ORDINANZA TRIBUNALE DI TRIESTE – N. R.G. 00000471 2025 DEPOSITO MINUTA 12 01 2026 PUBBLICAZIONE 12 01 2026
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile -controversie del lavoro
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nella seguente composizione collegiale:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Giudice rel.
all’esito dell’udienza del 10 dicembre 2025,
nel procedimento per reclamo iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., promosso da:
(C.F.
, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO
COGNOME e NOME COGNOME
parte reclamante
contro
(C.F.
), rappresentato e difeso
ex lege dall’Avvocatura di Stato – sede di RAGIONE_SOCIALE
parte reclamata
e contro
C.F.
P.
parte reclamata contumace
avverso l’ordinanza del Giudice del Lavoro del Tribunale del RAGIONE_SOCIALE pronunciata in data 9 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ex art. 669 terdecies , comma 5, c.p.c.
Svolgimento del processo cautelare
Con reclamo presentato il 20 ottobre, , già dirigente scolastica presso l’istituto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha impugnato l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice del Lavoro di questo Tribunale, adito con ricorso ex art. 700 c.p.c., con cui era stata rigettata la
domanda cautelare azionata dall’odierna reclamante di accertare e dichiarare l’illegittimità del conferimento di incarico dirigenziale presso l’ di cui al provvedimento avente prot. 11446 del 15 luglio 2025 pubblicato dal
, relativo all’esito della procedura di mobilità per i dirigenti scolastici della Regione Friuli VeneziaGiulia, per l’A.S. 2025/2026 e per l’effetto condannare l’Amministrazione a confermare la AVV_NOTAIOssa nell’incarico dirigenziale presso l’ di RAGIONE_SOCIALE.
Con l’ordinanza reclamata, il Giudice della prima fase, dopo aver ricostruito la normativa applicabile al caso di specie e i principi che regolano la materia, ha rigettato il ricorso, disattendendo le difese della AVV_NOTAIOssa , statuendo che:
-in ordine all’allegata violazione del principio in base alla quale la rotazione dei dirigenti debba avvenire dopo tre trienni nella medesima istituzione scolastica e a condizione che il dirigente possa svolgere almeno un triennio nel nuovo incarico, di cui all’art. 4 della Direttiva del MIM del 25 maggio 2023 e all’art. 11, comma 5, del CCNL Area V dell’11 aprile 2006, il ha ben agito, motivando la mancata conferma della AVV_NOTAIOssa presso l’ con la necessità di tutelare le esigenze di servizio e buon andamento della RAGIONE_SOCIALE, come previsto dall’art. 5 comma 4 della Direttiva del MIM del 25 maggio 2023;
-la motivazione della decisione dell’Amministrazione è riportata nel verbale della RAGIONE_SOCIALE incaricata per la valutazione delle domande di mobilità n. 1 del 4 luglio 2025, in cui sono specificamente elencate le circostanze di fatto, accertate in sede ispettiva, che hanno determinato il provvedimento;
-in ordine alla natura sostanzialmente disciplinare della mancata conferma dell’incarico, adottata in assenza di apposita procedura, sostenuta dalla parte ricorrente, il Giudice ha ritenuto la sussistenza delle esigenze legate al buon andamento dell’amministrazione richiamate dal , dati i riflessi sull’efficienza del servizio scolastico delle criticità relazionali e delle disfunzioni organizzative rilevate dall’amministrazione riferibili alla persona della ricorrente, affermando altresì che l’incidenza delle condotte della ricorrente sul buon andamento dell’Amministrazione non viene scalfita dal possibile rilievo disciplinare delle condotte della ricorrente richiamate dalla RAGIONE_SOCIALE;
le dichiarazioni assunte in sede ispettiva sono utilizzabili quali prove atipiche e da queste risulta che 11 tra i 16 docenti sentiti hanno fatto riferimento con costanza a difficoltà relazionali con la dirigente, facendo riferimento ad episodi determinati; per quanto riguarda le dichiarazioni degli altri 5, di senso opposto, il Giudice ha evidenziato il dubbio sulla loro
genuinità, alla luce del fatto che, dalla documentazione in atti, risulta che la dirigente, nel corso dell’ispezione, ha convocato il personale operante nella scuola per chiedere di sottoscrivere una dichiarazione a suo favore, dimostrando il tentativo di inquinare le risultanze dell’ispezione e considerando altresì la concezione autoritaria della ricorrente del ruolo dirigenziale;
quanto alla dedotta assenza di motivazione, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza secondo cui nell’ambito del rapporto pubblico privatizzato, gli atti di gestione del rapporto adottati dal datore di lavoro non soggiacciono all’obbligo di cui all’art. 3 della L. 241/1990; in ogni caso, ha rilevato la sussistenza di motivazione nei verbali della RAGIONE_SOCIALE agli atti;
sulla presunta incompatibilità, allegata dalla sig.ra , tra le condizioni di salute della stessa e il suo trasferimento presso un istituto con barriere architettoniche e plessi non omogenei a livello logistico, il Giudice ha rilevato che tali problematiche trovano soluzione nell’ambito della disciplina sui ragionevoli accomodamenti di cui al D.Lgs. 62/2024 e che l’Amministrazione ha comunque indicato le soluzioni alle problematiche sollevate dalla ricorrente;
-inoltre, il Giudice ha rilevato come, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, non è applicabile al conferimento di incarichi e al passaggio ad incarichi diversi la disposizione dell’art. 2103 c.c.; si configura dunque in capo al dipendente con funzione dirigenziale, in caso di mancato conferimento di nuovo incarico, un solo interesse legittimo di diritto privato, che non legittima il dirigente a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito, ma solo il risarcimento dell’eventuale danno ingiusto subito e, pertanto, non può essere accordata la tutela di carattere reale domandata dalla sig.ra .
