Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10102 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10102 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13711-2023 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1016/2022 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 22/12/2022 R.G.N. 957/2020;
R.G.N. 13711/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’Appello di Palermo, confermando la pronuncia del giudice di prime cure, ha respinto la domanda di NOME COGNOME diretta all’accertamento, nei confronti del proprio datore di lavoro RAGIONE_SOCIALE, della sussistenza di un trasferimento di sede di lavoro e della sua conseguente illegittimità per violazione degli artt. 2103 cod.civ. e 45 del CCNL applicato in azienda.
La Corte distrettuale ha rilevato che -sulla scorta della nozione convenzionale (espressamente indicata nell’art. 45, comma 2, del CCNL) -non si fosse trattato di trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra ossia di mutamento di sede di lavoro (essendo, il lavoratore, rimasto a lavorare nella stessa città di Palermo e nello stesso stabile, pur avendo modificato, a seguito di nuova assegnazione, nel luglio 2016, l’Unità organizzativa di appartenenza), essendosi trattato di mera ‘mobilità individuale’ (disciplinata dall’art. 46 del CCNL) ossia di spostamento nell’ambito della medesima unità produttiva; né poteva ravvisarsi un demansionamento, risultando, i nuovi compiti, aderenti alle specifiche competenze tecniche e professionali del dipendente. Ha, infine, ritenuto inammissibili le numerose nuove deduzioni istruttorie articolate dal lavoratore in sede di appello, in quanto tardive e concernenti allegazioni di nuovi fatti e di nuove questioni giuridiche (che neppure si confrontano con il percorso normativo seguito dal giudice di prime cure, in violazione dell’art. 345, terzo comma, cod.proc.civ.) e, comunque, prive del profilo della indispensabilità, ex art. 437 cod.proc.civ., ai
fini del decidere (in quanto documentazione diretta a sostenere ‘una interpretazione parziale e soggettiva, tendente a corroborare una tesi -la diversità delle unità produttive di provenienza e di destinazione -già smentita dal Tribunale’).
Avverso l’anzidetta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 437, 115 e 116 cod.proc.civ. (in elazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato -dichiarando inammissibile la produzione di nuovi documenti (allegati da 1 a 8) in appello – che la necessità di provare la sussistenza di due unità produttive differenti a Palermo è sorta in seguito al percorso motivazionale della sentenza di primo grado (non sarebbe sorta la necessità se il giudice di primo grado avesse aderito alla tesi attorea accogliendo la domanda) e che si trattava di superare l’incertezza dei fatti costitutivi (visto che nel doc. 5 la società ha scritto che nello stabile di INDIRIZZO, ‘è in oltre presente personale di altre unità produttive di RAGIONE_SOCIALE‘);
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod.proc.civ., omessa pronuncia sulla circostanza processuale secondo cui le mansioni del ricorrente fossero mutate presso la nuova sede, omessa
valutazione delle circostanze per cui oggi il lavoratore svolgerebbe la medesima mansione, violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod.civ., omessa contestazione della circostanza che il COGNOME non svolgesse la funzione di referente di progetto, omessa indicazione delle ragioni del convincimento in merito alle singole deposizioni acquisite, non avendo, il datore di lavoro, provato l’equivalenza delle mansioni assegnate nella nuova Unità produttiva; la Corte territoriale ha, inoltre, trascurato che la prova testimoniale è stata resa da testimoni che avevano un interesse ad adiuvandum nella causa, perché superiori gerarchici del ricorrente; invero, nel doc. 8 si evince come le mansioni assegnate al lavoratore erano ben diverse da quelle svolte precedentemente, e il datore di lavoro non ha provato la mancanza in concreto di una dequalificazione.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili per plurime ragioni.
Le censure formulate come violazione o falsa applicazione di legge mirano, attraverso il richiamo del contenuto di documenti e delle deposizioni dei testimoni, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità.
4.1. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità
dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013; Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
5. Inoltre, questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).
6. Il primo motivo non coglie la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sulla decisione di inammissibilità della
richiesta di produzione di nuovi documenti adottata dalla Corte di appello (allegati da 1 a 8) e sul requisito della indispensabilità della suddetta produzione ex art. 437 cod.proc.civ. ma nulla deduce sulla valutazione che, in ogni caso, il giudice di appello ha effettuato sui medesimi documenti, rilevando che si tratta di elementi probatori che nulla hanno a che fare con il concetto, di natura convenzionale, di ‘unità produttiva’, delineato dal CCNL applicato in azienda e sulla base del quale è stata fondata la pronunzia di primo grado (sui primi due documenti, la Corte territoriale ha rilevato che il lavoratore intendeva, così, introdurre un elemento nuovo e irrilevante ai fini pretesi; sul terzo documento, la Corte territoriale ha rilevato che si trattava di circostanza nota e non contestata e assolutamente neutra; sul quarto e sul quinto documento la Corte territoriale ha rilevato trattarsi di elementi irrilevanti, perché la ‘omogeneità’ delle strutture oggetto dell’esercizio dello ius variandi non è affatto condizione per il corretto esercizio del potere organizzativo datoriale; sul sesto documento la Corte territoriale ha rilevato che il contenuto riportava la distinzione delle Unità produttive soltanto ai fini del d.lgs. n. 81 del 2008, emergendo, invece, quanto all’attività lavorativa svolta presso l’unità di provenienza e quella di assegnazione, che entrambe svolgevano attività proprie di un ufficio tecnico, con esame di progetti sotto i profili patrimoniali ed espropri attivi, e che la sede di lavoro è la medesima; sugli ultimi due documenti, la Corte territoriale ha sottolineato che si tratta di documenti privi di un’efficacia dimostrativa tale da renderla indispensabile ai fini della decisione sia per la loro genericità contenutistica che per la mancata correlazione fra i compiti che risultano affidati al COGNOME e quelli propri della qualifica del dipendente, sì da
poterne far derivare un effettivo svuotamento del ruolo professionale, quale conseguenza dell’asserito trasferimento privo di causa).
Il secondo motivo viene sviluppato sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia al tipo di mansioni svolte a seguito dell’assegnazione nella nuova Unità produttiva, e profili giuridici. Anche sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l’orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti. Nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019).
Infine, questa Corte ha già affermato che l’interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell’art. 246 cod. proc. civ., è l’interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l’azione o l’intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. n. 2075 del 2013).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale del 26 marzo