Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35343 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35343 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 17007-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente principale – contro
Oggetto
Trasferimento – pubblico impiego
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio legale come da pec Registri di Giustizia;
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 54/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/02/2018 R.G.N. 276/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME evocava in giudizio il Comune di Aosta, alle cui dipendenze prestava servizio con inquadramento al livello B2 e mansioni di operaio specializzato, chiedendo, previa disapplicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12.2.2016 e, comunque, dei provvedimenti del Segretario Generale n. 11 del 25.3.16 e n. 23 del 3.5.16, accertarsi l’illegittimità del trasferimento all’Area A4 Servizio Sport e Impianti Sportivi di Aosta e il suo diritto a restare in servizio nell’Area T3 di Aosta, Servizio Strade, Gestione Parco Auto e Lavori Cimiteriali, Reparto segnaletica;
il Tribunale di Aosta dichiarava illegittimo il trasferimento e la Corte d’appello di Torino, adita dal Comune di Aosta, rigettava il gravame;
la Corte territoriale rileva va che l’art. 40 legge reg. Valle d’Aosta n. 22/2010 prevedeva l’assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative, anche a seguito di riorganizzazioni parziali, ma aggiungeva che ogni diversa dislocazione del personale ai posti
dalla dotazione organica da coprire doveva avvenire attraverso i processi di mobilità, come regolati dall’art. 43 , stessa legge;
la Corte distrettuale dava atto che il Comune di Aosta aveva documentato la riorganizzazione aziendale con il Documento Unico di Programmazione di cui alla delibera di G.C. n. 24 del 12.2.2016, che aveva definito il nuovo assetto organizzativo delle aree e dei servizi e la ripartizione numerica delle risorse umane; osservava altresì che il Segretario Generale, con ordine di servizio n. 11 del 25.3.2016, richiamandosi al mutato assetto, aveva assegnato NOME COGNOME all’area T4 Servizio Sport, con utilizzo ‘al bisogno’ anche presso l’Area T3 Servizio Strade;
senonché, l’indicata riorganizzazione delle Aree costituiva fase diversa dalla sua concreta attuazione mediante mobilità interna e non esonerava l’Ente dall’osservanza dell’art. 43 della legge reg. cit., il quale regolava i provvedimenti di organizzazione volti a perseguire l’ottimale distribuzione delle risorse umane e prevedeva, appunto, che fossero indicate le ‘ motivazioni ‘ riferite il singolo provvedimento di mobilità, dando contezza delle ragioni della scelta del singolo lavoratore ai fini della assegnazione nell ‘ Area o S ervizio dell’amministrazione d’appartenenza;
il giudice d’appello evidenziava, infine, che nella specie i provvedimenti di assegnazione del COGNOME ad Aree e Servizi erano sprovvisti di motivazione;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Aosta con due motivi, cui si oppone con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, basato su unico motivo, il COGNOME, il quale ha depositato anche memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo di ricorso principale il Comune denuncia (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione degli artt. 40,
comma 1, e 43, comma 2, della legge reg. Valle d’Aosta 23 luglio 2010, n. 22, nonché dell’art. 30, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 2103 cod. civ.; la Corte d’appello non si era avveduta che il Comune di Aosta non aveva attuato alcun trasferimento ai sensi dell’art. 43 , comma 3, legge reg. n. 22/2010, ma solo un ‘ assegnazione ex art. 40, stessa legge, cui non seguiva l’applicazione della disciplina sulla mobilità;
con il secondo mezzo si deduce (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, legge reg . Valle d’Aosta n. 22 /2010; si ribadisce che l’assegnazione del COGNOME all’area A4 non costituisce trasferimento, non trattandosi di spostamento in una diversa ‘ unità produttiva ‘ , donde l’insussistenza di un obbligo specifico di motivazione; in subordine, la Corte territoriale avrebbe dovuto, comunque, affermare che il provvedimento di assegnazione del signor COGNOME all’Area A4 era motivato, perché giustificato dal processo di riorganizzazione in atto, che rientrava a pieno titolo tra le ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano lo spostamento del dipendente;
nel suo ricorso incidentale, il COGNOME denuncia (art. 360 nn. 34 cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 112, 132, 434 e 437 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia da parte della Corte distrettuale sull’eccezione formulata in sede di costituzione in appello secondo cui vi sarebbe stato altro dipendente, meno anziano in ruolo, che avrebbe dovuto essere trasferito (o assegnato) nella diversa area in luogo del controricorrente; la Corte d’appello non aveva motivato sul punto ed aveva ritenuto plausibilmente assorbita l’eccezione in parola (ove, invece, implicitamente rigettata il relativo dictum sarebbe stato erroneo);
i motivi del ricorso principale ruotano entrambi sull’erronea valutazione in termini di trasferimento della determina che ha
riguardato il COGNOME e possono pertanto essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logico-giuridica; essi sono infondati;
la sentenza impugnata dà conto, anzitutto, che v’era stato all’interno del Comune di Aosta un processo di riorganizzazione generale («il Comune di Aosta ha debitamente documentato la riorganizzazione aziendale che ha avuto luogo con il documento unico di programmazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 30.3.2016, che aveva previsto il ridimensionamento della macchina amministrativa per ragioni funzionali e finanziarie, nonché con deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 1.6.2016, mediante la quale si era dato corso alla riduzione della dotazione organica», così alle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); ed aggiunge, in altro passaggio argomentativo, che «l’indicata riorganizzazione costituisce fase diversa dalla sua attuazione mediante mobilità interna», quest’ultima da realizzare con l’osservanza delle norme che la disciplinano e segnatamente dell’art. 43 , comma 2, legge reg., cit., il quale prevede, in caso di « trasferimento nell’ambito della dotazione organica dell’ente , che siano indicate le motivazioni» (v. pag. 9 della sentenza impugnata), qui mancanti «in ordine alla scelta dell’appellato»;