In sede di reclamo, quest’ultima ha censurato la decisione del Giudice deducendo che:
-il Giudice ha riconosciuto la violazione, da parte dell’Amministrazione, del primario criterio da seguire nelle procedure di mobilità dirigenziali, ovvero la conferma dell’incarico già ricoperto, con rotazione dopo tre incarichi triennali e sempreché il dirigente possa svolgere almeno un altro incarico completo in altra sede;
il Ministero non ha tenuto conto della situazione di salute della ricorrente, che avrebbe sconsigliato un trasferimento in altro ambiente di lavoro, come da certificati agli atti;
-contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice nell’ordinanza reclamata, non sussisterebbero esigenze di servizio e buon andamento tali da giustificare la deroga ai criteri ordinari; anzi, vi sarebbero numerosi indici del fatto che l’ è stato diretto in maniera efficiente, come dimostrato dalle dichiarazioni positive assunte in sede ispettiva (non
valorizzate dal Giudice), non risultando criticità sul piano di studi, solo genericamente richiamate dal verbale ispettivo (in particolare, le ore di recupero sono state tutte portate a termine) e non avendo la dirigente nessun potere e responsabilità in ordine al turn over del personale a tempo determinato; nonostante l’alto tasso di studenti con esami riparatori, le bocciature sono state pochissime; le iscrizioni, nel triennio in cui la ha rivestito l’incarico dirigenziale, sono aumentate di quasi il 100%; le prove Invalsi hanno dimostrato un ottimo risultato degli studenti dello molto superiore alla media regionale; per contro, le circostanze richiamate dal Giudice non sono idonee a creare un vulnus sul buon andamento dell’Amministrazione scolastica e non vi è alcuna prova in merito;
contrariamente a quanto stabilito dal Giudice, il provvedimento che ha conferito alla AVV_NOTAIOssa il nuovo incarico non riporta le motivazioni per le quali non sono state seguite le regole indicate dalla Direttiva MIM e la relazione ispettiva – che, secondo l’ordinanza, contiene la motivazione della decisione – non è mai stata fatta pervenire alla Dirigente, nonostante ciò sia richiesto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2002, con conseguente mancanza di motivazione (neppure per relationem , data la mancata trasmissione all’interessata della relazione) e violazione dei principi di correttezza e buona fede dell’Amministrazione scolastica;
-il mancato conferimento dell’incarico presso l’ e il conferimento dell’incarico dirigenziale presso l’RAGIONE_SOCIALE rappresenta, in realtà, una sanzione disciplinare atipica, come dimostrato dal fatto che la AVV_NOTAIOssa è, da alcuni anni, oggetto di frequenti ispezioni e procedimenti disciplinari, con finalità punitiva e persecutoria dell’ispezione che ha determinato l’esito della procedura di mobilità dirigenziale in questa sede contestato; l’Amministrazione avrebbe semmai dovuto seguire l’i ter -se non di un provvedimento disciplinare -previsto per il mutamento di incarico per incompatibilità ambientale di cui all’art. 468 del D.Lgs. 297/1994, con le conseguenti garanzie di difesa per la dipendente;
per quanto riguarda il rilievo dato dal Giudice alle testimonianze assunte in sede ispettiva, la parte reclamante ha ribadito la genuinità delle 5 dichiarazioni che hanno espresso un giudizio favorevole sulla condotta della AVV_NOTAIOssa ;
inoltre, la reclamante ha rilevato che il fine della domanda cautelare azionata non è quello di imporre all’Amministrazione di conferirle un nuovo incarico dirigenziale triennale presso l’ ma che venga dichiarata illegittima la scelta operata
dall’Amministrazione, con necessità di una nuova valutazione, basata sulla corretta applicazione dell’art. 4, comma 2, della Direttiva ministeriale già richiamata;
infine, sotto il profilo del periculum in mora , la AVV_NOTAIOssa ha dedotto che l’inizio dell’anno scolastico 2025/2026, nonché i soli due di anni di attività lavorativa rimanenti alla ricorrente, non sono compatibili con i tempi di un giudizio ordinario, considerando altresì che le condizioni di salute della reclamante le impediscono di raggiungere il piano alto dell’ per com’è attualmente strutturato.
La reclamante ha dunque concluso chiedendo:
‘ previo ogni adempimento in rito ritenuto strettamente necessario, accogliere l’istanza ex art. 669 terdecies c.p.c., in riforma del Decreto di rigetto n. 1539/2025 del 09/10/2025 (DOC.A) di cui in atti e quindi annullando o disapplicando ogni provvedimento a ciò ostativo, anche successivo al presente giudizio, sospendendo anche con provvedimento inaudita altera parte l’efficacia dell’Ordinanza impugnata; voglia in particolare:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte in attesa della celebrazione dell’udienza collegiale, l’efficacia dell’Ordinanza impugnata, per le ragioni sopra esposte relative anche all’impossibilità della Ricorrente di raggiungere il proprio Ufficio.
NEL MERITO: accertare e dichiarare l’illegittimità del conferimento di incarico della Ricorrente presso l di cui al provvedimento avente prot. 11446 del 15 luglio 2025, pubblicato dal
, relativo all’esito delle mobilità per i Dirigenti Scolastici della Regione Friuli VeneziaGiulia, per l’A.S. 2025/2026, nonché di ogni altro atto conseguente ivi compreso il provvedimento del 16.10.2025 mediante il quale alla Ricorrente è stata confermata la dirigenza dell (DOC.NUMERO_DOCUMENTO) e per l’effetto condannare l’Amministrazione a confermare la Dott.ssa nell’incarico dirigenziale presso l di RAGIONE_SOCIALE, così come richiesto nell’istanza presentata, con riforma anche avverso la condanna alle spese ‘. Con vittoria di spese e compensi.
Il Presidente f.f. della Sezione civile, con ordinanza del 23 ottobre 2025, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’ordinanza reclamata inaudita altera parte , non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 669 terdecies c.p.c.
Con memoria depositata il 9 dicembre 2025 si è costituito il
, il quale, ricostruiti i fatti di causa e la normativa primaria e secondaria applicabile alle procedure di mobilità dirigenziale, ha dedotto che:
-nel caso di specie, il Direttore generale dell’ per il F.V.GRAGIONE_SOCIALE, in qualità di Presidente della RAGIONE_SOCIALE nominata per la procedura, ha esercitato il potere discrezionale che la normativa gli riserva, richiamando il ricorrere, nel caso concreto, di esigenze di servizio e di buon andamento dell’Amministrazione di cui all’art. 5, comma 4, della Direttiva ministeriale di riferimento, come risulta dai verbali nn. 1 e 3 dei lavori della con motivazione suffragata dalle prove acquisite dagli ispettori ministeriali;
gli episodi richiamati dalla RAGIONE_SOCIALE rappresentano una concreta lesione del buon andamento dell’RAGIONE_SOCIALE scolastico, come correttamente riconosciuto dal Giudice nell’ordinanza reclamata, considerate le forti reazioni emotive con potenziali risvolti di interesse psicologico in capo a chi ha subìto i comportamenti, accertati in sede ispettiva, posti in essere dalla AVV_NOTAIOssa e con la documentata conseguente tendenza degli insegnanti a lasciare i propri incarichi anzitempo, con nocumento alla continuità dell’attività di insegnamento;
-il buon andamento dell’Amministrazione scolastica risulta compromesso anche ‘ lato studenti ‘, come risulta dalle segnalazioni di irregolarità pervenute agli Uffici scolastici da parte dei genitori di alcuni alunni, oltre che dalla composizione del corpo docenti, con anomale percentuali di docenti a tempo determinato, in parte privo delle idonee competenze per l’abilitazione all’insegnamento, nonché dalle irregolarità riscontrate con riguardo alla non corretta somministrazione e rendicontazione delle ore scolastiche;
la scelta compiuta non può essere interpretata come una misura surrettiziamente disciplinare, considerando la diversità di presupposti tra i criteri di rotazione dei dirigenti e l’esercizio del potere disciplinare e comunque la possibilità di valorizzare i medesimi fatti sotto entrambi i profili;
-la motivazione della decisione dell’Amministrazione è giunta a piena conoscenza della reclamante, essendo stata esplicitata nei verbali della RAGIONE_SOCIALE che la stessa ha allegato al ricorso cautelare e già trasmessi l’8 agosto 2025, a seguito di istanza di accesso agli atti del 16 e del 29 luglio 2025 (con accertamento ispettivo conclusosi il 13 giugno 2025);
per quanto riguarda le condizioni di salute della ricorrente, le stesse non impediscono lo svolgimento delle mansioni direttive nel nuovo istituto, che si trova appena 1,5 km distante dal precedente, sempre nella città di RAGIONE_SOCIALE, dotato di montascale e con la possibilità di collocare l’ufficio della dirigenza al piano terra; la relativa documentazione medica è stata analizzata dalla RAGIONE_SOCIALE ed è contemplata nella motivazione; il suo esame ha infatti
determinato la scelta dell’istituto presso cui conferire il nuovo incarico in quello più vicino al precedente;
– sotto il profilo del periculum in mora , la sua valutazione è da ritenersi assorbita nell’insussistenza del fumus boni iuris e comunque, in ottica opposta a quella sostenuta dalla reclamante, il proseguimento dell’incarico dirigenziale presso l’ da parte della AVV_NOTAIOssa rischierebbe di aggravare la lesione del principio del buon andamento dell’Amministrazione scolastica.
