGNOME a partecipare alla stessa;
ordinare all’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore protempore, la riammissione RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO.NOME COGNOME alla procedura selettiva e, a conclusione RAGIONE_SOCIALEa stessa, il suo inserimento nella graduatoria finale, con ogni effetto di legge ed ulteriore conseguenza, con pronuncia di condanna generica RAGIONE_SOCIALEa convenuta RAGIONE_SOCIALE, in persona del Rettore protempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, patrimoniali e non, da determinarsi nel loro ammontare e liquidarsi in separato giudizio;
attesa la disponibilità RAGIONE_SOCIALE‘esponente, dichiarata all’RAGIONE_SOCIALE già in fase anteriore al presente giudizio, a rinunciare ad avvalersi RAGIONE_SOCIALEa porzione di anzianità superiore agli 8 anni, al fine di non superare i limiti stipendiali imposti dal bando e quindi ad importi retributivi eccedenti uno stipendio ‘in ingresso’ di € 37.781,38, dichiarare comunque il diritto RAGIONE_SOCIALEa NOME COGNOME ad essere riammessa alla procedura e, a conclusione RAGIONE_SOCIALEa stessa, ad essere inserita nella graduatoria finale, con ogni effetto di legge ed ulteriore conseguenza, con le limitazioni di anzianità e retributive sopra indicate ‘.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 347 RAGIONE_SOCIALE‘8 luglio 2020, ha definitivo la causa con rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda e compensazione di spese.
La ricorrente ha proposto appello che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 92/2022, ha rigettato.
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 circa un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere ammissibile, in tema di procedure di mobilità ai sensi RAGIONE_SOCIALEa citata disposizione, una clausola che, fra i requisiti per prendervi parte, indicasse non le competenze professionali, ma il risparmio di spesa.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., attesa la natura perplessa RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, 14, comma 7, d.l. n. 95 del 2012 e 1, comma 47, legge n. 311 del 2004, con riferimento all’affermazione, contenuta
in sentenza, secondo la quale il suo trasferimento all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe determinato un aumento di spesa che, per l’amministrazione nel suo complesso, si sarebbe necessariamente aggiunta ai costi necessari a coprire il posto di CEL presso l’Uni versità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In questo modo, la corte territoriale non avrebbe tenuto conto che, in base alla normativa vigente, le amministrazioni che avessero acquisito personale in mobilità dalle RAGIONE_SOCIALE avrebbero potuto considerare dette assunzioni neutrali ai fini RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica.
Con il quarto motivo la lavoratrice espone la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla dedotta ed eccepita inderogabilità e imperatività RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001.
Il Collegio rileva, dall’esame de l ricorso, del controricorso e RAGIONE_SOCIALEa sentenza, che, nella presente controversia, viene in rilievo la questione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 al rapporto di lavoro RAGIONE_SOCIALEa ricorrente , espressamente qualificato dal legislatore di diritto privato
Si tratta di questione non trattata dalle parti e dotata di valenza nomofilattica. Pertanto, il Collegio ritiene di sottoporre tale questione alle parti ex art. 101 c.p.c. e di rinviare la causa per consentirne la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte,
-pone alle parti la questione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità, al rapporto di lavoro oggetto del contendere, di natura privata, RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001;
rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 7