Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32255 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 32255 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31572-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2410/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 2600/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di accoglimento solo parziale (vale a dire limitatamente alla richiesta di pagamento della 14^ mensilità e degli scatti aziendali) della domanda di NOME COGNOME intesa alla declaratoria di nullità/inefficacia/illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimatogli da RAGIONE_SOCIALE in data 7.7.2015 ed alla condanna della società RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alle retribuzioni maturate fino alla sentenza ovvero all’indennità risarcitoria commisurata a ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto, alle differenze retributive ed al risarcimento del danno, biologico e patrimoniale, collegato ad asserite condotte mobbizzanti che avevano determinato l’assenza per malattia;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di due motivi la parte intimata ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1. c.p.c.;
Considerato che
con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 414, 421 e 437 c.p.c. nonché in relazione agli artt. 2087 e 2110 c.c. e all’art. 111 Cost., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto le circostanze di fatto invocate a sostegno della pretesa risarcitoria e della pretesa economico retributiva non sufficientemente dettagliate e circostanziate, così confermando la valutazione di prime cure circa la inidoneità delle allegazioni formulate a consentire l’espletamento della prova orale; denunzia, inoltre, il mancato esercizio dei poteri officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. e sostiene di avere offerto allegazioni adeguate a rappresentare la situazione;
con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.. violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla l. n. 4/1953 e agli artt. 2113 e 2697 c.c.; censura la sentenza impugnata per avere confermato, sia pure sulla base di una motivazione diversa rispetto a quella di prime cure, il rigetto della domanda di pagamento delle ferie non godute; in particolare rappresenta che la mancata contestazione, all ‘atto della sottoscrizione, delle buste paga, non precludeva, come viceversa ritenuto dalla sentenza impugnata, la possibilità di far valere in giudizio il diritto al pagamento delle voci riportate;
il primo motivo di ricorso è infondato;
3.1. la sentenza impugnata ha affermato che il ricorrente non aveva puntualizzato tutti i comportamenti che, valutati complessivamente, avrebbero potuto presentarsi come <> ed ha osservato che
non bastava un unico atto lesivo in senso lato a configurare la fattispecie denunziata; ha precisato che le condotte descritte, in alcuni casi non erano circostanziate ma definite mediante riferimento a elementi valutativi, non ammissibili ai fini della prova testimoniale ed, in altri casi, seppure descritte in termini puntuali, non offrivano alcun elemento comparativo idoneo a connotare i singoli episodi come in astratto frutto di un disegno persecutorio in danno del lavoratore (v. sentenza, pagg. 5 e 6); in relazione al dedotto svolgimento di RAGIONE_SOCIALE straordinario ha rilevato la inadeguatezza delle relative allegazioni, limitate alla indicazione del numero complessivo di ore asseritamente effettuate in più rispetto all’orario ordinario , senza che nell’atto introduttivo venissero specificati i giorni o l’arco temporale giornaliero nell’ambito del quale era stata resa la prestazione lavorativa oltre l’orario normale, elementi questi necessari al fine dell’applicazione delle percentuali di maggiorazione stabilite dal contratto collettivo in relazione ai diversi tipi di straordinario, diurno, notturno, festivo o lavorativo; quanto alle differenze retributive connesse all’asserito espletamento di mansioni superiori , secondo il giudice di appello non era dato comprendere in cosa sarebbe consistita l’attività espletata essendosi il COGNOME limitato ad allegare di essere stato ‘ responsabile di cucina’; in tale contesto appariva giustificat a la mancata considerazione della prova documentale in assenza di un compiuto quadro allegatorio;
3.2. la valutazione della Corte di merito in punto di genericità dell’impianto allegatorio del ricorso di primo grado non è validamente incrinata dalle censure formulate con il motivo in esame;
3.3. occorre premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. n. 287/2016, Cass. n. 635/2015, Cass., n. 25419/2014, Cass., n. 16038/2013). Nella specie, il motivo, nonostante la veste formale di denuncia di violazione e falsa applicazione di norma di diritto, per come concretamente articolato, non appare incentrato sulla ricognizione del corretto paradigma normativo al quale ricondurre la fattispecie ma si sostanzia nella deduzione di non corretta interpretazione della originaria domanda, in particolare sotto il profilo della ritenuta genericità delle allegazioni in fatto addotte a sostegno della domanda connessa al <>; esso investe quindi l’attività di rilevazione ed interpretazione del contenuto dell’at to introduttivo, che costituisce tipica attività riservata al giudice di merito sindacabile dal giudice di legittimità solo a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la
inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.( Cass., n. 11103/2020);