Sulla base di tali motivazioni, il ha dunque concluso chiedendo la conferma dell’ordinanza cautelare impugnata e contestuale rigetto del reclamo avversario, con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura.
All’udienza del 10 dicembre 2025 si è svolta la discussione delle parti, all’esito della quale il Collegio ha riservato la decisione.
Motivi della decisione.
I. Le circostanze di fatto.
La ricorrente è stata nominata in ruolo in qualità di Dirigente scolastico dal 1° settembre 2019 presso l’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con lingua di insegnamento slovena e risulta aver ivi svolto due incarichi triennali consecutivi (dal 2019 al 2022 e dal 2022 al 2025), come concordemente affermato dalle parti.
A seguito della procedura per le conferme e i mutamenti degli incarichi dei Dirigenti scolastici e per la mobilità interregionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2025, la AVV_NOTAIOssa , che aveva richiesto la conferma dell’incarico dirigenziale dalla stessa ricoperto fino al 31 agosto 2025 presso l’RAGIONE_SOCIALE, non è stata confermata presso tale istituto, ma è stata collocata come Dirigente scolastica presso l’ con provvedimento avente prot. 11446 del 15 luglio 2025 pubblicato dal
.
Dai verbali della risulta che tale scelta è stata motivata, in sintesi, dalle seguenti circostanze (cfr., in particolare, il verbale della RAGIONE_SOCIALE di valutazione n. 1 del 4 luglio 2025):
l a tendenza alle vessazioni psicologiche, all’autoritarismo e all’intimidazione da parte della AVV_NOTAIOssa , che ha determinato un ambiente di lavoro in cui la comunicazione e le relazioni sono compromesse e il clima organizzativo è caratterizzato da scarsa trasparenza, limitata collaborazione interna e diffuse criticità relazionali;
criticità riguardanti il piano di studi, che risulta depauperato in termini di ore di lezione rispetto ai tempi previsti dall’ordinamento vigente, con un potenziale rischio della validità del titolo di studio rilasciato;
-l’instabilità del corpo docente e la conseguente discontinuità didattica, che hanno riflessi sul più alto numero di giudizi sospesi rispetto alla media regionale e alla media nazionale, e sui risultati più bassi che vengono conseguiti nella maggioranza dei casi all’esame di Stato.
II. La normativa di riferimento.
La procedura di mobilità dei dirigenti scolastici è regolata da una specifica disciplina, che tiene conto di esigenze fondamentali, quali il buon andamento delle istituzioni scolastiche, la garanzia del diritto allo studio degli alunni, la differente complessità delle istituzioni stesse – che è tale da richiedere un particolare approfondimento dei curricula – e delle professionalità acquisite nel corso dell’esperienza dirigenziale dei dirigenti scolastici richiedenti l’assegnazione presso una determinata sede.
Non vi è dubbio che tutti i Dirigenti scolastici, tra cui la AVV_NOTAIOssa , hanno diritto al conferimento di un incarico a tempo determinato di titolarità di un’istituzione scolastica con decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico, la cui durata minima è di tre anni e massima di cinque (art. 11 CCNL 11 aprile 2006; artt. 13 e 23 CCNL 1° marzo 2002).
L’affidamento e l’avvicendamento degli incarichi, ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del D. Lgs n. 165/2001, come previsto dal regolamento di organizzazione del , è competenza esclusiva del Direttore generale dell’ , al quale l’art. 8 del D.P.C.M. n. 208/2023 attribuisce l’adozione degli atti di incarico e la stipula degli annessi contratti individuali di lavoro.
L’art. 9 CCNL Area Dirigenza dispone:
‘ 1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall’inizio di ogni anno scolastico o accademico.
Il mutamento dell’incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:
esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall’applicazione delle procedure di cui all’art. 20 del CCNL dell’11 -4- 2006; il dirigente che ha ottenuto il
mutamento dell’incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell’incarico stesso;
va riconosciuta un’ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell’attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell’incarico.
In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;
trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;
altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.
Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell di provenienza e con il consenso del dirigente dell della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l’esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell’ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d’incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell’arco di un triennio dall’incarico conferito.
Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del CCNL 11 -4-2006 ‘.
Dispone altresì l’art. 11 del CCNL:
‘ l’assegnazione degli incarichi dirigenziali deve avvenire nel seguente ordine:
conferma degli incarichi ricoperti;
assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale;
conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;
mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
mutamento d’incarico in casi eccezionali;
f) nuovo incarico per mobilità professionale; g) mobilità interregionale ‘.
Il ha emanato una Direttiva (prot. n. AOOGABMI.13.25-052025) che ha introdotto, a partire dall’anno scolastico 2023/24, il criterio della rotazione degli incarichi dei dirigenti scolastici, nel rispetto di precisi limiti temporali.
