Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29310 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 29310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28666/2019 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’Avv ocatura generale RAGIONE_SOCIALE Stato, presso la quale è domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari, n. 1389/2019, pubblicata il 22 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari ha rigettato, con sentenza del 17 marzo 2015, la domanda proposta da NOME COGNOME, già dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia, contro NOME COGNOMECOGNOME dirigente RAGIONE_SOCIALE stessa P.A., volta ad accertare comportamenti vessatori, denigratori e mobbizzanti a decorrere dal 1999 imputabili alla stessa COGNOME, con condanna di quest’ultima a risar cire i danni patrimoniali e non nella misura di € 500.000,00.
NOME COGNOME ha proposto appello.
NOME COGNOME ha proposto appello incidentale.
La Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1389/2019, ha rigettato l’appello principale e dichiarato improcedibile quello incidentale.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 31, 34, 40, 100 e 104 c.p.c., 1181, 1175 e 1375 c.c. nonché 2, 24 e 111 Cost., e l’omessa considerazione del suo interesse alla tutela processuale frazionata.
Egli sostiene che la presente controversia si caratterizzerebbe per una causa petendi ed un petitum totalmente differenti rispetto a quelli di altri giudizi introdotti dallo stesso ricorrente.
Pertanto, la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che egli avrebbe illegittimamente frazionato i crediti da lui vantati.
Il motivo è inammissibile in quanto la Corte d’appello di Bari non ha adottato come ratio decidendi l’illegittimità del frazionamento del credito del ricorrente, che è rimasto un semplice passaggio argomentativo, pur avendo stigmatizzato
la circostanza che egli abbia introdotto una serie di differenti giudizi contro la RAGIONE_SOCIALE e la controricorrente aventi ad oggetto vicende di vario genere.
Ciò si evince, in particolare, dalla circostanza che il dispositivo RAGIONE_SOCIALE decisione è stato di rigetto dell’appello e che la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza si fonda sulla confutazione nel merito delle argomentazioni dell’appellante .
2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087 e 2947, comma 3, c.c., degli artt. 4, comma 2, 5, comma 2, e 17 d.lgs. n. 165 del 2001, 2, lett. B), d.lgs. n. 626 del 1994, dell’art. 1, comma 1, lett. D), del d.m. 18 novembre 1996, dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 29 del 1993, dell’art. 26, comma 5, d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 356 del 1992, dell’art. 8, comma 2, del d.P.C.M. n. 84 del 15 giugno 2015 e dell’art. 28 Cost.
Egli afferma che la responsabilità per mobbing si sarebbe fondata sull’art. 2087 c.c. e che la corte territoriale avrebbe errato nel qualificarla, nella specie, come aquiliana, atteso che, in questo caso, avrebbe dovuto dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare, sostiene che la funzionaria COGNOME, in ragione del rapporto di immedesimazione organica con la RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto essere qualificata come datore di lavoro, in quanto essa avrebbe posto in essere le condotte mobbizzanti in suo danno proprio in virtù dei poteri propri del datore di lavoro ad essa conferiti dalle leggi nonché dal contratto di lavoro.
In aggiunta a ciò, evidenzia che, nella specie, avrebbe dovuto essere applicato il termine di prescrizione previsto per il reato di abuso di ufficio, poiché ve ne sarebbero stati i presupposti.
La doglianza presenta profili di inammissibilità ed è per il resto infondata.
In primo luogo, si rileva che l’art. 2087 c.c. si riferisce al datore di lavoro, ossia al soggetto con il quale intercorre il rapporto di lavoro del dipendente.
Il ricorrente, pertanto, non poteva agire, ai sensi dell’art. 2087 c.c., nei confronti RAGIONE_SOCIALE controricorrente. Quest’ultima, come egli sostiene, era una funzionaria RAGIONE_SOCIALE P.A. e, quindi, agiva in base al rapporto di immedesimazione organica con l’ente. Ne deriva che l’azione contrattuale avrebbe dovuto essere
introdotta contro il RAGIONE_SOCIALE Giustizia, il quale era titolare del rapporto di lavoro.
A conclusioni simili è già giunta, pur senza enunciarle espressamente, la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE S.C., nella misura in cui non ha qualificato la responsabilità del funzionario, in ipotesi di c.d. mobbing orizzontale, come contrattuale (Cass., Sez. L, n. 7097 del 22 marzo 2018; Cass., Sez. 3, n. 2352 del 2 febbraio 2010).
In particolare, la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE responsabilità del funzionario autore degli atti mobbizzanti non al l’ art. 2087 c.c., ma a ll’ art. 2043 c.c., si ricava da ll’esito al quale è giunta Cass., Sez. L, n. 1109 del 20 gennaio 2020, (che ha richiamato Cass., Sez. L, n. 10037 del 15 maggio 2015) per la quale, per potere configurare il mobbing , al comportamento doloso del collega di lavoro deve accompagnarsi quello colposo del datore di lavoro, che, in violazione dell ‘ art. 2087 c.c., non ponga in essere tutte le cautele necessarie a evitare la nocività del luogo di lavoro in danno alla persona del proprio dipendente.
Deve rilevarsi, poi, che il ricorrente ha costruito il motivo in esame sul presupposto dell’esistenza di un rapporto organico fra la controricorrente e la P.A., che avrebbe comportato una qualificazione RAGIONE_SOCIALE sua collega come datore di lavoro. La corte territoriale, però, ha accertato, con una statuizione non contestata e, quindi, passata in giudicato, che il ricorrente non aveva prospettato in primo grado il tema dell’immedesimazione organica, ma aveva denunciato una responsabilità diretta RAGIONE_SOCIALE sola controricorrente, alla quale aveva ascritto ‘una strategia persecutoria mirata’.