vero è che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto applicabile il comma 2 dell’art. 43 legge reg. che recita: «Il personale può essere trasferito nell’ambito della dotazione organica dell’ente e nel rispetto della categoria e posizione di appartenenza a domanda o per esigenze organizzative dell’ente, debitamente motivate, purché in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’accesso ad un eventuale nuovo profilo»; tale disposizione, laddove fa univoco riferimento al ‘trasferimento’ operando una distinzione rispetto al la locuzione ‘mobilità interna ‘ adoperat a al primo comma, è inapplicabile allo spostamento del dipendente, non in diversa unità produttiva secondo la definizione dell’art. 35 legge n. 300/1970, ma in un diverso Settore o Area
dirigenziale costituente mera articolazione amministrativa (non autonoma e indipendente) dello stesso Comune;
affinché si configuri un trasferimento in senso tecnico, è, infatti, necessario che si realizzi un apprezzabile spostamento geografico del luogo di esecuzione della prestazione. Ne deriva che qualora non venga in considerazione detto mutamento geografico non si configura la fattispecie tutelata dalla norma codicistica di cui all’articolo 2103 cod. civ. – applicabile in punto di trasferimento al pubblico impiego privatizzato, in mancanza di una diversa disciplina nel d.lgs. 165/2001 – e, conseguentemente, il datore di lavoro non ha l’onere di comprovare la sussistenza di ragioni organizzative per destinare il dipendente ad altro ufficio (in termini: Cass., Sez. L, 12/11/2021, n. 34014; Cass. civile, Sez. L, 26/09/2007, n. 20170);
senonché, il decisum , seppur da correggere nella motivazione ex art. 384, comma 3, cod. proc. civ., appare conforme a diritto nella sua parte dispositiva, laddove ha ritenuto, in ciò confermando la sentenza di primo grado, illegittimo lo spostamento del lavoratore dall’Area T3 Officina all’ Area A4 Servizio Sport e Impianti Sportivi sita (invero) all’interno della stessa città di Aosta;
è incontestato che, nel caso in esame, al processo di riorganizzazione si sia affiancato un processo di mobilità interna più ampio che ha coinvolto plurime posizioni lavorative;
ebbene, l’art. 3 , comma 3, lett. d) legge reg., cit., stabilisce che «In materia di organizzazione, gli organi di direzione politicoamministrativa provvedono, in particolare: d) alla ripartizione delle risorse umane da assegnare a ciascuna struttura organizzativa dirigenziale, sulla base degli obiettivi e dei programmi individuati ai sensi del comma 1 » ; ed, a sua volta, l’art. 40 , comma 1, legge reg., cit., precisa che «L’assegnazione delle risorse umane alle strutture organizzative dirigenziali, anche a seguito di
riorganizzazioni parziali, è effettuata, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera d), dagli organi di direzione politico-amministrativa dell’ente »;
9. il successivo art. 43, comma 1, della legge reg. cit., la cui rubrica reca il titolo ‘Mobilità’, prevede come debba realizzarsi, nell’ambito dei processi di riassetto organizzativo, la mobilità dei lavoratori nei processi di riorganizzazione, precisando che «I provvedimenti di organizzazione, nel rispetto del contratto collettivo regionale di lavoro e con l’obiettivo di perseguire l’ottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e l’arricchimento professionale, disciplinano i criteri e le modalità per l’attuazione della mobilità interna e tra gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci, garantendo pubblicità e trasparenza nelle relative procedure , definite da apposito accordo collettivo, anche al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico e la ricollocazione di personale con riduzione di capacità lavorativa certificata dai competenti organi sanitari»;
10. ciò detto , l’espressa previsione del dovere per l’amministrazione di garantire «pubblicità e trasparenza nelle relative procedure di mobilità» , non può che significare l’obbligo di previsione di criteri generali ed astratti, da concordare con le OO.SS., onde assicurare un’ adeguata comprensione delle scelte che riguardano i singoli lavoratori interessati da processi di mobilità, in guisa da consentire a costoro di intendere la ratio di una diversa assegnazione;
11. la sentenza impugnata dà atto, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, che gli ordini di servizio a firma del Segretario Generale del Comune RAGIONE_SOCIALE Aosta e «i provvedimenti di assegnazione del COGNOME sono tutti privi di motivazione sulla scelta dell’appellato, nonostante la riorganizzazione attuata con mobilità interna»;
per contro, ai sensi del comma 1, art. 43, legge reg., cit., occorreva che l’amministrazione indicasse preventivamente quei criteri generali e astratti che avrebbero (essi soltanto) permesso di comprendere perché la scelta fosse caduta in concreto su un dipendente anziché su un altro, rendendo così leggibili esteriormente le opzioni organizzative sottese all’atto di gestione del rapporto di impiego riguardante il singolo dipendente;
alla stregua delle considerazioni già indicate, il ricorso principale deve essere rigettato;
il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale condizionato; stante l’esercizio da parte di questa Corte dei poteri ex art. 384, comma 3, cod. proc. civ., si ravvisano ragioni per integralmente compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l’ incidentale; spese di legittimità compensate.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1bis , se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro in data