Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22138 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22138 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13885-2021 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE DELLRAGIONE_SOCIALEEMILIA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 227/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 02/04/2020 R.G.N. 7/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N.13885/2021
COGNOME
Rep.
Ud 25/06/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Potenza aveva respinto l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la decisione con cui il tribunale di Matera aveva , tra le altre domande e per quanto ancora qui di interesse, rigettato la domanda del COGNOME, proposta nei confronti di Banca popolare dell’Emilia Romagna, diretta al riconoscimento del corretto inquadramento contrattuale a seguito della fusione per incorporazione della banca di provenienza (Cassa Rurale ed Artigiana di Pomarico) nell’attuale Banca Popolare, nonché al riconoscimento di altre indennità previste dall’art. 72 ccnl , delle spese di viaggio ed al riconoscimento di comportamenti datoriali di mobbing .
La corte territoriale valutava che, quanto all’inquadramento, il ricorrente non aveva allegato e provato una reale differenza di trattamento economico tra il precedente inquadramento e l’attuale, successivo alla fusione; quanto alle spese di viaggio e ad altre indennità ex art. 72 ccnl, secondo la corte territoriale non si era realizzata la condizione che ne consentiva l’erogazione, ovvero il cambio di residenza della famiglia del dipendente; infine, sempre ad avviso dei giudici di merito, non emergevano condotte di mobbing . Avverso detta decisione il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resisteva la Banca con controricorso.
Entrambe le parti depositavano successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2112 c.c. e dell’art. 4 ccnl credito anche con riferimento agli artt. 1362,1363,1366 c.c., nonché art. 100 c.p.c. Lamenta la errata interpretazione della domanda relativa al riconoscimento del diverso inquadramento, svolta, non per ottenere le differenze retributive, ma per denunciare l’errato comportamento datoriale per non averlo correttamente inquadrato, e ciò al fine di denunciare un comportamento mobbizzante produttivo di un danno alla carriera.
Il motivo è inammissibile. Deve premettersi che, a seguito della fusione degli istituti di credito in questione, i livelli di inquadramento di ciascuno di essi risultavano differenti, come anche attestato dallo
stesso ricorrente che espressamente rileva come (v. pag. 25 del ricorso) il corretto inquadramento avrebbe dovuto essere operato sulla base del ‘livello retributivo stabilito nella nuova classificazione ‘. Lo stesso ricorrente, peraltro, non indica, neppure in questa sede, quale fosse tale livello di spettanza rispetto a quello antecedentemente posseduto. Il motivo, stante la genericità delle allegazioni, si appalesa privo delle necessarie specificazioni e dunque non ammissibile, anche lasciando in disparte ogni profilo di accertamento dell’interesse alla pronuncia, se slegata, come dichiarato, da uno specifico interesse all’inquadramento rivendicato. 2)Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 72 ccnl anche con riferimento agli artt. 1362,1363,1366, 1355, 1367 c.c., nonché all’art.1375 e 1375 c.c., con riferimento al mancato riconoscimento delle spese di viaggio per il trasferimento da Matera a Gorgoglione.
Deve evidenziarsi che la disposizione (art. 72 ccnl) di cui è lamentata la violazione prevede che ‘ se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo trasferito ha diritto al rimborso delle spese ed al pagamento delle indennità indicate…’
La corte di merito aveva escluso il diritto a percepire le somme a ciò imputate perché non intervenuto in concreto il trasferimento della residenza e della famiglia in quanto, come allegato dallo stesso ricorrente, poco prima del trasferimento della famiglia era stato nuovamente trasferito ad altra sede, con esclusione, dunque, che si fosse concretamente attuata la circostanza (trasferimento) cui erano collegate le invocate voci indennitarie.
La decisione della corte territoriale è coerente con il testo della clausola del contratto collettivo e ragionevolmente indirizzata ad escludere ogni compensazione di spese non effettuate ma soltanto eventualmente programmate, anche considerando che la raccomandazione dell’ABI -(si tratta solo di una raccomandazione)invocata dal ricorrente (v. pa g.32 ricorso), pur considerando l’ipotesi di un trasferimento non tempestivo del nucleo familiare, comunque considera l’effettività delle spese sostenute.
Dunque, il motivo deve essere disatteso.
3)La terza censura denuncia violazione degli artt. 2103,2043,2087,2059 c.c. ed erronea ricognizione della fattispecie di mobbing .
Nella decisione impugnata la corte di merito aveva escluso che un rimprovero scritto e il trasferimento da Miglionico a Montescaglioso potessero costituire condotte mobbizzanti. Si tratta, come evidente, di una valutazione di merito che il giudice di appello ha svolto in piena considerazione degli orientamenti del giudice di legittimità che ha inteso il mobbing quale ‘ intento persecutorio idoneo ad unificare la pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli’ ( Cass.n. 3692/2023) ed ancora che ‘a i fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l’elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell’illegittimità dei singoli atti bensì nell’intento persecutorio che li unifica, sicché la legittimità dei provvedimenti può rilevare indirettamente perché, in difetto di elementi probatori di segno contrario, sintomatica dell’assenza dell’elemento soggettivo che deve sorreggere la condotta, unitariamente considerata’ (Cass. 26684/2017). Il motivo è dunque da disattendere.
4)Con ultimo motivo è dedotta la violazione dell’art.2729 c.c. e nullità della sentenza per violazione art 421 c.p.c. per aver, la corte, escluso l’ingresso di una consulenza tecnica d’ufficio.
Il giudice di appello aveva valutato che la consulenza richiesta non poteva essere ammessa in quanto, non essendo un mezzo istruttorio, ma uno strumento di aiuto per il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, richiede che tali elementi siano adeguatamente allegati e provati.
Anche in tal caso si è al cospetto di una valutazione di merito circa la sussistenza di elementi di prova che richiedano ulteriore approfondimento, non sindacabile in questa sede di legittimità.
Questa Corte ha chiarito che <> (Cass. n. 326/2020; Cass. n. 18299/2024).
Il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 25 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME