Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34494 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34494 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 30317-2021 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 344/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 1963/2017;
Oggetto
R.G.N. 30317/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 30/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
NOME COGNOME premesso di essere stato dipendente con qualifica dirigenziale della società RAGIONE_SOCIALE (poi denominata RAGIONE_SOCIALE), divenuta società in house providing sottoposta al controllo dell’amministrazione regionale, che con legge regionale n. 1/2012 era stata costituita la società RAGIONE_SOCIALE che con sentenza in data 7 luglio 2013 RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata fallita, che erano intercorse intese (verbale in data 17 marzo 2014 del Coordinamento Cabina di Regia per la gestione della crisi e dei processi di sviluppo della Regione Campania, verbale di esame congiunto del 14 aprile 2014 e del 20 maggio 2014) con RAGIONE_SOCIALE per l’assunzione di personale proveniente da RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto accertarsi il diritto all’assunzione presso la convenuta RAGIONE_SOCIALE con qualifica di dirigente ed inquadramento economico come dirigente a far data dal 27 aprile 2014, previa attivazione del processo di mobilità ex art. 1, commi 564 e sgg. della legge n. 147/2013; ha chiesto la condanna della società alle retribuzioni maturate dal 27 agosto 2014;
il Tribunale ha respinto la domanda;
la statuizione di rigetto è stata confermata dalla Corte di appello di Napoli sulla base di motivazione parzialmente diversa da quella del Tribunale;
3.1 il giudice di appello, diversamente opinando rispetto al giudice di prime cure, ha infatti affermato la inefficacia del
licenziamento intimato al COGNOME dalla curatela del fallimento di RAGIONE_SOCIALE per non essere l’atto di recesso mai stato comunicato al destinatario; ha confermato la valutazione di prime cure in ordine alla circostanza che le intese sulla base del quale era stato attivato il trasferimento in mobilità orizzontale del personale tra società partecipate da enti pubblici di cui alla procedura prevista dalla legge n. 147/ 2013, art. 1 commi 563 e sgg., non contemplavano anche il passaggio dei dipendenti aventi, come il COGNOME qualifica dirigenziale; ha escluso <> che sussistessero infine i presupposti per una pronunzia costitutiva ex art. 2932 c.c.;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata ( RAGIONE_SOCIALE ( nella quale si è fusa per incorporazione RAGIONE_SOCIALE) ha depositato controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.;
Considerato che
c on l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, com ma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 563 e sgg. della legge n. 147/2013, violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. ; deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di circostanze decisive per il giudizio; in particolare sostiene che il giudice di appello aveva interpretato in maniera limitativa il contenuto dell’impegno di assunzione al quale si era obbligata RAGIONE_SOCIALE nel senso di riferirlo al solo personale previsto dal piano industriale e non a
tutto il personale ivi comprese le figure dirigenziali; assume che unica condizione per l’assunzione era rappresentata dalla permanenza del rapporto di lavoro alle dipendenze del Fallimento di RAGIONE_SOCIALE al momento del previsto passaggio RAGIONE_SOCIALE, circostanza che si era in concreto verificata stante l’accertamento della inefficacia della comunicazione di recesso; sotto il profilo della violazione dell’art. 2932 c.c. deduce la sussistenza di tutti i presupposti per una pronunzia costitutiva e denunzia l’errata interpretazione del documento rappresentato dal verbale del 17 marzo 2014;
2. il motivo è inammissibile;
2.1. la sentenza impugnata, sul presupposto che lo strumento prefigurato dall’art. 1 commi 563 e sgg. della legge n. 147/2013, finalizzato ad agevolare la mobilità orizzontale tra il personale delle società partecipate da enti pubblici era a base volontaria dovendo tener conto del fabbisogno di personale della società di destinazione e essere orientato con le finalità di cui ai commi 564 e 565 dell’art. 1 legge cit., ha ritenuto che in concreto l’accordo a tal fine stipulato escludeva a priori dal progetto di passaggio le figure dirigenziali, prendendo in considerazione solo il personale tecnico -impiegatizio ;
2.2. tanto premesso, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 563 e sgg. della legge n. 147/2013 risulta viziata da assoluta genericità, non avendo parte ricorrente specificato le affermazioni in diritto della sentenza impugnata in contrasto con la corretta ricostruzione del significato normativo della disposizione indicata -ricostruzione che peraltro omette del tutto di argomentare- e neppure chiarito l’ eventuale errore sussuntivo nel quale sarebbe
incorso il giudice di merito, come prescritto al fine della valida deduzione del vizio in esame (Cass., n. 18998/2021, Cass. Sez. Un., n. 23745/2020, Cass., n. 17570/2020, Cass., n. 16038/2013, Cass. n., 3010/2012, Cass., n. 24756/2007, Cass., n. 12984/2006);
2.3. in relazione poi alla ricostruzione del contenuto dei vari verbali concernenti le intese raggiunte in ordine al passaggio dei dipendenti di RAGIONE_SOCIALE va premesso che gli stessi, non configurandosi come contratti collettivi nazionali sono insuscettibili di sindacato ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ( v. in tema di limiti alla denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi: Cass., n. 551/2021 , Cass. n. 177716/2016, Cass. n. 6267/2016);
2.4. da tanto deriva che per validamente contrastare la interpretazione dei verbali richiamati quale effettuata dal giudice di merito secondo il quale le intese intervenute fra le società in questione prevedevano una mobilità ex art. 1 , commi 563 e sgg. della legge n. 147/2013, non estesa a tutto il personale di RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE ma limitata solo ad una parte di esso e con esclusione delle figure dirigenziali, occorreva la specifica deduzione di violazione della regole legali di interpretazione dei contratt i, categoria nell’ambito della quale in ragione della loro connotazione volontaristica si annoverano le intese tra società partecipate;
2.5. parte ricorrente non ha neppure formalmente denunziato la violazione dei criteri legali di ermeneutica ma si è limitata a prospettare una interpretazione delle intese
richiamate meramente contrappositiva a quella fatta propria del giudice di merito ed in quanto tale intrinsecamente inidonea a determinare l’annullamento della decisione sul punto (Cass., n. 14318 /2013, Cass. n. 23635/2010);
2.6. quanto sopra osservato assorbe il rilievo dell’ulteriore profilo di inammissibilità del motivo connesso alla violazione dell’art. 366, comma primo n. 6, c.p.c. stante la mancata trascrizione del contenuto dei verbali della cui interpretazione parte ricorrente in buona sostanza si duole (Cass. n. 29093/2018, n. 195/2016, n. 16900/2015, n. 26174/ 2014, n. 22607/2014, Sez. Un, n. 7161/2010);
2.7. infine, è inammissibile la deduzione di vizio di motivazione ai sensi dell’ art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. per la preclusione ex art. 348 ter , ultimo comma c.p.c. scaturente da <>, non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse, per il profilo di interesse, erano differenti (Cass., n. 5947/2023, Cass., n. 26774/ 2019, Cass., n. 19001/2016, Cass., n. 5528/2014);
all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30 ottobre