In particolare, l’art. 4, comma 2, stabilisce che ‘ La rotazione viene effettuata dopo tre incarichi triennali di direzione sulla medesima istituzione scolastica, considerando come primo incarico quello in corso, sempreché il dirigente possa svolgere almeno un altro incarico completo in altra sede prima del collocamento in quiescenza d’ufficio ‘.
La menzionata Direttiva prevede altresì, all’art. 5 comma 4, che: ‘ Il Direttore dell
o il dirigente preposto alla direzione dell esercita le proprie prerogative per l’attribuzione o il mutamento degli incarichi dei dirigenti scolastici indipendentemente dai limiti temporali previsti dal precedente articolo 4, comma 2 qualora ricorrano esigenze di servizio e di buon andamento dell’Amministrazione o ricorrano casi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 ‘.
III. L’infondatezza del reclamo.
La ricorrente fa valere l’illegittimità della mancata conferma dell’incarico dirigenziale presso l’ , con conferimento dell’incarico presso l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo espressamente, nelle proprie conclusioni, la conferma dell’incarico presso lo
Solo nella parte motiva del reclamo la AVV_NOTAIOssa evidenzia come, nell’impossibilità di ottenere la tutela reale richiesta, il suo interesse sia quello di ottenere una pronuncia che accerti l’illegittimità della decisione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di ripetere la valutazione secondo i criteri che, secondo la parte ricorrente, sono da utilizzare nel caso di specie.
E’ bene, sul punto, chiarire il potere di sindacato del Giudice nella materia della conferma di incarichi dirigenziali nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblici contrattualizzati.
Come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità -richiamata sia dal Giudice della prima fase che dalla stessa AVV_NOTAIOssa nel proprio reclamo , nell’ambito del pubblico impiego privatizzato fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive: (i) rispetto alla cessazione anticipata dell’incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno; (ii) in caso di mancato conferimento di un
nuovo incarico sussiste un mero interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente leso, non legittima il dirigente a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti (cfr., in tal senso: Cass. 13 novembre 2018, n. 29169; Cass. 1° dicembre 2017, n. 28879; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972; Cass. 18 giugno 2014, n. 13867).
Nel secondo caso, l’interesse legittimo di diritto privato del dirigente è correlato all’obbligo imposto alla Pubblica Amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l’attribuzione dell’incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all’inadempimento degli obblighi gravanti sull’amministrazione (Cass. 23 settembre 2013, n. 21700; Cass. 24 settembre 2015, n. 18972; Cass. 14 aprile 2015, n. 7495).
Tali principi sono riconosciuti anche dalla parte reclamante, che, richiamandoli, nella consapevolezza di non poter ottenere dal Giudice la conferma dell’incarico dirigenziale presso l’ , ha sottolineato che il suo interesse primario è, come detto, ottenere l’accertamento dell’illegittimità della decisione dell’Amministrazione e l’imposizione alla stessa di procedere ad una nuova valutazione della sua domanda.
Tali richieste, che peraltro in parte divergono da quelle avanzate nella prima fase cautelare in cui la ricorrente aveva chiesto solo la conferma dell’incarico, non possono essere accolte, in forza dei principi sopra esposti.
Il potere del Giudice, infatti, è solo quello di accertare l’eventuale illegittimità della decisione datoriale al fine di ristorare eventuali danni ingiusti e non di imporre una nuova valutazione all’Amministrazione. Nel caso di specie, la ricorrente non chiede il risarcimento di alcun danno, che non viene né specificato né quantificato.
Già tale aspetto, dunque, evidenzia la mancanza di fumus boni iuris della domanda cautelare.
In ogni caso, non si riscontra neppure un’illegittimità della decisione impugnata, non potendo essere accolte le censure della AVV_NOTAIOssa sul punto.
In primo luogo, con riguardo alla violazione da parte dell’Amministrazione dei criteri da utilizzare nell’ambito della mobilità dirigenziale, sostenuta dalla parte reclamante, il Collegio condivide le osservazioni del Giudice della prima fase cautelare, secondo cui l’Amministrazione ha espressamente e correttamente fatto riferimento al criterio previsto
dall’art. 5 comma 4 della Direttiva ministeriale, richiamando ‘ esigenze di servizio e di buon andamento dell’Amministrazione o ricorrano casi di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 ‘.
Chiaro è, sul punto il verbale n. 1 della RAGIONE_SOCIALE, che a pag. 6, con riguardo alla posizione della AVV_NOTAIOssa , riporta: ‘ sussiste una situazione, nota all’Ufficio, che osta all’accoglimento della sua domanda di conferma <> ‘.
Pertanto, l’Amministrazione ha legittimamente applicato tale criterio, in deroga a quello generale della riconferma fino a tre incarichi triennali, espressamente motivando sul punto.