3.4. nello specifico, dalle deduzioni difensive sviluppate nel ricorso per cassazione emerge la prospettazione di un mero dissenso valutativo relativo al contenuto dell’atto introduttivo, dissenso in quanto tale inidoneo a validamente sollecitare il sindacato del giudice di legittimità, difettando in particolare e con specifico riferimento alla ipotesi sub a) sopraindicata, la necessaria deduzione di vizio di nullità processuale, il cui esame avrebbe richiesto, in ossequio al disposto dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c. , la trascrizione o comunque la esposizione per riassunto del contenuto dell’atto in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. tra le altre, Cass. Sez. Un. 22/05/2012 n. 8077; Cass. 28/11/2014 n. 25308; Cass. 21/04/2016 n. 8069), come viceversa non avvenuto non soddisfacendo a tale requisito la tecnica di redazione del ricorso per cassazione
connotata dalla trascrizione solo parziale di alcune frasi o brani tratti dal ricorso di primo grado, complessivamente inadeguati a consentire la verifica demandata al giudice di legittimità;
3.5. infine, in ordine alla doglianza di mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio, si rammenta che nel rito del RAGIONE_SOCIALE, l’esercizio di poteri istruttori d’ ufficio, nell’ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, involge un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale, che può essere sottoposto al sindacato di legittimità soltanto come vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora la sentenza di merito non adduca un’adeguata spiegazione per disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi ad un punto della controversia che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre ad una diversa decisione (Cass. n. 22628/2019, Cass. n. 25374/2017, Cass. n. 12717/2010, Cass. n. 14731/2006, Cass. n. 4611/2006); tale situazione non si riscontra nel caso in esame atteso che il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio appare ampiamente motivato dalla rilevata genericità di allegazione;
il secondo motivo di ricorso è inammissibile;
4.1. preliminarmente deve essere disattesa la deduzione della parte controricorrente (v. controricorso, pag. 48,) intesa a riproporre il tema dell’effetto preclusivo connesso a un verbale di conciliazione inter partes, questione sulla quale deve ritenersi formato il giudicato interno, per non essere la stessa stata riproposta con appello incidentale giusta la scelta processuale a riguardo maturata dalla società RAGIONE_SOCIALE, scelta della quale
la odierna controricorrente dà esplicitamente atto ( v. controricorso, pag. 28);
4.2. nel merito è opportuno premettere che in relazione alla questione del diritto alla indennità sostitutiva delle ferie il giudice di appello ha ritenuto, a differenza del primo giudice, la specificità delle circostanze allegate a riguardo in ordine ai giorni di ferie non goduti; ha ritenuto che, tuttavia, ugualmente la domanda non potesse essere accolta considerato che il lavoratore non aveva mai contestato le buste paga regolarmente dallo stesso sottoscritte ‘per ricevuta’, che vi era coerenza tra i dati delle ricevute e che la ultima busta paga conteneva la indicazione dell’importo monetizzato delle ferie non godute;
4.3. ciò posto deve innanzitutto escludersi che l’accertamento della Corte distrettuale si ponga in contrasto con l’orientamento d el giudice di legittimità secondo il quale l e buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell’effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di RAGIONE_SOCIALE (Cass. n. 27749/2020, Cass. n. 10306/2018, Cass. n. 13150/2016, Cass. n., 9588/2001); invero, la sentenza impugnata non si è limitata a considerare solo la sottoscrizione ‘per ricevuta’ delle buste paga ma ha tenuto conto anche di ulteriori elementi quali la ‘perfetta coerenza di dati tra le varie buste paga’, la protratta condotta del lavoratore che non aveva mai svolto contestazioni in merito alla questione delle ferie i cui dati risultavano puntualmente riportati nelle buste paga ed il fatto che nell’ultima busta paga vi era anche il riferimento alla monetizzazione delle ferie non godute al momento
della cessazione del rapporto. Alla luce di tale contesto argomentativo le ragioni del rigetto della domanda relativa all’indennità sostitutiva delle ferie si configurano quale frutto di ragionamento presuntivo, non specificamente censurato in quanto tale e che, comunque, costituisce attività riservata al giudice di merito al quale spetta valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità dovendosi, tuttavia, rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 22366/2021, Cass. 29781/2017., Cass. n. 21961/2010, Cass. n. 8023/2009); è inoltre da rimarcare che parte ricorrente non ha assolto al duplice onere, imposto dall’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell’atto introduttivo del giudizio di cassazione in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovavano le buste paga e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo incentrato sulla (supposta) errata interpretazione di tali documenti come atti che concorrono a provare il pagamento, senza dover ricorrere all’esame diretto del fascicolo (Cass. 29093/2018,
n Cass. n. 195/2016, Cass. n. 16900/2015, del 19/08/2015, Cass. n. 26174/2014, Cass. 22697/2014, Cass. Sez. Un. n. 7161/2010);
al rigetto del ricorso segue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite;
sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, 18 ottobre 2023