Privo di pregio è, infine, il riferimento al reato di abuso d’ufficio, attenendo ad un profilo che non risulta essere stato discusso nei due gradi di merito.
Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 26 del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla legge n. 356 del 1992, nonché l’omesso esame del reale contenuto RAGIONE_SOCIALE richiesta di patrocinio per la difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE controricorrente formulata dalla P.A. all’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE Stato.
La doglianza è inammissibile.
Innanzitutto, l’omesso esame di un fatto non può essere contestato in presenza di una c.d. doppia conforme.
Inoltre, si rileva il difetto di interesse del ricorrente a sollevare la doglianza in questione.
Infatti, i provvedimenti di richiesta dell’amministrazione e di valutazione dell’Avvocato generale RAGIONE_SOCIALE Stato circa l’opportunità dell’assunzione da parte RAGIONE_SOCIALE stessa Avvocatura RAGIONE_SOCIALE Stato RAGIONE_SOCIALE rappresentanza e difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni RAGIONE_SOCIALE Stato nei giudizi civili e penali che li interessano per cause di servizio, adottati ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1611 del 1933, non formano (neppure in controversia disciplinata dal rito del lavoro) oggetto di alcun onere di tempe stiva indicazione da parte dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE Stato al momento RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio né di dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di legittimità ai fini dell’assunzione RAGIONE_SOCIALE rappresentanza e difesa del pubblico impiegato, sia perché un siffatto onere non è stabilito dal citato art. 44 sia perché la richiesta dell’amministrazione e l’apprezzamento da parte RAGIONE_SOCIALE citata Avvocatura RAGIONE_SOCIALE Stato hanno carattere di meri atti interni, restando escluso che il detto apprezzamento, rientrante nella piena discrezionalità dell’Avvocatura, richieda specifica motivazione e sia in alcun modo sindacabile dal giudice investito RAGIONE_SOCIALE controversia (Cass., Sez. 3, n. 10020 del 14 ottobre 1997; Cass., Sez. L, n. 7179 del 24 giugno 1995).
Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 193 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 15 del 2005, RAGIONE_SOCIALE legge n. 241 del 1990, dell’art. 2110 c.c. e degli artt. 21 e 22 CCNL 94/97 comparto Ministeri, l’omessa notifica del decreto di cessazione dal servizio e l’omessa considerazione del periodo di preavviso e di quello di comporto con la P.A.
Egli rappresenta l’importanza dell’accertamento del momento di sua effettiva cessazione dal servizio, in quanto è da questo che avrebbe dovuto essere computata la prescrizione RAGIONE_SOCIALE sua domanda.
Sostiene, poi, che la condotta mobbizzante sarebbe durata pure dopo la cessazione del rapporto di lavoro e fino alla comunicazione effettiva del decreto di cessazione dal servizio, verificatasi nel 2009.
Al riguardo, si osserva che tutte le contestazioni qui sollevate dal ricorrente non possono incidere sull’accertamento di merito, compiuto dal giudice di appello, RAGIONE_SOCIALE data in cui egli ha cessato di svolgere in concreto la propria attività, ossia il 16 settembre 2004, sostanziandosi la censura in esame in una inammissibile richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa.
D’altronde, si evidenzia che queste critiche sono già state rigettate con decisioni passate in giudicato in seguito alla pubblicazione delle pronunce di questa Sezione n. 14335 del 22 maggio 2024, n. 5712 del 4 marzo 2024 e n. 12068 dell’8 maggio 2023.
5) Il ricorso è rigettato in applicazione dei seguenti principi di diritto:
‘In tema di mobbing , la responsabilità esclusiva di altro dipendente, il quale si trovi eventualmente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, è configurabile solo ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non a titolo contrattuale, essendo egli soggetto terzo con riguardo al rapporto di lavoro. Ne consegue che la dimostrazione di tale responsabilità dovrà essere fornita applicando le regole previste per gli illeciti aquiliani, in particolare quelle sulla ripartizione dell’onere RAGIONE_SOCIALE prova, e che la relativa azione si prescriverà nel termine di cinque anni ‘;
I provvedimenti di richiesta dell’amministrazione e di valutazione dell’Avvocato generale RAGIONE_SOCIALE Stato circa l’opportunità dell’assunzione da parte RAGIONE_SOCIALE stessa Avvocatura RAGIONE_SOCIALE Stato RAGIONE_SOCIALE rappresentanza e difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni RAGIONE_SOCIALE Stato nei giudizi civili e penali che li interessano per cause di servizio, adottati ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1611 del 1933, non formano – neppure in controversia disciplinata dal rito del lavoro – oggetto di alcun onere di tempestiva i ndicazione da parte dell’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE Stato al momento RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio né di dimostrazione RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di legittimità ai fini dell’assunzione RAGIONE_SOCIALE rappresentanza e difesa del pubblico impiegato, sia perché un siffatto onere non è stabilito dal citato art. 44 sia perché la menzionata richiesta dell’amministrazione e l’apprezzamento da
parte RAGIONE_SOCIALE citata Avvocatura RAGIONE_SOCIALE Stato hanno carattere di meri atti interni, restando escluso che il detto apprezzamento, rientrante nella piena discrezionalità dell’Avvocatura, richieda specifica motivazione e sia sindacabile dal giudice investito dell a controversia’.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi
€ 7.000,00 per compenso, oltre ad € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;
attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 24