Sotto il profilo della motivazione, il provvedimento non necessitava di riportare espressamente i motivi che l’avevano determinato, come ricordato dal Giudice di prime cure, la cui decisione è su tale questione condivisa dal Collegio e che si richiama:
‘ Quanto poi all’assenza di motivazione nel provvedimento che ha destinato ad altro incarico la ricorrente, la prospettazione di parte ricorrente è del tutto infondata, avendo la Corte di Cassazione ripetutamente affermato che: ‘Nell’impiego pubblico contrattualizzato, gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, hanno natura privatistica, con la conseguenza che il rispetto dell’obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va parametrato, da un lato, alla natura dell’atto ed agli effetti che esso produce, dall’altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l’art. 3 della l. n. 241 del 1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi’ (Cass. nr. 24122/2022). Del resto, parte resistente ha prodotto i verbali della RAGIONE_SOCIALE incaricata di pronunciarsi sugli incarichi (doc. 12 memori difensiva), e la motivazione è presente ed è stata sopra riportata ‘.
Inoltre, dalla condotta complessiva dell’Amministrazione non può trarsi alcuna violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede, avendo il reso immediatamente disponibili alla AVV_NOTAIOssa i verbali della RAGIONE_SOCIALE di valutazione, su sua istanza di accesso agli atti, come allegato dal resistente e non contestato dalla parte reclamante (cfr. pag. 12 della memoria di costituzione) e come dimostrato dal fatto che i verbali sono stati allegati al ricorso ex art. 700 c.p.c. che ha dato avvio al presente procedimento.
La AVV_NOTAIOssa sostiene poi che le circostanze richiamate in tali verbali non sarebbero comunque idonee a determinare una possibile lesione alle esigenze dell’Amministrazione e al buon andamento della stessa, a fronte dei dati positivi del rendimento degli studenti e del numero di iscrizioni.
Sotto tale profilo, per quanto riguarda la possibilità del Giudice di sindacare le scelte dell’Amministrazione, d eve innanzitutto premettersi che, come statuito da costante giurisprudenza di legittimità, ‘ in materia di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico ha un’ampia potestà discrezionale nella scelta dei soggetti ai quali conferire incarichi dirigenziali, cui corrisponde, in capo a coloro che aspirano all’incarico, una posizione qualificabile come di interesse legittimo di diritto privato, riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, nella più ampia categoria dei “diritti” di cui all’art. 2907 cod. civ. (Cass. n. 13867 del 2014). In particolare, gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. Tali norme obbligano la PRAGIONE_SOCIALE a valutazioni anche comparative, all’adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, ove l’amministrazione non abbia fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile l’inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. n. 9814 del 2008; Cass. n. 21088 del 2010); tuttavia, la predeterminazione dei criteri di valutazione non comporta un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (Cass. n. 20979 del 2009)’ (Cass., Sez. lavoro, Sent. 24 settembre 2015, n. 18972; in tal senso, più recentemente, cfr. Cass., Sez. lavoro, Ord. 21 gennaio 2022, n. 1884 e Cass., Sez. lavoro, Sent. 9 marzo 2021, n. 6485).
In considerazione di tali principi, si ritiene che i i profili di discrezionalità tecnica siano insindacabili in sede giurisdizionale, mentre rimane soggetta al sindacato del Giudice la condotta di selezione del proprio personale da parte del datore di lavoro che si palesi erronea in quanto arbitraria, contraddittoria o in contrasto con specifiche norme di legge.
Nel caso di specie, non si rinviene alcun vizio di tale natura in ordine alla decisione adottata dalla RAGIONE_SOCIALE di valutazione, che, nei propri verbali, ha compiutamente dato atto dei motivi della decisione adottata, che non pare né arbitraria né illogica.
In particolare, alle pagg. 7 e 8 del verbale n. 1 della RAGIONE_SOCIALE si legge:
‘ Il Presidente (…) Ritiene infatti doveroso informare la RAGIONE_SOCIALE che in data 12 marzo 2025 ha dovuto disporre un incarico ispettivo nei confronti della Dott.ssa , dirigente scolastico in servizio presso l ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE, finalizzato alla verifica delle competenze di direzione e coordinamento dell’istituzione scolastico, nonché delle capacità di relazione con il personale della scuola, con le famiglie e con la comunità educante. Ciò a seguito di numerose segnalazioni, acquisite al protocollo dell , che riferivano di presunte vessazioni psicologiche, poste in essere dalla AVV_NOTAIOssa , improntate ad autoritarismo nei confronti di alcuni studenti, di alcuni genitori e della maggioranza del personale docente e ATA in servizio nell’RAGIONE_SOCIALE. Le segnalazioni, riguardanti più classi ed entrambi gli indirizzi presenti nella scuola (UFM e GOP), delineavano un quadro di disagio strutturale e di malessere generalizzato, vissuto non solo da studenti e genitori, ma anche dal personale docente e amministrativo, nonché un clima organizzativo gravemente compromesso, causato, secondo i segnalanti, dalla condotta dirigenziale fortemente disfunzionale e lesiva del benessere dell’intera comunità scolastica.
L’accertamento ispettivo, iniziato con la notifica dell’incarico alla AVV_NOTAIOssa in data 20 marzo 2025, e proseguito con l’acquisizione a verbale della quasi totalità dei docenti in servizio, di molte unità di personale ATA e di alcuni genitori, si è concluso in data 13 giugno 2025 con la consegna di una documentata e circostanziata relazione, acquisita al protocollo riservato 9559 del 16.06.2025. C.F.
La tendenza alle vessazioni psicologiche, all’autoritarismo e all’intimidazione da parte della AVV_NOTAIOssa è stata confermata anche dalle testimonianze in merito alla grave interferenza con l’attività ispettiva posta in essere dalla medesima , la quale, già a partire dal giorno successivo alla notifica dell’avvio dell’accertamento ispettivo, ha iniziato a convocare, uno ad uno, nel suo Ufficio di Presidenza i docenti della scuola, invitandoli a sottoscrivere una breve testimonianza a sostegno del suo operato.
Nelle testimonianze rilasciate da alcuni studenti della scuola, da alcuni genitori, da alcuni docenti, da alcuni componenti del personale ATA nonché da parte di ex dipendenti, l’RAGIONE_SOCIALE‘ di RAGIONE_SOCIALE è stato descritto come un luogo educativo e un ambiente di lavoro in cui la comunicazione e le relazioni sono compromesse; emergono, infatti, elementi convergenti che
delineano un clima organizzativo caratterizzato da scarsa trasparenza, limitata collaborazione interna e diffuse criticità relazioni ‘.
Tali circostanze sono pienamente confermate dalle risultanze della relazione ispettiva e dai verbali delle dichiarazioni assunte in tal sede (cfr. docc. da 17 a 39 di parte resistente, la cui utilizzabilità non è posta in dubbio dalla parte reclamante).
In particolare, da tale documentazione risultano numerosi episodi di offese, urla e rimproveri ingiustificati posti in essere dalla , sia nei confronti del personale scolastico, docente e non, sia degli studenti.
Tali condotte sono riportate dalla maggior parte del personale, nonché da alcuni studenti e genitori; tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere sussistente l’esigenza dell’Amministrazione, per assicurare il suo buon andamento, a non confermare la AVV_NOTAIOssa
nella direzione dell’ .
Non rileva che tali episodi non siano stati riportati da tutti i dipendenti in servizio presso l’istituto scolastico: ben può essere, infatti, che la AVV_NOTAIOssa tenesse questi comportamenti solo con alcuni e non con tutti.
D’altra parte, non rilevano neppure i risultati positivi conseguiti in ordine al rendimento dell’ , sottolineati dalla reclamante, posto che tali condotte appaiono certamente idonee a creare un clima tale da incidere sul benessere di personale e utenti della scuola, nonché astrattamente idonee a determinare altresì una responsabilità del in caso di danni psicofisici.
Non solo: nel verbale in questione, la RAGIONE_SOCIALE sottolinea altresì che:
-‘ le criticità emerse riguardano anche il piano di studi, che risulta depauperato in termini di ore di lezione rispetto ai tempi previsti dall’ordinamento vigente, con un potenziale rischio della validità del titolo di studio rilasciato ‘;
-‘ nel corso degli anni il graduale trasferimento del personale a tempo indeterminato e la sua sostituzione con supplenti ha avuto come ricaduta il depauperamento di competenze professionali consolidate dall’esperienza: il personale dell’istituto è infatti per circa metà composto da supplenti con contratto a tempo determinato e, di questi, un certo numero di docenti è sprovvisto del prescritto titolo di studio per insegnare la disciplina per la quale ha ricevuto il contratto a tempo determinato. Se si compara la situazione dell di RAGIONE_SOCIALE con quello delle altre scuole in lingua di insegnamento slovena di RAGIONE_SOCIALE, emerge che solo l di RAGIONE_SOCIALE ha il 47,83% di personale docente a tempo determinato, mentre gli altri Istituti del secondo ciclo arrivano al 20% o al 27,28% o, al massimo, al 33%. L’instabilità del
corpo docente e la conseguente discontinuità didattica hanno riflessi sul più alto numero di giudizi sospesi rispetto alla media regionale e alla media nazionale, e sui risultati più bassi che vengono conseguiti nella maggioranza dei casi all’esame di Stato ‘.
Per quanto riguarda il primo profilo, la AVV_NOTAIOssa ha sottolineato che le ore di didattica sono state tutte recuperate e, relativamente al secondo profilo, che la stessa non ha alcun potere in ordine alla scelta del personale e alla forma contrattuale che ne determina la precarietà.
Tuttavia, dal materiale ispettivo risulta che il recupero delle ore di didattica era stato posto in essere in maniera disorganizzata e particolarmente gravosa per gli studenti e che parte del personale a tempo determinato ha scelto di non accettare incarichi presso l’RAGIONE_SOCIALE proprio per l’ambiente determinato dal comportamento della dirigente (cfr., a titolo esemplificativo, pagg. 4, 5 e 18 della relazione ispettiva e quanto esposto al punto 2.2.2. e allegati ivi richiamati).
Ne deriva l’assenza di profili di illogicità e arbitrarietà nella scelta della RAGIONE_SOCIALE di valutazione di non confermare la AVV_NOTAIOssa quale dirigente dell’istituto in applicazione del criterio di cui all’art. 5, comma 4, della Direttiva ministeriale.
La AVV_NOTAIOssa ha poi lamentato la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, delle sue condizioni di salute che, come da certificazioni in atti, sconsigliavano un cambiamento di ambiente di lavoro e impedirebbero l’esercizio delle funzioni dirigenziali presso l’istituto a causa delle barriere architettoniche dell’edificio in cui dovrebbe prestare la propria attività.
Ebbene, innanzitutto non è vero che la RAGIONE_SOCIALE di valutazione non ha tenuto conto delle condizioni di salute della reclamante; a pag. 7 del verbale n. 1, si legge infatti:
‘ La RAGIONE_SOCIALE osserva che la documentazione medica prodotta, attentamente esaminata, non può assumere rilevanza ai fini della conferma. In particolare, in considerazione dei tempi e dei termini della procedura, la documentazione medica rilasciata dopo la pubblicazione dell’Avviso e prodotta dall’interessata in allegato alla domanda, non consente all di richiedere e di ottenere l’accertamento e gli esiti di un’eventuale visita medico -collegiale da parte della competente RAGIONE_SOCIALE, che attesti entro il termine di conclusione della procedura di mobilità la condizione di salute, l’impatto sul lavoro e l’eventuale necessità di permanenza dell’attuale sede di servizio ‘; nel verbale n. 3 che dà conto della scelta di destinare la AVV_NOTAIOssa all’RAGIONE_SOCIALE si legge: ‘ La RAGIONE_SOCIALE, dopo ampia discussione, al fine di tenere nel massimo conto le esigenze personali della AVV_NOTAIOssa
e di ridurre nella misura maggiore possibile l’eventuale disagio che potrebbe derivarle dal mutamento della Provincia, decide all’unanimità di assegnare la seguente sede all’interno della stessa ex Provincia di RAGIONE_SOCIALE, in quanto è più vicina all’RAGIONE_SOCIALE con lingua insegnamento slovena ‘.
Risulta dunque confermato quanto evidenziato dal Ministero, ovvero che la RAGIONE_SOCIALE ha tenuto conto delle condizioni di salute della AVV_NOTAIOssa e che, proprio per tale motivo, le è stata assegnata la direzione dell’RAGIONE_SOCIALE, posto nella stessa Provincia e a poca distanza dall’ .
Sotto altro profilo, come sottolineato dal Giudice della prima fase, ‘ in mancanza di una specifica previsione di tutela nell’ambito della procedura di mobilità in questione, tali problematiche debbano trovare una soluzione nell’ambito della disciplina sui ragionevoli accomodamenti dettata dal D. Lgs. Nr. 62/2024 ‘; peraltro, il Ministero ha sottolineato che l’ufficio della dirigente può ben essere posto al piano terra dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, sul punto, la AVV_NOTAIOssa nulla ha eccepito.
Infine, non si rinviene, nell’adozione del provvedimento in questione, alcuna misura surrettiziamente disciplinare: l’effetto della decisione, infatti, non produce alcun effetto sanzionatorio e, anzi, permette di tutelare il buon andamento dell’Amministrazione scolastica nell’RAGIONE_SOCIALE precedentemente diretto dalla AVV_NOTAIOssa .
D’altra parte, sarebbe del tutto irragionevole non considerare come rilevanti, al fine di decidere in ordine alle procedure di mobilità dirigenziale, condotte che, pur lesive del buon andamento dell’Amministrazione, possano avere anche rilievo disciplinare, a fronte del potere e dovere dell’Amministrazione di considerare le esigenze della stessa, come risulta dalla normativa in materia e già richiamata.
Allo stesso modo, non poteva, nel caso di specie, essere avviata alcuna procedura di mutamento di incarico per incompatibilità ambientale ai sensi dell’art. 468 del D.Lgs. 297/1994, come sostenuto dalla AVV_NOTAIOssa : la norma prevede, infatti, la possibilità di sospendere o trasferire il dirigente nel corso del suo incarico in caso di urgenza, mentre, nel caso di specie, l’incarico era già scaduto e, quindi, le circostanze emerse in sede ispettiva non potevano che (e anzi, dovevano) essere prese in considerazione nell’ambito della procedura di mobilità ‘ordinaria’.
Ne deriva l’infondatezza della domanda di parte reclamante, sia sotto il profilo del fumus boni iuris , per tutti i motivi sin qui esposti, sia sotto il profilo del periculum in mora , che rimane assorbito dalle stesse motivazioni.
IV. Sulle spese.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse sono liquidate, coma da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto della natura cautelare della causa, del suo valore indeterminabile e che sono state svolte le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in composizione collegiale,
-rigetta il reclamo;
-condanna la parte reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del resistente, che si liquidano in € 3.228,00, oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute per legge.
Si comunichi.
RAGIONE_SOCIALE, 10/12/2025.
Il Giudice est.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME